Il TULPS non regolava l'esportazione temporanea di
armi. Si applicavano quindi le troppo scarne norme dell'art. 31 TULPS e
dell'art. 46 del Regolamento.
Essa venne ufficialmente introdotta dall'art. 16 della legge 110/1975
così formulato:
Nelle operazioni concernenti le armi
comuni da sparo di cui al precedente articolo 2 dichiarate per
l'esportazione,sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della
guardia di finanza.
Il rilascio della licenza di polizia
per l'esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all'accertamento
dell'esistenza, nei casi previsti,delle autorizzazioni di competenza di
altre pubbliche amministrazioni.
L'esportazione delle armi deve
avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della
licenza,salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il
titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha
rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa
autenticata o vistata dall'autorità medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui
al precedente comma è punito a norma dell' art.17 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.773, e successive
modificazioni.
Con decreto del ministro per le
finanze, di concerto col ministro per l'interno,da pubblicarsi nella
gazzetta ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello stato delle armi destinate
all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione
temporanea,da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da
sparo per uso sportivo o di caccia.
Con decreto del ministro per
l'interno, sentito il ministro per i beni culturali,da pubblicarsi
nella gazzetta ufficiale,sono determinate le modalità relative alla
temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o
comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.
Il primo decreto ad essere pubblicato fu il
DM 9 agosto 1977 relativo
alla esportazione temporanea di armi antiche (quelle artistiche e rare
sono esistite solo sulla carta): La domanda va presentata al questore
della provincia in cui si trovano le armi e occorre munirsi anche
dell’autorizzazione dell’Ufficio Esportazione del Ministero dei beni
culturali il quale stabilisce anche il termine entro cui le armi devono
rientrare. Il rilascio della licenza del Questore viene comunicata alla
Sovrintendenza per i beni culturali competente per territorio..
Le norme relative alla esportazione temporanea delle armi comuni furono
emanale con il
DM 28 novembre 1978, integrato poi con il DM 16 marzo
1979 e con il DM 30 ottobre 1996 nr. 635 (ora tutte abrogate dal
DECRETO ministeriale 14 settembre
2016) e stabilivano:
Art. 5. Le persone residenti in Italia che
intendono esportare temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo
per uso sportivo debbono munirsi della apposita dichiarazione conforme
all'allegato A, rilasciata dalla Federazione italiana tiro a volo o
dalla Unione italiana di tiro a segno, vistata dal questore della
provincia donde partono le armi.
La dichiarazione di cui al comma
precedente deve essere esibita all'ufficio di pubblica sicurezza di
frontiera che vi attesta l'effettiva uscita delle armi dal territorio
nazionale con l'indicazione della relativa data.
L'esportazione temporanea di cui ai
commi precedenti è consentita nei limiti di tre armi e di mille
cartucce.
5-bis. 1. Non sono soggette ai visti
di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5, le dichiarazioni
rilasciate dalla Federazione italiana tiro a volo o dalla Unione
italiana tiro a segno concernenti le persone residenti in Italia, in
possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare
temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo
iscritte nella predetta carta. (introdotto nel 1996)
6. Su licenza del questore è
consentita ai residenti in Italia la esportazione temporanea, al
proprio seguito, di armi per uso di caccia in numero non superiore a
tre e di cartucce non superiore a duecento .
Nella licenza debbono essere
riportati i dati identificativi delle armi che si intendono esportare.
6-bis. La licenza di cui
all'articolo precedente non è richiesta per le persone residenti in
Italia, in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio
della caccia e della carta europea d'arma da fuoco, che intendono
esportare temporaneamente, al proprio seguito, in un altro Stato membro
dell'Unione europea armi da caccia iscritte nella predetta carta.
L'esportazione temporanea di cui al
comma 1 è consentita nei limiti di tre armi e di mille cartucce.
(introdotto nel 1996)
7. Per le operazioni previste dagli
articoli 5 e 6 del presente decreto non si applica quanto dispone il
secondo comma dell'art. 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
8. Le autorizzazioni previste dagli
articoli 5 e 6 del presente decreto non possono avere validità
superiore a novanta giorni ed abilitano l'interessato al trasporto ed
alla reimportazione dei materiali entro il termine prestabilito.
