Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Giurisprudenza

  Edoardo Mori Rassegna aggiornata della giurisprudenza della Cassazione e delle più importanti sentenze di merito in materia di armi ed esplosivi, Vi sono solo le massime più significative, munite di un commento molto breve. Non riporto massime che semplicemente confermano orientamenti consolidati.
Come al solito, non c'è proprio da stare allegri stante la totale approssimazione con cui i problemi vengono affrontati. La colpa non è però tutta della Cassazione perché molte volte i fascicoli arrivano ad essa con perizie tecniche o balistiche affidate ad incompetenti che di certo non forniscono loro i necessari lumi.
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Balestra, strumento atto ad offendere

SEZ. 1 SENT. 00310 DEL 21/01/97
SEZ. 1 SENT. 04331 DEL 10/05/97

In tema di reati concernenti le armi, deve escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, notoriamente ingombrante, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani; ne consegue che il relativo porto è punito non ai sensi dell'art. 699 cod. pen., ma dell'art.4 secondo comma della legge 18 aprile 1975 n.110. (Nell'affermare tale principio la Suprema Corte ha altresì precisato che il Ministero dell'Interno, con circolare n.559/C.22590.101179(17) 1-582-E-95 in data 16 dicembre 1995, ha esplicitamente riconosciuto che "le balestre moderne di qualsiasi dimensione ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 4, comma secondo della legge n. 110/75 e 45, comma secondo del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Nota: La Cassazione ha ormai adottato una giurisprudenza costante sul problema e quindi si deve ritenere assodato che la balestra non è da considerare arma propria.


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Calcio del fucile, è parte di arma ?!

SEZ. 1 SENT. 04320 DEL 10/05

Il calcio del fucile da caccia non è certamente un accessorio o un mero ornamento, ma è funzionale all'arma perché serve ad imbracciarla ed a prendere la mira per poter sparare: costituisce pertanto parte dell'arma nei sensi di cui alla vigente normativa in tema di reati concernenti le armi.

Nota: massima del tutto errata Il calciolo ripiegabile di un fucile mitragliatore è probabilmente parte di arma da guerra, ma il calcio o la cassa di un fucile sono solo dei pezzi di legno, del tutto irrilevanti al fine della ricomposizione dell'arma poiché una persona qualsiasi con un trapano elettrico si può costruire un calcio d'emergenza senza particolari problemi.
Inoltre un calcio di legno può essere la parte di un'arma giocattolo, disattivata, per uso scenico, ed è perciò del tutto impossibile affermare che esso serve a comporre un'arma efficiente.
La Cassazione ha poi dimenticato l'art. 19 della legge 110/1975 che non contempla affatto il calcio tra le parti di arma comune! In effetti però la sentenza riguardava un calcio di doppietta con tanto di bascula e batterie ed era perciò corretta


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Caricatore, alterazione

SEZ. 1 SENT. 06191 DEL 25/06/97

In tema di reati concernenti le armi, l'alterazione del numero dei colpi contenuti nel caricatore incide sulla potenzialità offensiva dell'arma e quindi costituisce alterazione dell'arma punibile ai sensi dell'art. 3 della legge 18 aprile 1975 n.110.

Nota: Massima corretta


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Custodia di armi

SEZ. 1 SENT. 04792 DEL 22/05/97

L'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110 impone l'obbligo ai possessori a qualsiasi titolo delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della stessa legge (armi e munizioni da guerra ed armi e munizioni comuni da sparo) di custodirle con ogni diligenza ai fini della sicurezza pubblica. Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito; d'altra parte una tale interpretazione trova riscontro nell'art. 20 bis della citata legge, che, per la più grave ipotesi dell'impossessamento di armi da parte di un minore per omessa custodia delle stesse, richiede espressamente che l'impossessamento sia avvenuto "agevolmente", confermando così che deve escludersi la esistenza del reato quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta particolare diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma. (Nella fattispecie si trattava di detenzione di una pistola custodita in un armadietto chiuso a chiave, ed il figlio dell'imputato era riuscito ad impossessarsi dell'arma svellendo la parete posteriore dell'armadietto medesimo. Il pretore aveva condannato l'imputato ravvisando la violazione dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 20 della legge n.110/75; la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza per insussistenza del fatto, enunciando il principio di cui in massima).

Nota: Massima sostanzialmente corretta che ancora una volta mostra come la Cassazione, pur talvolta errando, sia costretta ad intervenire per reprimere eccessi stravaganti di pretori che vedono rosso (o forse verde) solo a sentir parlare di armi.

SEZ. 1 SENT. 07154 DEL 20/01/00

Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione né rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975.

Finalmente una massima del tutto corretta e sensata in materia di custodia di armi.

SEZ. 1 SENT. 01868 DEL 18/02/2000

L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, econdo il criterio dello"id quod plerumque accidit". (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione con la quale era stata ritenuta la penale responsabilità di un soggetto il quale aveva tenuto le armi nella propria abitazione, munita soltanto dei normali mezzi di chiusura, in un armadio e in una valigia posta sotto il detto mobile).

Massima di tutta correttezza. È preoccupante che un cittadino abbia dovuto andare fino in Cassazione per vedere affermare una simile ovvietà. Ma quali menti perverse vi sono fra gli agenti, i Pm e i giudici?

SEZ. I, SENTENZA N. 15541 del 01/04/2004
Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, ne' rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis della stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).

SEZ. 1, SENTENZA n. 12295 del 15/03/2004
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 20-bis, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi, munizioni ed esplosivi) è sufficiente la semplice omissione delle cautele commisurate alla diligenza dell'uomo medio e proporzionate al pericolo che la norma intende scongiurare, quale si presenta nel caso concreto. Ne consegue che la custodia dell'arma all'interno di un mobile ed in un ambiente nella particolare disponibilità del legittimo detentore (nella specie, nella camera da letto) va ritenuta cautela adeguata, non richiedendo la norma incriminatrice né l'effettivo impossessamento da parte dei soggetti indicati nel comma precedente dello stesso articolo, ne' l'adozione di precauzioni atte a precludere in modo assoluto a costoro l'impossessamento.

SEZ I, SENTENZA n. 31555 del 12/5/2004
Il reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975 n. 110 è un reato di mera condotta e di pericolo che si perfeziona per il semplice fatto che l'agente non ha adottato «le cautele» che, sulla base delle circostanze di fatto da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, era necessario che adottasse, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dal comma i dello stesso articolo «sia giunta o meno» a impossessarsi dell'arma o delle munizioni. Né per effetto di tale interpretazione potrebbe ritenersi che la contravvenzione de qua sia un'inutile ripetizione di quella di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge, che prescrive che «la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della pubblica sicurezza». Infatti, entrambe le ipotesi contravvenzionali sono dirette alla realizzazione dello stesso «scopo» (la prevenzione di più gravi reati contro la sicurezza pubblica in generale), ma si caratterizzano tra loro per un rapporto di specialità, nel senso che il reato di cui all'articolo 20, comma 1, pone un dovere generalizzato di diligenza nei confronti di tutti i «possessori» delle armi, diretto a impedire che «chiunque» possa impossessarsene; la disposizione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, è diretta, invece, a impedire che giungano a impossessarsi delle armi e delle munizioni quelle categorie di persone con riferimento alle quali, proprio per la maggiore pericolosità che può derivare dal maneggio da parte loro di tali strumenti, il legislatore richiede l'adozione di «cautele necessarie», ovverosia di cautele dirette proprio a evitare che possa verificarsi quel particolare tipo di evento. Deriva, secondo i principi generali, che ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 20-bis, comma 2, della legge 110/1975 non è sufficiente il solo possesso dell'arma - al quale consegue soltanto il dovere di custodire lo strumento con ogni diligenza - ma è necessario (tenuto anche conto della maggiore gravità, nel massimo, della sanzione) che, sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere da parte sua l'adozione di «cautele» specificamente necessarie per impedire l'impossessamento delle armi, non da parte di «chiunque», ma da parte di una persona appartenente a una delle categorie indicate dalla legge, ossia nel comma 1 dello stesso articolo 20-bis.

