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Si veda l'esposizione completa dell'argomento in questo scritto.
Ministero
dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/U/018176/10175(1) Data: 01/12/2016
OGGETTO: Decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2016, recante “Modalità per
assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato” .
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 231, del 3 ottobre 2016,
è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 14 settembre 2016, recante “Modalità per assicurare l'effettiva
uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita dal territorio
doganale dell'Unione europea, delle armi, loro parti e componenti
essenziali e munizioni destinate all'esportazione nonché per
disciplinare l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi
comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, per finalità commerciali
ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di
valutazione e riparazione”, in vigore dal 1° dicembre 2016.
Il decreto, emanato di concerto con questo Ministero, abroga e
sostituisce il D.M. Finanze 24 novembre 1978, recante “Modalità per
assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi
destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione
temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da
sparo, per uso sportivo o di caccia”, il quale, come è noto, prevedeva,
in origine, la possibilità di poter effettuare le operazioni doganali
di esportazione solo presso le dogane internazionali e quelle di
confine, nonché quelle degli aeroporti civili internazionali, alle
quali si aggiunse - con decreto ministeriale del 1979 - anche la dogana
di Brescia.
Si rappresenta, preliminarmente, che il nuovo decreto si inserisce nel
quadro del necessario adeguamento della normativa nazionale di settore
alla sopravvenuta legislazione comunitaria, connessa al mutato assetto
politico geografico europeo degli ultimi decenni ed all’avvenuto
abbattimento delle frontiere in ambito intracomunitario.
In particolare, con il provvedimento in questione si è proceduto ad
adeguare la normativa nazionale, divenuta ormai obsoleta alla luce del
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e
della connessa normativa di esecuzione, nonché - sul piano operativo
delle procedure doganali - dell’intervenuta telematizzazione delle
dichiarazioni doganali e delle modalità operative per il riscontro
dell'avvenuta esportazione delle merci e, in particolare, dell'awenuta
implementazione del sistema E.C.S. (Export Control System) che consente
il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle
operazioni di esportazione in ambito comunitario.
Inoltre, il decreto in esame recepisce le disposizioni del Regolamento
(LTE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo
2012, che attua l'art. 10, del Protocollo delle Nazioni Unite contro la
fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e
componenti e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalità transnazionale organizzata - Protocollo
delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco - e dispone autorizzazioni
all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da
fuoco, loro parti e componenti e munizioni.
Nel nuovo provvedimento sono stati mantenuti i profili autorizzatori
dell’autorità di P.S. già individuati nel decreto del 1978, ed
individuata una procedura per il controllo dell’effettiva uscita delle
merci in esportazione dal territorio dello Stato, mediante l’uscita dal
territorio doganale dell’U.E..
Con la presente circolare si intende, pertanto, illustrare, per i
profili di competenza di questo Ministero, le novelle introdotte dal DM
14 settembre 2016 rispetto al precedente decreto 24 novembre 1978,
richiamando esclusivamente gli articoli o i relativi, singoli commi,
del nuovo decreto che richiedono opportuni chiarimenti ai fini della
corretta applicazione del provvedimento de quo.
L’art. 3 (Modalità per il compimento delle formalità di esportazione),
comma 1, lettere b) e c) stabilisce che (lett. b) il trasporto dei
colli o dei contenitori contenenti i materiali di cui all'art. 1, comma
1, dalla dogana competente al confine del territorio dello Stato, è
effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di
trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari o di soggetti dipendenti dalle
aziende produttrici o commerciali indicati nell’autorizzazione al
trasporto” e che (lett. c) “l'Autorità di pubblica sicurezza competente
al rilascio della licenza di esportazione, a richiesta delle aziende di
cui alla lettera b), può abilitare, al trasporto dei materiali in
esportazione dalla dogana competente al confine dello Stato, i
dipendenti delle stesse purché gli stessi dipendenti siano in possesso
dei requisiti soggettivi di cui all’al t. 9, della legge n. 110 del
1975; la medesima Autorità può prescrivere la scorta dei materiali a
mezzo di guardie particolari giurate ”
In relazione a tali disposizioni concernenti il trasporto dei materiali
(dalla dogana competente al confine del territorio dello Stato),
peraltro già introdotte per le armi dal richiamato D.M. 24 novembre
1978 (v. art. 2-bis), si rappresenta che tale attività potrà continuare
ad essere affidata dall’esportatore committente alle medesime aziende
sino ad ora incaricate del trasporto dei materiali, nel pieno rispetto
della vigente normativa ed in particolare delle disposizioni di cui al
D. Lgs. 21/11/2005, n. 286, recante “Disposizioni per il riassetto
normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio
dell'attività di autotrasportatore”, nonché, ovviamente , della
normativa sulla circolazione stradale.
