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REGOLAMENTO (UE) N. 258/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 2012 che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni
QUI LE CIRCOLARI
ESPLICATIVE 22 OTTOBRE 2013 - 19 dicembre 2012 - 20 dicembre 2012
+ Circolare del 25 febbraio 2014
con manuale di compilazione pratico e moduli allegati. DM 14 settembre 2016 .effettiva uscita delle armi .
Per le esportazioni temporanee si veda questo scritto riassuntivo.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 207 e considerando quanto segue:
1. Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16
ottobre 2001, relativa alla firma a nome della Comunità europea del
protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da
fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata ,
la Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto
protocollo («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco») il 16
gennaio 2002.
2. Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, il cui obiettivo è promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione tra le parti al fine di prevenire, combattere ed eradicare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, è entrato in vigore il 3 luglio 2005.
3. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri, in particolare attraverso un miglior utilizzo dei canali di comunicazione esistenti.
4. I dati personali devono essere trattati in conformità delle norme previste dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati , e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.
5. Nella comunicazione del 18 luglio 2005 relativa a misure dirette a garantire una maggiore sicurezza degli esplosivi, dei detonatori, delle attrezzature per fabbricare bombe e delle armi da fuoco, la Commissione ha annunciato l'intenzione di attuare l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco nell'ambito delle misure da adottare per consentire all'Unione di concludere tale protocollo.
6. Il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco fa obbligo alle parti di istituire o migliorare le procedure o i sistemi amministrativi per garantire un controllo efficace della fabbricazione, della marcatura, dell'importazione e dell'esportazione delle armi da fuoco.
7. Al fine di conformarsi al protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco è necessario altresì che la fabbricazione o il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni siano qualificati come illeciti penali e che siano adottate misure per poter procedere alla confisca degli articoli oggetto di tale fabbricazione o traffico.
8. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni appositamente destinate ad uso militare. È opportuno adattare le misure necessarie per rispettare i requisiti di cui all'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, in modo da prevedere procedure semplificate per le armi da fuoco ad uso civile. Di conseguenza, dovrebbero essere garantite alcune facilitazioni per quanto riguarda l'autorizzazione per spedizioni multiple, le misure di transito e l'esportazione temporanea per scopi legittimi.
9. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si riferisce agli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, né incide sulla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, o sulla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Inoltre, il protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e di conseguenza il presente regolamento non si applicano alle operazioni tra Stato e Stato né ai trasferimenti statali nei casi in cui l'applicazione del protocollo pregiudicherebbe il diritto di uno Stato parte di adottare misure nell'interesse della sicurezza nazionale in linea con la Carta delle Nazioni Unite.
10. Le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, se importate da paesi terzi, sono soggette al diritto dell'Unione e, in particolare, alle prescrizioni della direttiva 91/477/CEE.
11. È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell'Unione.
12. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero adottare misure che conferiscono poteri adeguati alle autorità competenti.
13. È opportuno garantire la coerenza con le disposizioni vigenti in materia di registrazione dei dati a norma del diritto dell’Unione.
14. Al fine di mantenere l'elenco delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni per le quali è obbligatoria un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'allineamento dell'allegato I del presente regolamento all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune , e all'allegato I della direttiva 91/477/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
15. L'Unione ha adottato un complesso organico di norme doganali, contenute nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e nelle relative disposizioni d'applicazione fissate dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione . È opportuno tenere in considerazione anche il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) , le cui disposizioni si applicano in fasi diverse conformemente al relativo articolo 188. Nessuna disposizione del presente regolamento limita i poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni d'applicazione.
16. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva 91/477/CEE concerne i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione, mentre il presente regolamento si concentra sulle misure relative all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione verso o attraverso paesi terzi.
17. Il presente regolamento non pregiudica il regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.
18. Il presente regolamento è coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare, di strategie di sicurezza, di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro e di esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari .
19. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e di ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
20. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I OGGETTO, DEFINIZIONI E AMBITO DI
APPLICAZIONE
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano
l'autorizzazione all'esportazione e le misure di importazione e
transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e
munizioni ai fini dell'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle
Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da
fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla
convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale («protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco»).
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1) «arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è
progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere
un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un
combustibile propellente ai sensi dell'allegato I.
Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di
espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di
un combustibile propellente se:
- ha l'aspetto di un'arma da fuoco, e
- come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del
materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;
2. «parti», qualsiasi elemento o elemento di ricambio
di cui all'allegato I specificamente progettato per un'arma da fuoco e
indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto
o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di
culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il
rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
3. «componenti essenziali», il meccanismo di chiusura, la camera e la
canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano
nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco di cui
fanno o sono destinati a fare parte;
4. «munizione», l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti,
compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o
i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, di cui all'allegato I, a
condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad
autorizzazione nello Stato membro interessato
5. «armi da fuoco disattivate», oggetti altrimenti conformi alla
definizione di arma da fuoco che sono stati resi definitivamente
inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere tutte le
parti essenziali dell'arma da fuoco definitivamente inservibili e
impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di
un'eventuale riattivazione.
Gli Stati membri adottano opportuni provvedimenti affinché tali misure di disattivazione siano verificate da un'autorità competente. Nel quadro di tale verifica, gli Stati membri provvedono al rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco o all'applicazione sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile in tal senso;
6. «esportazione»:
a) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 161 del regolamento
(CEE) n. 2913/92;
b) una riesportazione ai sensi dell'articolo 182 del regolamento (CEE)
n. 2913/92, esclusi i prodotti che circolano nell'ambito del regime di
transito esterno di cui all'articolo 91 di tale regolamento in caso di
mancato espletamento delle formalità di riesportazione di cui
all'articolo 182, paragrafo 2, di tale regolamento;
7. «persona», una persona fisica, una persona giuridica e, laddove ammesso dalla normativa vigente, un'associazione di persone avente la capacità di agire ma priva dello status giuridico di persona giuridica;
8. «esportatore», qualsiasi persona stabilita
nell'Unione, che rende o per conto della quale è resa una dichiarazione
d'esportazione, vale a dire la persona che, al momento
dell'accettazione della dichiarazione, sia titolare del contratto
concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di
decidere l'invio dell'articolo al di fuori del territorio doganale
dell'Unione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il
titolare del contratto non agisca per proprio conto, per esportatore si
intende la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti
al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
Qualora una persona stabilita al di fuori dell'Unione ai sensi del
contratto sul quale si basa l'esportazione maturi il diritto di
disporre delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o
munizioni, si considera esportatore la parte contraente stabilita
nell'Unione;
9. «territorio doganale dell'Unione», il territorio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;
10. «dichiarazione d'esportazione», l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la propria volontà di sottoporre armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni al regime di esportazione;
11. «esportazione temporanea», la circolazione di armi da fuoco che escono dal territorio doganale dell'Unione e sono destinate alla reimportazione entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi;
12. «transito», l'operazione di trasporto di merci che escono dal territorio doganale dell'Unione, attraversano il territorio di uno o più paesi terzi e hanno destinazione finale in un altro paese terzo;
13. «trasbordo», il transito che comporta l'operazione fisica di scarico delle merci dal mezzo di trasporto con il quale sono state importate e il successivo carico, a fini di riesportazione, in genere su un altro mezzo di trasporto;
14. «autorizzazione all'esportazione»:
a) un'autorizzazione o una licenza singola concessa a uno specifico
esportatore per una spedizione di una o più armi da fuoco, loro parti e
componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale identificato
o destinatario di un paese terzo; o
b) un'autorizzazione o una licenza multipla concessa a uno specifico
esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro
parti e componenti essenziali e munizioni a un utilizzatore finale o
destinatario identificato di un paese terzo; o
c) un'autorizzazione o una licenza globale concessa a uno specifico
esportatore per spedizioni multiple di una o più armi da fuoco, loro
parti e componenti essenziali e munizioni a diversi utilizzatori finali
o destinatari individuati di uno o più paesi terzi;
15. «traffico illecito», l'importazione,
l'esportazione, la vendita, la consegna, il trasporto o il
trasferimento di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o
munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso il
territorio di uno Stato membro verso il territorio di un paese terzo,
qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) lo Stato membro interessato non lo autorizza in conformità delle
disposizioni del presente regolamento;
b) le armi da fuoco non sono provviste di marcatura in conformità
dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 91/477/CEE;
c) al momento dell'importazione le armi da fuoco importate non sono
provviste di marcatura, quantomeno di una semplice marcatura che
consenta di identificare il primo paese di importazione all'interno
dell'Unione europea oppure, in mancanza di una tale marcatura, di una
marcatura unica che identifichi le armi da fuoco importate;
16. «tracciabilità», il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.
