Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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  F.a.q. - Le domande frequenti

 

FAQ è, in inglese, la sigla per indicare le «Domande più frequenti» poste dai visitatori di un sito. In questa pagina verranno riportate le risposte più interessanti date ai lettori per email.

ATTENZIONE; MOLTE FAQ sono superate da nuove leggi o sentenze, Fare sempre riferimento alla SINTESI


 

faq.gifIndice

Sintesi del diritto delle armi - 2018
Abilità al maneggio delle armi
Acquisto armi dall'Arsenale di Terni
Acquisto di armi a San Marino
Armi a bordo di natanti
Armi non armi - La difesa improvvisata
Aria compressa, libera senza formalità
Armi sportive - Porto per difesa o caccia
Avancarica - Libere immediatamente
Bombe ed evacuazioni
Calibro 9 para - E' cartuccia per arma comune
Carabine in calibro 9 para - sono armi conuni
Caricatore per le armi da caccia
Caricatore non a norma e registri delle armerie
Denunzia di caricatori e caricatori maggiorati
Cal 50 Us Brownig- Arma comune?
Collezione armi bianche antiche - Abolita?
Collezione, quante armi non catalogate ?
Come si impugna un atto amministrativo, i ricorsi
Denunzia di cessione di armi
Denunzia armi in luogo diverso dall'abitazione
Direttore di tiro - Domanda al Sindaco
Eredi di armi
Esportaziome temporanea di armi
FAQ della PS - Alcuni errori
FAQ della PS - Ricarica
FAQ della PS - Riduttori di calibro
Guardie giurate ed armi
Importazione armi da fuoco
Licenza per il porto di pistola
Manifestazioni storiche con armi
Numero munizioni detenibili
Quanto dura il certificato maneggio armi?
Poligoni privati - Regole generali
Perito balistico
Vendita di armi od oggetti proibiti - Obblighi del venditore
Pronto soccorso legale
Ricarica
Rinvenimento di armi
Ritiro cautelativo di armi
Softair e Paintball - Armi o giocattoli?
Spari di avvertimento in luogo abitato
Sportive - Mai portarle?
Strumenti atti ad offendere - Armi improprie
Uso delle armi trasportate in poligoni o luoghi privati


Caccia

Armi da caccia, calibri consentiti

Guardie volontarie venatorie - Non sono agenti di PG
Licenza di caccia per cui non si è pagato il rinnovo - validità
Orari di caccia, con programma su sorgere e tramonto del sole

Munizioni
Munizioni cal. 22 - 200 oppure 1500?
Munizioni - Denunzia del loro consumo?
Munizioni per pistola, solo 200?
Munizioni per fucile, quante?
Munizioni ad espansione ed hollow point
Munizioni - Come detenerne di più - Licenza di deposito

Tiro
Poligoni di tiro privati - Regole generali (Articolo base e più recente)
Dove sparare con la pistola?
Licenza per il tiro a volo - Tiro fuori dei campi di tiro
Licenza per porto di fucile - Tiro con la pistola in poliogni privati
Porto ed uso di armi nei poligoni e campi di tiro
Uso delle armi trasportate in poligoni o luoghi privati
Si veda anche il testo sulla costruzione di poligoni

Trasporto
Trasporto armi altrui
Trasporto di arma alla cintura
Trasporto cumulativo di cartucce
Trasporto, solo sei armi
Trasporto armi scariche in zona di caccia vietata
Trasporto armi per sparare all'aperto
Trasporto di armi, modalità

Bombe ed evacuazioni

Accade che quando vengono rinvenute bombe d'aereo interrate, gli artificieri dispongano l'evacuazione della popolazione anche nel raggio di due chilometri. È una misura di sicurezza sensata?

Le misure di sicurezza adottate sono quasi sempre esagerate ed ingiustificate.
L'esperienza di altri paesi europei dimostra che una distanza di sicurezza di 500 metri sarebbe più che sufficiente e ciò trova una precisa conferma nelle norme di legge italiane.
Il Regolamento al Testo Unico di pubblica sicurezza del 1940 fissa infatti le distanze di sicurezza da osservarsi per le fabbriche ed i depositi di esplosivi e per i laboratori di scaricamento di proiettili e da esso si ricava che la distanza di duemila metri da una cittadina è richiesta solo per una fabbrica in cui si lavorino fino a 80.000 chilogrammi (sic!) di esplosivo. La legge, per quantitativi di mille chilogrammi di esplosivo, prevede una distanza di 360 metri dall'abitato, riducibili alla metà se tra deposito ed abitato vi è un adeguato terrapieno. Analoga distanza è prevista per il deposito (accatastamento) di proiettili da scaricare. Dalle stesse norme si ricava che un quantitativo di 1000 chili di esplosivo sepolto sotto uno strato di sei metri di terra, non provoca, in caso di esplosione, proiezione di pietre oltre i 50 metri.
E' vero che il Ministero della Difesa ha emanato delle circolari, che i militari sono tenuti ad osservare, in cui ha stabilito diverse e più ampie misure di sicurezza, ma sia ben chiaro che sono circolari dettate principalmente dalla esigenza di garantire la sicurezza ... dei militari. Vale a dire che sono state calcolate in maniera che in caso di disgraziato incidente, mai e poi mai si potesse addossare una qualsiasi responsabilità ai militari! Tipico esempio di un simile comportamento si ha con le circolari emanate dal Ministero per la sicurezza nei poligoni per il tiro sportivo, assolutamente deliranti se confrontate con quelle di altri paesi europei, e che rendono difficilissima e inutilmente costosa la costruzione di poligoni.
Fatto sta che in Germania, dove sono cadute più bombe che in Italia, il 90% delle bombe vengono tranquillamente caricate su di un camion e portate in fabbrica per lo scaricamento o in luogo acconcio per il brillamento, visto che se una bomba ha superato l'impatto al suolo e gli urti delle scavatrici non esplode di certo se viene imbragata e caricata su di un idoneo veicolo. Bombe sepolte a parecchi metri di profondità, possono restare al loro posto se non vi viene costruito sopra.

Sarebbe quindi del tutto opportuno che il Ministero della difesa riesaminasse le proprie disposizioni alla luce di quanto viene fatto negli altri paesi e tenendo conto che la burocrazia, per la propria tranquillità, non deve creare inutili disagi e spese alla popolazione. Si veda anche l'articolo specifico sui depositi di esplosivo.


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Trasporto di sole sei armi

Perché il trasporto di armi in base ad una licenza di porto d'armi è stata limitata a sei armi dalla nota circolare?

La legge dice che per trasportare armi occorre darne avviso preventivo al questore e questa norma non è mai stata abrogata.
Il Ministero ha preso soltanto atto del fatto che il trasporto di un'arma è qualche cosa di meno rispetto al portarla e che perciò in tutti i casi in cui si può portare un'arma, si deve ritenere che è consentito anche trasportarla (cosa questa già ovvia in passato); poi, su basi di puro buon senso, ha fatto un ulteriore passo avanti affermando che chi può portare un fucile, non mette in pericolo la sicurezza pubblica trasportando una pistola e si è giunti alla sullodata circolare. È però del tutto ovvio che questa facilitazione opera nell'ambito del numero di armi portabili e quindi il Ministero ben avrebbe potuto dire che il trasporto era consentito nel numero massimo di due pistole e di tre fucili (nessuno ne porta di più). Esso però, tenendo conto delle necessità di certi tiratori e cacciatori (pochissimi), ha voluto largheggiare ed ha portato il numero a sei.
Questa soluzione quindi è più che ragionevole e soddisfacente perché già rappresenta una notevole facilitazione rispetto all'obbligo di legge di dare avviso per ogni singola arma.
Si consideri che il dare avviso è cosa diversa dalla licenza: la licenza serve ad accertare che chi trasporta abbia i requisiti necessari, l'avviso serve per consentire all'autorità di PS di svolgere i necessari controlli preventivi e successivi: è del tutto ragionevole che quando una persona trasporta una camionata di fucili, la polizia ne sia informata preventivamente per poter controllare, almeno, che non vengano rubati.