9. Non è consentita l'esportazione
delle armi di cui l'interessato non dimostri il legittimo possesso, a
norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Ai fini dell'esportazione di armi da
caccia il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di licenza
valida per il porto di tali armi.
10. L'esportazione temporanea e la
reimportazione delle armi e delle eventuali munizioni di cui ai
precedenti articoli è consentita attraverso tutte le dogane di confine
su dichiarazione verbale e presentazione dei titoli autorizzatori di
cui agli articoli 5 e 6.
11. Le autorizzazioni di cui agli
articoli 5 e 6 del presente decreto debbono essere vistate, al momento
della reimportazione, dall'ufficio di pubblica sicurezza del valico di
frontiera attraverso il quale i materiali rientrano nel territorio
dello Stato e successivamente restituite all'ufficio di pubblica
sicurezza e, in mancanza, alla stazione dei carabinieri del luogo in
cui le armi e le munizioni sono detenute.
In pratica la regolamentazione era la seguente:
Occorre licenza del questore valida 90 giorni dal rilascio; bisogna
avere licenza di caccia rinnovata (requisito illogico; se vado a
cacciare all’estero perché devo pagare le tasse in Italia?); per le
armi sportive occorre dichiarazione delle federa¬zione a cui si è
iscritti relativa alle gare a cui partecipare e alle armi da usare;
essa viene vidimata dal questore e vale come licenza di 90 giorni. Le
armi (massimo 3 + 200 cartucce da caccia oppure 1000 per tiro
sportivo: se sono munizioni per arma corta occorre però chiedere
licenza di trasporto fino alla frontiera oltre i 200 colpi! Se si ha
licenza di deposito fino a 1500 cartucce per arma corta, se ne possono
trasportare 600 pezzi), sia in uscita che in entrata, vanno presentate
al posto di polizia di frontiera se si va in paese extracomunitario.
Con il
D.to L.vo 1992/527 (seguito poi dal regolamento 1996/635) veniva
recepita la direttiva europea sulle armi con la norme sulla Carta
Europea.
Questa in sostanza era una licenza di trasporto di armi comuni valida
su tutto il territorio della Comunità, visto che le frontiere e le
dogane interne non esistevano più. Per il loro porto si devono
osservare le leggi dei singoli paesi.
In pratica la regolamentazione è la seguente:
Le armi sono elencate sulla C.E. Per armi da difesa occorre il consenso
preventivo dello Stato comunitario di desti¬nazione e transito. Per le
armi da caccia o tiro a volo occorre essere muniti di licenza di porto
di arma lunga valida in Italia (non è necessario, per quella da
caccia, aver pagato le tasse venatorie e neppure il rinnovo annuale).
Per le armi sportive non occorre anche una licenza che abiliti al
trasporto poiché la C.E. è già una licenza di trasporto. Però la
nozione di arma sportiva è solo italiana. Quindi si può trasportare con
la C.E. un’arma da difesa se si parteciperà con essa a gare sportive;
la questione è stata chiarita dal D. L.vo 121/2013 il quale ha
precisato che è sufficiente che l’arma, indipendentemente dalla sua
natura, venga esportata “per finalità sportive o di caccia” (in
Germania, ad. es. il cacciatore può portare una pistola per il colpo di
grazia al selvatico).
La Carta Europea viene rilasciata dal questore ed è valida fino alla
scadenza delle licenze di porto o di trasporto cui è abbinata, ma non
oltre 5 anni. È gratuita.
Nella C.E. deve essere indicata chiaramente la categoria a cui
appartiene l’arma perché in certi paesi è vietato introdurre armi di
cat. B.
È consentito esportare armi di difesa, ma per il loro porto nel paese
straniero è necessario l'accordo preventivo; come dire che salvo
rarissimi casi è inutile pensarci!