Articolo 3
1. Il presente regolamento non si applica:
a) alle operazioni tra Stato e Stato e ai trasferimenti statali;
b) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni
appositamente progettati per uso militare e, in ogni caso, alle armi da
fuoco automatiche;
c) alle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni
destinati alle forze armate, alla polizia o alle autorità pubbliche
degli Stati membri;
d) ai collezionisti e agli organismi a carattere culturale e storico in
materia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e
munizioni, riconosciuti come tali ai fini del presente regolamento
dallo Stato membro nel quale sono stabiliti, purché siano garantite
misure di tracciabilità;
e) alle armi da fuoco antiche e alle loro repliche
come definite conformemente alla legislazione nazionale, purché le armi
da fuoco antiche non comprendano armi da fuoco fabbricate dopo il 1899.
2. Il presente regolamento non pregiudica il regolamento(CEE) n.
2913/92 (codice doganale comunitario), il regolamento(CEE) n. 2454/93
(disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario), il
regolamento (CE) n. 450/2008 (Codice doganale aggiornato) e il regime
di controllo delle esportazioni,del trasferimento, dell'intermediazione
e del transito di prodotti a duplice uso, istituito con regolamento
(CE) n. 428/2009 (regolamento sul duplice uso).
CAPO II
AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE, PROCEDURE, CONTROLLI E MISURE
DI IMPORTAZIONE E TRANSITO
Articolo 4
1. L'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali
e munizioni compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata ad
un'autorizzazione all'esportazione emessa conformemente al modulo
figurante all'allegato IL Tale autorizzazione è concessa dalle autorità
competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito ed è
rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Qualora l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti
essenziali e munizioni necessiti di un'autorizzazione all'esportazione
ai sensi del presente regolamento e tale esportazione sia altresì
soggetta a requisiti di autorizzazione conformemente alla posizione
comune 2008/944/PESC, gli Stati membri possono utilizzare una procedura
unica per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente
regolamento e da detta posizione comune.
3. Qualora le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e
munizioni si trovino in uno o più Stati membri diversi da quello in cui
la domanda di autorizzazione all'esportazione è stata presentata, tale
circostanza è indicata su detta domanda. Le autorità competenti dello
Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione
all'esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello
Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono le
informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati
comunicano, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni che esso
o essi possano avere alla concessione di tale autorizzazione che
vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda.
Articolo 5
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 6 per modificare l'allegato I in base alle
modifiche all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e in base
alle modifiche all'allegato I della direttiva 91/477/CEE.
Articolo 6
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione
alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 è
conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5 può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione
di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti
della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o
da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità
degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà
contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 entra in vigore
solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi
su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 7
1. Prima di rilasciare un'autorizzazione all'esportazione di armi da
fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni, lo Stato membro
interessato verifica che:
a) il paese terzo d'importazione abbia autorizzato l'importazione in
questione; e
b) gli eventuali paesi terzi di transito abbiano notificato per
iscritto
- al più tardi prima della spedizione
- che non hanno obiezioni al transito.
Tale disposizione non si applica:
- alle spedizioni marittime o aeree e attraverso porti o aeroporti di
paesi terzi, purché non vi sia trasbordo o cambio del mezzo di
trasporto,
- in caso di esportazioni temporanee per scopi legittimi e
verificabili, che comprendono la caccia, il tiro al bersaglio, la
valutazione, le esposizioni senza vendita e la riparazione.
2. Gli Stati membri possono decidere che, se non pervengono obiezioni
al transito entro venti giorni lavorativi a decorrere dalla data della
richiesta scritta di non obiezione al transito presentata
dall'esportatore, si considera che il paese terzo di transito
consultato non abbia obiezioni al transito.
3. L'esportatore presenta all'autorità competente dello Stato membro
competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione la
documentazione necessaria comprovante che il paese terzo d'importazione
ha autorizzato l'importazione e che il paese terzo di transito non ha
obiezioni al transito.
4. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione
all'esportazione entro un termine che deve essere determinato dalla
legislazione o prassi nazionale e che non eccede i sessanta giorni
lavorativi a decorrere dalla data in cui le autorità competenti
dispongono di tutte le informazioni necessarie. In circostanze
eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale periodo può
essere esteso a novanta giorni lavorativi.
5. Il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione non
supera il periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione.