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Trasporto armi altrui

Si può mandare un amico o un parente a ritirare armi o munizioni acquistate da altri presso un armiere?

La detenzione delle munizioni è soggetta alle stesse regole della detenzione di armi. Quindi può detenere munizioni, facendone denunzia quando prescritta, chi è munito di una licenza di porto d'armi o di nulla osta all'acquisto. Chi detiene legalmente munizioni può anche trasportarle liberamente nel numero massimo consentito. Perciò la risposta al quesito è che non si può mandare un amico o un parente a ritirare le cartucce dallo armiere, a meno che egli non abbia una licenza di porto d'armi o il nulla osta.


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Trasporto cumulativo di cartucce?

Possono due cacciatori su di un'auto trasportare ciascuno 1500 cartucce?

La lettera della legge (art. 97 Reg. TULPS) è nel senso che i quantitativi non possono essere cumulati e quindi il quantitativo massimo di cartucce a pallini che possono essere trasportate su di un'auto è di 1500, qualunque sia il numero dei cacciatori o tiratori a bordo dell'auto. Però accanto a questa lettura troppo lettrerale, va ora affermandosi la soluzione di buon senso secondo cui ogni cacciatore può portare i lsuo quantitativo, non essendo tenuto a conoscere ciò che gli altri trasportano.


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Munizioni, denunzia del loro consumo

Munizioni - Occorre denunziarne il consumo?

No, la Cassazione, 4 febbraio 1994 n. 1327, ha deciso che è sufficiente denunziare il numero massimo di munizioni acquistato inizialmente e che poi non è necessario né denunziare di aver sparato le munizioni o parte di esse, né i successivi acquisti, purché non ci si trovi a detenere più munizioni di quante se ne sono denunziate. Infatti la legge non prescrive di denunziare l'acquisto di armi o munizioni, ma solo la loro detenzione e questa si realizza solo se le munizioni o le armi vengono portate nel luogo di custodia e lì detenute per il tempo occorrente per fare la denunzia (un giorno almeno). Non avrebbe quindi alcun senso andare a denunziare l'acquisto di una cosa che non si ha più.E' del tutto evidennte che sono illegittime le richieste di certi uffici di comprovare il consumo delle munizioni, ad esempio mediante attestazioni del TSN. E' in obbligo inventato che non trova alcun appiglio nelle leggi.
La conclusione è pratica è che inizialmente conviene denunziare il numero massimo di munizioni che si intende detenere. Questo orientamente è stato confermato definitivamente con la sentenza Cass. I,18/05/2001 n.20234: "In materia di sicurezza pubblica, l'obbligo della denunzia previsto dall'art. 38 R.D. n. 773 del 1931 riguarda la detenzione e non l'acquisto delle munizioni, con la conseguenza che non e' riconducibile nell'ambito della norma incriminatrice il fatto di chi reintegri la scorta di munizioni, consumate durante una esercitazione di tiro, senza denunziare il nuovo acquisto, ma non superando il numero di munizioni detenute e già denunziate precedentemente.

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Munizioni, limite di 200 cartucce per pistola

Come può un tiratore di pistola sparare più di 200 cartucce al giorno

La legge non consente di detenere e trasportare più di 200 colpi per arma corta (si può fare una eccezione per le cartucce in calibro 22 LR, che in effetti possono essere considerate per carabina). Quindi chi fa il tiro dinamico non può comperare e trasportare più di 200 cartucce per volta e, se lo fa, rischia una condanna. Può però, nello stesso giorno, acquistare più volte 200 cartucce, se ha finito di sparare il lotto precedente.
Le munizioni vanno denunziate se vengono detenute oltre il tempo occorrente per fare la denunzia. Vale a dire che se compro 200 cartucce e le sparo in giornata (o la mattina dopo) non devo denunziare alcunché. Del pari, se ho comperato 200 cartucce, le ho denunziate e poi ne sparo 50, non devo denunziare la variazione in diminuzione.


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Munizioni per fucile

Quante se ne possono detenere?

Il regolamento al TULPS è chiaro nel dire che si possono detenere, facendone denunzia, fino a 200 cartucce per arma corta e fino a 1500 cartucce per arma lunga; vale a dire che i due quantitativi sono cumulabili e che quindi si possono detenere fino a 1700 cartucce complessivamente. Le 1500 cartucce per fucile possono essere indifferentemente a palla od a pallini, per fucile a canna rigata o per fucile a canna liscia. Attenzione: il fatto che il Regolamento dica "1500 cartucce per fucili da caccia è privo di importanza. Nel 1940 tutte le armi lunghe erano da caccia!
Chi detiene solamente cartucce a pallini nel numero massimno di 1000 e detiene armi, lunghe o corte, può non effettuare la denunzia di dette cartucce a pallini.
Le cartucce cal. 22 long rifle (lungo per fucile) devono ovviamente essere considerate cartucce per arma lunga; ma il Ministerto le xconsidera per arma corta!
Le munizioni per arma corta rimangono tali anche se sparate in armi lunghe e quelle per armi lunghe rimango tali anche se sparate in un'arma corta. Si deve guardare alla al natura tecnica, non all'impiego.


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Perito balistico, come fare

Come ci si iscrive all'albo dei periti balistici e come si ottengono incarichi?

Il perito balistico non ha alcun particolare riconoscimento professionale e il giudice non è obbligato a scegliere i periti tra coloro che siano iscritti ad un albo.
Negli albi dei tribunali si trovano iscritti talvolta dei periti balistici che hanno seguito due vie:
I) Iscriversi all'albo dei periti estimatori della camera di commercio (art. 33 TU 20 settembre 1934 n. 2011), previo apposito esamino, e poi, in base a tale titolo, chiedere di essere inseriti nell'albo del Tribunale (ovviamente i periti estimatori sono tutt'altra cosa, e l'uso di questa scappatoia è uno dei tanti abusi tollerati in Italia).
2) Iscriversi all'albo del Tribunale in quanto già facente parte di un ordine professionale; chi è ingegnere o chimico ed è iscritto all'albo del proprio ordine può chiedere di essere iscritto all'albo del Tribunale come ingegnere, o chimico, particolarmente esperto in balistica (non occorre alcun esame).
Ciò posto ripeto però che i giudici chiamano i periti in base alla loro fama o alla fiducia personale così che l'essere iscritti all'albo serve ben poco. Va anche detto che come professione non ha mercato, salvo di arrivare ai vertici, ma dopo anni e anni di oscuro ed incerto lavoro.
L'uso dei periti di parte non si è molto diffuso in Italia perché i soldi che vanno al perito non vanno all'avvocato e questi consiglia un perito solo se l'imputato ha tanti soldi, il che avviene di rado!