Il
Regolamento UE n. 258/2012
14-3-2012 su esportazione e importazione armi, entrato in vigore il
30 settembre 2013 ha introdotto regole nuove per l'esportazione
temporanea per caccia e tiro
verso stati extracomunitari, stabilendo
all'art. 9:
1. Le procedure semplificate per
l'esportazione temporanea o la riesportazione di armi da fuoco, loro
parti e componenti essenziali e munizioni si applicano secondo le
seguenti modalità:
a) l'autorizzazione
all'esportazione non è richiesta per:
I) l'esportazione temporanea da parte
di cacciatori o tiratori sportivi, come parte dei loro effetti
personali durante un viaggio verso un paese terzo, purché comprovino
alle autorità competenti i motivi del viaggio, in particolare
attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività
di caccia o di tiro sportivo nel paese terzo di destinazione, di:
- una o più armi da fuoco,
- loro componenti essenziali, se
marcate, nonché loro parti,
- loro relative munizioni,
limitatamente a un massimo di 800 cartucce per i cacciatori e a un
massimo di 1 200 cartucce per i tiratori sportivi;
II) la riesportazione da parte di
cacciatori o tiratori sportivi come parte dei loro effetti personali,
dopo l'ammissione temporanea per attività di caccia o di tiro sportivo,
a condizione che le armi da fuoco rimangano di proprietà di una persona
stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi
da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) i cacciatori e i tiratori sportivi
che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso uno Stato
membro diverso dal proprio Stato membro di residenza presentano alle
autorità competenti una carta europea d'arma da fuoco di cui agli
articoli 1 e 12 della direttiva 91/477/CEE. Nel caso del trasporto
aereo, la carta europea d'arma da fuoco è presentata alle autorità
competenti del paese in cui gli articoli interessati sono consegnati
alla compagnia aerea per il trasporto fuori dal territorio doganale
dell'Unione.
I cacciatori e i tiratori sportivi
che escono dal territorio doganale dell'Unione attraverso il proprio
Stato membro di residenza, possono scegliere di presentare, in luogo di
una carta europea d'arma da fuoco, un altro documento considerato
valido ai medesimi fini dalle autorità competenti di tale Stato membro;
c) per un periodo non superiore a
dieci giorni le autorità competenti di uno Stato membro sospendono la
procedura di esportazione o, se necessario, impediscono in altro modo
che armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni
lascino il territorio doganale dell'Unione attraverso tale Stato
membro, qualora abbiano motivo di sospettare che le giustificazioni
presentate da cacciatori o tiratori sportivi non siano conformi alle
pertinenti considerazioni e agli obblighi di cui all'articolo 10. In
circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, il
periodo di cui alla presente lettera può essere esteso a trenta giorni.
2. Conformemente alla legislazione
nazionale gli Stati membri stabiliscono procedure semplificate per:
a) la riesportazione di armi da fuoco
dopo l'ammissione temporanea per la valutazione o l'esposizione senza
vendita, ovvero il perfezionamento attivo per la riparazione, a
condizione che le armi da fuoco restino di proprietà di una persona
stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione e che le armi
da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) la riesportazione di armi da
fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni se sono tenute in
deposito temporaneo dal momento in cui entrano nel territorio doganale
dell'Unione fino alla loro uscita;
c) l'esportazione temporanea di armi
da fuoco a scopo di valutazione, riparazione ed esposizione senza
vendita, a condizione che l'esportatore dimostri il possesso legittimo
di tali armi da fuoco e le esporti in base alle procedure doganali del
regime di perfezionamento passivo o di esportazione temporanea.
Il
D. L.vo 121/2013, quindi,
integrando l'art. 16 della L. 110/1975, ha esteso le ipotesi di
esportazione temporanea stabilendo:
Con decreto del Ministro, per le
finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate
all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione
temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da
sparo per uso sportivo o di caccia, ovvero di armi comuni da sparo per
finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni
e mostre, valutazione e riparazione.
Il Decreto è chiaro nel dire che il controllo sulla effettiva
uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione
non è richiesto per l'esportazione temporanea di armi per uso sportivo
o venatorio,. Tutto il contrario di quanto hanno poi detto o capito le
circolari dei ministeri italiani. Il Decreto è sbagliato là dove
prevede di regolare l'esportazione da parte di cacciatori e tiratori,
materia già interamente regolata dal Regolamento UE del 2012.
Non sarebbe poi stato male se qualcuno avesse immediatamente preso atto del
fatto che la Carta Europea dal settembre 2013 autorizza non solo a
trasportare le armi in un paese europeo, ma anche verso ogni paese
extracomunitario e che il limite di munizioni è ora ufficialmente
stabilito in 800 cartucce per i cacciatori e in 1200 cartucce per i
tiratori sportivi. Il Ministero nelle sue circolari non ha mai
affrontato la questione dei tiratori e cacciatori.