Sentenza importante la quale puntualizza che particolari cautele sono richieste solo in presenza di incapaci e non per l'ordinaria custodia.




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Esplosivi ed esplodenti

SEZ. 1 SENT. 03418 DEL 26/06/97

Rientrano nella categoria delle materie esplodenti, utilizzate per fuochi d'artificio, quelle sostanze prive di potenza micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, mentre vanno annoverate tra gli esplosivi quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, che per la loro micidialità sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. (Fattispecie relativa alla detenzione di 16 petardi di notevole potenza, qualificata come contravvenzione ex art. 678 cod. pen. e, pertanto, punita con pena suscettibile di sostituzione a norma della legge n. 689 del 1981).

Nota: Massima atta ed esemplificare come i giudici possano diventare maestri di aria fritta, convinti di poter acchiappare la realtà con le chiacchiere. La massima non dice nulla di utile e arriva ad una conclusione aberrante: se i petardi erano di notevole potenza, erano del tutto idonei a fornire la base o il materiale per un ordigno esplosivo micidiale. In questa materia o si ragiona in termini matematici, fissando dei parametri fisici di pericolosità, oppure si fa solo ingiustizia. Come si fa a dire che i prodotti esplodenti per i fuochi d'artificio non sono micidiali, di fronte a tutte le disgrazie che avvengono ogni anno nei laboratori e per capodanno? Non è micidiale un prodotto regolarmente confezionato e classificato, acquistato e detenuto nel quantitativo consentito dalla legge, ma non si può dimenticare che un ordigno a base di polvere nera ha una potenza pari ad 1/5 di quello a base di dinamite.


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Garanzie per la difesa

SEZ. 1 SENT. 04017 DEL 24/06/97

I semplici "rilievi" (fra i quali rientra il c.d. "tampone a freddo" finalizzato al prelievo di eventuali residui indicativi dell'uso di armi da fuoco), ancorché siano prodromici all'effettuazione di accertamenti tecnici, non sono tuttavia identificabili con essi, per cui, pur essendo essi irripetibili, la loro effettuazione non deve avvenire nell'osservanza delle forme stabilite dall'art. 360 cod. proc. pen., le quali sono riservate soltanto agli "accertamenti" veri e propri, se ed in quanto qualificabili di per sé come irripetibili.

Nota: Massima del tutto inaccettabile perché il prelievo dei residui di sparo è operazione delicatissima per le molte possibilità di errore e di inquinamento dei campioni da parte di chi opera. Ora forse si comprende perché la polizia italiana riesca a rinvenire residui di sparo in una percentuale di casi dieci volte superiore a quella di altri paesi.


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Licenza di collezione - È annuale

SEZ. 1 SENT. 01291 DEL 13/02/97

In materia di armi debbono considerarsi consentiti due tipi di collezione: la collezione di armi comuni da sparo, disciplinata dal comma sesto dell'art. 10 legge 110/75 e quella di armi artistiche, rare o antiche, disciplinata dall'art. 32, comma terzo, T.U.L.P.S. e dal comma settimo, dello stesso art. 10, legge 110/75. In forza, della previsione di carattere generale dell'art. 13, comma primo, T.U.L.P.S. secondo il quale "quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno carattere annuale", la prima licenza deve considerarsi di durata temporanea, l'altra invece, di durata permanente per la espressa deroga contenuta nell'art. 32 comma terzo, T.U.L.P.S..

Nota: Massima superata dal DPR 28 maggio 2001, n. 311 che ha stabilito che le licenze di collezione sono permanenti!


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Munizioni da guerra

SEZ. 1 SENT. 02374 DEL 12/03/97

Il comma secondo dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110 qualifica come tipo guerra quelle armi che, pur non avendo le caratteristiche indicate nel primo comma, possono essere usate con lo stesso munizionamento delle armi da guerra. La presenza di tale caratteristica, dunque, importa per l'arma comune da sparo la qualifica di arma tipo guerra; con la conseguenza che la possibilità di armamento di una pistola con munizioni recanti impresso il simbolo "NATO" fa qualificare l'arma tipo guerra, in quanto dette munizioni risultano essere destinate all'attuale armamento delle truppe dei Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica, non rilevando che di dette munizioni possa farsi un uso alternativo mediante armamento di un'arma comune da sparo. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto la configurabilità, in relazione alla detenzione di munizioni recanti impresso il simbolo "NATO", del delitto di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, e non della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.).

Nota: Massima sostanzialmente giusta nelle conclusioni e cioè che una cartuccia marchiata NATO deve presumersi essere munizione destinata ad armi da guerra. Massima però sconclusionata là dove afferma che se un'arma spara cartucce marchiate NATO, diventa un'arma tipo guerra! Qualcuno avrebbe dovuto spiegare ai giudici due fatti elementari: 1) Che identiche cartucce sono in commercio come munizioni civili e, con la sola differenza del marchio, sono usate dai militari; 2) Che un bossolo marchiato NATO o 9 Para, può essere ricaricato per usi civili; 3) Che un'arma non può cambiare di natura a seconda della cartuccia che per avventura riesce a camerare.


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Patteggiamento senza confisca dell'arma

SEZ. 1 SENT. 00567 DEL 04/04/97

L'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. esclude in via generale la applicazione delle misure di sicurezza, "fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. pen." e cioè ad eccezione dei casi in cui la "cosa" (da confiscare) costituisca il prezzo del reato, ovvero si tratti di cosa la cui fabbricazione, uso, porto detenzione o alienazione costituisca di per sè reato. Ne consegue che deve escludersi la possibilità di procedere alla confisca delle armi e degli oggetti previsti dall'art. 6 della legge 152/75, quando le parti hanno scelto di definire il procedimento con il giudizio speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., al di fuori dei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. proc. pen., come espressamente indicato dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.. Nella fattispecie la Corte ha precisato che la detenzione o il porto di un fucile da caccia cal. 12, conforme al tipo omologato, non costituisce di per sé reato, essendone anzi consentita la detenzione ed il porto con le necessarie autorizzazioni.

Nota: La Cassazione in tre sentenze precedenti ed in una successiva ha affermato esattamente il contrario e a questo punto non si sa più che cosa pensare. La lettera dell'art. 240 CP fa ritenere che abbiano ragione coloro che ritengono obbligatoria la confisca.

Cass., V, 11/06/99 n. 1937

In tema di applicazione della pena su richiesta, si può far luogo a confisca nei soli casi in cui la cosa costituisca il prezzo del reato, ovvero quando si tratti di un oggetto la cui fabbricazione, il cui uso, la cui detenzione, il cui porto, la cui alienazione siano previsti come reato. Non può pertanto procedersi a confisca di armi regolarmente detenute o portate, anche quando esse siano state adoperate per la consumazione del reato, oggetto della sentenza di "patteggiamento". (Fattispecie in tema di minaccia aggravata dall'uso di arma, regolarmente detenuta dall'agente).

Massima che correttamente precisa, in base ai principi genenrali, che la confisca obbligatoria non può applicarsi quando l'arma era portata o detenuta legalmente, anche se poi usata per scopi illeciti.


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La licenza per uso di caccia abilita ad ogni uso del fucile

CASS, SEZ. I, 24 aprile 1997

L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, compresi quelli non leciti. Invero, le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (o penale, a seconda dei casi) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.