In proposito, con particolare riguardo al trasporto delle munizioni per
armi comuni da sparo, si ricorda che le stesse, poiché rientranti tra
le merci pericolose, appartenenti alla "classe 1” (in particolare
1.4S), ricadono nelle normative ADR, IMDG, RID, ICAO (regolanti,
rispettivamente, il trasporto delle merci pericolose su strada,
marittimo, su ferrovia e via aerea), con gli obblighi e le deroghe
previste dalle normative medesime per la richiamata classe 1.4S.
L’art. 3, comma 1, lett. d) stabilisce che “la licenza di Polizia per
l'esportazione è accompagnata dall'autorizzazione al trasporto di cui
agli articoli 34 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(TULPS) approvato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in cui sono
indicati:
1) i dati relativi alla licenza;
2) il mezzo di trasporto utilizzato fino al confine
del territorio nazionale con la precisazione dei dati di
identificazione dello stesso e del relativo conducente;
3) il giorno e l'ora di partenza;
4) l'itinerario che si intende seguire;
5) il giorno e l'ora presumibile di arrivo;
6) le località in cui si prevede che il mezzo
effettuerà soste per rifornimenti o trasbordi, indicando in tale ultimo
caso i dati di identificazione del mezzo col quale il viaggio
continuerà. ”
Anche tale disposizione riprende quanto già previsto dal precedente
D.M. del 1978, con la sola specificazione, nel nuovo decreto, che i
dati di cui ai suindicati numeri da 1 a 6 siano indicati
nell’autorizzazione al trasporto di cui agli articoli 34 (avviso di
trasporto armi) e 47 (licenza di trasporto munizioni) del T.U.L.P.S..
Ciò in quanto i dati medesimi costituiscono informazioni che potrebbero
non essere conosciute dall’interessato all’atto dell’istanza di
esportazione.
Ne deriva che, nell’ottica della semplificazione amministrativa, anche
a seguito dell’entrata in vigore del decreto in parola, potranno
continuare ad adottarsi le modalità procedurali per le esportazioni
definitive dei materiali di che trattasi, introdotte da questo
Dicastero con le numerose circolari emanate per l’adozione del
Regolamento UÈ n. 258 del 2012, ed, in particolare, le circolari n.
557/PAS/U/015916/10175(l), del 27 settembre 2013 (Adozione del modulo
di autorizzazione all’esportazione) e n. 557/PAS/U017550/10175(l), del
22 ottobre 2013,
Pertanto, in relazione alla documentazione che deve essere fornita
dall’interessato alla competente Autorità di P.S. a corredo
dell’istanza ed alla documentazione che, invece, l’interessato dovrà
fornire “non più tardi al momento della spedizione”, si ribadisce di
seguito, limitatamente a tale aspetto e per pronto riferimento, quanto
indicato nella richiamata circolare del 22 ottobre 2013 (v. relative
pagg. 3 e 4):
Prima di rilasciare un’autorizzazione all’esportazione, le competenti
Autorità di P.S., ai sensi dell ’art. 7 del Regolamento n. 258/2012,
sono tenute a verificare che:
1. il paese destinatario abbia autorizzato
l'importazione;
2. gli eventuali paesi di transito abbiano notificato
per iscritto la mancanza di obiezioni al transito stesso (si potrà
desumere la mancanza di opposizione, qualora entro 20 giorni lavorativi
dalla data di presentazione della notifica da parte dell'esportatore
non siano pervenute obiezioni al transito).
