Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 1 dicembre 2016 sul DM 3 ottobre 2016 - Effettiva esportazione armi

Si veda l'esposizione completa dell'argomento in questo scritto.

Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo : 557/PAS/U/018176/10175(1) Data: 01/12/2016
OGGETTO: Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2016, recante “Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato” .
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 231, del 3 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2016, recante “Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea, delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione”, in vigore dal 1° dicembre 2016.
Il decreto, emanato di concerto con questo Ministero, abroga e sostituisce il D.M. Finanze 24 novembre 1978, recante “Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia”, il quale, come è noto, prevedeva, in origine, la possibilità di poter effettuare le operazioni doganali di esportazione solo presso le dogane internazionali e quelle di confine, nonché quelle degli aeroporti civili internazionali, alle quali si aggiunse - con decreto ministeriale del 1979 - anche la dogana di Brescia.
Si rappresenta, preliminarmente, che il nuovo decreto si inserisce nel quadro del necessario adeguamento della normativa nazionale di settore alla sopravvenuta legislazione comunitaria, connessa al mutato assetto politico geografico europeo degli ultimi decenni ed all’avvenuto abbattimento delle frontiere in ambito intracomunitario.
In particolare, con il provvedimento in questione si è proceduto ad adeguare la normativa nazionale, divenuta ormai obsoleta alla luce del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e della connessa normativa di esecuzione, nonché - sul piano operativo delle procedure doganali - dell’intervenuta telematizzazione delle dichiarazioni doganali e delle modalità operative per il riscontro dell'avvenuta esportazione delle merci e, in particolare, dell'awenuta implementazione del sistema E.C.S. (Export Control System) che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario.
Inoltre, il decreto in esame recepisce le disposizioni del Regolamento (LTE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'art. 10, del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata - Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco - e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.
Nel nuovo provvedimento sono stati mantenuti i profili autorizzatori dell’autorità di P.S. già individuati nel decreto del 1978, ed individuata una procedura per il controllo dell’effettiva uscita delle merci in esportazione dal territorio dello Stato, mediante l’uscita dal territorio doganale dell’U.E..
Con la presente circolare si intende, pertanto, illustrare, per i profili di competenza di questo Ministero, le novelle introdotte dal DM 14 settembre 2016 rispetto al precedente decreto 24 novembre 1978, richiamando esclusivamente gli articoli o i relativi, singoli commi, del nuovo decreto che richiedono opportuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione del provvedimento de quo.
L’art. 3 (Modalità per il compimento delle formalità di esportazione), comma 1, lettere b) e c) stabilisce che (lett. b) il trasporto dei colli o dei contenitori contenenti i materiali di cui all'art. 1, comma 1, dalla dogana competente al confine del territorio dello Stato, è effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali indicati nell’autorizzazione al trasporto” e che (lett. c) “l'Autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio della licenza di esportazione, a richiesta delle aziende di cui alla lettera b), può abilitare, al trasporto dei materiali in esportazione dalla dogana competente al confine dello Stato, i dipendenti delle stesse purché gli stessi dipendenti siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’al t. 9, della legge n. 110 del 1975; la medesima Autorità può prescrivere la scorta dei materiali a mezzo di guardie particolari giurate ”
In relazione a tali disposizioni concernenti il trasporto dei materiali (dalla dogana competente al confine del territorio dello Stato), peraltro già introdotte per le armi dal richiamato D.M. 24 novembre 1978 (v. art. 2-bis), si rappresenta che tale attività potrà continuare ad essere affidata dall’esportatore committente alle medesime aziende sino ad ora incaricate del trasporto dei materiali, nel pieno rispetto della vigente normativa ed in particolare delle disposizioni di cui al D. Lgs. 21/11/2005, n. 286, recante “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore”, nonché, ovviamente , della normativa sulla circolazione stradale.
In proposito, con particolare riguardo al trasporto delle munizioni per armi comuni da sparo, si ricorda che le stesse, poiché rientranti tra le merci pericolose, appartenenti alla "classe 1” (in particolare 1.4S), ricadono nelle normative ADR, IMDG, RID, ICAO (regolanti, rispettivamente, il trasporto delle merci pericolose su strada, marittimo, su ferrovia e via aerea), con gli obblighi e le deroghe previste dalle normative medesime per la richiamata classe 1.4S.