La Cassazione ha fatto definitivamente giustizia del problema della possibilità per il questore di limitare la validità di una licenza di porto d'armi. Come è noto, alcuni anni orsono il Ministero dell'Interno, violando consapevolmente la legge, emanava una circolare (invece del prescritto decreto) che modificava il modello della licenza di porto di fucile imponendo che in luogo della frase "licenza ANCHE per uso di caccia" vi si scrivesse solamente "per uso di caccia". Ciò nell'assurdo intento di limitare il valore di una licenza stabilito per legge (sarebbe come se il Ministero dei trasporti rilasciasse patenti di cat B. valide solo per macchine con meno di 10 cavalli e di colore rosso!).
Ora la Cassazione ha stabilito che la licenza di porto di fucile abilita al porto dell'arma in qualunque situazione e circostanza. Se poi il porto avviene con modalità o per fini illeciti si risponderà della specifica condotta illecita, ma non di porto illegale di arma. In altre parole il cacciatore che va con il fucile a commettere una rapina, risponderà di rapina a mano armata, ma non di porto illegale di arma.
Quindi il principio ora vigente è il seguente: chi ha una licenza di porto di fucile per uso di caccia, può portarlo per ogni scopo lecito, e quindi anche per difesa personale o per sparare all'aperto anche in tempo di caccia chiusa. Deve solo badare di non violare la normativa che vieta il porto di armi cariche in certi luoghi o in certe situazioni. In questo senso si era già espressa la giurisprudenza di merito e la stessa Cassazione con sentenza 19 gennaio 1987.
È veramente giunto il momento che il Ministero dell'Interno prenda doverosamente atto che le circolari sull'ANCHE hanno fatto il loro tempo e sono illegittime.

SEZ. 1, SENTENZA N. 16790 del 08/04/2004
L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio venatorio o per lo sport del tiro a volo rende legittimo il porto di detta arma, quantunque quest'ultima venga usata per fini diversi, anche se illeciti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa dell'eventuale abuso accertato, cui possono conseguire provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione. (Nella specie il fucile era stato utilizzato per minacciare una persona).


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Porto di arma non d'ordinanza

SEZ. 1 SENT. 04478 DEL 15/05/97

Risponde del reato di detenzione e porto illegale di arma l'agente di Polizia penitenziaria che porti una pistola diversa da quella di ordinanza senza autorizzazione. Ciò in quanto la legge 15 dicembre 1990 n. 395 istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria richiama esplicitamente l'art. 77 legge n. 121 del 1981, il quale sanziona il porto di armi diverse da quelle in dotazione.

Nota: Massima conforme alla legge, che si riporta perché il caso non era mai stato affrontato espressamente.


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Silenziatore. È alterazione di arma in ogni caso

SEZ. 1 SENT. 05381 DEL 07/06/97

In tema di reati concernenti le armi, la disponibilità di un'arma munita di silenziatore rende ipotizzabile il reato di cui all'art.3 della legge 18 aprile 1975 in quanto la presenza del silenziatore determina l'aumento della potenzialità offensiva dell'arma, atteso che il concetto di maggiorata offensività non deve identificarsi solo con un aumento della potenza e della precisione dell'arma ma deve ritenersi riferibile anche a quelle situazioni di potenziale impiego nelle quali la disponibilità di un'arma silenziata costituisce un obiettivo incentivo all'adozione di comportamenti antigiuridici: ai fini della configurabilità del reato in questione non si richiede la filettatura della canna dell'arma in quanto trattasi di circostanza che attiene soprattutto all'ambito probatorio. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 3 della legge 110/75 in relazione ad un fucile munito di un silenziatore artigianale con innesto a baionetta ).

Nota: Massima del tutto stravagante per il fatto che sembra proprio che la Cassazione non abbia mai letto l'art. 3 della legge 110/1975. Non vi può essere alterazione meccanica se non intervenendo sui meccanismi di un'arma; come può allora un silenziatore che viene infilato semplicemente sulla canna alterare la meccanica dell'arma? Non vi è alterazione delle dimensioni dell'arma per il medesimo motivo in quanto la legge non vieta di aggiungere accessori ad un'arma, quale il cannocchiale. Ragionando come la Cassazione si dovrebbe rispondere di alterazione di un'arma per il solo fatto di infilarla in un fodero perché in effetti ... ne aumentano le dimensioni e ne viene facilitato il porto!


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Cessione momentanea di arma

SEZ. 1 SENT. 06448 DEL 03/07/97

In tema di reati concernenti le armi, il termine "cessione" deve intendersi coincidente non con quello di costituzione di un diritto reale a favore del cessionario, bensì con qualunque passaggio di disponibilità materiale di un'arma, per qualunque titolo avvenuto ed anche per un breve lasso di tempo: per realizzare una cessione apprezzabile sotto il profilo della durata, e quindi rilevante ai fini della configurabilità dei reati di detenzione e porto illegale di un'arma, bastano anche pochi minuti di disponibilità dell'arma stessa.

Nota: Decisione esatta, ma massima un po' imprecisa. Occorre ricordare che per giurisprudenza costante della Cassazione, non si ha cessione di arma quando l'arma viene affidata al terzo sotto il diretto controllo del legittimo detentore.


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Prescrizione del reato di porto di strumenti atti ad offendere

SEZ. UNITE SENT. 07739 DEL 31/07/97

Al reato di porto di armi improprie senza giustificato motivo, ancorché punito in concreto con la sola ammenda in virtù del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, terzo comma, l. 18 aprile 1975 n. 110, si applica il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 157, primo comma, n. 5 cod. pen. In motivazione la Corte ha osservato che dovendosi ritenere la circostanza attenuante in parola di tipo "discrezionale" per essere meramente facoltativa l'irrogazione della sola pena pecuniaria anche in presenza di un fatto ritenuto lieve il riconoscimento della sua sussistenza è inidoneo ad influire sulla durata del termine utile per la prescrizione, dato che il reato rimane sempre astrattamente sanzionato anche con la pena detentiva, precludendo così il ricorso al termine di due anni fissato dalla legge per le contravvenzioni punite con la sola ammenda; ed ha altresì precisato che neppure può invocarsi il principio secondo il quale la durata della prescrizione deve essere determinata in relazione al reato ritenuto in sentenza, la cui operatività è esclusa dalla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 157 cod. pen., in forza della quale "quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva".

Nota: Dibattuta questione su cui finalmente la Cassazione si è espressa a sezioni unite.


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Attenuante del fatto di lieve entità

SEZ. 1 SENT. 07927 DEL 19/08/97

In materia di reati concernenti le armi, l'attenuante della lieve entità del fatto, di cui all'art.5 legge 2 ottobre 1967 n.895, dovendo essere commisurata a tutti i parametri di un potere discrezionale, quale quello riconosciuto al giudice di merito al riguardo, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle della qualità e quantità delle armi illegalmente gestite. (Nella fattispecie è stata negata l'applicazione dell'attenuante in questione, in considerazione del fatto che l'imputato, dopo aver cagionato lesioni personali ad una giovane con un colpo partito da una pistola che stava maneggiando, non aveva mai consegnato l'arma, occultandola o disfacendosene dopo il fatto).

Nota : Che l'attenuante del fatto lieve non sia puramente correlata alla natura dell'arma è cosa ovvia; è però altrettanto ovvio che la condotta relativa al reato di detenzione di arma non può essere valutata in base a fatti che si sono verificati dopo la consumazione del reato (ad es. aver buttato via l'arma per evitare di essere incriminato). In questo caso piuttosto si dovrebbe ritenere non applicabile l'attenuante per il fatto che non si conosce il tipo di arma che, ad es., poteva essere alterata o clandestina.