Qualora l'autorizzazione all'importazione non specifichi un periodo di
validità, salvo casi eccezionali e per motivi debitamente giustificati,
il periodo di validità di un'autorizzazione all'esportazione è pari
almeno a nove mesi.
6. Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai
fini del trattamento delle domande di autorizzazione all'esportazione.
Articolo 8
1. Ai fini della tracciabilità, l'autorizzazione all'esportazione e la
licenza o autorizzazione all'importazione rilasciata dal paese terzo
d'importazione e la documentazione di accompagnamento contengono
congiuntamente le seguenti informazioni:
a) date di rilascio e di scadenza;
b) luogo di rilascio;
c) il paese di esportazione;
d) il paese di importazione;
e) se pertinente, il paese terzo o i paesi terzi di transito;
f) il destinatario;
g) il destinatario finale, se noto al momento della spedizione;
h) i dettagli che consentono l'identificazione delle armi da fuoco,
loro parti e componenti essenziali e munizioni e la relativa quantità,
compresa, entro il momento della spedizione, la marcatura apposta alle
armi da fuoco.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, se contenute nella licenza o
nell'autorizzazione all'importazione, sono fornite anticipatamente
dall'esportatore ai paesi terzi di transito, al più tardi entro la
spedizione.
Articolo 9
1. Le procedure semplificate per l'esportazione temporanea o la
riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e
munizioni si applicano secondo le seguenti modalità:
a) l'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per:
I) l'esportazione temporanea da parte di cacciatori o tiratori
sportivi, come parte dei loro effetti personali durante un viaggio
verso un paese terzo, purché comprovino alle autorità competenti i
motivi del viaggio, in particolare attraverso la presentazione di un
invito o altra prova delle attività di caccia o di tiro sportivo nel
paese terzo di destinazione, di:
- una o più armi da fuoco,
- loro componenti essenziali, se marcate, nonché loro parti,
- loro relative munizioni, limitatamente a un massimo di 800 cartucce
per i cacciatori e a un massimo di 1 200 cartucce per i tiratori
sportivi;
II) la riesportazione da parte di cacciatori o tiratori sportivi come
parte dei loro effetti personali, dopo l'ammissione temporanea per
attività di caccia o di tiro sportivo, a condizione che le armi da
fuoco rimangano di proprietà di una persona stabilita al di fuori del
territorio doganale dell'Unione e che le armi da fuoco siano
riesportate a tale persona;
b) i cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio
doganale dell'Unione attraverso uno Stato membro diverso dal proprio
Stato membro di residenza presentano alle autorità competenti una carta
europea d'arma da fuoco di cui agli articoli 1 e 12 della direttiva
91/477/CEE. Nel caso del trasporto aereo, la carta europea d'arma da
fuoco è presentata alle autorità competenti del paese in cui gli
articoli interessati sono consegnati alla compagnia aerea per il
trasporto fuori dal territorio doganale dell'Unione.
I cacciatori e i tiratori sportivi che escono dal territorio doganale
dell'Unione attraverso il proprio Stato membro di residenza, possono
scegliere di presentare, in luogo di una carta europea d'arma da fuoco,
un altro documento considerato valido ai medesimi fini dalle autorità
competenti di tale Stato membro;
c) per un periodo non superiore a dieci giorni le autorità competenti
di uno Stato membro sospendono la procedura di esportazione o, se
necessario, impediscono in altro modo che armi da fuoco, loro parti e
componenti essenziali o munizioni lascino il territorio doganale
dell'Unione attraverso tale Stato membro, qualora abbiano motivo di
sospettare che le giustificazioni presentate da cacciatori o tiratori
sportivi non siano conformi alle pertinenti considerazioni e agli
obblighi di cui all'articolo 10. In circostanze eccezionali e per
motivi debitamente giustificati, il periodo di cui alla presente
lettera può essere esteso a trenta giorni.
2. Conformemente alla legislazione nazionale gli Stati membri
stabiliscono procedure semplificate per:
a) la riesportazione di armi da fuoco dopo l'ammissione temporanea per
la valutazione o l'esposizione senza vendita, ovvero il perfezionamento
attivo per la riparazione, a condizione che le armi da fuoco restino di
proprietà di una persona stabilita al di fuori del territorio doganale
dell'Unione e che le armi da fuoco siano riesportate a tale persona;
b) la riesportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti
essenziali e munizioni se sono tenute in deposito temporaneo dal
momento in cui entrano nel territorio doganale dell'Unione fino alla
loro uscita;
c) l'esportazione temporanea di armi da fuoco a scopo di valutazione,
riparazione ed esposizione senza vendita, a condizione che
l'esportatore dimostri il possesso legittimo di tali armi da fuoco e le
esporti in base alle procedure doganali del regime di perfezionamento
passivo o di esportazione temporanea.