L'istanza per l'esportazione definitiva dei materiali in questione,
anche in relazione agli obblighi di verifica anzidetti, dovrà essere
composta dada seguente documentazione:
1. Istanza sottoscritta dall'interessato (v. All. 1
alla circolare del 22 ottobre 2013);
2. modulo di “autorizzazione all'esportazione''
introdotto da! Regolamento UE 258 2012, compilato nella parte di
interesse (come illustrato nella circolare del 27 settembre 2013, prima
richiamata) ;
3. titolo autorizzatorio all 'importazione rilasciato
da! Paese terzo destinatario;
4. documentazione comprovante la non obiezione al
transito dei Paesi terzi interessati, ovvero, in alternativa, la
documentazione comprovante l’avvenuta richiesta scritta di non
obiezione al transito ai paesi terzi.
Inoltre e, non più tardi al momento della spedizione, l'interessato
dovrà fornire:
5. la documentazione contenente le informazioni
aggiuntive previste dalla normativa nazionale in ordine alle modalità
di trasporto dei materiali per l'uscita dal territorio dello Stato (v.
All.2 alla circolare del 22 ottobre 2013); si precisa che tale
documento, se vidimato dall'Autorità competente, vale anche come avviso
di trasporto;
6. elenco contenente i numeri di matricola dei
materiali (v. All.3 alla circolare del 22 ottobre 2013).
Riguardo a tale documentazione aggiuntiva si precisa che, nel caso in
cui il trasporto sia effettuato su mezzi che non circolano su strada
(treno, aereo, nave), appare sufficiente che l’interessato comunichi il
mezzo con il quale sarà effettuato il trasporto medesimo, la
destinazione, l’orario di partenza e la compagnia aerea o società di
trasporto ferroviario o compagnia di navigazione utilizzata.
Parimenti, nell’ottica del mantenimento delle modalità procedurali
sinora adottate, anche l’autorizzazione all’esportazione
conseguentemente rilasciata dall’Autorità di P.S. - nella forma di cui
al modulo adottato a seguito del Regolamento n. 258/2012, contenente le
previste informazioni - continuerà a costituire il documento che dovrà
accompagnare durante il trasporto sul territorio dello Stato e
comunitario le armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni
destinate all’esportazione definitiva, anche ai fini del compimento
delle previste formalità doganali.
L’art. 3, comma 1, lett. h) del decreto in esame stabilisce che “non
essendo consentito il cambio di destinazione dei singoli trasporti, le
eventuali impreviste interruzioni o deviazioni del viaggio rispetto
all'itinerario prestabilito sotto comunicate al più vicino Ufficio di
Polizia o Comando dei Carabinieri, i quali ne danno immediata
comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza che ha autorizzato il
trasporto e a quelle interessate, per competenza territoriale,
all'ulteriore svolgimento del viaggio.
In proposito, anche considerati gli obblighi stabiliti per
l’autotrasportatore in tema di “tempi di guida e riposo” dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria sui trasporti su strada e,
conseguentemente, stante l’obiettiva difficoltà di prevedere tutte le
soste che il medesimo dovrà effettuare, nonché le impreviste deviazioni
per cause non imputabili al medesimo, si ritiene che, fermo restando
l’obbligo per l’esportatore di comunicare le informazioni di cui alla
precedente lettera d), nei termini suindicati, debbano essere
comunicate dal trasportatore - nelle modalità stabilite dalla
disposizione in parola - le sole interruzioni che comportino una
modifica della data di uscita dal territorio nazionale e le sole
deviazioni che comportino la modifica del punto di uscita dal
territorio medesimo.
L’articolo 3, comma 2, prevede che “Nelle more dell’avvio della
cooperazione applicativa tra i sistemi informatici prevista nell'ambito
dello Sportello unico doganale, istituito dall'art. 4, comma 57, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'Ufficio delle dogane competente
invia, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC)
all'Autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di
esportazione, la dichiarazione doganale per la quale è stato concesso
lo svincolo per l'esportazione, identificata dal Master Reference
Number (MRN) di cui all'art. 1, punto 22, del regolamento delegato (UE)
n. 2015 2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 e nella quale è
riportato il riferimento alfanumerico della licenza di Polizia.