L’art. 3, comma 1, lett. d) stabilisce che “la licenza di Polizia per l'esportazione è accompagnata dall'autorizzazione al trasporto di cui agli articoli 34 e 47 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in cui sono indicati:
1)    i dati relativi alla licenza;
2)    il mezzo di trasporto utilizzato fino al confine del territorio nazionale con la precisazione dei dati di identificazione dello stesso e del relativo conducente;
3)    il giorno e l'ora di partenza;
4)    l'itinerario che si intende seguire;
5)    il giorno e l'ora presumibile di arrivo;
6)    le località in cui si prevede che il mezzo effettuerà soste per rifornimenti o trasbordi, indicando in tale ultimo caso i dati di identificazione del mezzo col quale il viaggio continuerà. ”
Anche tale disposizione riprende quanto già previsto dal precedente D.M. del 1978, con la sola specificazione, nel nuovo decreto, che i dati di cui ai suindicati numeri da 1 a 6 siano indicati nell’autorizzazione al trasporto di cui agli articoli 34 (avviso di trasporto armi) e 47 (licenza di trasporto munizioni) del T.U.L.P.S.. Ciò in quanto i dati medesimi costituiscono informazioni che potrebbero non essere conosciute dall’interessato all’atto dell’istanza di esportazione.
Ne deriva che, nell’ottica della semplificazione amministrativa, anche a seguito dell’entrata in vigore del decreto in parola, potranno continuare ad adottarsi le modalità procedurali per le esportazioni definitive dei materiali di che trattasi, introdotte da questo Dicastero con le numerose circolari emanate per l’adozione del Regolamento UÈ n. 258 del 2012, ed, in particolare, le circolari n. 557/PAS/U/015916/10175(l), del 27 settembre 2013 (Adozione del modulo di autorizzazione all’esportazione) e n. 557/PAS/U017550/10175(l), del 22 ottobre 2013,
Pertanto, in relazione alla documentazione che deve essere fornita dall’interessato alla competente Autorità di P.S. a corredo dell’istanza ed alla documentazione che, invece, l’interessato dovrà fornire “non più tardi al momento della spedizione”, si ribadisce di seguito, limitatamente a tale aspetto e per pronto riferimento, quanto indicato nella richiamata circolare del 22 ottobre 2013 (v. relative pagg. 3 e 4):
Prima di rilasciare un’autorizzazione all’esportazione, le competenti Autorità di P.S., ai sensi dell ’art. 7 del Regolamento n. 258/2012, sono tenute a verificare che:
1.    il paese destinatario abbia autorizzato l'importazione;
2.    gli eventuali paesi di transito abbiano notificato per iscritto la mancanza di obiezioni al transito stesso (si potrà desumere la mancanza di opposizione, qualora entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della notifica da parte dell'esportatore non siano pervenute obiezioni al transito).
L'istanza per l'esportazione definitiva dei materiali in questione, anche in relazione agli obblighi di verifica anzidetti, dovrà essere composta dada seguente documentazione:
1.    Istanza sottoscritta dall'interessato (v. All. 1 alla circolare del 22 ottobre 2013);
2.    modulo di “autorizzazione all'esportazione'' introdotto da! Regolamento UE 258 2012, compilato nella parte di interesse (come illustrato nella circolare del 27 settembre 2013, prima richiamata) ;
3.    titolo autorizzatorio all 'importazione rilasciato da! Paese terzo destinatario;
4.    documentazione comprovante la non obiezione al transito dei Paesi terzi interessati, ovvero, in alternativa, la documentazione comprovante l’avvenuta richiesta scritta di non obiezione al transito ai paesi terzi.
Inoltre e, non più tardi al momento della spedizione, l'interessato dovrà fornire:
5.    la documentazione contenente le informazioni aggiuntive previste dalla normativa nazionale in ordine alle modalità di trasporto dei materiali per l'uscita dal territorio dello Stato (v. All.2 alla circolare del 22 ottobre 2013); si precisa che tale documento, se vidimato dall'Autorità competente, vale anche come avviso di trasporto;
6.    elenco contenente i numeri di matricola dei materiali (v. All.3 alla circolare del 22 ottobre 2013).
Riguardo a tale documentazione aggiuntiva si precisa che, nel caso in cui il trasporto sia effettuato su mezzi che non circolano su strada (treno, aereo, nave), appare sufficiente che l’interessato comunichi il mezzo con il quale sarà effettuato il trasporto medesimo, la destinazione, l’orario di partenza e la compagnia aerea o società di trasporto ferroviario o compagnia di navigazione utilizzata.
Parimenti, nell’ottica del mantenimento delle modalità procedurali sinora adottate, anche l’autorizzazione all’esportazione conseguentemente rilasciata dall’Autorità di P.S. - nella forma di cui al modulo adottato a seguito del Regolamento n. 258/2012, contenente le previste informazioni - continuerà a costituire il documento che dovrà accompagnare durante il trasporto sul territorio dello Stato e comunitario le armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all’esportazione definitiva, anche ai fini del compimento delle previste formalità doganali.