Vengono però meno le strampalate invenzioni ministeriali volte a
limitare il trasporto di munizioni per arma corta (200 colpi o
600 colpi a seconda se si ha o meno licenza di deposito!).
Il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , con
DECRETO 14 settembre 2016,
in
vigore dal 1° novembre 2016, ha infine regolato (oltre alla
esportazione definitiva) l'esportazione
temporanea in paesi extraeuropei e l'esportazione temporanea di armi in
ambito comunitario. Purtroppo ha fatto un casino indegno perché ha
mescolato assieme le esportazioni comunitarie ed extracomunitarie e non
si capisce che cosa volesse regolare; nel testo fa più volte
riferimento ai rapporti con le dogane e si potrebbe arguire che intende
regolare le esportazioni verso paesi terzi. Purtroppo però all'art. 5
scrive espressamente che intende regolare le esportazioni in ambito
intracomunitario! Semplice errore? Marasma mentale? Non hanno
capito nulla? Fate voi! La conseguenza è che una norma europea di
semplificazione è diventata per l'Italia una norma di complicazione. Ha
regolato lo spostamento di armi all'interno della comunità, già
regolato dalla Carta Europea e non ha parlato dell'unica cosa da
trattare e ciò l'esportazione extracomunitaria!!
È certo che il seguire le disposizioni italiane può creare serie
problemi a chi si reca in Europa senza il rispetto delle norme europee
(ad esempio con più cartucce di quante là consentite).
Queste sono le norme:
Art. 5. Esportazione o trasferimento di armi
da sparo per uso sportivo
1. Le persone
residenti o domiciliate in Italia che intendono esportare o trasferire
in ambito intracomunitario, temporaneamente e al proprio seguito, armi
da sparo per uso sportivo e relative munizioni, sono munite della
apposita dichiarazione conforme all’allegato A, [Al decreto
non
è allegato alcun modello! Forse intendevano riferirsi allo all., A del
DM 5 giugno 1978, ormai abrogato e sbagliato]
rilasciata dalla competente associazione
sportiva di tiro riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e comunicata al Ministero dell'interno
dal Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, in alternativa,
di ogni altra prova dell’attività di
tiro sportivo con documenti rilasciati dall’associazione sportiva del
Paese di destinazione, tradotti e asseverati nelle forme di legge,
vistata dal Questore della provincia da dove partono le anni.
2. La dichiarazione
di cui al comma 1 è esibita ad un Ufficio di Polizia o Comando dei
Carabinieri che vi attesta la partenza dei materiali dal territorio
nazionale con l'indicazione della relativa data.
3. L’esportazione o
il trasferimento temporaneo, di cui ai commi 1 e 2, è consentita nei
limiti di tre armi e di milleduecento cartucce. In casi eccezionali, e
per comprovate esigenze dell’interessato, può essere consentita, previa
acquisizione della relativa adeguata documentazione da parte del
Questore che appone il visto, l’esportazione o il trasferimento
temporaneo di armi in numero superiore al predetto limite.
Art. 6. Disposizioni particolari per i
soggetti in possesso della carta europea d’arma da fuoco
1. Non sono
soggette ai visti o alle attestazioni di cui all'. 5, commi 1 e 2, le
dichiarazioni rilasciate dalle associazioni sportive di tiro
concernenti le persone residenti o domiciliate nello Stato, in possesso
della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare o
trasferire temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso
sportivo iscritte nella predetta carta.
Art. 7. Esportazione o trasferimento di armi
per uso di caccia
1. Su licenza del
Questore è consentita, alle persone residenti o domiciliate nello
Stato, in possesso di licenza di porto d’armi, l’esportazione o il
trasferimento temporaneo, al proprio seguito, di anni per uso di
caccia, in numero non superiore a tre, e di cartucce, in numero non
superiore a ottocento. Nella licenza sono riportati i dati
identificativi delle armi che si intendono esportare o trasferire.
2. La licenza di
cui al comma 1 non è richiesta per le persone residenti o domiciliate
nello Stato in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio
della caccia e della carta europea d’arma da fuoco, che intendono
esportare o trasferire temporaneamente, al proprio seguito, armi da
caccia iscritte nella predetta carta. L’esportazione temporanea di cui
al presente comma è consentita nel limiti di tre armi e di ottocento
cartucce.