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Ricarica

È lecita la ricarica casalinga delle cartucce?

Il caricamento casalingo di cartucce (o la ricarica di cartucce già usate) è del tutto lecito senza particolari formalità, come risulta dal complesso di norme che consentono di comperare polvere da sparo, bossoli, inneschi, pallini. Se la ricarica non avviene per uso personale, ma per farne commercio, si ricade nel concetto di "fabbricazione" di munizioni, per cui occorre munirsi di licenza del prefetto. Oltre alle norme concernenti la detenzione delle munizioni caricate, già viste, occorre però tener presente il principio generale secondo cui tutte le sostanze esplosive (tra queste non rientrano gli inneschi) devono essere denunziate all'autorità di P.S. La polvere da sparo può essere detenuta, in forza della sola denunzia, nel quantitativo massimo di cinque chilogrammi; per detenerne un quantitativo superiore occorre munirsi di licenza di deposito. Gli inneschi e i bossolo innescati possono invece essere detenuti senza limite di quantitativo. Gli altri componenti, quali pallini, borre, bossoli, palle, possono invece essere acquistati e detenuti liberamente. Un punto poco chiaro della legge è quello relativo al rapporto tra quantitativo di polvere detenuto e numero di cartucce detenibili cumulativamente senza essere tenuti a munirsi di licenza di deposito per l'una o per le altre. La legge dice infatti che si possono detenere fino a 5 kg di polvere ovvero fino a 1500 cartucce da caccia a pallini e 200 cartucce per arma corta e non è chiaro se polvere e cartucce possono cumularsi. Nel dubbio è meglio essere prudenti e ritenere che i quantitativi non possono cumularsi e quindi nei 5 kg computare anche la polvere contenuta nelle cartucce cariche, secondo il parametro posto dal D.M. 23 settembre 1999 secondo cui una cartuccia per arma lunga corrisponde ora a gr 1,785 dipolvere senza fumo(e quindi a 560 cartucce per ogni chilo) mentre ogni cartuccia per arma corta corrisponde a gr 0,25 di polvere (quindi 4000 cartucce per ogni chilo).
Chi ha caricato 200 cartucce per arma corta, si trova a detenere circa 50 grammi di polvere e quindi può detenere altri gr. 4950 di polvere.
Chi ha caricato 1000 cartucce a pallini si trova a detenere (teoricamente, sia chiaro) gr. 1785 di polvere e quindi potrebbe detenerne solo altri gr 3215; se detiene anche 200 cartucce per pistola il quantitativo si riduce a gr. 3165.
Va comunque detto che ben difficilmente è necessario detenere più di una confezione di polvere, così che in pratica non dovrebbero sorgere problemi.
La soluzione da me indicata non deriva chiaramente da alcuna norma o circolare, ma è da seguire in via prudenziale.


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Spari di avvertimento in luogo abitato

In quali casi è consentito sparare in aria con un'arma per spaventare un ladro?

Negli ultimi tempi è stata fatta notevole confusione sul punto, specie dalle forze dell'ordine, che, tanto per far statistica denunziano chiunque spara, anche giustificatamente.
La norma principale che regola la materia è l'art. 703 c.p. (analogo al 57 TULPS) che vieta di fare esplosioni pericolose, quali spari con arma da fuoco, in luoghi abitati o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa.
Trattasi di stabilire se lo sparo con armi sia vietato anche se non pericoloso e in quali situazioni si possa invocare una esimente quale la legittima difesa o lo stato di necessità o l'esercizio di un diritto o di un dovere.
Ad una prima lettura parrebbe che lo sparo con armi da fuoco sia vietato in modo assoluto, ma la realtà ci dice che non è così. Questa norma non è diretta ad evitare rumore, ma solo incidenti e perciò anche lo sparo con arma da fuoco è vietato in quanto sia pericoloso, così come prescritto per ogni tipo di esplosione. Ed infatti, per pacifica applicazione, è da sempre consentito sparare in luoghi abitati entro poligoni di tiro, al chiuso o all'aperto, o entro la propria abitazione, se non vi è pericolo di fuoriuscita di proiettili. E sicuramente non è vietato sparare cartucce a salve con un'arma da fuoco (nessun problema se si usa uno strumento a salve che non è arma!).
Quindi: non vi è una presunzione assoluta di pericolosità, ma occorre accertare caso per caso, se lo sparo è da considerare pericoloso; accertamento che dipende dalla valutazione di diversi elementi: dove è stato indirizzato il tiro (non si può di certo sparare in direzione del ladro, anche senza volontà di colpirlo, se vi è pericolo di colpire altri), se vi era pericolo per la ricaduta del proiettile o per suoi rimbalzi, se il colpo è stato sparato o meno in modo controllato, ecc. Uno sparo con cartuccia a pallini verso l'alto non è mai pericoloso.
Ricordo in proposito che un colpo di arma corta sparato in aria non è pericoloso solo se viene sparato perpendicolarmente o quasi, mentre in ogni altro caso può ricadere e ferire persone anche a notevole distanza. Si deve perciò considerare pericoloso ogni colpo sparato a casaccio entro l'abitato. Invece non potrebbe essere considerato pericoloso uno sparo diretto verso un prato o verso una catasta di legna, con una angolazione tale da rendere non prevedibile un rimbalzo pericoloso.
Circa le esimenti che rendono legittimo lo sparo pericoloso, la prima è l'uso legittimo delle armi da parte del P.U. (art. 53 c.p.) per l'espletamento dei suoi compiti e per impedire gravi reati. Ricordo che la guardia giurata, nel momento in cui interviene per evitare la commissione di un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio del reo, viene considerato un pubblico ufficiale. È in base a questa norma che le forze di polizia possono sparare ad un'auto che non si sia fermata all'alt, sebbene si trovino su di una pubblica via.
Si può inoltre sparare in modo pericoloso quando si agisca per legittima difesa di beni o di persone. Non si può uccidere un ladro che fugge, ma si è autorizzati a violare norme di legge per quel tanto che sia giustificato dalla situazione, badando però che il pericolo posto in essere non sia maggiore di quello che si vuole evitare e purché non sia abbia a disposizione altro mezzo di reazione non pericoloso.
Vediamo alcuni esempi pratici:
- ladro che è entrato nel giardino; non si può colpirlo, ma si ha tutto il diritto di farlo scappare e di impedire che diventi pericoloso avvicinandosi o entrando in casa; uno o più spari che non siano diretti alla cieca verso altre persone o case abitate, saranno legittimati.
- ladro che fugge con la refurtiva; la situazione deve essere valutata in base alla pericolosità del ladro (possibilità che sia armato, possibilità di complici, entità della refurtiva), come al punto precedente.
- semplice sospetto che in giardino vi sia un ladro; non giustifica assolutamente uno sparo pericoloso.
Conclusione: è necessario mettersi sempre nelle condizioni di poter dimostrare che lo sparo non era pericoloso oppure, se lo era, che si aveva una solida giustificazione. È del tutto consigliabile organizzarsi in modo da poter affermare che il primo colpo sparato (e di solito è l'unico) era a salve oppure a piccoli pallini od a sale e quindi non idoneo a mettere in pericolo la sicurezza pubblica.


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Denunzia cessione di armi

E' obbligatorio per il privato di denunziare la cessione di armi?