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Esplosivi ed esplodenti, pena per le contravvenzioni

SEZ. 1 SENT. 05604 DEL 14/11/97

L'art.34 della L.18 aprile 1975 n.110, che prevede l'aggravamento delle pene "per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi" trova applicazione alle contravvenzioni di cui agli artt.678 e 679 cod.pen., aventi ad oggetto "materie esplodenti", essendo queste le uniche contravvenzioni contemplate dal codice penale che riguardano direttamente sostanze deflagranti, nulla rilevando in contrario il fatto che, di regola, il termine ""esplosivi"" esprima un concetto diverso da quello espresso con la locuzione "materie esplodenti".

Nota: Massima esatta. Va precisato che nelle leggi mai vi è contrapposizione tra le due espressioni, del tutto equivalenti. In giurisprudenza si è invece distinto tra esplodenti micidiali ed esplodenti non micidiali.


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I motorini di un carro armato sono armi da guerra

SEZ. 1 SENT. 06457 DEL 02/12/97

Rientrano nel novero delle "armi da guerra" o "parti di esse" e dei "materiali di armamento", in relazione, rispettivamente, alle previsioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967 n.895, 14 ottobre 1974 n.497, 18 aprile 1975 n.110 ed a quelle di cui alla legge 9 luglio 1990 n.185, i carri armati e le loro singole componenti specifiche, fra le quali vanno compresi i motori, i motorini di avviamento, i giunti meccanici ed i cingoli.

Nota: massima in parte erronea. Le parti di carro armato indicate in sentenza possono costituire armamento militare, ma di certo non armi da guerra; esse poi debbono possedere un elevato grado di specificità, poiché se esse sono identiche a componenti montati su veicoli o apparecchiature civili, a nulla rileva che, per caso, siano finite su di un cingolato.


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Caccia - Porto di munizioni proibite

Cass. III, 01/03/99, n. 2714

La condotta che integra il reato di cui all'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, che punisce chi esercita la caccia con mezzi vietati, è costituita non già dalla semplice detenzione della munizione spezzata, bensì dal suo uso. Infatti non è sufficiente il solo trasporto e la detenzione della stessa all'interno della cartucciera indossata dal cacciatore nel corso della battuta, ma occorre quanto meno il caricamento dell'arma da sparo con quelle cartucce vietate nella caccia agli ungulati (ex art. 21 lett. u) legge citata).

Massima del tutto corretta


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Coltello - Porto

Cass. I, 14/04/99 n. 4696

Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata. (Fattispecie relativa al porto di un coltello a serramanico con lama di 8 cm., rinvenuto addosso a un autotrasportatore e asseritamente utilizzato per preparare panini e sbucciare frutta; la S.C. ha ritenuto ingiustificato il porto per non avere trovato riscontro, nella perquisizione eseguita contestualmente, la giustificazione addotta dall'agente).

Certo che ad un poveretto che si è fatto un panino può riuscir difficile dimostrare di aver usato il coltello per fare ciò, se si è già mangiato il panino! Che fa, vomita sui Carabinieri? E se ha già digerito? Pare ovvio che un autotrasportatore in viaggio si debba preparare panini e debba mangiare e debba pulirsi le unghie.


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Arma da bersaglio da sala

Cass. I, 08/07/99 n. 8771

In tema di armi, l'uso della congiunzione "nonché" distingue chiaramente, nella elencazione contenuta nel terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni, le armi denominate da bersaglio da sala e quelle ad emissione di gas, indicate nella prima parte, dalle armi ad aria compressa e dagli strumenti lanciarazzi indicati nella seconda, ai quali solo puo' letteralmente essere riferita la possibilità di esclusione dal novero delle armi in relazione alla idoneità offensiva prevista nella parte finale. L'equiparazione alle armi comuni da sparo è dunque assoluta per le armi "da bersaglio da sala". (Fattispecie in cui si è escluso che fosse necessaria la verifica della commissione consultiva in relazione ad un fuciletto tipo flobert cal. 9 marca Manu Arm di fabbricazione francese, rientrante tra le armi da bersaglio da sala, del quale era stata eccepita la limitatissima capacità offensiva in relazione alle caratteristiche del munizionamento).

L'argomento letterale è inesistente; perciò la Cassazione avrebbe fatto bene a studiarsi i lavori preparatori, da cui risulta esattamente il contrario (in essi le armi da bersaglio da sala erano elencate assieme alle armi a salve!)


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Caccia - Numero colpi per armi a canna rigata

Cass. I, 29/07/99 n. 1897

Tra i mezzi vietati per l'esercizio della caccia non rientra il fucile con canna ad anima rigata con caricatore capace di contenere oltre due cartucce. Tale limitazione, infatti, va riferita soltanto ai fucili ad anima liscia.

Massima corretta

SEZ. 3 SENT. 02075 DEL 26/08/99

Premesso che ai sensi della legge 18 aprile 1975 n. 110 i fucili sono tenuti distinti dalle carabine, le quali sono considerate armi comuni da sparo soltanto se siano ad una canna e ad anima rigata, l'uso della carabina per la caccia non è consentito, a meno che l'arma non risponda alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 per i fucili. Infatti secondo tale disposizione l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, mentre tutte le altre armi sono vietate ex comma 5 dello stesso articolo. In particolare il caricatore deve contenere non più di due cartucce, essendo incluse tra i mezzi vietati le armi automatiche o semiautomatiche con caricatore dotato di più di due cartucce.

Massima confusa ed incomprensibile redatta da qualcuno che non aveva affatto compreso il problema e che è andato ad orecchio. Come si fa a scrivere che le carabine sono "armi comuni" solo se ad una canna? Forse che con due canne diventano da guerra?!! Comunque pare che nella sostanza la sentenza abbia risolto il caso in modo corretto (limitazione dei colpi solo per armi a canna liscia).

SEZ. 3 SENT. 03316 DEL 06/12/99

La norma di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 contiene due distinte previsioni, la prima relativa ai fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata, e la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma e' stata riservata solo ai primi e non anche ai secondi.


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Arma clandestina

SEZ. 1 SENT. 01487 DEL 05/02/99

In materia disciplina delle armi, il prodotto arma viene qualificato come clandestino, allorquando lo stesso non è sottoposto ai controlli del Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia (cui fanno capo le operazioni di immatricolazione e catalogazione delle armi circolanti sul territorio dello Stato), di cui all'art. 11 della legge n. 110 del 1975, a prescindere dalla provenienza, regolare o meno, di ciascuna delle parti che lo compongono. (Fattispecie relativa a detenzione di pistola proveniente dall'assemblaggio di parti di armi diverse).

Massima del tutto erronea. Il Banco di Prova non c'entra per nulla. Nel caso in esame l'arma è clandestina perché i segni distintivi su di essa sono relativi ad una diversa arma e quindi non idonei ad identificare quella in esame. È falso che al Banco facciano capo "le operazioni di controllo e di catalogazione. Si consideri poi che è del tutto lecito sostituire un pezzo con altro che rechi idoneo segno distintivo, anche se il Banco di Prova non lo ha controllato.

SEZ. 1 SENT. 01283 DEL 29/03/99

La clandestinità dell'arma comune da sparo, ai fini della configurabilità dei reati previsti dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110, non è esclusa dal solo fatto che trattisi di arma a suo tempo sottoposta all'esame del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, ove essa, nonostante detta presentazione, risulti mancante di taluno degli elementi di cui al combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 11 della citata legge n. 110/75. (Nella specie trattavasi di arma sulla quale non risultavano impressi né il marchio o la sigla del produttore né il numero progressivo di iscrizione dell'operazione in luogo del numero di matricola.)