3. Ai fini
dell’esportazione o del trasferimento temporaneo di armi da caccia, il
richiedente deve dimostrare di essere in possesso di licenza per uso
venatorio in corso di validità.
Art. 8. Esportazione o trasferimento di armi
comuni da sparo e loro parti per finalità
commerciali, espositive, per riparazione o valutazione
1. Su licenza del
Questore è consentita, ai titolari di licenza di cui all'art. 31 del
TULPS, l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da
sparo e di parti di esse, per finalità commerciali, per fini espositivi
durante fiere e mostre, per la riparazione a seguito di
malfunzionamenti, per danneggiamenti o rotture, ovvero per finalità di
valutazione.
2. Per le finalità
di cui al comma 1, su licenza dei Prefetto, è consentita, ai titolari
di licenza di cui all’art. 47 del TULPS, l’esportazione o il
trasferimento temporaneo di munizioni.
3. Nelle licenze
sono riportati tipo, marca, funzionamento e matricola delle armi che si
intendono esportare o trasferire, la descrizione delle parti d’arma
aggiuntive e, se del caso, la relativa matricola, nonché le quantità e
il tipo di munizioni.
Art. 9. Validità delle autorizzazioni
all’esportazione o al trasferimento di armi per uso sportivo e dì caccia
1. Le autorizzazioni previste dagli
articoli 5 e 7 hanno validità non superiore a novanta giorni ed
abilitano l’interessato al trasporto ed alla reimportazione o
reintroduzione dei materiali entro il termine prestabilito. Nei casi
previsti dall’art. 8, la validità dell’autorizzazione non può superare
24 mesi.
Art. 10. Esportazione temporanea e
reimportazione delle armi
1. L’esportazione temporanea delle
armi, delle parti d’arma e delle eventuali munizioni di cui agli
articoli 5 e 7, è consentita attraverso le dogane di uscita situate nel
territorio dello Stato su dichiarazione verbale. La reimportazione è
consentita su presentazione del titolo in forza al quale l’esportazione
è stata effettuata. Per le operazioni di cui all’art. 8, restano valide
le disposizioni dell’art. 2.
Art. 11. Adempimenti particolari per la
reimportazione o reintroduzione delle armi
1. Le autorizzazioni di cui agli
articoli 5, 7 e 8 sono vistate, al momento della reimportazione o
reintroduzione, dal medesimo Ufficio di Polizia o Comando dei
Carabinieri nel quale è stata attestata la partenza e successivamente
restituite all’Ufficio di Polizia e, in mancanza, alla stazione dei
Carabinieri, del luogo in cui le armi e le munizioni sono detenute.
Il Decreto ha abrogato il DM 24
novembre 1978.
Il Decreto contiene una disposizione di dubbia legittimità là
dove prevede che l'esportazione di armi sportive solo sulla base di
dichiarazioni del CONI, che non ha affatto il monopolio della
associazioni sportive.
In questa situazione caotica si possono fare quindi due ipotesi.
La prima è che il
Ministero abbia proprio voluto scrivere intracomunitarie ed allora vi
sono le seguenti differenze illegali tra ciò che hanno detto la
Direttiva e il Regolamento e ciò che dice ora l'Italia.
Il regolamento europeo stabilisce per i cacciatori e tiratori con armi a seguito:
a) che per recarsi verso stati extraeuropei (nella Comunità basta la
Carta Europea) si possono portare più armi e fino ad 800 cartucce
caccia o 1200 per cartucce lunghe o corte per il tiro sportivo;
b) che alla dogana di uscita dalla Comunità occorre comprovare il motivo del viaggio (ad es. invito dal paese terzo);
c) che fino a tale dogana si viaggia con la Carta Europea;
d) che volendo si può utilizzare una normale licenza di esportazione.
Chiaro quindi che in ambito comunitario resta in vigore la
normativa sulla Carta Europea e che questa serve ad esportare
temporaneamente armi anche in stati extraueropei. Realtà che nessun
decreto può cambiare.
