Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Regolamento uscita armi - Decreto 14 settembre 2016

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 14 settembre 2016.  (G.U. 3 ottobre 2016 n. 231)
Modalità per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all’esportazione nonché per disciplinare l’esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.
Si veda anche la circolare 1° dicembre 2016 e lo scritto di commento sulla esportazione temporanea

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione:
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non siano ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione;
Considerata l’intervenuta telematizzazione delle dichiarazioni doganali e delle modalità operative per il riscontro dell'avvenuta esportazione delle merci e, in particolare, l’avvenuta implementazione del sistema E.C.S. (Export Control System) che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, in virtù del quale le dichiarazioni doganali in forma telematica sono univocamente identificate dal numero di registrazione M.R.N. (Master Reference Number), come definito dall’art. 1, punto 22, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’art. 10, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata — protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco — e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle anni, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 16, comma 3, della medesima legge, che stabilisce che il titolare della licenza di Polizia deve esibire, all'Autorità che ha rilasciato la licenza, la bolletta di esportazione ovvero copia della stessa, autenticata o vistata dall'Autorità medesima;
Visto l'art. 16, comma 5, della predetta legge n. 110 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera
f), punto 3, del decreto legislativo del 29 settembre 2013, n. 121, che stabilisce che, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle anni destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, ovvero di anni comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione;
Vista la legge del 9 luglio 1990, n. 185, recante disposizioni sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e, in particolare, l’art. 1, comma 11, che prevede l'esclusione dalla disciplina della medesima legge — sempre che i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni non siano destinati ad Enti governativi o Forze annate di Polizia — per le armi sportive e da caccia e relative munizioni, per le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni, per le anni e munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge n. 110 del 1975 nonché per le armi corte da sparo, purché non automatiche, e per le riproduzioni di anni antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'intemo, del 24 novembre 1978, recante le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle anni destinate all’esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 1° dicembre 1978;
Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell’economia e delle finanze e in particolare il comma 3 del medesimo articolo che trasferisce, al predetto Ministero, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Ritenuta la necessità di rideterminare le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea, delle armi destinate all'esportazione definitiva, di disciplinare le modalità di esportazione anche delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, nonché di disciplinare ulteriori ipotesi di esportazione temporanea di armi;
Decreta:
Art. 1.
Esportazione definitiva delle armi, delle loro componenti e delle munizioni
1.    L'esportazione definitiva delle armi comuni da sparo, loro parti e componenti essenziali e munizioni, è effettuata dalle ditte autorizzate ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi o munizioni, ovvero dalle persone, residenti o domiciliate nello Stato, in occasione del trasferimento della propria residenza o domicilio all'estero.
2.    L'esportazione definitiva dei materiali di cui al comma 1, commissionati o direttamente acquistati in Italia da cittadini italiani o stranieri residenti all’estero, può essere effettuata anche dal privato cedente che, in tal caso, dovrà richiedere a nome proprio la prescritta licenza di Polizia e curare tutte le formalità relative alle operazioni di esportazione.
3.    Per effettuare le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il soggetto che richiede la licenza di Polizia per l’esportazione può avvalersi di un rappresentante, ai sensi degli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, che possieda i requisiti soggettivi individuati dall’art. 9 della legge del 18 aprile 1975, n. 110. Il nominativo del rappresentante di cui al presente comma è riportato sulla predetta licenza di Polizia.
Art. 2.
Trasmissione della dichiarazione doganale per l'esportazione
1.    Subordinatamente alla presentazione della licenza di Polizia, la dichiarazione doganale per l’esportazione definitiva o temporanea dei materiali di cui all’art. 1, comma 1, è trasmessa, in modalità telematica, all’Ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito ovvero dove ha sede il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili o dove sono costituiti reparti distaccati del medesimo Banco, ovvero all’Ufficio doganale di uscita situato nel territorio dello Stato.
Art. 3.
Modalità per il compimento delle formalità di esportazione
1.    Per il compimento delle formalità di esportazione definitiva o temporanea presso le dogane competenti sono osservate, oltre alle altre condizioni prescritte nel presente decreto, le seguenti modalità:
a)    la dogana competente provvede necessariamente al suggellamento dei singoli colli o contenitori nonché dei veicoli contenenti materiali di cui all’art. 1, comma 1, in esportazione;
b)    il trasporto dei colli o dei contenitori contenenti i materiali di cui all'art. 1, comma 1, dalla dogana competente al confine del territorio dello Stato, è effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali indicati nell’autorizzazione al trasporto;
c)    l’Autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio della licenza di esportazione, a richiesta delle aziende di cui alla lettera b), può abilitare, al trasporto dei materiali in esportazione dalla dogana competente al confine dello Stato, i dipendenti delle stesse purché gli stessi dipendenti siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 9, della legge n. 110 del 1975; la medesima Autorità può prescrivere la scorta dei materiali a mezzo di guardie particolari giurate;
d)    la licenza di Polizia per l’esportazione è accompagnata dall'autorizzazione al trasporto di cui agli articoli 34 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in cui sono indicati:
1)    i dati relativi alla licenza;
2)    il mezzo di trasporto utilizzato fino al confine del territorio nazionale con la precisazione dei dati di identificazione dello stesso e del relativo conducente;
3)    il giorno e l’ora di partenza;
4)    l’itinerario che si intende seguire;
5)    il giorno e l’ora presumibile di arrivo;
6)    le località in cui si prevede che il mezzo effettuerà soste per rifornimenti o trasbordi, indicando in tale ultimo caso i dati di identificazione del mezzo col quale il viaggio continuerà.
e)    l'eventuale operazione di trasbordo, all'intemo del territorio dello Stato, è effettuata sotto la vigilanza della dogana o dei militari della Guardia di finanza;
f)    i colli, di cui alle lettere a) e b), sono presentati, alla dogana di uscita dal territorio doganale dell’Unione, entro il termine di cui all’art. 335 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, decorrente dalla data dello svincolo delle merci per l’esportazione;
g)    la dogana di uscita dal territorio doganale dell’Unione ubicata nel territorio dello Stato, effettua il controllo dei suggelli apposti dalle dogane competenti per accertarne l’integrità e la corrispondenza con quelli indicati nella dichiarazione di esportazione e, in caso di sospetto di irregolarità, procede ad una nuova verifica delle merci;
h)    non essendo consentito il cambio di destinazione dei singoli trasporti, le eventuali impreviste interruzioni o deviazioni del viaggio rispetto all'itinerario prestabilito sono comunicate al più vicino Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri, i quali ne danno immediata comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza che ha autorizzato il trasporto e a quelle interessate, per competenza territoriale, all'ulteriore svolgimento del viaggio.
2.    Nelle more dell'avvio della cooperazione applicativa tra i sistemi informatici prevista nell’ambito dello Sportello unico doganale, istituito dall’art. 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'Ufficio delle dogane competente invia, per il tramile della posta elettronica certificata (PEC) all’Autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di esportazione, la dichiarazione doganale per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione, identificata dal Master Reference Number (MRN) di cui all'art. 1, punto 22, del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 e nella quale è riportato il riferimento alfanumerico della licenza di Polizia.
Art. 4.
Controllo dell’avvenuta esportazione
1.    Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 110 del 1975, per le operazioni di esportazioni definitive o temporanee dei materiali di cui all'art. 1, comma 1, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non possono avvalersi delle facoltà di cui all’art. 8, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 ed i militari della Guardia di finanza non possono avvalersi delle facoltà di cui all'art. 21, secondo comma, del TULD.
2.    Per le operazioni di cui al comma 1, non trovano applicazione altresì le procedure semplificate di cui agli articoli 166 e 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013.
3.    Il riscontro previsto dal terzo comma dell'art.. 16, della legge n. 110 del 1975, da parte dell’autorità di Pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di esportazione, è effettuato direttamente dalla medesima Autorità che constata l’effettiva uscita dei materiali dal territorio doganale dell’Unione europea, attraverso la consultazione del sistema informativo nazionale delle dogane denominato Automazione Integrata Dogane Accise (A.I.D.A.), utilizzando il codice MRN comunicato dagli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'art.. 3, comma 2. Qualora da tale consultazione l’operazione non risulti perfezionata ovvero l’uscita dei materiali risulti avvenuta con difformità, l’Autorità di pubblica sicurezza contatta l’Ufficio doganale di esportazione per acquisire ulteriori elementi di informazione.
Art. 5.
Esportazione o trasferimento di armi da sparo per uso sportivo
1.    Le persone residenti o domiciliate in Italia che intendono esportare o trasferire in ambito intracomunitario, temporaneamente e al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo e relative munizioni, sono munite della apposita dichiarazione conforme all’allegato A, rilasciata dalla competente associazione sportiva di tiro riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e comunicata al Ministero dell'interno dal Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, in alternativa,