Massima corretta

SEZ. 1 SENT. 00351 DEL 15/04/99

La sottoposizione di un'arma al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia e l'apposizione sulla stessa del numero di matricola, del numero di iscrizione nel catalogo nazionale e del marchio dell'ufficio di collaudo, fanno ritenere adempiuto l'obbligo di cui all'art.11, comma 4, della legge n.110 del 1975, impedendo di qualificare come clandestina tale arma in ipotesi di mancanza della sigla o marchio del produttore.

La Cassazione ha affrontato a breve distanza di tempo il problema degli Springfield, prodotti dalla Norinco ma privi del marchio di questa ditta o dell'importatore, ed ha ovviamente adotato due soluzioni diverse! Questa sentenza ha deciso in senso sicuramente corretto per quanto concerne la responsabilità dei soggetti interessati. Più dubbio se l'arma possa effettivamente circolare senza il marchio del produttore. Oggettivamente essa rimane clandestina. Come farà in futuro un giudice, posto di fronte ad un'arma priva del marchio ad affermare che il segno distintivo non è stato rimosso dopo il controllo del Banco di Prova o che un pezzo dell'arma non è stato sostituito?

Cass. I, 21/04/99 n. 2230

La mancanza anche di uno solo dei quattro elementi prescritti dall'art. 11 della legge n. 110 del 1975 (sigla o marchio del produttore, numero di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi, numero progressivo di matricola e contrassegno speciale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia) rende le armi prodotte in Italia clandestine. (Fattispecie relativa a carabina "Springfield", priva della sigla del produttore, non identificabile nell'espressione alfanumerica M14, identificativa del modello, ma non del costruttore).

Massima errata per quanto concerne la sigla del Banco di Prova, la cui mancanza non rende clandestina l'arma (è sufficiente leggere bele la legge 110 per rendersene conto.


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Lanciarazzi

SEZ. 1 SENT. 07256 DEL 08/06/99

In materia di reati concernenti le armi, la norma di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo: ed invero gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da quella delle armi naturalmente destinate all'offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità tali da giustificare pienamente e razionalmente la loro assimilazione ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste. Per escludere la completa parificazione di detti strumenti alle armi comuni da sparo, è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - prevista dall'art. 6 della citata legge n. 110 del 1975 - abbia esplicitamente e preventivamente escluso, per taluni di tali strumenti, la qualifica di arma comune da sparo: ove ciò si sia eventualmente verificato, la prova dell'esenzione dall'obbligo della denuncia, prevista per gli strumenti indicati nella suddetta norma, come una qualsiasi causa di esclusione della punibilità, deve essere posta a carico del detentore, poiché, mentre l'obbligo della denuncia delle armi discende direttamente dalla legge ed è imposto in via generale, l'eventuale eccezione a tale obbligo deve essere dimostrata dall'interessato.

Massima corretta, salvo l'affermazione finale: sarebbe come dire che chi ha un chilo di zucchero deve dimostrare che non si tratta di eroina! La causa di esclusione della punibilità non c'entra per nulla: il fatto è che di fronte ad una norma che presume la qualità di arma, salvo declassificazione, si ha una presunzione che l'oggetto sia arma comune da sparo.


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Ricetrasmittenti

SEZ. 3 SENT. 01920 DEL 24/09/99

Non è ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 nel caso di uso di ricetrasmittenti, essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13. Infatti l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5 dell' art. 13, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia.

La Cassazione rivede qui una sua precedente diversa decisione che, come sul dirsi "non stava né in cielo né in terra"!. E se la Cassazione avesse vietato ai cacciatori di portarsi il cellulare?È impressionante constatare con quale ottuso accanimento persecutorio contro i cacciatori agiscano guardie venatorie e simili organi.

Cass., III, 04/07/2000, n. 7756

L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. r), perché' la nozione di mezzi vietati e' ampia e comprende qualsiasi strumento di caccia vietato, compresi i richiami in genere. Il riferimento contenuto invece nell'art. 31 della legge 157 del 1992 a richiami non autorizzati attiene ai casi in cui i richiami sono astrattamente consentiti, ma non autorizzati nel caso concreto.

La Cassazione era riuscita a rimediare la sciocchezza delle ricetrasmittenti ed ora ci ricasca con i richiami. Non vuol capire che la legge regola solo i mezzi di abbattimento. Di questo passo vieterà i cannocchiali perché aiutano a cacciare e quindi sono un mezzo di caccia! Ma perché i giudici verdi non ritornano all'agricoltura? Purtroppo ora una sezione se ne uscita persino con l'affermazione che anche le mani sono un mezzo di caccia proibito

Cassazione Sez. 3 nr.139 del 10/01/2001

La cattura di uccelli con le mani integra il reato di cui all'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, atteso che siffatto mezzo, non essendo compreso fra quelli consentiti tassativamente indicati dall'art. 13 della stessa legge, rientra tra quelli vietati ai sensi del comma 5 di quest'ultima disposizione, che considera tali tutti quelli non espressamente ammessi.

Per pura fortuna del cacciatore non ha ordinato la confisca delle mani! Vedi commento alla pagina Commento


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Uccellaggione

SEZ. 3 SENT. 09607 DEL 27/07/99

Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), che, rispetto alle altre forme di caccia, abbia una potenzialità offensiva più indeterminata, con pericolo quindi di depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, e comporti maggiore sofferenza biologica per i volatili. (Fattispecie di trappole con predisposizione di lacci di crine per lo strangolamento degli uccelli).

Il requisito che l'uccellagione debba provocare maggiori sofferenze agli uccelli, è una amena invenzione: si avrebbe sempre uccellagione anche se gli uccelli venissero stecchiti con reti ad alta tensione! L'uccellagione si ha quando la caccia ha per oggetto non singoli animali, ma animali in gruppo e senza possibilità di distinguere tra specie consentita e specie vietata.


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I riduttori di calibro

Sentenza della Corte di Appello di Venezia in cui si stabilisce che i riduttori non sono canne intercambiabili, non vanno né dedunziati, né immatricolati e che il loro uso non costituisce alterazione di arma. Ecco il testo del provvedimento

 


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Artifici pirotecnici

SEZ. 1 SENT. 09719 DEL 29/07/99

In tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod. pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva. (Nella specie la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'articolo 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497, osservando che la tipologia degli oggetti detenuti dall'imputato, il loro rilevante numero - 75.000 elementi esplodenti per un peso complessivo di 200 kg - la concentrazione in un piccolo locale doveva indurre a tener conto dell'entità dei danni a cose e persone che un'eventuale simultanea esplosione avrebbe potuto causare).

Massima corretta ma sarebbe interessante sapere quale sciocco perito ha affermato che gli artifici pirotecnici possono esplodere in massa: ho visto il caso di un bunker pieno di tonnellate di fuochi d'artificio, che si è incendiato ed è bruciato per una settimana senza che esplodesse alcunché. Tutte le esplosioni di cui si legge sui giornali, sono esplosioni in fase di lavorazione, sul materiale esplodente sciolto. Del resto è lo stesso Reg. TULPS che non prevede particolari norme di sicurezza per i depositi di fuochi d'artificio.


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Munizioni ad espansione

SEZ. 1,26/05/2000, n. 6163

La norma dell'art.2, comma 4, della legge n.110 del 1975 ha una funzione integrativa del concetto di munizioni da guerra enunciato nell'art.1, comma 3, di guisa che devono considerarsi munizioni da guerra quelle aventi le caratteristiche indicate nella predetta norma integratrice, perchè, essendo dotate di spiccata potenzialità di offesa, in forza del divieto legislativo non possono ritenersi destinate naturalmente ad armi comuni da sparo, anche se concretamente utilizzabili per esse. (Fattispecie nella quale sono state qualificate munizioni da guerra pallottole cal.38 special ad espansione, in quanto l'art.2, comma 4, della legge n.110 del 1975 ne vieta la destinazione alle armi comuni da sparo).