Il ministero invece stabilisce che:
Chi non ha la carta europea (ma perché mai non dovrebbe averla?)
a) può esportare fino a tre armi in ambito comunitario;
b) la licenza vale 90 giorni;
c) prima della partenza deve avvisare CC o PS;
d) può esportare per il tiro fino a 1200 cartucce, aumentabili con autorizzazione del Questore (ipotesi
contro il regolamento europeo!!) oppure fino ad 800 per caccia;
e) per i tiratori la prova del viaggio può essere data da
certificazione di una federazione sportiva italiana o dall'invito
estero tradotto e asseverato nelle forme di legge, vistati dal
Questore della provincia da dove partono le armi):
f) per i cacciatori non è previsto l'obbligo di provare l'invito.
Per inciso si osserva che non hanno capito nulla; l'invito serve per
entrare nel paese di destinazione finale; se mi invitano a caccia in
Austria gli porterò un invito in tedesco; perché mai si deve
tradurlo e asseverarlo in lingua italiana?
Chi ha invece la carta europea:
a) può esportare fino a 10 armi;
b) la C.E. vale 5 anni;
c) non deve avvisare CC o PS prima della partenza;
d) non deve dimostrare di essere autorizzato a tirare o cacciare nel
paese di destinazione; però in esso deve dimostrare di poter svolgere
legalmente attività di caccia o di tiro;
f) per analogia con la norma del regolamento può esportare fino a 1200
cartucce, aumentabili con autorizzazione del Questore oppure fino ad
800 per caccia. Viene meno perciò la disposizione "a capocchia" del
Ministero secondo cui in Italia si possono trasportare al massimo 600
cartucce per arma corta e è veramente dubbio se rimanga in vigore il
limite di detenzione di 200 cartucce salvo speciale autorizzazione del
prefetto.
Il 1° dicembre 2016 il Ministero ha emanato una circolare esplicativa
del DM 14 settembre 2016 (si pensi all'assurdità della burocrazia che
deve spiegare un provvedimento che essa stessa ha adottato!) in cui si
evita accuratamente di dire se le norme del DM si applicano alle
esportazioni intra o extracomunitarie!
Con la
circolare 1° dicembre 2016
il Ministero dell'Interno ha voluto dire la sua sul DM del Ministero
delle finanze. La circolare si occupa più che altro delle esportazioni
temporanee effettuate da operatori per le quali non si discosta molto
da quanto già previsto in passato. All'anima della semplificazione!.
Per l'esportazione temporanea di armi per finalità sportive si conferma
che se si esporta senza avvalersi della carta europea, la relativa
autorizzazione e la dichiarazione concernente l'attività sportiva da
svolgere deve essere esibita "ad un Ufficio di Polizia o Comando dei
Carabinieri, per l’attestazione della partenza di materiali dal
territorio dello Stato, anche con l’indicazione della relativa data".
Norma assolutamente sciocca ed inutile; che senso ha andare alla
Questura di Palermo per dire che dopo due giorni forse si partirà
in auto per Brennero? E perché, se si parte con l'aereo, non basta
esibire i documenti all'ufficio di PS portuale?
La circolare scrive che nulla cambia se si esporta con la carta europea
.. ma che bisogno comunque esibire alla dogana la dichiarazione sopra
citata. Quale dogana? Può essere solo quella da cui si esce dalla
Comunità Europea; ma in tal caso si applicheranno le norme del paese da
cui si esce, non quelle italiane!
La circolare non ha capito che quando le norme europee richiedono di
dimostrare i motivi del viaggio, intendono dire che esso va dimostrato
alla dogana di uscita dall'Europa, o alle autorità del paesi europei
che si attraversano o in cui ci si recano; non necessariamente alle
autorità italiane!
La circolare invece tratta poi della esportazione temporanea per
finalità venatorie e ribadisce che occorre in ogni caso dimostrare i
motivi del viaggio. Stando alla circolare, che non ne parla, non è
prevista la preventiva comunicazione della partenza a CC o PS. Cosa
esatta che però avrebbe dovuto valere anche per le armi ad uso
sportivo.
La stramberia del Decreto è di essersi inventato controlli contrari
alle norme europee sull'entrata e uscita delle armi dall'Italia: il
Ministero dell'Interno non vuole ammettere che le dogane al confine non
ci sono più e si inventa che chi parte deve avvertire i Carabinieri che
le armi lasciano l'Italia; norma demenziale perché chi ha licenza di
porto o di trasporto può girare per l'Italia quanto vuole e non si
capisce a che cosa serve che chi parte da Palermo dica che andrà in
Austria perché può impiegare sia due giorni che una settimana e può
ancora tornare a casa se decide di non espatriare; e può anche andare in Francia passando per Svizzera e Germania!