Articolo 10
1. Ai fini della decisione in merito alla concessione di
un'autorizzazione all'esportazione ai sensi del presente regolamento,
gli Stati membri tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra
cui, se del caso:
a) i rispettivi obblighi e impegni in qualità di parti dei pertinenti
accordi internazionali per il controllo delle esportazioni o dei
trattati internazionali in materia;
b) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese
quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;
c) considerazioni sul previsto uso finale, sul destinatario,
sull'utilizzatore finale identificato e sul rischio di sviamenti
2. Oltre agli elementi pertinenti di cui al paragrafo 1, al momento di
valutare una domanda di autorizzazione all'esportazione, gli Stati
membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di
mezzi e procedure proporzionati e adeguati atti a garantire il rispetto
delle disposizioni e degli obiettivi del presente regolamento e dei
termini e delle condizioni dell'autorizzazione.
Ai fini della decisione in merito alla concessione di un'autorizzazione
all'esportazione ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri
rispettano i loro obblighi relativi a sanzioni imposte da decisioni
adottate dal Consiglio ovvero da una decisione dell'Organizzazione per
la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o da una risoluzione
vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in
particolare in materia di embarghi sulle armi.
Articolo 11
1. Gli Stati membri:
a) rifiutano di concedere un'autorizzazione all'esportazione se il
richiedente ha precedenti penali per condotte che integrano gli estremi
dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro
2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri , o per
qualsiasi altro tipo di condotta, purché essa costituisca un reato
punibile con una pena privativa della libertà non inferiore a quattro
anni o con una pena più severa;
b) annullano, sospendono, modificano o revocano un'autorizzazione
all'esportazione se non sussistono o vengono meno le condizioni per la
concessione.
Il presente paragrafo non pregiudica le norme più severe previste dalla
legislazione nazionale.
2. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o
revoca di un'autorizzazione all'esportazione, gli Stati membri ne danno
notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e comunicano
loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di
un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti
di uno Stato membro, la valutazione finale di tali autorità è
comunicata agli altri Stati membri al termine del periodo di
sospensione.
3. Prima di concedere un'autorizzazione all'esportazione a norma del
presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro
prendono in considerazione tutti i rifiuti ai sensi del presente
regolamento che sono stati loro notificati per accertare se
un'autorizzazione sia stata rifiutata dalle autorità competenti di un
altro Stato membro per una transazione essenzialmente identica
(relativa ad un articolo con parametri o caratteristiche tecniche
essenzialmente identici e concernente lo stesso importatore o
destinatario).
Esse possono preventivamente consultare le autorità competenti dello
Stato membro o degli Stati membri che avevano emesso rifiuti,
annullamenti, sospensioni, modifiche o revoche a norma dei paragrafi 1
e 2. Se a seguito di tale consultazione le autorità dello Stato membro
decidono di concedere un'autorizzazione, esse ne informano le autorità
competenti degli altri Stati membri, fornendo tutte le informazioni
pertinenti per motivare la decisione.
4. Tutte le informazioni scambiate conformemente alle disposizioni del
presente articolo rispettano le disposizioni di cui all'articolo 19,
paragrafo 2, in materia di riservatezza.
Articolo 12
In conformità della legislazione o prassi nazionale vigente, gli Stati
membri conservano per almeno vent'anni tutte le informazioni sulle armi
da fuoco e, se pertinente e fattibile, sulle loro parti e componenti
essenziali e munizioni, che siano necessarie per rintracciare e
identificare tali armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e
munizioni, e per prevenirne e individuarne il traffico illecito. Tali
informazioni comprendono il luogo, le date di rilascio e di scadenza
dell'autorizzazione all'esportazione, il paese di esportazione, il
paese di importazione, se pertinente, il paese terzo di transito, il
destinatario, il destinatario finale, se noto al momento
dell'esportazione, e la descrizione e il quantitativo di articoli,
comprese eventuali marcature ad essi apposte.
Il presente articolo non si applica alle esportazioni di cui
all'articolo 9.