La giurisprudenza della Cassazione è costante nell'affermare che anche chi cede un'arma deve presentare la denunzia della cessione all'ufficio a cui l'arma era denunziata. Si potrebbe però sostenere che la denunzia non è necessaria sulla base dello art. 4 DL 22 novembre 1956 n. 1274 che sembra affermare proprio il contrario. Nel dubbio, consiglio però di continuare a denunziare le cessioni, visto cho ora non occorre più la carta da bollo.


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Denunzia di armi in luogo diverso dall'abitazione

È possibile detenere armi in luoghi diversi dalla propria abitazione?

Se ci si reca in questura e si chiede se è possibile detenere le proprie armi presso la propria ditta oppure in cantina, ci si sentirà regolarmente rispondere che ciò non è possibile; secondo molti di costoro, che vanno ad orecchio, invece di guardarsi le norme, le armi dovrebbero essere detenute solo in casa!
Costoro confondono l'obbligo di custodia delle armi con la loro denunzia.
L'art. 38 TULPS stabilisce solamente l'obbligo di denunzia delle armi e l'art. 58 del Regolamento non si preoccupa affatto del luogo in cui sono detenute. Però stabilisce che quando si denunzia un'arma occorre indicare il luogo in cui si trovano e il luogo in cui si trovano altre armi già detenute e denunziate; ovvio che la norma ha un senso proprio per l'ipotesi che le armi siano denunziate in luoghi diversi.
E che un cittadino possa avere armi denunziate presso la sua abitazione principale e presso abitazioni secondarie, è un dato di fatto pacificamente accettato da sempre. Nulla vieta però che le armi siano detenute in luogo diverso dall'abitazione poiché la legge non lo vieta. Ciò è tanto vero che è prassi comune, consigliata persino da certi opuscoli delle Questure sul modo di evitare furti, di portare le armi in cassetta di sicurezza in Banca.
La diversa opinione è nata, come si è detto, per un confusione tra detenzione e custodia: l'abitazione è considerata per definizione un luogo idoneo alla custodia di armi perché luogo abitato, specialmente di notte; invece una cantina o un negozio o un ufficio potrebbero dare minor affidamento. Se però il locale è adeguatamente attrezzato (locale blindato, cassaforte, impianti di allarme) ed offre garanzia eguali o maggiori di un'abita-zione, non vi è alcuna ragione per cui le armi non possano essere detenute nel luogo che si ritiene più confacente alle necessità del cittadino.


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Guardie volontarie venatorie - Agenti di polizia giudiziaria? No!

Le Guardie volontarie venatorie sono agenti di polizia giudiziaria?

A pagina 1468 del mio Codice delle Armi vi è una nota in cui si afferma che esse sono sempre agenti di polizia giudiziaria. Purtroppo la nota non è mia e vi è stata infilata erroneamente dall'editore che ha "succhiato" la legge sulla caccia da un'altra pubblicazione da lui edita. Io sono di contrario avviso. L'art. 57 del Codice di procedura penale attribuisce la qualifica di agente di PG solo a persone inquadrate in corpi alle dipendenze di enti pubblici con l'unica eccezione di coloro "ai quali leggi e regolamenti attribuiscono le funzioni di cui all'art. 55 " e cioè di accertare reati. Ora la legge 11 febbraio 1992 nr. 157 (nuova legge sulla caccia, posteriore al CPC), all'art. 27, dice che la vigilanza venatoria è affidata: a) agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. "Ad essi è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi della legislazione vigente"; b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecc.
È quindi la legge stessa sulla caccia la quale esclude che alle guardie volontarie possa essere riconosciuta in via generale la qualifica di agente di polizia giudiziaria (e tanto meno di agente di PS). L'art. 28 successivo precisa l'importanza della distinzione stabilendo che solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di PG possono procedere a sequestro amministrativo o penale. È evidente quindi che non ha senso la tesi secondo cui chi è comunque incaricato di vigilare affinché non vengano commessi reati, divenga automaticamente agente di PG quando interviene: la legge incarica una serie lunghissima di guardie di ogni genere di svolgere "attività di vigilanza" affinché non vengano commesse violazioni alle leggi venatorie, ma poi stabilisce che atti di polizia giudiziaria (cioè atti di indagine ed intervento con rilevanza processuale penale quali sequestri, perquisizioni, assunzione di informazioni, ispezioni, ecc.) possono essere compiuti solo da chi ha specifiche attribuzioni di polizia giudiziaria. L'unico dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: è possibile che una legge regionale attribuisca la qualifica di agente di PG a soggetti diversi da quelli indicati nella legge? La risposta deve essere negativa perché la Regione non ha poteri in materia di leggi penali e solo lo Stato può attribuire la qualifica di agente di PG. Inoltre la legge sulla caccia risulta aver espressamente delimitato l'ambito dell'art. 55 CPP. Si veda questo articolo più ampio.


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Caricatore per armi da caccia

Qual è la capacità massima per il caricatore delle armi da caccia a canna rigata?

La legge sulla caccia 1992/157 ha stabilito le seguenti distinzioni:
- fucili a colpo singolo; possono essere ad una o due o a tre canne; per questi ultimi non sono consentite tutte e tre le canne rigate o tutte e tre le canne ad anima liscia, ma una deve essere diversa dalle altre due.
- fucili a canna liscia a ripetizione (ad esempio a pompa o a leva) oppure semiautomatici: il serbatoio o il caricatore non deve poter contenere più di due cartucce. Quindi complessivamente l'arma non deve poter sparare più di tre colpi (uno in canna e due nel serbatoio).
- fucili a canna rigata a ripetizione ordinaria (la cartuccia viene camerata manovrando a mano l'otturatore): non vi è limite alla capacità del serbatoio, salvo ovviamente il limite stabilito nel provvedimento di catalogazione. Rientrano tra questi i fucili a leva e i fucili a canna rigata con ripetizione a pompa
- fucili a canna rigata a ripetizione semiautomatica (ivi compresi quelli slug): in base alla convenzione di Berna essi non possono avere il caricatore con più di due colpi.
In conclusione: non si possono mai superare i tre colpi complessivi salvo che nei fucili a canna rigata a ripetizione manuale (otturatore con manubrio, a leva a pompa ecc.). Ma siccome avere più di tre colpi non serve a nulla con queste armi, è meglio dimenticarsi di questa eccezione e sul terreno di caccia limitare il serbatoio a due colpi!

Il caricatore può avere in origine una capacità maggiore, ma sul terreno di caccia esso deve essere limitato in modo stabile alla capacità prescritta, vale a dire che il limitatore non deve poter essere eliminato sul posto.


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Licenza per il tiro a volo - Tiro fuori dei campi di tiro

È possibile a chi è titolare di licenza di porto di fucile per il tiro a volo, di andare a sparare ai piattelli in un proprio terreno?

In linea teorica si potrebbe rispondere di sì, ma è cosa altamente sconsigliabile. La legge non dice che si deve andare in un campo di tiro ufficiale e quindi senza dubbio si può andare a sparare in un campo privato. Però deve essere un campo attrezzato, dove è escluso che l'arma venga portata per cacciare. Chi si reca in un terreno aperto, non può sottrarsi al sospetto di voler sparare, se capita, anche a selvatici. Ricordo inoltre che la legge venatoria vieta di portare armi cariche nei giorni di caccia chiusa e nei terreni in cui la caccia è vietata. In questi casi non si risponde però di porto illegale di arma, ma solo di sanzioni amministrative e fiscali.


