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Ministero dell’Interno - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
557/PAS.10176(1) del 29 marzo 2011 - Disciplina autorizzatoria per le importazioni e le esportazioni definitive di armi da e verso la Repubblica di San Marino. (Si veda ora la circolare 18 agosto 2011)
Pervengono a questo Ufficio numerose richieste di chiarimenti inerenti l’acquistodi armi e munizioni da patte di cittadini italiani presso lo armerie della Repubblica di San Marino con particolare riguardo alla necessità o meno della preventiva licenza del Questore ex art. 31 T.U.L.P.S., di importazione definitiva di tali materiali per consentirne l'introduzione nel territorio nazionale.
La questione si fonda sull’applicabilità della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata il 31 marzo 1939 tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Manno, resa esecutiva con legge 6 giugno 1939, n. 1320 (G.U. 16 settembre 1939, n. 217) ed in particolare dell'art. 51 della Convenzione, che recita, al primo comma Le merci e il prodotti di qualsiasi specie potranno liberamente circolare tra i due Stati, ad eccezione di quei generi che costituiscano, in uno di essi privativa dello Stato.
In base a tale Accordo i cittadini italiani, in possesso delle necessarie licenze di P.S. possono esercitare la caccia nel territorio della Repubblica, così come i cittadini di essa, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia, possono praticare la caccia nei territori delle province limitrofe al loro Stato, mentre, con la nota formale del 23 luglio 1992, sono state facilitate le attività sportive.
Esso nulla prevede, invece, circa la reciproca validità delle licenze di porto d'armi quali titoli di acquisto per armi e munizioni, né tanto meno, sulla libera circolazione dì armi, in via definitiva, tra i due Stati.
L'art. 51 della Convenzione in argomento consiste, evidentemente, in una mia norma, destinata alle esenzioni fiscali (dazi doganali e sovrimposte di confine su prodotti di monopolio) tra idue Stati e non può riguardare i controlli e le autorizzazioni previste, in materia di armi ed esplosivi, ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Si ricorda, inoltre, che tra l'Unione Europea e lo Stato di San Marino vige, dal 1° gennaio 1995, l'Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale", che, all’art. 2, prevede l'istituzione di un'unione doganale fra la Comunità Europea San Marino.
In particolare, sugli obblighi più propriamente di natura fiscale e doganale cui assoggettare le armi importate in Italia da San Marino, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento por le Politiche Fiscali, debitamente interessato, ha comunicato (nota del 14 febbraio 2008) che, nell'ambito dell’unione doganale tra la Comunità europea e San Marino (Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002, n. 245, art 2) rientrano anche le armi e che pertanto, non sembrerebbero esistere specifiche distinzioni, dal punto di vista prettamente doganale, tra armi ed altro genere di merce ed, infine, che l'introduzione di beni dalla Repubblica di San Marino non costituisce ai fini fiscali importazione , … (omissis).
Dunque, mentre ai soli fini doganali si applicano anche alle armi le norme vigenti dell'Accordo di Cooperatone e di unione Doganale tra U. E. e San Mario, non sono previste deroghe di sorta alla disciplina di pubblica sicurezza per la loro importatone ed esportazione.
Sulla problematica in esame, il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia presso la Repubblica di San Marino hanno rappresentato che gli unici accordi internazionali tra i due Stati riguardanti le armi, consentono unicamente la reciproca possibilità di esportazione temporanea al fine di esercitare l’attività venatoria o la pratica sportiva nei rispettivi territori. In particolare, la citata Ambasciata, con nota del 20 novembre 2007, ha comunicato che non esistono accordi ad hoc tra l’ Italia e San Marino che disciplinino la materia dell'importazione e dell'esportazione di armi.
Lo stesso M.A.E. ha rappresentato, per le vie brevi, che, anche per le movimentazioni, da e verso la Repubblica di San Marino, dì armi da guerra che rientrano nel campo di applicazione della legge 9 luglio 19903 n. 185s si applica la relativa disciplina autorizzatomi.
Tanto premesso, si deve confermare che l'acquisto di armi, munizioni ed esplosivi da parte dei cittadini italiani presso la Repubblica di San Marino può avvenire esclusivamente previo rilascio di apposita licenza di importazione da parte della competente Autorità di P.S., non potendosi applicare alle predette movimentazioni internazionali di armi neanche il regime autorizzatorio facilitato, di cui alla Direttiva 91/477CEE (recepita con D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527), come modificata dalla Direttiva 2008/5 I/CE.
Sì rammenta che, in caso di importazione dì armi comuni da sparo da San Marino,, trattandosi di materiali che potrebbero essere per la prima volta immessi in un Paese comunitario, deve potersi assicurare piena applicazione di quanto previsto dall'art, 8 del Protocollo delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato, recepito integralmente con la legge 16 marzo 2006, n. 146 inmateria di marcature ed altri adempimenti finalizzati alla tracciabilità delle armi da fuoco.
Pertanto, le armi in parola, dovranno essere fatte transitare presso il Banco Nazionale di Prova di Gardone V.T. per l'apposizione dei previsti punzoni.
Da ultimo, per quanto attiene il regime delle esportazioni dì armi, munizioni ed esplosivi verso San Marino, sì ribadiscono le considerazioni sopra illustrate, significando che, anche in questo caso è necessaria la specifica licenza rilasciata dalla competente Autorità di pubblica sicurezza (arti. 28 e 31 T.U.L.P.S.)»
IL CAPO DELLA POLIZIA, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Manganelli
NOTA : La circolare non fa una piega e prende atto di una situazione che si poteva non vedere solo nascondendosi dietro ad un dito! Cosa che questure locali e giustizia molto locale hanno fatto per anni. Come già da anni avevo scritto.
Tra l’altro Sam Marino non fa parte della Comunità Europea e ciò complica le cose.
Nulla di insuperabile però e credo che sarebbe sufficiente che i due ambasciatori si trovassero al tavolo di una osteria romagnola con qualche bottiglia di Sangiovese e un esperto di leggi, per sistemare la cosa con un piccolo accordo specifico.
email - Edoardo Mori |
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