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Il fatto che questi caricatori vadano inseriti sui registri di PS degli operatori corrisponde ad una logica giuridica difficilmente superabile.
Il legislatore ha creato la nuova categoria di oggetti vietati di cui è vietata la detenzione salvo casi particolari; in questi casi chi li detiene o acquista deve farne denunzia e, se li detiene senza denunzia, commette il reato di cui all’art. 697 CP.
Ciò significa che chi va a fare la denunzia è obbligato a dimostrare dove lo ha preso perché se lo avesse ricevuto da una persona che lo deteneva illegalmente, si troverebbe immediatamente accusato di ricettazione. Quindi egli deve essere in grado di esibire una dichiarazione di cessione e, visto che i pezzi di carta possono andare smarriti o essere alterati, la PS deve poter andare dal venditore e controllare che esso, a sua volta, lo avesse detenuto legalmente. Siccome lo stesso ministero ha scritto nella circolare del 3 novembre 2015 che ovviamente fabbricanti e armieri non devono denunziare le armi che detengono, diventa ovvio e ineluttabile che essi i caricatori li devono registrare sul registro di PS. Altrimenti, in caso di controllo, se non riescono a dimostrare dove hanno preso i caricatori nel loro negozio, risponderebbero anch’essi di ricettazione.
Sarebbe veramente una cosa assurda se si dovesse concludere che vi sono degli oggetti proibiti e sottoposti a controllo di PS, ma che però possono circolare liberamente e clandestinamente, senza tracciabilità, fino a che non vengono acquistati da un privato.
Il legislatore ha creato questa categoria di oggetti proibiti che non sono parti di arma, ma sono proibiti per volontà del legislatore e ciò non è contrario alla normativa europea; anzi la nuova direttiva del 2017 è ancora più severa.
Ma anche se la direttiva liberalizzasse totalmente i caricatori, ben potrebbe il nostro legislatore mantenere delle restrizioni perché è la stessa Direttiva a stabilire che le regole in essa stabilite sono le regole minime da osservare, ma che uno Stato, se lo ritiene, può essere ben più restrittivo e che, se volesse, potrebbe anche vietare del tutto le armi!
È bensì vero che la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15, a integrazione della legge L. 28 novembre 2005, n. 246 ha disposto che “Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”, ma non è una norma costituzionale e può essere superata con una diversa norma di legge; essa è in sostanza una norma diretta alla pubblica amministrazione.
21 ottobre 2017
email - Edoardo Mori |
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