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La L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, su Semplificazione e riassetto normativo ha previsto che per ogni nuovo atto normativo venga effettuata l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e cioè la valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.
Ora la L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto con l'art. 15 quanto segue aggiungendo due commi all’art. 14 citato:
24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo
Le norme stabiliscono il principio generale importantissimo che quando una direttiva europea regola una certa materia, il parlamento i ministeri non possono introdurre norme più restrittive di quelle contenute nella direttiva; come si dice “basta e avanza”.
Non è chiaro se le disposizioni possano applicarsi Decreto legislativo 26 ottobre 2010 n, 204 che sicuramente è andato ben oltre le scelte europee, ma due cose sono certe:
- che norme dubbie del Decreto devono essere interpretate in modo conforme alle nuove regole;
- che il Ministero nell’emanare i regolamenti delegatigli dal Decreto non può in alcun modo rendere le norme più pesanti per il cittadino e per la libera concorrenza, di quanto esse già non siano.
E' compito di tutti di vegliare che ciò non avvenga e di contestare ed impugnare le norme dei regolamenti illegittime.
email - Edoardo Mori |
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