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Si veda ora il decreto dell'agosto 2011 - Armi a San Marino
A San Marino si comperano armi e munizioni con buoni sconti e si trovano prodotti, come le polveri da sparo, difficilmente reperibili in Italia.
La procedura di acquisto è semplice e rapidamente si ottiene un documento che consente l’esportazione in Italia e la denunzia di ciò che si è comperato.
Ottima cosa, se non vi fosse un “ma” che continua ad affiorare preoccupato in molte lettere che ricevo, e cioè “ma non è che prima o dopo arrivo in Italia con la polvere o un’arma e mi arrestano?
Il dubbio è giustificato perché è assolutamente un mistero su quali basi giuridiche poggi il sistema che è stato messo in piedi per questo tipo di commercio.
Tutti invocano la legge 6 giugno 1939, n.1320 (G.U. n. 217 del 16/09/1939) - Esecutorietà della convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la repubblica di San Marino il 31 marzo 1939, il cui art. 51 recita:
Le merci e i prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare fra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi, privativa dello Stato.
I generi soggetti, nel Regno, a imposta di fabbricazione e la cui circolazione sia ivi subordinata al possesso di documenti di legittimazione o all'uso di speciali contrassegni, non potranno essere introdotti dal territorio della repubblica in quello del Regno, se non venga provato a mezzo dei documenti o dei contrassegni prescritti, che abbiano assolto nel regno l'imposta. I generi soggetti nel Regno a imposta di fabbricazione, provenienti dal territorio della repubblica sforniti dei detti documenti di prova, saranno considerati in contrabbando.
Per gli spiriti, la disposizione del comma precedente si applicherà indipendentemente dall'entità del quantitativo che venga introdotto nel Regno, salvo le tolleranze d'uso.
I governi dei due Stati si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra parte, concernenti i generi di privativa e quelli soggetti a imposta di fabbricazione.
Si tratta di una norma chiaramente destinata alla esenzione da dazi doganali e da sovrimposte di confine su prodotti di monopolio che nulla ha a che vedere con la circolazione delle armi o di altri prodotti soggetti a controlli di sicurezza pubblica.
Anche il trattato che ha istituito la Comunità Europea prevede la più ampia libera circolazione delle merci, senza dazi, senza IVA, ma di certo non consente la libera circolazione delle armi o della droga! Sono prodotti che ogni Stato assoggetta a regimi particolari. Ad esempio si può importare cocaina, ma con licenza di importazione e per usi medicinali; si possono importare armi ed esplosivi, ma con licenze di importazione di trasporto.
Le stesse direttive europee sulle armi prevedono controlli per ogni passaggio di frontiera con spedizione di un’arma e se da San Marino essa entra in Italia senza i controlli generali previsti per tutto il territorio europeo, si crea una situazione non più ben controllabile.
In altre parole: se in regime europeo di libera circolazione delle merci sono rimasti validi tutti i controlli di pubblica sicurezza previsti in materia di armi ed esplosivi, dove sta scritto che questi controlli non si devono applicare nei rapporti fra Italia e San Marino? Che cosa autorizza Ministero dell’Interno, questura e giudici di Forlì ad affermare che il citato art. 51, oltre ai dazi, ha abolito anche i controlli di PS?
Facciamo un esempio concreto: se vado in Francia a comperare un'arma devo portare con me una attestazione di "accordo preventivo" per acquistare quella determinata arma e per introdurla in Italia; vi è cioè un doppio controllo in quanto prima informo la PS italiana che importo un'arma e poi lo stato estero informa la autorità italiana che l'arma è stata venduta, così che questa può controllare se essa alla fine è stata denunziata oppure se è sparita. Se manca l'accordo preventivo il doppio controllo viene meno e la PS italiana può solo sperare che l'armeria di San Marino comunichi allo Stato di San Marino di aver venduto un'arma a Tizio e che lo Stato di SM lo comunichi all'Italia. Ma lo Stato italiano non può andare a fare controlli a SM e se l'arma è sparita non potrà mai dimostrare che Tizio abbia commesso reati in Italia.Di conseguenza il sistema attualmente praticato viola anche la direttiva europea sul controllo della circolazione delle armi perché un'arma può entrare in Italia senza che l'Italia sia preventivamente informata e, quindi, può anche uscirne senza adeguato controllo.
Ma vi è di più. L’art 56 dello stesso trattato recita:
I cittadini della repubblica di San Marino muniti della patente di porto d'arma lunga da fuoco, che serve anche per uso di caccia, rilasciata dall'autorità del proprio Stato, non incorrono in sanzione alcuna qualora esercitino la caccia entro il territorio delle province di Forlì e di Pesaro, purché si uniformino alle norme ivi disciplinanti l'esercizio venatorio.
Similmente, i cittadini del regno d'Italia, residenti nelle province di Pesaro e Forlì, muniti della licenza di porto d'arma da fuoco, che serve anche per uso di caccia, non incorrono in sanzione alcuna, qualora caccino nel territorio della repubblica di San Marino, purché si attengano alle speciali disposizioni che regolano ivi l'esercizio venatorio.
Pari trattamento viene fatto entro i limiti territoriali, per l'esercizio dell'uccellagione.
A tal fine l'autorità di San Marino e quelle di pubblica sicurezza delle due anzidette province italiane si comunicheranno reciprocamente, a richiesta, l'elenco delle persone munite rispettivamente di licenza di porto d'armi da caccia o di aucupio.