La disposizione in questione costituisce, in tutta evidenza, una novità
sostanziale sotto il profilo del controllo sull’effettiva uscita dei
materiali destinati all’esportazione.
Come è noto, infatti, nel precedente D.M. del 1978 (v. relativo art. 3,
terzo e quarto comma) la prova dell'avvenuta uscita dal territorio
doganale dello Stato era data esclusivamente dalle “attestazioni
apposte dai militari della guardia di finanza sulle bollette doganali
di esportazione”. Inoltre, nella medesima disposizione era stabilito
che "Entro trenta giorni dall'avvenuta esportazione, l'intestatario
della licenza di polizia deve esibire all'autorità di polizia che ha
rilasciato la licenza stessa la parte della bolletta di esportazione
(figlia) in suo possesso”.
Occorre ricordare che, mentre in quell’epoca la dogana nazionale e
quella di uscita (dal territorio dello Stato) erano, di solito,
coincidenti (salvo, ad esempio, il caso in cui le operazioni doganali
all’esportazione fossero state svolte presso la dogana di Brescia),
nell’attuale sistema doganale, soprattutto nelle ipotesi di trasporto
su gomma, la dogana di esportazione (nazionale) e quella di uscita dal
territorio dell’Unione sovente non coincidono (si pensi al caso in cui
le formalità doganali all’esportazione vengono svolte presso la dogana
dove ha sede l’esportatore o di confine del territorio dello Stato e la
merce - trasportata su gomma - esce dal territorio dell’U.E. dalla
dogana di uscita di un Paese comunitario).
Dunque, le modalità di controllo, a seguito dell’avvenuta
informatizzazione del sistema doganale adottato in ambito comunitario,
saranno caratterizzate, inizialmente, dall’acquisizione - a mezzo PEC -
da parte dell’Autorità di P.S. che ha rilasciato la licenza, della
dichiarazione doganale identificata dal Master Reference Number (MRN),
nella quale è riportato il riferimento alfanumerico della licenza di
Polizia (che potrà coincidere con la classifica ed il n. di protocollo
attribuito alla singola pratica di licenza di esportazione dall'Uffìcio
di P.S.).
A tal fine, considerato che tale dichiarazione doganale (e relativo
MRN) sarà inviata a cura del competente ufficio doganale nazionale, si
rappresenta l’opportunità che nella licenza di esportazione sia
indicato - ove non già effettuato - anche l’indirizzo PEC dell’Ufficio
di P.S. che rilascia la licenza medesima.
L’articolo 4 (Controllo dell'avvenuta esportazione), comma 3, del
decreto in esame indica le modalità con le quali l’Autorità di P.S. che
ha rilasciato la licenza di esportazione può constatare l’effettiva
uscita dei materiali dal territorio dell’U.E..
Tale controllo potrà essere effettuato attraverso la consultazione, in
un momento immediatamente successivo alla prevista uscita dal
territorio comunitario, del sistema informativo nazionale delle dogane,
denominato Automazione Integrata Dogana Accise (AIDA), utilizzando
il suindicato MRN precedentemente acquisito dall’ufficio doganale
competente.
Lo stesso comma 3 prevede, inoltre, che, qualora l’uscita dei materiali
non risulti perfezionata o sia avvenuta con difformità, la medesima
Autorità potrà acquisire i necessari elementi di informazione
contattando il competente ufficio doganale nazionale (ovvero quello che
ha, in precedenza, inviato la dichiarazione di esportazione e il
relativo Master Reference Number).
L’articolo 5 (Esportazione o trasferimento di armi da sparo per uso
sportivo) prevede le modalità procedurali che debbono seguire le
persone residenti o domiciliate in Italia che intendono esportare
temporaneamente armi da sparo per uso sportivo e relative munizioni.