Il Decreto è completamente illegale, infine, quando si pone in
contrasto con il Regolamento Europeo, contrasto voluto perché il
decreto nella intestazione parla di voler regolare le
Modalità per assicurare l’effettiva uscita
dal territorio dello Stato, mediante l’uscita dal territorio doganale
dell’Unione europea, delle armi, loro parti e componenti essenziali e
munizioni destinate all’esportazione, ed invece il Decreto ha finito per regolare l'espoirtazione verso i paesi europei; inoltre poi qualcuno ha
tagliato delle cose che non gli facevano piacere e dal decreto è
sparita la norma che stabilisce per il cittadino la facoltà di usare il
sistema della licenza di esportazione o quello della Carta Europea, a
suo piacimento e che stabilisce che la Carta Europea consente di
viaggiare per l'Europa per recarsi in un paese extracomunitario. E
quindi uno non può comunicare nulla di utile all'ufficio di partenza
Quindi il ministero ha voluto non regolare l'esportazione verso paesi
extracomunitari, facendo finta che non sia consentita, ignorando però
che il Regolamento è direttamente applicabile senza bisogno dei loro
decreti e delle loro circolari odi altre invenzioni
burocratiche.
CONCLUSIONI
In conclusione il regime attuale, in base al Regolamento europeo,
obbligatorio per lo stato italiano, che non può modificarlo né con
leggi né, tantomeno, con invenzioni ministeriali, è il seguente.
1) La Carta Europea consente il trasporto delle armi iscritte su di
essa in Italia e nei paesi comunitari per viaggi in cui si intende
praticare caccia o tiro sportivo. Chi va in un altro stato deve
essere in grado di motivare il suo viaggio, segnatamente
presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia o
di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione: questo è un
obbligo a cui è tenuto chi entra in uno Stato; chi esce dall'Italia non
deve provare nulla, ed infatti ciò non viene richiesto dal D.to L,vo
1992/527, art. 2.
2)
La Carta Europea autorizza al trasporto di 800 cartucce per i
cacciatori e 1200 cartucce per i tiratori. Quindi un tiratore
autorizzato a detenere fino a 1500 cartucce per arma corta può
trasportane in Italia ed esportarne all'estero fino a 1200, per arma
lunga o corta. È abolito il limite di 600 colpi fissato "a capocchia"
dalla Circolare 557/PAS/14318.10171 (1) del 20 ottobre 2006. Sorge il
dubbio se la norma del Regolamrento Europeo elimini o meno il limite
di 200 cartucce per arma corta detenibili e trasportabili in
Italia; pare proprio di sì e si dovrebbe concludere che la normativa
andrebbe adeguata a queste disposizioni, eliminando la sciocca
invenzione della licenza di deposito . .
3) La Carta Europea vale anche per esportare armi, nelle stesse
condizioni e agli stessi fini, in paesi extracomunitari. L'art. 9 del
Reg. 258/2012 dice che si deve comprovare il motivo del viaggio "alle
autorità competenti"; la frase è un po' equivoca, ma non si discosta
molto dalla frase della Direttiva europea e quindi si deve intendere
che si riferisca alle autorità del paese in cui si entrerà. Attenzione:
la Carta serve per arrivare al confine doganale dello stato
extraeuropeo; poi occorre essere in regola con le loro leggi relative
ad importazione, denunzia, porto e trasporto delle armi.
4) I tiratori e cacciatori che escono dal territorio italiano per
recarsi in uno stato extraeuropeo possono utilizzare una licenza di
esportazione temporanea in luogo della Carta Europea (in genere
ciò non sarà conveniente, ma non si possono escludere casi in cui ciò
sia necessario od opportuno; ad es. per esportare armi non inserite o
inseribili sulla Carta o per armi di una squadra sportiva. La licenza
vale solo per l'uscita dall'Italia ed occorre poi provvedere ad
essere in regola con gli stati di attraversamento o di destinazione
.
11-12-2016. Aggiornato 9-01-2017