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Licenza per porto di fucile - Tiro con la pistola in poliogni privati

E' possibile fare tiro dinamico in un poligono privato con al licenza di tiro a volo?

Chi ha una licenza di porto di fucile può trasportare anche pistole dove gli pare e piace; può quindi recarsi in un poligono del TSN e trasportarvi la propria pistola per usarla. Allo stato delle convinzioni della giurisprudenza non pare invece che si possa fare la stessa cosa in un poligono privato, specie se all'aperto. Nel momento in cui, fuori della propria abitazione o sue pertinenze e in luogo pubblico o aperto al pubblico, si impugna un'arma, questa viene "portata" e occorre la relativa licenza. Il ragionamento potrebbe essere leggermente diverso se il poligono è al chiuso e non aperto al pubblico; però occorre sperare che i giudici sai convincano che non vi è nulla di male ad impugnare la propria arma in casa altrui, se vi è stata trasportata legittimamente. Tesi del tutto sostenibile e corretta perché se in casa altrui posso usare l'arma del padrone di casa, non si vede perché non dovrei poter usare la mia. Nel caso di poligoni all'aperto è sempre consentito, secono giurisprudenza della cassazione, che chi ha il porto d'armi, affidi la propria arma a persona che ne è priva e la faccia sparare, purché sotto il suo diretto controllo e assumendosi ogni responsabilità (più o meno occorre " il fiato sul collo").


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Trasporto armi scariche in zona di caccia vietata

Nelle zone di caccia vietata si può trasportare l'arma non smontata e senza custodia?

Se si legge l'art. 21 della legge sulla caccia, lettere da a) ad e), si vede che esso regola l'esercizio venatorio in certi luoghi: è vietato l'esercizio venatorio in molti luoghi (parchi, oasi, aie, aree sportive, ecc.) nonché sulle strade carrozzabili e nel raggio di 50 metri da esse.
Alla lettera f) si fissano invece le distanze di sicurezza entro cui non si può sparare in direzione di determinati obiettivi.
Alla lettera h), infine, si stabilisce che all'interno dei centri abitati e delle altre zone in cui è vietata l'attività venatoria (termine questo che dovrebbe corrispondere all'esercizio venatorio, appena visto), nonché a bordo di veicoli di qualunque genere (anche di una bicicletta quindi) e ovunque e sempre nei giorni in cui non è consentita la caccia, è vietato il trasporto di armi, salvo che esse siano scariche e in apposta custodia.
Ciò premesso sorge il problema di capire se il legislatore vietando il trasporto voleva o meno vietare sempre e comunque anche il porto, considerandolo come qualche cosa che va oltre il trasporto (vietata la condotta minore, rimane vietata la condotta maggiore). Il problema non è di facile soluzione perché le disposizioni alla lettera h) hanno diversa funzione. Il divieto di trasporto nell'abitato non è diretto a impedire il bracconaggio, ovviamente, ma ad impedire incidenti; il divieto di portare armi cariche su veicoli risponde invece ad entrambe le esigenze; quello relativo ai giorni in cui la caccia è vietata, vuole vietare esclusivamente il bracconaggio.
L'interpretazione è resa ancor più difficile se ci si rappresenta i problemi pratici che sorgono nella sua applicazione. Chi arriva con l'auto sulla pubblica via e vuole addentrarsi nel bosco con il fucile per cacciare, come fa a superare i 50 metri fra strada e bosco? Deve forse portarsi dietro per tutto il giorno la custodia? E chi durante l'esercizio della caccia si trova davanti un'aia, e la deve attraversare perché è l'unico varco nelle recinzioni, che cosa fa se non si è portata con sé la custodia? Torna forse indietro e fa un giro di qualche chilometro?! Di certo no e quindi parrebbe ovvio dover concludere che vi sono delle situazioni che impongono di interpretare la norma nel senso che il cacciatore che sul suo percorso incontra un parco, un campo sportivo, un'aia, dovrà andare con l'arma scarica e non dovrà farsi cogliere in atteggiamento di caccia, ma potrà portare l'arma a tracolla senza problemi.
Quanto più chiara era la legge del 1977 secondo cui era vietato "portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge e dalle disposizioni regionali". A questo punto l'unica conclusione saggia sarebbe di ritenere che la norma non sia interpretabile perché con tutta probabilità il legislatore ha fatto confusione con le parole e non si è reso conto che in alcuni casi voleva e doveva regolare il porto, in altri il solo trasporto.
Se si volesse seguire logica e buon senso si dovrebbe concludere che il divieto di porto è giustificato e possibile solo in situazioni di impossibilità assoluta di cacciare (giorni di caccia chiusa), mentre in situazioni limitate e locali si dovrebbe consentire il porto dell'arma scarica.
Siccome però dubito molto che queste ragionevoli soluzioni vengano seguite dai giudici, non mi resta che consigliare di essere prudenti e di portare sempre con sé una sottile custodia (che può essere anche di seta o di plastica) in cui avvolgere l'arma nel caso che si dovessero attraversare luoghi "vietati".
Si veda anche nella sezione giurisprudenza quanto detto sul trasporto armi in aree protette.


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Trasporto di armi alla cintura

È consentito trasportare un'arma scarica entro la fondina alla cintura?

No, le armi devono essere trasportare scariche e chiuse in un contenitore o custodia che ne impedisca l'uso immediato. Si consideri che secondo la giurisprudenza si ha il reato di porto d'armi anche se l'arma è scarica, perché può comunque essere usata per minacciare (anche una arma a salve può servire a questo scopo; il motivo del divieto è che sarebbe troppo facile buttar via le munizioni alla vista dei Carabinieri e poi giurare che l'arma era scarica).


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Armi da caccia, calibri consentiti

Quali sono i calibri consentiti per le armi da caccia?

La legge 157/1992 (che conferma quasi integralmente quanto disposto da quella del 1977), stabilisce quanto segue:

1) Fucili a canna liscia a ripetizione manuale o semiautomatici
Il calibro non deve essere superiore al 12; rimangono vietate, in sostanza, le cosiddette spingarde. Sul terreno di caccia il serbatoio dei semiautomatici deve essere ridotto alla capacità di due cartucce; una cartuccia può essere tenuta in canna (nella zona faunistica delle Alpi, una sola cartuccia).