Massima di assoluta erroneità. La legge non classifica le munizioni in relazione alla loro pericolosità o potenzialità offensiva, ma dice che sono da guerra quelle che sono destinate ad essere impiegate in armi da guerra. Ora è del tutto pacifico che le munizioni a punta cava, o ad espansione che di si voglia, sono vietate ai militari da oltre un secolo. Esse sono tipiche munizioni da caccia o da difesa che la direttiva europea sulle armi ha vietato solo per difesa personale perché ha voluto che per difesa venissero usati proiettili blindati di tipo militare: tutto il contrario di quanto ha capito la sentenza! Ed infatti in altri paesi europei, in applicazione della direttiva europea, queste munizioni sono del tutto lecite per caccia e per tiro sportivo.
La circostanza che la legge le abbia proibite, senza stabilire alcuna sanzione per la violazione del divieto, non autorizza affatto a inventarsi una così draconiana sanzione equiparandole alle munizioni da guerra; si consideri che è del tutto inventata l'equiparazione proibito=da guerra, poiché vi sono molte armi che sono proibite senza perciò essere da guerra (per la direttiva europea sono proibite le armi camuffate come altri oggetti, ma di certo queste non sono per ciò armi da guerra!).
Sbagliata è anche l'idea che i militari usino munizioni più potenti dei cacciatori: a parità di arma le munizioni civili sono più micidiali proprio perché le convenzioni umanitarie hanno posto dei limiti alla micidialità delle munizioni militari.
Ma perché i giudici debbono parlare di cose di cui nulla sanno senza informarsi dagli esperti?


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Armi in zone protette

SEZ. 1 SENT. 02919 DEL 09/03/2000

Poiché nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394, è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, a fissare con sufficiente chiarezza le condotte vietate e a dettare, in caso di violazione dei divieti previsti, specifiche sanzioni penali, non sono necessarie ulteriori determinazioni regolamentari per la sua immediata applicabilità. Ne discende che, ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, con riferimento a una fattispecie relativa all'introduzione non autorizzata di un fucile da caccia e relativo munizionamento all'interno della riserva naturale biogenetica di Vallombrosa, la S.C. ha anche precisato che la norma dell'art. 11, comma terzo, della legge n. 394 del 1991 non è stata abrogata dall'art. 21 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, perchè il richiamo contenuto nella lett. g) di quest'ultima disposizione si riferisce alle altre zone - in cui è vietata l'attività venatoria e il trasporto delle armi per uso venatorio, a meno che non siano scariche e in custodia - previste nel medesimo articolo, ma non alle aree protette previste dalla legge n. 394 del 1991).

SEZ. 3 SENT. 00030 DEL 05/01/2000

Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell' art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Né il trasporto di un arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21, lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto di armi da sparo per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette.

Massime che appaiono corrette. Però vi è indubbiamente la necessità di dare una interpretazione al termine "introdurre". E' evidente, ad esempio, che se una strada statale attraversa un parco nazionale (ad es. quella dello Stelvio) non potrà di certo essere vietato il passaggio di un camion che trasporta armi; il termine "introdurre" va inteso nel senso di "portare nella zona vietata armi in modo che sia possibile abusarne per fare bracconaggio" e, quindi, si ricade più o meno nelle nozioni contenute nella legge sulla caccia e che vietano il trasporto non in modo assoluto, ma solo se l'arma non è adeguatamente smnotata, scarica e in custodia. Si tenga presente che il termine "introdurre" si trova in una trattato internazionale scritto in più lingue e che perciò ha dovuto usare necessariamente un termine molto generico, non tecnico, da adattare poi alle singole legislazioni. Sotto questo aspetto ben si può sostenenre che il trattato non voluto stabilire nulla di diverso dal nostro divieto di portare armi cariche e non smontate ed imballate

Cass., I, 22/05/2000 n. 5977

Destinatari del divieto, penalmente sanzionato, di introduzione di armi in area protetta sono tutti i privati, termine con il quale si è inteso non assoggettare al divieto esclusivamente i rappresentanti della forza pubblica. (Fattispecie concernente l'introduzione di una carabina nel Parco Nazionale del Gran Sasso ad opera di guardia particolare giurata, nominata per la vigilanza volontaria venatoria nell'ambito della provincia dell'Aquila, in relazione alla quale la S.C. ha precisato che la vigilanza circoscritta all'attività venatoria da un lato lascia impregiudicato l'ordine delle attribuzioni istituzionali di sorveglianza all'interno dell'area protetta, e quindi l'esclusiva attribuzione di essa al corpo forestale dello Stato e, dall'altro, non costituisce titolo per accedere con le armi in tale area).

Sembra di capire che la Cassazione intenda dire, in via più generale, che una guardia giurata non ha obbligo, ma solo facoltà di andare armata e che pertanto il divieto di introduzione di armi valga anche per lei. Invece una guardia del corpo forestale o un Carabiniere, hanno il dovere istituzionale di andare armati e quindi possono portare armi anche in zone protette. Pare decisione del tutto ovvia.


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Poligoni privati - Sentenza GIP del Tribunale di Latina

SENTENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO ***

Imputato:

1) Del reato di cui all'rt. 703 CP per aver sparato senza licenza dell'autorità in luogo pubblico.
2) Del reato di cui all'art. 35 L. 1975/110 per aver aperto un poligono di tiro senza osservare le disposizioni delle leggi sul Tiro a Segno Nazionale. Accertato in Bassiano (Latina) il 7-6-99.

Motivi della decisione

A seguito di notizia di reato del 7.6.99 si procedeva nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui in epigrafe.
All'esito delle indagini preliminari, il P.M. ritenendo di potersi applicare la sola pena pecuniaria, rimetteva gli atti a questo ufficio con richiesta di decreto penale.
Ebbene, pur ritenuta corretta la configurazione giuridica dei fatti, opina questo giudice di dovere dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il fatto non sussiste, sia per quanto riguarda l'imputazione di cui all'art. 703 c.p., sia per quel che concerne l'accusa di cui al capo 2) della rubrica.
Con riferimento invero, alla fattispecie di cui al capo 1) della rubrica, va rilevato che l'associazione sportiva A.T.D.S. in data 22.2.97 ottenne ai sensi dell'art. 57 T.U.L.P.S. e 123 Regolamento di esecuzione, il nulla osta all'esercizio di attività sportiva di sparo presso l'ex cava di proprietà del comune di Bassiano, sita in via Valvisciolo. Il fatto, pertanto, non sussiste.
Per quanto concerne poi l'imputazione di cui all'art. 31, 7° c., Legge 110/75, va rilevato che la norma non trova applicazione in quanto, nel caso di specie esulando ogni fine pubblicistico connesso o collegabile alla legge 479/1930, non può parlarsi di sezione della U.I.T.S., ma di una mera associazione sportiva regolarmente costituita con atto pubblico, avente come scopo la promozione, pratica e diffusione dello sport del tiro a segno e la organizzazione di gare e competizioni sportive e altre attività ricreative finalizzate allo sviluppo di detto sport alla cui pratica sono ammessi solo gli iscritti all'associazione, purché muniti di idoneo titolo di polizia per il porto e l'uso di armi da fuoco.
Poiché per l'esercizio di tale associazione non è necessaria la licenza prefettizia, in quanto non rientrante nell'ambito dell'attività di tipo pubblicistico propria dell'Unione di Tiro a Segno Nazionale, del tutto legittimo appare il comportamento dell'imputato rispondente peraltro ai fondamentali principi riconosciuti dagli artt.18 e 41 della Costituzione e posto in essere in assenza di qualsiasi divieto legislativo. Il reato di cui al capo 2) della rubrica pertanto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di *** Pietro in ordine alle imputazioni di cui ai capi 1) e 2) della rubrica perché i fatti non sussistono.
Latina, 12.02.2000
F.to IL G.I.P.
Dott. Luigi Carta