L’art. 3, comma 1, lett. h) del decreto in esame stabilisce che “non essendo consentito il cambio di destinazione dei singoli trasporti, le eventuali impreviste interruzioni o deviazioni del viaggio rispetto all'itinerario prestabilito sotto comunicate al più vicino Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri, i quali ne danno immediata comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza che ha autorizzato il trasporto e a quelle interessate, per competenza territoriale, all'ulteriore svolgimento del viaggio.
In proposito, anche considerati gli obblighi stabiliti per l’autotrasportatore in tema di “tempi di guida e riposo” dalla vigente normativa nazionale e comunitaria sui trasporti su strada e, conseguentemente, stante l’obiettiva difficoltà di prevedere tutte le soste che il medesimo dovrà effettuare, nonché le impreviste deviazioni per cause non imputabili al medesimo, si ritiene che, fermo restando l’obbligo per l’esportatore di comunicare le informazioni di cui alla precedente lettera d), nei termini suindicati, debbano essere comunicate dal trasportatore - nelle modalità stabilite dalla disposizione in parola - le sole interruzioni che comportino una modifica della data di uscita dal territorio nazionale e le sole deviazioni che comportino la modifica del punto di uscita dal territorio medesimo.
L’articolo 3, comma 2, prevede che “Nelle more dell’avvio della cooperazione applicativa tra i sistemi informatici prevista nell'ambito dello Sportello unico doganale, istituito dall'art. 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'Ufficio delle dogane competente invia, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC) all'Autorità di pubblica sicurezza che ha rilasciato la licenza di esportazione, la dichiarazione doganale per la quale è stato concesso lo svincolo per l'esportazione, identificata dal Master Reference Number (MRN) di cui all'art. 1, punto 22, del regolamento delegato (UE) n. 2015 2446 della Commissione, del 28 luglio 2015 e nella quale è riportato il riferimento alfanumerico della licenza di Polizia.
La disposizione in questione costituisce, in tutta evidenza, una novità sostanziale sotto il profilo del controllo sull’effettiva uscita dei materiali destinati all’esportazione.
Come è noto, infatti, nel precedente D.M. del 1978 (v. relativo art. 3, terzo e quarto comma) la prova dell'avvenuta uscita dal territorio doganale dello Stato era data esclusivamente dalle “attestazioni apposte dai militari della guardia di finanza sulle bollette doganali di esportazione”. Inoltre, nella medesima disposizione era stabilito che "Entro trenta giorni dall'avvenuta esportazione, l'intestatario della licenza di polizia deve esibire all'autorità di polizia che ha rilasciato la licenza stessa la parte della bolletta di esportazione (figlia) in suo possesso”.
Occorre ricordare che, mentre in quell’epoca la dogana nazionale e quella di uscita (dal territorio dello Stato) erano, di solito, coincidenti (salvo, ad esempio, il caso in cui le operazioni doganali all’esportazione fossero state svolte presso la dogana di Brescia), nell’attuale sistema doganale, soprattutto nelle ipotesi di trasporto su gomma, la dogana di esportazione (nazionale) e quella di uscita dal territorio dell’Unione sovente non coincidono (si pensi al caso in cui le formalità doganali all’esportazione vengono svolte presso la dogana dove ha sede l’esportatore o di confine del territorio dello Stato e la merce - trasportata su gomma - esce dal territorio dell’U.E. dalla dogana di uscita di un Paese comunitario).
Dunque, le modalità di controllo, a seguito dell’avvenuta informatizzazione del sistema doganale adottato in ambito comunitario, saranno caratterizzate, inizialmente, dall’acquisizione - a mezzo PEC - da parte dell’Autorità di P.S. che ha rilasciato la licenza, della dichiarazione doganale identificata dal Master Reference Number (MRN), nella quale è riportato il riferimento alfanumerico della licenza di Polizia (che potrà coincidere con la classifica ed il n. di protocollo attribuito alla singola pratica di licenza di esportazione dall'Uffìcio di P.S.).
A tal fine, considerato che tale dichiarazione doganale (e relativo MRN) sarà inviata a cura del competente ufficio doganale nazionale, si rappresenta l’opportunità che nella licenza di esportazione sia indicato - ove non già effettuato - anche l’indirizzo PEC dell’Ufficio di P.S. che rilascia la licenza medesima.
L’articolo 4 (Controllo dell'avvenuta esportazione), comma 3, del decreto in esame indica le modalità con le quali l’Autorità di P.S. che ha rilasciato la licenza di esportazione può constatare l’effettiva uscita dei materiali dal territorio dell’U.E..
Tale controllo potrà essere effettuato attraverso la consultazione, in un momento immediatamente successivo alla prevista uscita dal territorio comunitario, del sistema informativo nazionale delle dogane, denominato Automazione Integrata Dogana Accise (AIDA), utilizzando il suindicato MRN precedentemente acquisito dall’ufficio doganale competente.