2) Fucili a canna rigata ad una o più canne
Dice la legge (attuale art. 13) che l'arma non deve essere di "calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40". Ricordo che i dati numerici sono puramente nominali, così che un calibro 5,6 mm (o 22, o 222, 223, 224, 225, secondo il sistema anglosassone) , ben potrebbe misurare, in realtà 5,58 o 5,62 mm. Con questa frase malriuscita, il legislatore (come risulta dai lavori parlamentari) voleva semplicemente dire che se un calibro è pari o inferiore al 5,6 mm (con esso intendendo tutta la famiglia di munizioni con tale caratteristica dimensionale), deve avere il bossolo di lunghezza superiore a 40 mm. Il legislatore voleva infatti vietare i piccoli calibri a percussione anulare perché riteneva che essi producessero uno sparo modesto e potessero essere usati per bracconaggio; non intendeva affatto vietare grossi calibri, solo perché il loro bossolo è corto, come ad esempio avviene nel 44 magnum, né intendeva vietare calibri inferiori al 22 se muniti di adeguato bossolo! Si consideri del resto che il legislatore, per pressioni varie, non ha neppure proibito i calibri Flobert, che pure fanno meno rumore dei calibri 22, ma sono in calibro 6 mm. o 9 mm. (in effetti 5,87 e 8,80 mm).
I calibri che non rispettano i limiti stabiliti dal legislatore sono, in sostanza, tutti i calibri 22 a percussione anulare (22 corto, 22 L.R., 22 magnum, 22 extra long, per citare quelli usati in Italia); per ignoranza del legislatore sulla loro esistenza sono poi rimasti vietati pochi calibri a percussione centrale, tra cui il più noto è il 22 Hornet (bossolo di c36 mm) ; altri, piuttosto rari, sono il 218 Bee (bossolo di 34 mm), il 5,6x35R Vierling e qualche 22 Wildcat.
Questa corretta interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'Interno con Circolare 6 maggio 1997 n. 559/C-50.065-E-97 (G.U. 122 del 28-5-97) così formulata:
La commissione consultiva nella seduta 1/96 ha espresso il parere che rientrano tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria
a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 mm. con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a 40 millimetri.
b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a 5,6 millimetri anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.
La legge e la circolare, in effetti, non hanno preso in considerazione quei calibri in cui il bossolo supera i 40 mm, ma il proiettile è inferiore a 5, 6 mm, come, ad esempio, il cal. 17 Remington. La legge e la circolare non hanno affrontato il problema, perchè non se lo sono posto e perciò non sono molto utili per l'interpretazione.
Tenuto conto della ratio della norma (vietare armi utilizzabili per bracconaggio in quanto poco rumorose) e tenuto conto che i calibri in questione sono di tutto rispetto per potenza (ricordo che nella stessa categoria vi sono calibri militari!), non pare possa sussistere dubbio alcuno che essi non rientrano tra quelli che il legislatore voleva vietare. Perciò la lacuna legislativa potrebbe essere colmata con una circolare.
I fucili in calibro 12 con canna rigata slug non sono soggetti a limitazione di colpi, salvo diverse disposizioni regionali.

3) Fucili combinati
La legge stabilisce che in Italia non si possono usare combinati con più di tre canne e stabilisce che la canna rigata deve avere un calibro non inferiore a 5,6 mm. Mentre la legge del 1977 stabiliva, come per i fucili a canna rigata, che il bossolo non fosse inferiore a 40 mm, questo requisito è scomparso nella legge del 1992. Errore del legislatore o volontà di legalizzare i combinati con una canna in calibro 22? Si veda questo articolo..
Si noti come il legislatore del 1992 abbia omesso di dire che sono vietate le armi ad aria compressa come invece era scritto nella legge del 1977; per le armi a canna rigata soccorre (ma a livello di cavillo) il requisito della lunghezza del bossolo, che non può essere riferito alle armi ad aria compressa, ma, stando alla lettera della legge nulla vieterebbe di costruire per uso di caccia un fucile ad aria compressa a canna liscia.
La legge non vieta di usare per la caccia fucili ad avancarica, siano essi antichi o repliche, siano essi a canna rigata o liscia.
Si veda anche la pagina di aggiornamento


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Trasporto di armi per sparare all'aperto

Chi è autorizzato a trasportare armi, può andare a sparare all'aperto con una pistola o una carabina.?

No, nel momento che l'arma viene tolta dalla custodia ed impugnata, si commette il reato di porto illegale di arma.


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Il cal 22 lr è un calibro per pistola o per carabina?

Il calibro 22 lr (long rifle = lungo per fucile) è sempre stato considerato un calibro per arma lunga, e non poteva essere diversamente, visto il suo nome specifico.
Una ventina di anno orsono il Ministero dell'interno, richiesto da qualche sciocco di indicare quante cartucce in cal. 22 lr si potessero detenere a norma dell'art.. 97 Reg. TULPS, se ne uscì con una circolare in cui affermava che "le cartucce cal. 22 lungo per fucile sono da considerare cartucce per pistola" !..
La circolare non ha avuto molto seguito ed è stata presto dimenticata, salvo da chi la conserva per farsi quattro risate nei momenti di tristezza e da qualche giovane commissario appena uscito dalla scuola di polizia, ove naturalmente insistono in detto insegnamento.
Ricordo del resto che le circolari vincolano un po' i funzionari di polizia, ma non il cittadino che non è affatto tenuto a conoscerle: in altre parole un cittadino non può essere condannato per non aver conosciuto ed osservato una circolare e il giudice, se sa ragionare con la propria testa, deve applicare la legge e non le circolari.

E' inoltre opportuno ricordare che in vari pareri il Ministero ha accettato l'idea che chi detiene una carabina in calibro 22 (o altro calibro sicuramente per arma corta) può detenere 1500 cartucce; ha cioè accolto la tesi che in questi casi si ha una classificazione promiscua delle cartucce per cui in concreto deve risalirsi all'arma in cui essa viene impiegata.

Dal punto di vista tecnico, non vi è dubbio che il cal. 22 lr sia un calibro nato e sviluppato per armi lunghe, come si ricava da una rapida ricerca storica.

Nel 1849 Auguste Flobert, proprietario di un salone di tiro a Parigi, produce per le sue armi da bersaglio da sala una cartuccia costituita, in sostanza, da un pallino di piombo inserito su di un innesco, creando quello che sarebbe poi diventato il cal. .22 a palla sferica (Bulleted breech cap, BB Cap). Visto il successo dell'idea, la brevettò nel 1851; la Smith & Wesson migliorò la cartuccia con successivi brevetti del 1854, 1856 e 1860.
Sebbene manchi una carica di polvere, visto che il propellente è costituito dal solo innesco, la palla raggiunge una velocità di circa 230 ms.
Negli stessi anni la Colt ed altri costruttori, esclusi dalla possibilità di produrre rivoltelle a retrocarica perché la S&W aveva acquistato il brevetto del 1855 di Rollin White che precludeva ad altri di produrre tamburi perforati da entrambi i lati, si accontentavano di sperimentare con cartucce di carta o pergamena. Unica vera nuova invenzione quella di Ferguson che nel 1859 usa carta nitrata che brucia assieme alla polvere ed anzi ha anche un effetto propellente.
Nel 1857/58 nasce la .22 RF short che contiene 0,25 grammi di polvere nera per un proiettile di 1,9 gr.
Subito dopo (1858) Benjamin Tyler Henry (costruttore dell'omonimo fucile), impiega una cartuccia di grosso calibro (cal .44 RF Henry flat) con 1,6 gr di polvere nera e un proiettile di ben 14 gr e una velocità iniziale, del tutto ragguardevole, di 360 ms.
Nel frattempo erano migliorate le tecniche di produzione dei bossoli e la S&W produce (1861) il calibro .32 RF nelle versioni lungo e corto per il suo revolver Tip-Up N.° 1½.
Del 1863 sono il .30 RF short usata nelle Sharp-Derringer a 4 canne e il .41 RF short Derringer (detto anche .41-100). Per avere il .41 RF long occorre attendere il 1873.
Del 1865 sono la .44 RF short, poi usata nella Rim fire Colt 1871, e la .38 RF short e long.
Nel 1868 compare sul mercato inglese il .380 Revolver (o 380 WCF per il revolver Webley), che avrà grande diffusione in Europa e verrà imitato nel .38 short Colt.
Nel 1870/71 viene prodotto il .22 RF long che verrà poi soppiantato dal .22 l.r.
Nel 1872 gli svizzeri producono il cal. 10,4 mm per il loro revolver di ordinanza.
Nel 1880 vede la luce il .22 RF extra lang, di solito usato in carabine , anche con carica a pallini; in Europa è rimasto a lungo in uso in Svizzera.
Infine nel 1887 la J. Stevens Arms & Tool Company produce una cartuccia con la denominazione "Special .22 long cartridge for rifle use", poi abbreviato in .22 long rifle, che assicurerà la sopravvivenza della munizioni a percussione anulare fino ad oggi.