Nota:
Questa è la prima sentenza in cui viene affermato che non occorre alcuna autorizzazione per aprire un poligoni di tiro o per sparare in campagna. Cosa del tutto ovvia, visto che nessuna norma esiste che regoli o vieti queste condotte; ed il fatto che non esistano sentenze non deriva dalla novità della questione, ma semplicemente dal fatto che a nessuno fino ad ora era venuto in mente di denunziare e di richiedere la condanna di un povero cittadino in perfetta regola con le leggi.
Nel caso in esame il cittadino era stato tanto diligente da richiedere persino la licenza per spari in luogo abitato, sebbene del tutto superflua.
Esattamente il GIP riconosce che la normativa sul Tiro a Segno Nazionale ha carattere pubblicistico e non riguarda le associazioni private.
Il responsabile dell'associazione, così improvvidamente incriminato, è stato difeso dall'avvocato Roberto Santucci.
La sentenza è stata confermata dalla Cassazione: Sentenza Sez. I n. 3855 del 2001 .


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Detenzione armi in più dimore

Cass. Sez. I, 3 febbraio 1997 n. 741

È ravvisabile il fatto di negligente custodia di arma (art. 20 L. 110/1975) nel comportamento di chi lasci due rivoltelle, poi oggetto di furto, in una casa abitata saltuariamente, con strutture precarie e fatiscenti, avente porta ed infissi inefficienti, senza alcuna persona addetta ad un controllo almeno saltuario.

La massima non avrebbe bisogno di alcun commento, in quanto del tutto ovvia, se un sciocco giornalista non l'avesse spacciata su di una importate rivista giuridica, come se la Cassazione avesse detto che è vietato detenere armi in luoghi diversi dalla abitazione in cui si dimora stabilmente e se, purtroppo, questa strampalata affermazione non fosse stata ripresa in modo acritico da riviste del settore delle armi e così diffusa tra le Questure!
È vero tutto il contrario. La sentenza, da me controllata nel testo integrale, ha giustamente confermato la condanna di un tizio che aveva lasciato le armi in una casetta di campagna in quel di Milazzo, fatiscente e con porte e finestre precarie, e quindi esposte al primo ladro di polli di passaggio.
La sentenza non dice affatto che sia vietato detenere le armi in luoghi dove non si dimora abitualmente, ma anzi dice che le armi possono essere custodite "nella propria abitazione o in qualsiasi altro luogo in cui sia possibile un controllo assiduo ed efficace".
La possibilità di detenere armi in più luoghi è sempre stata pacificamente ammessa e si ricava dalle leggi di pubblica sicurezza che non pongono alcun limite al riguardo e che stabiliscono che chi denunzia un'arma, deve indicare ogni volta tutte le armi di cui è in possesso, comunicazione che ha un senso solo se si assume che le armi si trovino in luoghi diversi (se fossero tutte in un solo luogo, l'ufficio che riceve la denunzia già sarebbe in possesso delle denunzie precedenti relative alle altre armi).
Si consideri poi che sarebbe assurdo imporre l'obbligo di detenere le armi solo presso la propria residenza o presso la propria dimora, essendo evidente la necessità di custodirle talvolta in altri luoghi, quali una cassetta di sicurezza o in luoghi in cui esse servono per la propria difesa personale (ad esempio in ditta piuttosto che a casa).
L'unica cosa importante è che esse siano custodite adeguatamente; il che non vuol dire che non devono mai essere lasciate sole, perché anche chi le ha nella propria abitazione stabile, le lascia solo quando va in gita o quando va a lavorare.


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Denunzia di armi anche per lettera?

Cass., I, 29/11/2000, n. 5224

L'adempimento dell'obbligo di denuncia della detenzione di armi di cui all'art. 38, comma 1, R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) non richiede necessariamente che il soggetto obbligato si rechi di persona nell'ufficio locale di p.s. o presso il locale comando dei carabinieri, prevedendo l'art. 58 del relativo regolamento di esecuzione che la denuncia stessa deve essere fatta nelle forme di cui al precedente art. 15, e cioè per iscritto in doppio esemplare e, conseguentemente, anche mediante spedizione dell'atto all'ufficio competente, con la conseguenza che non costituisce causa di giustificazione del reato di omessa denuncia di arma la condizione di detenzione dell'obbligato (nella specie, agli arresti domiciliari).

Massima del tutto conforme allo spirito della legge ed alle nuove riforme in materie di semplificazione amministrativa che consentono la denunzia anchea mezzo fax


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I diabolo non sono munizioni

Cass., I, 22/05/2000 n. 5955.

Non sono equiparabili alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne consegue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, trattandosi di oggetto in sé privo di intrinseca pericolosità. (Fattispecie relativa a detenzione di piombini a funghetto per carabina ad aria compressa).

Cass. I ,28/04/2001 n. 17275.

La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell'art.697 cod. pen, riferendosi questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", né ai sensi dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art.1, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n.110.

Certamente ci è voluta una bella fantasia e una bella dose di ignoranza collettiva per arrivare fino in Cassazione sostenendo che un pezzo di piombo o un bossolo deve essere assoggettato ala normativa sugli esplosivi! A parte ciò, se queste persone non fossero vissute nel modo della luna avrebbero potuto scoprire che i diaboli (i loro funghetti!) sono liberamente venduti in tutto il mondo da secoli.


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Le vecchie armi ad aria compressa sono libere

GIP Tribunale di Bolzano, 27 dicembre 2001

Decreto di archiviazione in cui si spiega per quale motivo il regolamento DM 9 agosto 2001, n.362 sia illegittimo ed il motivo per cui la detenzione delle armi ad aria o gas compressi già in possesso dei cittadini sia ormai del tutto libera. Ecco il testo completo del provvedimento .

Una carabina ad aria compressa (nel caso in esame Diana mod. 27) anche in mancanza di un accertamento sulla sua potenzialità perché guasta, se risulta essere comunque di potenzialità non superiore a 7,5 joule, non può essere considerata arma comune da sparo. Non trovano applicazione le disposizioni del DM 9-8-2001 n. 362 perché esso disattende i parametri chiaramente stabiliti dal legislatore. * Corte d'appello di Torino, Sez. II, n. 1814 del 24-5-02

Il giudice dell'esecuzione richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis" a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale accertamento, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Fattispecie relativa a revoca di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non considerata più arma dall'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei proiettili, di energia cinetica inferiore a 7,5 joule). Cass. I, 17 giugno 2002 n. 23243.

Come si vede la giurisprudenza sta decisamente orientandosi nel senso che il regolamento del ministero è carta straccia!

 


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Il questore paga i danni

Importante sentenza del TAR di Catania in cui si stabiliscono i limiti della discrezionalità del questore nel revocare un porto d'armi e lo si condanna ad un pesante risarcimento dei danni a favore di un cittadino. Ecco il testo completo del provvedimento anche in formato PDF

Il prefetto non può motivare in base a querele revocate

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino incensurato e da lungo tempo titolare di licenze, a cui erano satate ritirate armi e licenze solo perché querelato per minacce e senza tener conto della situazione effettiva e di controquerele. Ecco il testo completo in formato PDF.

 

 

   

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Artifici pirotecnici declassificati, non sono esplosivi

Cass. I, n. 20244 del 23-5-2002.

Non è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. pen. (fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) in relazione ad attività riguardanti prodotti esclusi, in forza di provvedimento amministrativo, dal novero delle sostanze esplodenti. (Fattispecie concernente sequestro, ritenuto illegittimo, di articoli pirici non più considerati prodotti esplodenti dal D.M. 4 aprile 1973).