Articolo 13
1. Gli Stati membri, in caso di sospetto, chiedono al paese terzo
d'importazione di confermare il ricevimento delle spedizioni di armi da
fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni.
2. Su richiesta di un paese terzo di esportazione che è parte del
protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco al momento
dell'esportazione, gli Stati membri confermano il ricevimento
all'interno del territorio doganale dell'Unione delle spedizioni di
armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, che è
assicurato in via di principio mediante la presentazione dei pertinenti
documenti doganali d'importazione.
3. Gli Stati membri ottemperano ai paragrafi 1 e 2 conformemente alla
loro legislazione o prassi nazionale vigente. In particolare, per
quanto riguarda le esportazioni, l'autorità competente dello Stato
membro può decidere di rivolgersi all'esportatore o di contattare
direttamente il paese terzo d'importazione.
Articolo 14
Gli Stati membri adottano le misure ritenute necessarie per garantire
che le proprie procedure di autorizzazione siano sicure e che
l'autenticità dei documenti di autorizzazione possa essere verificata o
convalidata.
La verifica e la convalida, ove opportuno, possono anche essere
effettuate attraverso i canali diplomatici.
Articolo 15
Al fine di assicurare la corretta applicazione del presente
regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie e
proporzionate per consentire alle proprie autorità competenti di:
a) raccogliere informazioni su qualsiasi commessa o operazione
riguardante armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e
munizioni; e
b) verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle
esportazioni, che può comprendere, in particolare, il diritto di
accesso ai locali di persone interessate a un'operazione di
esportazione.
Articolo 16
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di
violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure
necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO III FORMALITÀ DOGANALI
Articolo 17
1. In occasione dell'espletamento delle formalità doganali per
l'esportazione di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o
munizioni presso l'ufficio doganale di esportazione, l'esportatore
fornisce la prova che tutte le autorizzazioni all'esportazione
necessarie sono state ottenute.
2. Può essere richiesto all'esportatore di fornire una traduzione in
una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di
esportazione è presentata dei documenti prodotti a titolo di prova.
3. Fatte salve le competenze loro attribuite ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2913/92, gli Stati membri sospendono, per un periodo non
superiore a dieci giorni, la procedura di esportazione dal loro
territorio o, se necessario, impediscono in altro modo che le armi da
fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni coperte da valida
autorizzazione all'esportazione lascino il territorio doganale
dell'Unione attraverso il loro territorio, qualora abbiano ragioni di
sospettare che:
a) al momento della concessione dell'autorizzazione non siano state
prese in considerazione informazioni pertinenti; o
b) le circostanze siano cambiate sostanzialmente dalla concessione
dell'autorizzazione.
In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati, tale
periodo può essere esteso a trenta giorni.
4. Entro il periodo o l'estensione del periodo di cui
al para grafo 3, gli Stati membri autorizzano l'esportazione delle armi
da fuoco, loro parti e componenti essenziali o munizioni, oppure
adottano provvedimenti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera
b).
Articolo 18
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali di
esportazione delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali o
munizioni possano essere espletate esclusivamente presso uffici
doganali a tal fine abilitati.
2. Qualora si avvalgano dell'opzione di cui al paragrafo 1, gli
Stati membri comunicano alla Commissione gli uffici doganali
debitamente abilitati e relative modifiche successive. La Commissione
pubblica e aggiorna annualmente tali informazioni nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, serie C.
CAPO IV COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA
Articolo 19
1. Gli Stati membri, in cooperazione con la
Commissione e nel rispetto dell'articolo 21, paragrafo 2, adottano
tutte le misure opportune per istituire una cooperazione diretta e lo
scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere
più efficaci le misure istituite dal presente regolamento. Tali
informazioni possono comprendere:
a) dati dettagliati relativi agli esportatori la cui domanda di
autorizzazione è stata rifiutata o che sono oggetto di decisioni
adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11;
b)dati relativi ai destinatari o ad altri soggetti implicati in
attività sospette e, se disponibili, ai percorsi seguiti.
2. Fatto salvo l'articolo 20 del presente
regolamento, alle misure a norma del presente articolo si applica,
mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio
relativo alla mutua assistenza, in particolare le disposizioni di tale
regolamento relative alla riservatezza delle informazioni.
CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI E
FINALI
Articolo 20
1. È istituito un gruppo di coordinamento per le esportazioni di armi
da fuoco («il gruppo di coordinamento») presieduto da un rappresentante
della Commissione. Ogni Stato membro no
mina un rappresentante in tale gruppo.
Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti
l'applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate
dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro. Esso è
vincolato dalle norme di riservatezza del regolamento (CE) n. 515/97.
2. Il presidente del gruppo di coordinamento o il gruppo di
coordinamento, ogniqualvolta necessario, consulta tutte le parti
interessate dal presente regolamento.
Articolo 21
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in
attuazione del presente regolamento, compresi le misure di cui
all'articolo 16.
2. Entro il 19 aprile 2012 ciascuno Stato membro informa
gli altri Stati membri
e la Commissione circa le autorità
nazionali competenti per l'attuazione de gli articoli 7, 9, 11 e 17. In
base a tali informazioni, la Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, serie C, un elenco di dette
autorità e lo aggiorna annualmente.
3. Entro il 19 aprile 2017 su richiesta del gruppo di coordinamento e
comunque ogni dieci anni, la Commissione riesamina l'attuazione del
presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per
la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le
informazioni pertinenti per la preparazione della relazione, ivi
incluse le informazioni relative all'utilizzo della procedura unica
prevista all'articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 22
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(nota: del 30 marzo 2012)
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 settembre 2013.
Tuttavia, l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal
trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore nell'Unione europea
del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, a seguito della
sua conclusione ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
(Vedi modulistica allegata in formato PDF)
Note
Nelle premesse viene precisato:
Punto 16. La direttiva 91/477/CEE concerne i trasferimenti di armi
da fuoco ad uso civile all'interno del territorio dell'Unione, mentre
il presente regolamento si concentra sulle misure relative
all'esportazione dal territorio doganale dell'Unione verso o attraverso
paesi terzi.
Punto 18. Il presente regolamento è
coerente con le altre pertinenti disposizioni in materia di armi da
fuoco, loro parti, componenti essenziali e munizioni per uso militare,
di strategie di sicurezza, di traffico illecito di armi leggere e di
piccolo calibro e di esportazioni di tecnologia militare, ivi inclusa
la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008,
che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di
tecnologia e attrezzature militari.
Si presuppone quindi una uniformità di parametri non compatibili
con le prescrizioni che si era inventata la Commissione per la
catalogazione
Non cambia sostanzialmente la definizione di armi e di parti di arma; viene ribadito che il silenziatore per armi da fuoco è assimilato alle parti.
Il regolamento tratta solo delle esportazioni - importazioni extracomunitarie.
Non si applica a collezionisti e alle armi antiche secondo le leggi nazionali le quali possono considerare antiche anche armi prodotte fino a tutto il 1899. Non si applica alle armi disattivate (Art 3).
Non ci vuole accordo preventivo per l’esportazione temporanea per caccia e tiro e altri scopi legittimi (esposizioni, riparazione ecc.) (art.7)
Nuove norme speciali per cacciatori e tiratori. Limite di munizioni a 800 per caccia a 1200 per tiro. Si esporta con la Carta Europea o con altra autorizzazione (Art. 9)
La legge nazionale può stabilire che solo alcuni uffici doganali sono abilitati a controllare importazioni e esportazioni (Art. 18)
Il Regolamento è entrato in vigore il 19 aprile 2012, ma si applica a decorrere dal 30 settembre 2013. Le disposizioni dell’art, 13 commi 1 2 entreranno in vigore dopo entrata in vigore del protocollo ONU.
Si segnala che nello Allegato italiano si trova scritto che sono armi corte quelle con canna inferiore a 30 cm OPPURE con lunghezza totale inferiore a 60 cm (quindi un’arma con canna di 20 cm ma lunga 61 cm è lunga); la stessa cosa scrivono il testo francese e quello inglese; invece il testo tedesco scrive che sono armi corte quelle con canna inferiore a 30 cm E con lunghezza totale inferiore a 60 cm (quindi un’arma con canna di 20 cm ma lunga 61 cm è corta!
La nuova regolamentazione impone di rivedere il sistema instaurato con San Marino. Non è più possibile ignorare le norme ONU e Europee. Occore un trattatto fra Italia e San Marino in cui si stabilisce chi e come fa i controlli doganali; visto che tutte le armi passano sul territorio italiano, potrebbe assumersi l'onere lo Stato Italiano. Si potrà forse cercare di ottenere una deroga dalla UE.
email - Edoardo Mori |
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