Direttiva del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi (91/477/cee) (G.u.
CEE 13.09.1991 n. 256 pag. 0051)
1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi" e "armi da fuoco" gli oggetti quali definiti nell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate e definite al punto II dell'allegato I.
2. Ai sensi della presente direttiva, si intende per"armaiolo" qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco.
3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento attestante la residenza, in particolare il passaporto o una carta d'identità , che viene esibito alle autorità di uno Stato membro oppure ad un armaiolo all'atto di un controllo della detenzione o al momento dell'acquisizione.
4. La carta europea d'arma da fuoco e un documento rilasciato
dalle autorità degli stati membri alla persona che diviene
detentore e utilizzatore legittimo di un'arma da fuoco, su richiesta
della stessa. Tale documento ha una validità massima di
cinque anni. Questo periodo di validità è prorogabile.
Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della categoria
d la validità massima e di dieci anni. Essa contiene le
indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma
e un documento personale su cui figurano l'arma o le armi da fuoco
detenute o utilizzate dal titolare della carta. Tale carta deve
essere sempre in possesso di chi utilizza l'arma. Eventuali cambiamenti
di detenzione o delle caratteristiche dell'arma da fuoco, cosi
come la perdita o il furto dell'arma stessa, sono annotati sulla
carta.
1. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.
2. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla
detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi
e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei
servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere
culturale e storico in materia di armi e riconosciuti come tali
dallo Stato membro nel quale sono stabiliti. Essa non si applica
neppure ai trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra.
Gli stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni
disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente
direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli
stati membri dall'articolo 12, paragrafo 2.
Almeno per le categorie a) e b) ogni Stato membro subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo nel suo territorio al rilascio di un'autorizzazione sulla base almeno di un controllo della onorabilità personale e professionale dell'armaiolo. Qualora si tratti di persona giuridica, il controllo riguarda la persona che dirige l'azienda. Per le categorie c) e d) ogni stati membro che non subordina l'esercizio dell'attività di armaiolo al rilascio di un'autorizzazione sottopone tale attività ad una dichiarazione.
Gli armaioli sono obbligati a tenere un registro nel quale sono
iscritte tutte le entrate ed uscite di armi da fuoco delle categorie
a, b e c, con indicazione dei dati che permettono l'identificazione
dell'arma, in particolare del tipo, della marca, del modello,
del calibro e del numero di fabbricazione nonché i nomi
e indirizzi del fornitore e dell'acquirente. Gli stati membri
controllano regolarmente il rispetto di tale obbligo da parte
degli armaioli. Il registro è conservato dall'armaiolo
per un periodo di cinque anni, anche dopo la cessazione dell'attività .
Fatto salvo l'articolo 3, gli stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria b) soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:
a) abbiano raggiunto l'età di 18 anni, salvo deroga per la pratica della caccia e del tiro sportivo;
b) non possano costituire un pericolo per se stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza.
Fatto salvo l'articolo 3, gli stati membri permettono la detenzione delle armi da fuoco delle categorie c e d soltanto alle persone che soddisfino le condizioni di cui al primo comma, lettera a).
Gli stati membri possono ritirare il permesso di detenere le armi se non è più soddisfatta una delle condizioni di cui al primo comma, lettera b).
Gli stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se rifiutano l'acquisizione della stessa arma nel proprio territorio.
Gli stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco e delle munizioni della categoria a). Le autorità competenti possono, in casi particolari, concedere autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui sopra quando non lo impediscano la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico.
1. Un'arma da fuoco della categoria b può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.
Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di quest'ultimo.
2. Un'arma da fuoco della categoria b può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore e residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.
3. Le autorizzazioni di acquisire e detenere un'arma da fuoco
della categoria b possono risultare da un'unica decisione amministrativa.
1. Un'arma da fuoco della categoria c può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui e detenuta l'arma.
Gli stati membri prevedono la dichiarazione obbligatoria di tutte le armi da fuoco della categoria c attualmente detenute nel loro territorio entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.
2. I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria c, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove e stata effettuata l'operazione e dall'acquirente stesso.
3. Se uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione nel suo territorio l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco della categoria b, c oppure d, ne informa gli altri stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma per l'arma in questione, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2.
1. La cessione di un'arma da fuoco delle categorie a, b e c una persona non residente nello Stato membro in questione e autorizzata, a condizione che siano rispettati gli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8:
2. Gli stati membri possono autorizzare la cessione temporanea
delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.
Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è
identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali
sono destinate.
1. Fatto salvo l'articolo 12, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nei paragrafi che seguono. Tali disposizioni si applicano anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita per corrispondenza.
2. Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi:
Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.
Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri.
3. Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione ed essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri.
Al più tardi al momento del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma.
4. Ogni Stato membro comunica agli altri stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.
Tali elenchi di armi da fuoco saranno comunicati agli armaioli
in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza
autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista
al paragrafo 3.
1. Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 11, la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri e permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti stati membri.
Gli stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni saranno menzionate sulla carta europea d'arma che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, i cacciatori, per le categorie c e d, e i tiratori sportivi, per le categorie b, c e d delle armi da fuoco, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più di tali armi durante un viaggio effettuato attraverso due o più stati membri per praticare le loro attività , purché siano in possesso della carta europea d'arma da fuoco su cui figura l'indicazione di detta o dette armi e purché siano in grado di dimostrare le ragioni del viaggio, in particolare presentando un invito.
Tuttavia tale deroga non si applica ai viaggi verso un Stato membro che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma in questione o che ne prescriva l'autorizzazione; in tal caso, la Carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione.
Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17, la commissione esaminerà , in consultazione con gli stati membri, anche i risultati dell'applicazione del secondo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici.
3. Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali,
due o più stati membri possono istituire un regime più
flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della
circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.
1. Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.
2. Le informazioni che gli stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 11 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli stati membri di transito.
3. Gli stati membri istituiscono entro il 1° gennaio 1993
reti di scambio di informazioni ai fini dell'applicazione del
presente articolo. Essi indicano agli altri stati membri e alla
commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere
e ricevere informazioni nonché di applicare le formalità
di Cui all'articolo 11, paragrafo 4.
Gli stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio:
1. Gli stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità . In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'articolo 12.
2. La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.
3. Gli stati membri informano la commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli stati membri.
4. Gli stati membri comunicano alla commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La commissione trasmette tali informazioni agli altri stati membri.
Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. La severità di dette sanzioni deve essere sufficiente ad incitare al rispetto di tali disposizioni.
Entro cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva,
la Commissione riferisce al parlamento europeo e al consiglio
in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente
direttiva, presentando eventualmente delle proposte.
Gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva in tempo utile perché le misure da essa previste si applichino al più tardi il 1° gennaio 1993. Essi comunicano immediatamente le misure adottate alla commissione e agli altri stati membri.
Quando gli stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli stati membri.
Allegato I
I - Ai sensi della presente direttiva, si intendono per ""armi":
II - Ai sensi della presente direttiva, si intendono per "armi da fuoco":
a. Gli oggetti che rientrano in una delle categorie seguenti,
ad esclusione degli oggetti corrispondenti alla definizione ma
esclusi per le ragioni citate al punto III:
1. Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo
2. Le armi da fuoco automatiche
3. Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto
4. Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni
5. Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di Tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.
1. Le armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione
2. Le armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale
3. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm
4. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
5. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce, il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce
6. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm
7. Le armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica.
1. Le armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui al punto B 6
2. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata
3. Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria b, punti 4-7
4. Le armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm
a. Le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia.
b. Le parti essenziali delle suddette armi da fuoco; il meccanismo
di chiusura, la camera e la canna delle armi da fuoco, in quanto
oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata
classificata l'arma da fuoco di cui fanno o sono destinati a fare
parte.
III - Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di armi da fuoco gli oggetti che, seppure conformi alla definizione,
a) sono stati resi definitivamente inservibili mediante l'applicazione di procedimenti tecnici garantiti da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo;
b) sono concepiti per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
c) sono armi antiche o loro riproduzioni, a condizione che non siano comprese nelle categorie precedenti e che siano soggette alle legislazioni nazionali.
Fino al coordinamento a livello comunitario, gli stati membri
possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda
le armi da fuoco di cui al presente punto.
IV - Ai sensi del presente allegato, si intende per:
a) "arma da fuoco corta" un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;
b) "arma da fuoco lunga" qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;
c) "arma automatica" un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;
d) "arma semiautomatica" un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;
e)" "arma a ripetizione" un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
f) "arma a colpo singolo" un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;
g) "munizione a pallottole perforanti": munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;
h) "munizione a pallottole esplosive": munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;
i) "munizione a pallottole incendiarie": munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.
allegato II
La carta dovrà prevedere le rubriche seguenti:
a) identificazione del detentore;
b) identificazione dell'arma o delle armi da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva;
c) periodo di validità della carta;
d) parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);
e) parte riservata alle annotazioni degli altri stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);
f) le seguenti menzioni:
"il diritto ad effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con un'arma o armi delle categorie b, c e d menzionate sulla presente carta è subordinato ad un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.
La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non e, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma di categoria c o d per l'esercizio della caccia o con un'arma di categoria b, c o d per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma e di poter fornire il motivo del viaggio."
Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri stati membri, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco delle categorie c o d e vietata nel suo territorio viene aggiunta una delle seguenti menzioni: "un viaggio in . . . . . [stato(i) interessato(i)] con l'arma . . . . . [identificazione] è vietato." "un viaggio in . . . . . [stato(i) interessato(i)] con l'arma . . . . .[identificazione] è soggetto ad autorizzazione."