E’ necessario, infatti, che le stesse siano munite di un’apposita
dichiarazione rilasciata da un’associazione di tiro riconosciuta o
affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), purché
tale associazione sia stata “comunicata” a questo Dicastero dal
C.O.N.I. medesimo, o, in alternativa a tale dichiarazione, di ogni
altra prova dell’attività di tiro sportivo con documenti rilasciati
dall’associazione sportiva del paese di destinazione, tradotti e
asseverati nelle forme di legge, vistata dal Questore della provincia
da dove partono le armi.
Si evidenzia, in particolare, con riferimento alle associazioni
sportive nazionali che potranno rilasciare la suindicata dichiarazione,
che, nelle more dell’acquisizione di tali informazioni da parte del
C.O.N.I. (che, una volta completate, saranno fornite con separata
circolare,), potranno continuare a ritenersi valide tutte le
dichiarazioni sinora rilasciate dalle competenti associazioni sportive.
Oltre al visto del Questore, l’articolo in questione prevede anche
l’esibizione della dichiarazione ad un Ufficio di Polizia o Comando dei
Carabinieri, per l’attestazione della partenza di materiali dal
territorio dello Stato, anche con l’indicazione della relativa data.
Quanto al numero delle armi e relative munizioni esportabili o
trasferibili per motivi sportivi, sono previsti - in adesione alle
indicazioni di cui al Regolamento n. 258/2012 - i limiti di tre armi e
milleduecento cartucce, salvo casi eccezionali, per comprovate esigenze
dell’interessato, nei quali può consentirsi il superamento dei limiti
medesimi.
L’articolo 6 (Disposizioni particolari per i soggetti in possesso della
carta europea d'arma da fuoco), comma 1, stabilisce - in analogia a
quanto già in precedenza previsto con il D.M. del 1978 - che, nei
confronti dei titolari di carta europea d’arma da fuoco, i visti e le
attestazioni previsti dal precedente art. 5 non sono richiesti e,
pertanto, nei confronti dei medesimi sarà sufficiente esibire alla
dogana la dichiarazione rilasciata dall’associazione sportiva
interessata o, in alternativa, la predetta documentazione equipollente.
L’articolo 7 (Esportazione o trasferimento di armi per uso di caccia)
ripropone - anche in tal caso come già previsto nel decreto del 1978 -
la disciplina dell’esportazione o trasferimento temporaneo di armi e
relative munizioni, prevedendosi la specifica licenza rilasciata dal
Questore e, in adesione al Regolamento (UE) n. 258/2012, i limiti di
tre armi e ottocento cartucce.
La licenza anzidetta non è richiesta per i residenti o domiciliati
nello Stato titolari delle previste autorizzazioni per l’esercizio
della caccia e della carta europea d’arma da fuoco, fermi restando i
cennati limiti di armi e cartucce.
Si ricorda, comunque, che, ai sensi del paragrafo dell’art. 12 secondo
della Direttiva 91/477/CEE - recepita con d. lgs. 30 dicembre 1992, n.
527 - e dell’alt. 9 del Regolamento (UE) n. 258/2012, il trasferimento
intracomunitario temporaneo o l’esportazione temporanea di armi e
munizioni per finalità venatorie è subordinato, anche per i titolari di
carta europea d’arma da fuoco, alla prova dei motivi del viaggio, in
particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova
delle attività di caccia nel Paese di destinazione.
Più in generale, per quanto riguarda le altre, previste ipotesi di
esportazione temporanea di armi, loro parti e componenti essenziali, di
cui all'art. 8 del decreto in esame, si confermano le indicazioni di cui
alla richiamata circolare attuativa del Regolamento (UE) n. 258/2012,
del 22 ottobre 2013, alla voce “Procedure semplificate”, ora
applicabili alla luce del nuovo D.M. in parola.
Da ultimo, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11 del
decreto medesimo, appare opportuno chiarire che il visto e
l’attestazione ivi indicati non sono richiesti per coloro che
reimportano o reintroducono materiali temporaneamente esportati o
trasferiti mediante carta europea d’arma da fuoco.
La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale della
Polizia di Stato.
L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a
disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento ritenuto
necessario per la corretta applicazione del D.M. in argomento.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Marco Valentini
email - Edoardo Mori |
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