Lo stesso comma 3 prevede, inoltre, che, qualora l’uscita dei materiali non risulti perfezionata o sia avvenuta con difformità, la medesima Autorità potrà acquisire i necessari elementi di informazione contattando il competente ufficio doganale nazionale (ovvero quello che ha, in precedenza, inviato la dichiarazione di esportazione e il relativo Master Reference Number).
L’articolo 5 (Esportazione o trasferimento di armi da sparo per uso sportivo) prevede le modalità procedurali che debbono seguire le persone residenti o domiciliate in Italia che intendono esportare temporaneamente armi da sparo per uso sportivo e relative munizioni.
E’ necessario, infatti, che le stesse siano munite di un’apposita dichiarazione rilasciata da un’associazione di tiro riconosciuta o affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), purché tale associazione sia stata “comunicata” a questo Dicastero dal C.O.N.I. medesimo, o, in alternativa a tale dichiarazione, di ogni altra prova dell’attività di tiro sportivo con documenti rilasciati dall’associazione sportiva del paese di destinazione, tradotti e asseverati nelle forme di legge, vistata dal Questore della provincia da dove partono le armi.
Si evidenzia, in particolare, con riferimento alle associazioni sportive nazionali che potranno rilasciare la suindicata dichiarazione, che, nelle more dell’acquisizione di tali informazioni da parte del C.O.N.I. (che, una volta completate, saranno fornite con separata circolare,), potranno continuare a ritenersi valide tutte le dichiarazioni sinora rilasciate dalle competenti associazioni sportive.
Oltre al visto del Questore, l’articolo in questione prevede anche l’esibizione della dichiarazione ad un Ufficio di Polizia o Comando dei Carabinieri, per l’attestazione della partenza di materiali dal territorio dello Stato, anche con l’indicazione della relativa data.
Quanto al numero delle armi e relative munizioni esportabili o trasferibili per motivi sportivi, sono previsti - in adesione alle indicazioni di cui al Regolamento n. 258/2012 - i limiti di tre armi e milleduecento cartucce, salvo casi eccezionali, per comprovate esigenze dell’interessato, nei quali può consentirsi il superamento dei limiti medesimi.
L’articolo 6 (Disposizioni particolari per i soggetti in possesso della carta europea d'arma da fuoco), comma 1, stabilisce - in analogia a quanto già in precedenza previsto con il D.M. del 1978 - che, nei confronti dei titolari di carta europea d’arma da fuoco, i visti e le attestazioni previsti dal precedente art. 5 non sono richiesti e, pertanto, nei confronti dei medesimi sarà sufficiente esibire alla dogana la dichiarazione rilasciata dall’associazione sportiva interessata o, in alternativa, la predetta documentazione equipollente.
L’articolo 7 (Esportazione o trasferimento di armi per uso di caccia) ripropone - anche in tal caso come già previsto nel decreto del 1978 - la disciplina dell’esportazione o trasferimento temporaneo di armi e relative munizioni, prevedendosi la specifica licenza rilasciata dal Questore e, in adesione al Regolamento (UE) n. 258/2012, i limiti di tre armi e ottocento cartucce.
La licenza anzidetta non è richiesta per i residenti o domiciliati nello Stato titolari delle previste autorizzazioni per l’esercizio della caccia e della carta europea d’arma da fuoco, fermi restando i cennati limiti di armi e cartucce.
Si ricorda, comunque, che, ai sensi del paragrafo dell’art. 12 secondo della Direttiva 91/477/CEE - recepita con d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 - e dell’alt. 9 del Regolamento (UE) n. 258/2012, il trasferimento intracomunitario temporaneo o l’esportazione temporanea di armi e munizioni per finalità venatorie è subordinato, anche per i titolari di carta europea d’arma da fuoco, alla prova dei motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un invito o altra prova delle attività di caccia nel Paese di destinazione.
Più in generale, per quanto riguarda le altre, previste ipotesi di esportazione temporanea di armi, loro parti e componenti essenziali, di cui all'art. 8 del decreto in esame, si confermano le indicazioni di cui alla richiamata circolare attuativa del Regolamento (UE) n. 258/2012, del 22 ottobre 2013, alla voce “Procedure semplificate”, ora applicabili alla luce del nuovo D.M. in parola.
Da ultimo, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto medesimo, appare opportuno chiarire che il visto e l’attestazione ivi indicati non sono richiesti per coloro che reimportano o reintroducono materiali temporaneamente esportati o trasferiti mediante carta europea d’arma da fuoco.
La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato.
L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento ritenuto necessario per la corretta applicazione del D.M. in argomento.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Marco Valentini

 


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