Da un punto di vista giuridico, manca del tutto ogni ratio (giustificazione logica) per ritenere che il cal. 22 lr debba essere considerato un calibro per arma corta, detenibile solo nel numero di 200 pezzi. Questa limitazione è stata posta dall'art. 97 Reg. TULPS, non certo per evitare esplosioni pericolose in quanto le cartucce per arma corta contengono ovviamente meno polvere di una cartuccia per fucile, ma solo perché si è ritenuto di limitare il numero di cartucce per armi destinate alla difesa personale, maggiormente utilizzabili per fini criminosi. Questa esigenza ovviamente non sussiste per le munizioni a percussione anulari, di certo non usate dalla delinquenza e che invece gli sportivi usano necessariamente in grandi quantitativi. Di conseguenza la limitazione alla detenzione di sole 200 cartucce è inapplicabile, insensata e ottusamente vessatoria. Si consideri che le cartucce 22 corto sono poco più che inneschi muniti di una palla e che gli inneschi sono stati liberalizzati in quanto privi di ogni pericolosità e propria non si capisce per quale motivo un tiratore sportivo che in ogni allenamento spara centinaia di colpi, dovrebbe poterne avere con sé solo 200 pezzi.

Identiche argomentazioni valgono anche per il calibro 22 corto (short), nato nel 1857 per un revolver della S&W, ma subito usato anche in carabine pesanti da competizione ed ampiamente usato per caccia a selvatici fino ad un chilo di peso, senza molto sfigurare rispetto al 22 lungo.

Il fatto è che ai fini della detenzione le cartucce a percussione anulare devono essere considerate ad uso promiscuo, per arma corta e per arma lunga, e che la logica impone di ritenere che esse possono essere detenute nel numero di 1500 cartucce (numero che potrebbe essere aumentato tranquillamente a 5000, al fine di soddisfare le esigenze di coloro che preferiscono allenarsi e gareggiare con cartucce di uno stesso lotto), senza il minimo pericolo di esplosioni o di abusi.


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Reati

L'esportazione di armi da guerra senza licenza del ministro, per quanto non regolata dalle norme sull'armamento, è punita a norma dell'art. 28 T.U. di P.S. La pena è quella dell'arresto da un mese a tre anni e dell' ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
La misura della pena solleva problemi di costituzionalità perché viene ad essere praticamente eguale a quella che l'art. 695 C.P. commina per l'esportazione di armi comuni!

L'esportazione di armi proprie di qualsiasi genere (comuni da sparo, antiche, bianche) senza licenza è punita a norma dell'art. 695 c. p. con la pena dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda fino a lire 7.200.00. Si applica solo l'ammenda se l'esportazione riguarda collezioni di armi antiche.
L'art. 16 L. n. 110/1975 punisce chi esporta le armi oltre 90 giorni dal rilascio della licenza, ovviamente osservate tutte le altre prescrizioni, con le pene prevista dall'art. 17 T.U. di P.S. e cioè con la pena dell' arresto fino a tre mesi oppure dell'ammenda fino a lire 400.000.


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Trasporto di armi - modalità

Chi è autorizzato al trasporto di armi, quali modalità deve osservare nel trasporto?

Vi sono sovente delle perplessità in ordine al modo in cui si devono trasportare le armi da parte di coloro che sono legittimati al trasporto. Il quesito non può essere risolto in base alle sentenze della Cassazione perché essa quasi sempre i è occupata di casi di persone prive di ogni licenza e trovate con armi e che si erano difese che le stavano trasportando e non portando; è evidente che in questi casi di evidente illegittimità, la Cassazione è stata particolarmente severa "per non essere presa per i fondelli", Diversa è la situazione di chi trasporta in base ad un valido titolo così che si deve presumere non che egli delinque, ma che egli osservi le prescrizioni.
Senza troppe disquisizioni, direi che il comportamento da seguire per evitare contestazioni è il seguente: l'arma o le armi devono essere portate in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarle, cariche o scariche, in modo rapido; le armi non devono poter essere usate rapidamente neppure se ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima difesa.
Quindi: le armi dovranno essere smontate in almeno due parti, se l'arma è di tipo scomponibile (nessun problema per doppiette, sovrapposti, fucili con otturatore; lo smontaggio potrebbe essere complicato e quindi non dovuto per pistole, rivoltelle e semiautomatici); l'arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Le armi dovranno essere in un contenitore chiuso a chiave oppure in un involucro ben legato con cinghie o corde. Questo in linea di massima perché, ad esempio, se l'arma è imballata come se dovesse essere spedita, si può fare a meno di smontarla; se l'arma è priva di un pezzo essenziale, si può fare a meno di imballarla accuratamente, ma basta che sia in un involucro. La cosa importante è che chi controlla il trasporto possa constatare che effettivamente per poter impugnare l'arma occorra una serie di operazioni non eseguibili in poche decine di secondi.
Questo non vuol dire, ad esempio, che un bracconiere possa andare nel bosco con un fucile ben imballato, appostarsi in attesa di un cervo e, se scoperto, che possa sostenere che egli l'arma la stava solo trasportando! La sua condotta in questo caso dimostra che egli aveva l'arma allo scopo di usarla (= portarla) e pertanto verrà giustamente condannato per porto illegale d'armi.


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Uso delle armi trasportate

Chi ha trasportato legittimamente un'arma fuori del luogo in cui sono denunziate, in quali occasioni può usarle (cioè portarle) senza disporre di un porto d'armi?

La risposta è controversa in alcuni punti. È indubbio che si potranno usare le armi in un poligono di tira segno. Non si potranno usare in un campo di tiro a volo perché occorre la licenza di porto di fucile. Se si trasporta l'arma in un luogo privato (casa di un amico, negozio dell'armiere), sembra che non vi siano problemi al fatto che l'arma venga estratta dal suo involucro e maneggiata oppure usata per sparare in un poligonetto privato. Infatti la legge sulle armi comuni da sparo del 1967 punisce solo il loro porto in luogo pubblico o aperto al pubblico (ma il negozio dell'armiere è aperto al pubblico e sarebbe vietato trasportarvi un'arma e aprire il pacco per farla vedere all'armiere. Piccolo delirio legislativo!). Qualcuno potrebbe invocare però la vecchia norma del 699 CP che vieta di portare armi fuori della propria abitazione e sue pertinenze: è però norma che va interpretata in base alle modifiche successive e al buon senso: essa non voleva di certo proibire che un soggetto trasportasse legalmente armi in casa d'altri. La norma si è preoccupata di vietare la condotta iniziale illegale e non si era posto il problema del tutto secondario dell'arma uscita di casa legalmente.
Sull'argomento si veda ora l'ampio studio a questa pagina.