Il che equivale ad affermare che una licenza di porto di fucile per uso di caccia è valida solo nei termini restrittivi indicati nell’art. 56 e, di conseguenza, che non è valida ad altri scopi; ad esempio per importare armi o munizioni da San Marino, così come non è valida per importarli dalla Francia o dall’Austria.
Ciò trova conferma persino in atti ufficiali del Ministero degli Esteri. Il 23 giugno 1992 (Prot. 5091/EE/143) la Segreteria di Stato di San Marino scriveva all'ambasciatore italiano proponendo che "i documenti rilasciati in uno dei due Stati per autorizzare il porto d'armi ad uso sportivo siano validi anche nell'altro" . L'Ambasciatore rispondeva che la cosa era fattibile e affermava: "Le sarò grato se quanto oggetto della presente lettera verrà comunicato alle competenti autorità del Suo Paese, assicurandola che analoghe disposizioni verranno tempestivamente impartite alle competenti Autorità sammarinesi.
Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorrà farmi pervenire costituiranno un Accordo fra i nostri due Paesi che entrerà in vigore 30 giorni dopo la Sua firma".
Ho l'onore di comunicare all'E.V. che il Governo della Repubblica Italiana è d'accordo su quanto precede.
Non so se poi vi sia stata o meno una risposta affermativa, ma è certo che l'eventuale accordo non è mai stato ratificato da una legge, come necessario: per modificare una legge italiana a favore di uno Stato estero, non basta davvero uno scambio di lettere!.
Vi è quindi la prova che gli stessi due Stati riconoscevano fin dal 1992 che la normativa vigente per regolare i loro rapporti reciproci non consente alcuna deroga alla normativa sulla armi, salvo quella per l'esercizio della caccia, contenuta nel trattato del 1939. Un italiano perciò non può andare a fare tiro a volo a San Marino se non ha la carta europea, figurarsi se può acquistarvi armi ed esplosivi.
Mi spiace davvero, ma non sono riuscito a trovare nulla che consenta una diversa soluzione interpretativa. Se qualcuno la conosce, sarò lieto di riportarla ed eventualmente di modificare la mia opinione.
Sia anche chiaro che quanto ho scritto non legittima nessun commissario o questore ad iniziare a rompere le scatole, secondo il loro naturale impulso, a chi acquista armi a San Marino. Il mio è solo un dubbio che dovrà essere risolto dai giudici o dal Parlamento con una leggina chiarificatrice. Fino ad allora rimane consentita la prasssi finora seguita.
(25 novembre 2008)
PS 1 - Mi segnala un lettore che la prassi, almeno per le pistole, è che se si acquista una pistola, la vendita viene comunicata al Commissariato di Rimini o di Forlì il quale fa i suoi controlli e poi autorizza il ritiro dell'arma, per cui occorre tornare a S. Marino dopo una settimana. Però un altro lettore mi segnala che invece lui se ne è andato con la sua pistola in giornata, previa sola comunicazione alla gendarmeria.
PS 2 - Il 7 aprile 2009 la questione è stata affrontata dal Tribunale di Pescara nel giudizio contro una persona impuatata di aver importato un'arma da San Marino. L'imputato è stato giustamente assolto perché non è colpa sua se le norme sono oscure, ma la motivazione fa acqua da tutte le parti.
a) Si invoca il trattato del 1939 di libera circolazione delle merci, che non può riguardare la circolazione delle armi. Anche in Europa vi è la libera circolazione delle merci, eppure le armi sono controllatissime. Non si può confondere la libera circolazione ai fini doganali, con il regime di controllo di certi prodotti (armi, veleni, esplosivi, inquinanti) e non possono essere adottate prassi elusive di questi controlli.
In Europa vi è il regine di controllo incrociato sulle armi provenienti da un altro Stato comunitario; se voglio acquistare un’arma in Germania devo avere il preventivo nulla osta italiano e la Germania comunica poi all’Italia che ho acquistato una determinata arma.
La stessa cosa deve avvenire se acquisto un’arma a San Marino perché la polizia italiana non può andare a controllare a San Marino se io ho acquistato armi; perciò se io acquisto, ad es. con un porto d’arma e poi non denunzio l’acquisto e l’armiere non comunica la vendita, l’arma sparisce. Il che non toglie che l’arma circoli liberamente senza pagamento di tasse, ma non all’insaputa della PS! In Italia non si può spostare un'arma da uan casa ad 'un'altra senza licenze e qui si pretendne che invece lo si possa fare da uno Stato ad un altro!
b) Si invoca la norma del trattato la quale dice che i cacciatori italiani o sanmarinesi possono cacciare senza preoccuparsi di dove passa il confine; disposizione del tutto speciale che conferma la regola generale per cui il passaggio di armi deve essere controllato! Dio solo sa come si possa dedurre qualche cosa in materia di esportazioni di armi da una norma che riguarda la caccia.
c) Si afferma che non vi è esigenza di controllo perché le armi vendute a San Marino provengono dall’Italia. In primo luogo le armi da San Marino possono provenire da tutto il mondo; in secondo luogo proprio non si capisce che cosa c’entri il fatto che le armi sono già passate per l’Italia. Anche le armi tedesche vendute in Italia sono già state controllate in Germania, ma ciò non vuol dire che esse possono essere vendute liberamente ai turisti tedeschi!
d) La sentenza si basa su di una precedente decisione del Tribunale di Rimini del 1991; però anche quella sentenza non teneva in alcun conto le disposizioni comunitarie del giugno 1991.
Si veda da ultimo la circolare n 557/PAS.10176(1) del 29 marzo 2011
email - Edoardo Mori |
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