di ogni altra prova dell’attività di tiro sportivo con documenti rilasciati dall’associazione sportiva del Paese di destinazione, tradotti e asseverati nelle forme di legge, vistata dal Questore della provincia da dove partono le anni.
2.    La dichiarazione di cui al comma 1 è esibita ad un Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri che vi attesta la partenza dei materiali dal territorio nazionale con l'indicazione della relativa data.
3.    L’esportazione o il trasferimento temporaneo, di cui ai commi 1 e 2, è consentita nei limiti di tre armi e di milleduecento cartucce. In casi eccezionali, e per comprovate esigenze dell’interessato, può essere consentita, previa acquisizione della relativa adeguata documentazione da parte del Questore che appone il visto, l’esportazione o il trasferimento temporaneo di armi in numero superiore al predetto limite.
Art. 6.
Disposizioni particolari per i soggetti in possesso della carta europea d’arma da fuoco
1.    Non sono soggette ai visti o alle attestazioni di cui all'. 5, commi 1 e 2, le dichiarazioni rilasciate dalle associazioni sportive di tiro concernenti le persone residenti o domiciliate nello Stato, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, che intendono esportare o trasferire temporaneamente, al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo iscritte nella predetta carta.
Art. 7.
Esportazione o trasferimento di armi per uso di caccia
1.    Su licenza del Questore è consentita, alle persone residenti o domiciliate nello Stato, in possesso di licenza di porto d’armi, l’esportazione o il trasferimento temporaneo, al proprio seguito, di anni per uso di caccia, in numero non superiore a tre, e di cartucce, in numero non superiore a ottocento. Nella licenza sono riportati i dati identificativi delle armi che si intendono esportare o trasferire.
2.    La licenza di cui al comma 1 non è richiesta per le persone residenti o domiciliate nello Stato in possesso delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio della caccia e della carta europea d’arma da fuoco, che intendono esportare o trasferire temporaneamente, al proprio seguito, armi da caccia iscritte nella predetta carta. L’esportazione temporanea di cui al presente comma è consentita nel limiti di tre armi e di ottocento cartucce.
3.    Ai fini dell’esportazione o del trasferimento temporaneo di armi da caccia, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso di licenza per uso venatorio in corso di validità.
Art. 8.
Esportazione o trasferimento di armi comuni da sparo
e loro parti per finalità commerciali, espositive, per
riparazione o valutazione
1.    Su licenza del Questore è consentita, ai titolari di licenza di cui all'art. 31 del TULPS, l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo e di parti di esse, per finalità commerciali, per fini espositivi durante fiere e mostre, per la riparazione a seguito di malfunzionamenti, per danneggiamenti o rotture, ovvero per finalità di valutazione.
2.    Per le finalità di cui al comma 1, su licenza dei Prefetto, è consentita, ai titolari di licenza di cui all’art. 47 del TULPS, l’esportazione o il trasferimento temporaneo di munizioni.
3.    Nelle licenze sono riportati tipo, marca, funzionamento e matricola delle armi che si intendono esportare o trasferire, la descrizione delle parti d’arma aggiuntive e, se del caso, la relativa matricola, nonché le quantità e il tipo di munizioni.
Art. 9.
Validità delle autorizzazioni all’esportazione o al trasferimento di armi per uso sportivo e dì caccia
1. Le autorizzazioni previste dagli articoli 5 e 7 hanno validità non superiore a novanta giorni ed abilitano l’interessato al trasporto ed alla reimportazione o reintroduzione dei materiali entro il termine prestabilito. Nei casi previsti dall’art. 8, la validità dell’autorizzazione non può superare 24 mesi.
Art. 10.
Esportazione temporanea e reimportazione delle armi
1. L’esportazione temporanea delle armi, delle parti d’arma e delle eventuali munizioni di cui agli articoli 5 e 7, è consentita attraverso le dogane di uscita situate nel territorio dello Stato su dichiarazione verbale. La reimportazione è consentita su presentazione del titolo in forza al quale l’esportazione è stata effettuata. Per le operazioni di cui all’art. 8, restano valide le disposizioni dell’art. 2.
Art. 11.
Adempimenti particolari per la reimportazione o reintroduzione delle armi
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 sono vistate, al momento della reimportazione o reintroduzione, dal medesimo Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri nel quale è stata attestata la partenza e successivamente restituite all’Ufficio di Polizia e, in mancanza, alla stazione dei Carabinieri, del luogo in cui le armi e le munizioni sono detenute.
Art. 12.
Casi di esclusione
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle esportazioni dei materiali di armamento disciplinate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 nonché delle armi e dei materiali di cui all'art. 1, comma 11, della stessa legge, quando i medesimi sono destinati a Enti governativi o Forze armate o di Polizia.
Art. 13.
Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 24 novembre 1978, recante le modalità per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato delle anni destinate all’esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di anni comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 1° dicembre 1978, è abrogato.
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 14 settembre 2016

NOTA:

Si veda il mio Articolo Esportazione temporanea di armi e munizioni.


 


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