E ci manca altro che restassero egualmente esplosivi!


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Comodato armi

Cass. I, 14/03/2002 n. 10650

In tema di locazione e comodato di armi da guerra o comuni da sparo, la illiceità della condotta è esclusa solo alla doppia condizione che l'oggetto materiale sia obiettivamente qualificabile quale arma per uso scenico o destinata ad uso sportivo o di caccia, e che l'arma concessa in locazione od in comodato sia effettivamente destinata dal ricevente all'uso scenico, sportivo o venatorio.

Massima non condivisibile che fa dire alla legge una cosa che nella legge non c'è e che ipotizza un impossibile e vietatissimo comodato o locazione di armi da guerra! Il comodato è stata consentito per le armi da caccia e per le armi sportive perché esse sono considerate dal legislatore meno pericolose e quindi non vi è ragione di preoccuparsi di un eventuale abuso nel loro impiego, abuso che il legislatore ha già messo in conto e che non può diventare elemento discriminate.


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Raccolta armi da guerra

Cass. I, 28-3-2002 n. 12276

In tema di reato concernente le armi da guerra, è configurabile il concorso formale tra il reato di detenzione di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967 e quello di "raccolta" di armi di cui all'art. 1 della stessa legge (per la cui individuazione e' necessario fare riferimento al concetto di "raccolta" come determinato dall'art. 10, comma 6, della legge n. 110 del 1975, concernente le armi comuni da sparo ed estensibile anche alle armi da guerra, in assenza di espressa previsione normativa), nell'ipotesi in cui il numero delle armi detenute sia superiore a tre, nessuna delle quali o solo taluna di esse sia stata denunciata all'autorità di pubblica sicurezza e non sussista la licenza di collezione.

Massima non condivisibile appieno. Il ricorso all'art. 10 non è consentito per due motivi: perché detto articolo concerne le collezioni (composte di modelli di armi diverse) e non le raccolte (accumulo di armi dello stesso tipo) e perché la ratio che ha indicato in tre il numero di armi detenibile senza licenza di collezione è del tutto particolare e non estensibile alle armi da guerra ed alle raccolte.


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Aria compressa liberalizzata, estinzione vecchie condanne

Cass. I, 17 giugno 2002 n. 23243

Il giudice dell'esecuzione richiesto di revoca della sentenza per sopravvenuta "abolitio criminis" a norma dell'art. 673 cod. proc. pen., pur non potendo ricostruire la vicenda per cui vi è stata condanna in termini diversi da quelli definiti con la sentenza irrevocabile, né valutare i fatti in modo difforme da quanto ritenuto dal giudice della cognizione, deve accertare se il reato per il quale è stata pronunciata condanna sia considerato ancora tale dalla legge e, nell'effettuare tale accertamento, ha il potere di far emergere dal quadro probatorio già acquisito elementi che, irrilevanti al momento della sentenza, siano divenuti determinanti, alla luce del diritto sopravvenuto, per la decisione sull'imputazione contestata. (Fattispecie relativa a revoca di sentenza di patteggiamento intervenuta per detenzione e porto illegali di una carabina ad aria compressa, non considerata più arma dall'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, in caso di erogazione, da parte dei proiettili, di energia cinetica inferiore a 7,5 joule).

Massimo importante in cu isi stabilisce che chi è stato condannato per reati relativi ad armi ad aria compressa ora liberalizzate, può richiedere che venga dichiarata la estinzione del reato. Condizione essenziale per poter proporre incidente al giudice che aveva emesso la condanna è che dagli atti si possa stabilire che l'arma era proprio dle tipo ora liberalizzato. Ciò potrebbe essere possibile in base alla indicazione del modello di arma che consente ora di produrre una perizia in cu isi dichiara che tale modello era prodotto con potenza inferiore a 7,5 Joule. La sentenza riguarda anche chi è stato condannato per detenzione di arma clandestina in quanto l'arma era priva di matricola


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Guardie giurate, hanno diritto alla licenza di porto d'armi

Consiglio di Stato 26 aprile 2001. Ecco il testo della decisione

Guardie giurate, tre corsi all'anno al TSN? La pretesa del TSN è illegittima

TAR del Lazio, 25 luglio 2002 . Ecco il testo della decisione

 

I poligoni privati non hanno obblighi

Cass. I, 31 gennaio 2001 n.3855.

In tema di associazioni sportive di attivita' di sparo, gli obblighi penalmente sanzionati previsti dall'art.31 della legge n.110 del 1975 e relativi ai tempi e ai modi del porto d'arma sono strettamente connessi alla natura pubblicistica dell'Unione di tiro a segno nazionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con la conseguenza che la violazione di detti obblighi dà luogo a reati propri di cui - per il divieto di analogia in malam partem - non possono essere chiamati a rispondere soggetti appartenenti ad associazioni private.

Questa è la sentenza della Cassazione che conferma quella del GIP di Latina sopra riportata. Pensate che il PM aveva impugnato la sentenza sostenendo che chi spara in un poligono privato o chi dirige lo sparo, ha gli stessi obblighi di chi opera nel TSN!!!

Gli storditori elettrici sono armi proprie

Cass. I, 9 giugno 2004 n. 25912

Un apparecchio in grado di produrre scosse elettriche, ad alto o basso voltaggio, essendo naturalmente destinato - sia pure per motivi di difesa personale - ad offendere l'eventuale aggressore, costituisce, agli effetti della legge penale, arma, il cui porto non autorizzato al di fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa integra la contravvenzione prevista e punita dall'art. 4, comma primo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), a nulla rilevando la sussistenza del giustificato motivo o delle circostanze di tempo e di luogo di cui al comma secondo della citata disposizione, che riguardano non le armi, ma gli oggetti atti ad offendere.

Omessa custodia di parti di armi - non è reato

Cass. Sez. 1, 21/12/2004 nr. 4659
In forza del principio di tassatività, non è configurabile il reato di inosservanza del dovere di diligenza nella custodia di armi ed esplosivi, previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, nella negligente custodia di parte di un'arma (nella specie, caricatori muniti di proiettili).

Importante sentenza della Cassazione che stabilisce un principio di assoluta ovvietà. L'importanza consiste nelle ulteriori conclusioni che si possono trarre. Ad esempio per custodire adeguatamente armi non sarà più necessario metterle in grandi armadi blindati, ma sarà sufficiente mettere in una piccola cassafortina una parte essenziale di esse. Infatti un'arma così divisa viene ad essere costituita da due serie di parti autonome, ciascuna non soggetta a particolare diligenza di custodia; vi è solo il dovere di impedirne la riunione in un'arma funzionante. Egualmente chi viaggia portando armi potrà lasciarle in auto o in albergo purché ne asporti una parte essenziale. Non è sufficiente comunque asportare solo il caricatore perché è la parte più facilmente sostituibile; meglio asportare la canna della pistola o la bascula del fucile.

Omessa custodia di munizioni - non è reato

Cass. Sez. 1, 27-1-2005 nr. 5112
L'omessa custodia di munizioni non rientra nella previsione dell'art. 20, primo comma, della legge n. 110 del 1975, in quanto la condotta punibile deve intendersi riferita solo all'omessa custodia di armi ed esplosivi e non anche delle munizioni.

Principio nuovo che dà una soluzione ragionevole al problema, non potendosi equiparare , ai fini della condotta e della pena, una cartuccia da caccia, che talvolta non deve neppure essere essere denunziata, con un chilo di dinamite. Per non custodire bene un chilo di dinamite bisogna essere incoscienti; il ritrovarsi in tasca o in auto una cartuccia che non si sa come ci è arrivata è abbastanza normale.


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