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Sintesi |
Rassegna aggiornata della giurisprudenza della Cassazione e
delle più importanti sentenze di merito in materia di armi ed
esplosivi, Vi sono solo le massime più significative, munite di un
commento molto breve. Non riporto massime che semplicemente confermano
orientamenti consolidati. Come al solito, non c'è proprio da stare allegri stante la totale approssimazione con cui i problemi vengono affrontati. La colpa non è però tutta della Cassazione perché molte volte i fascicoli arrivano ad essa con perizie tecniche o balistiche affidate ad incompetenti che di certo non forniscono loro i necessari lumi. Si consiglia di eseguire la ricerca dei dati mediante la funzione "Ricerca con Google" sulla Homepage, |
RicetrasmittentiSEZ. 3 SENT. 01920 DEL 24/09/99 Non è ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 nel caso di uso di ricetrasmittenti, essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13. Infatti l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5 dell' art. 13, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia. La Cassazione rivede qui una sua precedente diversa decisione che, come sul dirsi "non stava né in cielo né in terra"!. E se la Cassazione avesse vietato ai cacciatori di portarsi il cellulare?È impressionante constatare con quale ottuso accanimento persecutorio contro i cacciatori agiscano guardie venatorie e simili organi. Cass., III, 04/07/2000, n. 7756 L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. r), perché' la nozione di mezzi vietati e' ampia e comprende qualsiasi strumento di caccia vietato, compresi i richiami in genere. Il riferimento contenuto invece nell'art. 31 della legge 157 del 1992 a richiami non autorizzati attiene ai casi in cui i richiami sono astrattamente consentiti, ma non autorizzati nel caso concreto. La Cassazione era riuscita a rimediare la sciocchezza delle ricetrasmittenti ed ora ci ricasca con i richiami. Non vuol capire che la legge regola solo i mezzi di abbattimento. Di questo passo vieterà i cannocchiali perché aiutano a cacciare e quindi sono un mezzo di caccia! Ma perché i giudici verdi non ritornano all'agricoltura? Purtroppo ora una sezione se ne uscita persino con l'affermazione che anche le mani sono un mezzo di caccia proibito Cassazione Sez. 3 nr.139 del 10/01/2001 La cattura di uccelli con le mani integra il reato di cui all'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, atteso che siffatto mezzo, non essendo compreso fra quelli consentiti tassativamente indicati dall'art. 13 della stessa legge, rientra tra quelli vietati ai sensi del comma 5 di quest'ultima disposizione, che considera tali tutti quelli non espressamente ammessi. Per pura fortuna del cacciatore non ha ordinato la confisca delle mani! Vedi commento alla pagina Commento |
I riduttori di calibroSentenza della Corte di Appello di Venezia in cui si stabilisce che i riduttori non sono canne intercambiabili, non vanno né dedunziati, né immatricolati e che il loro uso non costituisce alterazione di arma. Ecco il testo del provvedimento |
Le vecchie armi ad aria compressa sono libereGIP Tribunale di Bolzano, 27 dicembre 2001 Decreto di archiviazione in cui si spiega per quale motivo il regolamento DM 9 agosto 2001, n.362 sia illegittimo ed il motivo per cui la detenzione delle armi ad aria o gas compressi già in possesso dei cittadini sia ormai del tutto libera. Ecco il testo completo del provvedimento . Una carabina ad aria compressa (nel caso in esame Diana mod. 27) anche in mancanza di un accertamento sulla sua potenzialità perché guasta, se risulta essere comunque di potenzialità non superiore a 7,5 joule, non può essere considerata arma comune da sparo. Non trovano applicazione le disposizioni del DM 9-8-2001 n. 362 perché esso disattende i parametri chiaramente stabiliti dal legislatore. * Corte d'appello di Torino, Sez. II, n. 1814 del 24-5-02 Il giudice dell'esecuzione richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis" a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale accertamento, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Fattispecie relativa a revoca di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non considerata più arma dall'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei proiettili, di energia cinetica inferiore a 7,5 joule). Cass. I, 17 giugno 2002 n. 23243. Come si vede la giurisprudenza sta decisamente orientandosi nel senso che il regolamento del ministero è carta straccia!
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Il questore paga i danniImportante sentenza del TAR di Catania in cui si stabiliscono i limiti della discrezionalità del questore nel revocare un porto d'armi e lo si condanna ad un pesante risarcimento dei danni a favore di un cittadino. Ecco il testo completo del provvedimento anche in formato PDF Il prefetto non può motivare in base a querele revocate Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino incensurato e da lungo tempo titolare di licenze, a cui erano satate ritirate armi e licenze solo perché querelato per minacce e senza tener conto della situazione effettiva e di controquerele. Ecco il testo completo in formato PDF.
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Guardie giurate, hanno diritto alla licenza di porto d'armiConsiglio di Stato 26 aprile 2001. Ecco il testo della decisione Guardie giurate, tre corsi all'anno al TSN? La pretesa del TSN è illegittimaTAR del Lazio, 25 luglio 2002 . Ecco il testo della decisione I poligoni privati non hanno obblighiCass. I, 31 gennaio 2001 n.3855. In tema di associazioni sportive di attivita' di sparo, gli obblighi penalmente sanzionati previsti dall'art.31 della legge n.110 del 1975 e relativi ai tempi e ai modi del porto d'arma sono strettamente connessi alla natura pubblicistica dell'Unione di tiro a segno nazionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con la conseguenza che la violazione di detti obblighi dà luogo a reati propri di cui - per il divieto di analogia in malam partem - non possono essere chiamati a rispondere soggetti appartenenti ad associazioni private. Questa è la sentenza della Cassazione che conferma quella del GIP di Latina sopra riportata. Pensate che il PM aveva impugnato la sentenza sostenendo che chi spara in un poligono privato o chi dirige lo sparo, ha gli stessi obblighi di chi opera nel TSN!!! Gli storditori elettrici sono armi proprieCass. I, 9 giugno 2004 n. 25912Un apparecchio in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio, essendo naturalmente destinato - sia pure per motivi di difesa personale - ad offendere l'eventuale aggressore, costituisce, agli effetti della legge penale, arma, il cui porto non autorizzato al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa integra la contravvenzione prevista e punita dall'art. 4, comma primo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), a nulla rilevando la sussistenza del giustificato motivo o delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma secondo della citata disposizione, che riguardano non le armi, ma gli oggetti atti ad offendere. Omessa custodia di parti di armi - non è reatoCass. Sez. 1, 21/12/2004 nr. 4659 Importante sentenza della Cassazione che stabilisce un principio di assoluta ovvietà. L'importanza consiste nelle ulteriori conclusioni che si possono trarre. Ad esempio per custodire adeguatamente armi non sarà più necessario metterle in grandi armadi blindati, ma sarà sufficiente mettere in una piccola cassafortina una parte essenziale di esse. Infatti un'arma così divisa viene ad essere costituita da due serie di parti autonome, ciascuna non soggetta a particolare diligenza di custodia; vi è solo il dovere di impedirne la riunione in un'arma funzionante. Egualmente chi viaggia portando armi potrà lasciarle in auto o in albergo purché ne asporti una parte essenziale. Non è sufficiente comunque asportare solo il caricatore perché è la parte più facilmente sostituibile; meglio asportare la canna della pistola o la bascula del fucile. Omessa custodia di munizioni - non è reatoCass. Sez. 1, 27-1-2005 nr. 5112
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email - Edoardo Mori |
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