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Direttori di tiro - Domanda al sindaco

Con il passaggio ai Comuni della competenza per il rilascio della licenza di direttore di tiro, ho riesaminato il problema della competenza ad istruire la pratica e dei documenti necessari. Ecco quanto ho concluso.
La prefettura non ha più alcuna competenza.
Il comune di residenza non dovrà richiedere alcun documento, salvo la dichiarazione del Presidente di una sezione del TSN presso cui l'aspirante è iscritto, che egli potrà concretamente essere utilizzato come direttore di tiro.
L'idoneità psicofisica al tiro e allo svolgimento di attività sportiva è stata già accertata dalla iscrizione alla sezione del TSN; la capacità tecnica sarà presunta per espletamento di servizio militare o per il conseguimento, anche in passato, di una qualsiasi licenza di porto d'armi; solo in mancanza di ciò verrà certificata dalla stessa sezione del TSN. Per quanto concerne invece la sussistenza dei requisiti soggettivi essi sono attestati dal fatto che l'interessato sia in possesso di una qualsiasi licenza di porto o trasporto di armi. Solo nel caso che l'aspirante direttore ne sia privo, il Comune dovrà acquisire d'ufficio il certificato penale generale dell'interessato e richiedere alla Questura o ai Carabinieri se l'interessato non sia per caso sottoposto a misura di prevenzione. La licenza è ora triennale.


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Dove si può sparare con la pistola?

In certi Commissariati e Stazioni di Carabinieri vi è l'idea che chi è munito di licenza di porto di pistola può portare l'arma, ma non potrebbe mai sparare al di fuori di uno stato di legittima difesa; cioè pensano che se questi è in cima ad una montagna e decide di sparare alla lattina della birra che ha appena bevuto, non può farlo.
Questa è una emerita sciocchezza.
L'unica norma che regola la materia è l'art. 57 del TULPS il quale vieta di fare esplosioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. Ogni altra condotta è consentita: è consentito sparare fuori dei luoghi abitati ed è consentito sparare in luogo abitato purché in modo non pericoloso (molti poligoni di tiro sono in luoghi abitati). Ciò significa che anche nell'abitato è consentito sparare all'interno di locali o all'esterno, adottando le cautele necessarie affinché i proiettili non possano fuoriuscire dalla zona di tiro.
Del resto proprio non si comprende perché, per questi interpreti della legge, chi è in possesso di licenza di porto di fucile, potrebbe andare a sparare in un campo di tiro a volo privato (cosa pacifica, visto che sono tutti di associazioni!), potrebbe sparare alla selvaggina, mentre ciò dovrebbe essere vietato a chi ha una licenza di porto di pistola. Questi interpreti non tengono poi conto di un dato di fatto inoppugnabile: che la interpretazione di tutte le autorità competenti e della giustizia è in questo senso; nessuno ha mai obiettato per gli stand del tiro a segno nelle feste di paese (sparo di arma in luogo abitato da parte di persone prive di licenza!), per i poligoni di tiro presso le armerie (sparo in luogo abitato), per i tanti poligoni di tiro gestiti da associazioni private. Con un po' di buon senso dovrebbero capire che se ciò avviene alla luce del sole da quasi un secolo, non ci deve proprio essere una norma che lo vieta!


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Rinvenimento di armi

Come comportarsi in caso di rinvenimento di armi?

Dalle lettere che ricevo pare che una delle occupazioni principali degli italiani sia quella di rinvenire armi; non si svuota una cantina che non ne escano armi, non muore parente che non avesse armi non denunziate. Che fare di queste armi non denunziate?
Piuttosto che dire che cosa fare, espongo ciò che fa la gente, per mia esperienza, in questi casi.
Le anime oneste seguono la legge: vanno dai Carabinieri o dalla P.S. e denunziano di avere rinvenuto le armi e chiedono che se essi vogliono se le vengano a prendere (mai portarle perché c'è da farsi arrestare in flagranza di reato). Dopo di ciò le armi: a) vengono confiscate se risulta che erano state detenute fino ad allora senza denunzia; b) vengono restituite nei rari casi in cui risulta che erano nascoste da quasi mezzo secolo, e quindi non si può stabilire se al momento dell'occultamento fossero o meno in regola, e nei rari casi in cui si trova poliziotto o giudice che conoscono questo aspetto della legge); aggiungo che chi consegna le armi ha diritto di avere una ricevuta e di chiedere la loro restituzione; l'autorità che le riceve ha solo l'alternativa, dopo aver fatto gli accertamenti che crede, di restituire le armi oppure di sequestrarle e inviarle all'autorità giudiziaria con denunzia a carico di qualcuno (il defunto, un ignoto, chi le ha rinvenute, se l'Autorità non crede al rinvenimento).
Chi non ha già una licenza di porto d'armi e ottiene le armi in restituzione, deve munirsi di nulla osta all'acquisto di armi; per questo nulla osta molti uffici richiedono, in contrasto con la legge, l'idoneità al maneggio delle armi. Però, per questa ipotesi, vi è una circolare del ministero, emanata per il caso di chi eredita armi, in cui si dice che il nulla osta non è richiesto se il detentore rinunzia ad acquistare munizioni.
Le anime disoneste e che amano il rischio hanno, come sempre avviene, molte più vie a disposizione:
a) se possono fingere in modo credibile di non aver trovato le armi, le lasciano dove le hanno trovate, in attesa di una sanatoria (quando viene fatta una nuova legge sulle armi, in genere vi è anche una sanatoria e si può denunziare ciò che si vuole);
b) se le armi non sono interessanti al fine di essere usate, le disattivano e le tengono come soprammobili;
c) le puliscono, le ingrassano, le fondono dentro un mattone di cera da candele e le sotterrano in giardino in attesa della sanatoria sub a).
Per le armi trovate da eredi di un defunto di veda quanto scritto nella Sintesi del diritto delle armi .


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Armi non catalogate in collezione

Quante armi dello stesso modello ma non catalogate si possono avere in collezione?
Il problema è stato affrontato dal ministero fin dal 1986 con la seguente risposta:
Ministero dell'interno Risposta a quesito n.559/C-50.6439-E-85 del 15 ottobre 1986 proposta dalla Questura di Padova – Detenzione in collezione di armi dello stesso modello, diverse per punzoni.
Il sign. **** con l'istanza che si allega in copia ha chiesto di conoscere se sia consentito detenere in collezione più di un esemplare di armi dello stesso modello, ma non perfettamente uguali fra di loro, in quanto si differenziano sia per i contrassegni impressi sulle stesse che per la loro destinazione.
Premesso quanto sopra, questo Ministero, sentito anche il parere della Commissione Consultiva Centrale delle armi e tenuto conto del disposto dell'art.10, comma VI, della legge 18 aprile 1975, n.110 che consente la detenzione in collezione di non più di un esemplare per ogni modello di arma, ritiene che, pur trattandosi di più esemplari di armi dello stesso modello, ne possa essere consentita la detenzione in quanto i punzoni ed i marchi impressi sugli stessi determinano un diverso indirizzo storico-culturale di detti esemplari, tanto da costituire elementi di differenziazione tali da poterli considerare modelli diversi della stessa arma.


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