Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Abilità nel maneggio di armi

Natura e contenuto del certificato di abilità nel maneggio delle armi, un tempo non problematici, sono divenuti un po' controversi negli ultimi tempi, anche per effetto di poco chiare interpretazioni amministrative.
La legge istitutiva del TSN del 2 luglio 1882 non regolava il certificato. Però da una circolare del Ministero dell'interno del 1890 si vede che vi era  il problema del rilascio della licenza di caccia ai minorenni che non avessero ancora prestato il servizio di leva e che ad essi veniva richiesto tale certificato; se però essi abitavano in un comune posto ad oltre 5 km dal poligono, la certificazione veniva rilasciata dal Sindaco sulla base delle  sue cognizioni personali. Dalla legge e dalle circolari si ricava che per il rilascio del certificato era richiesta l'iscrizione per un anno al TSN e che le esercitazioni venivano effettuate esclusivamente con il moschetto. Erano 25 sedute dedicate in larga parte ad esercitazioni di istruzione premilitare che poco avevano a che vedere con il tiro.
Nel R.D. 21 novembre 1932 n. 2051, art. 78, si legge che i minori ultrasedicenni possono essere ammessi a sparare con le armi da guerra (ciò pistola e moschetto d'ordinanza) solo se previamente istruiti al maneggio delle armi: da ciò si conclude che una cosa è il maneggio delle armi, altra cosa è il tiro a fuoco con esse.
Infine l'art. 16 del R.D. 16 dicembre 1935 n. 2430 stabilisce che chi non ha prestato servizio presso le Forze armate e vuole una licenza di porto d'armi deve aver seguito un corso regolamentare di tiro presso il TSN. Chi risiede in un Comune ad oltre 5 km da un poligono deve  dimostrare di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Queste disposizioni venivano richiamate dall'art. 62 Reg. T.U. leggi di P.S. del 1940.
I problemi applicativi sono sorti per particolari situazioni: poligoni abilitati solo per armi corte o solo per armi lunghe, poligoni abilitati solo per l'aria compressa, persone che per legge non possono usare armi da fuoco a retrocarica (obiettori di coscienza)  e per la pretesa, contenuta in una circolare del Ministero dell'Interno, che nel certificato venisse indicato se esso era stato rilasciato per armi corte o armi lunghe.
Per orientarci un po' sul problema, facciamo due premesse di puro buon senso:
1) Chi ha prestato servizio militare negli ultimi decenni ha sovente ricevuto una istruzione al maneggio delle armi molto sommaria; alcuni  dei militari di leva non hanno mai sparato una cartuccia. Eppure egli è esentato dal frequentare corsi presso il TSN.
2) Il certificato di abilità al tiro viene richiesto nella maggior parte dei casi da persone che poi acquisteranno un fucile a canna liscia per caccia e quindi per tirare a bersagli in movimento e la legge richiede solo di aver fatto i servizio militare o di aver sparato al TSN; siccome néi soldati né i frequentatori del TSN di solito sparano a bersagli in movimento, è chiaro che il certificato del TSN dimostra che essi sanno maneggiare un'arma lunga, ma non che siano capaci di colpire un bersaglio in movimento e che perciò il legislatore di accontenta della capacità di maneggiare e non richiede l’abilità nel colpire .
3) I corsi di tiro vengono svolti addestrando a colpire un bersaglio fermo e quindi anche chi spara con l'arma corta non viene di certo addestrato a sparare in situazioni realistiche.
Fatte queste premesse, abbiamo abbastanza materiale per capire ciò che voleva il legislatore: non dei soggetti addestrati a centrare un bersaglio in ogni condizione e con ogni arma, non capaci di colpire un aggressore in movimento o al buio o un fagiano in volo, ma solo un soggetto addestrato a maneggiare le armi lunghe e corte in quanto edotto sulla loro pericolosità, istruito a comportarsi sempre in modo da non essere di pericolo per sé ed altri, capace di caricarle e scaricarle senza spararsi nei piedi e capace di inviare il colpo nella direzione voluta. Al legislatore non interessa davvero che il soggetto centri il rapinatore o il fagiano  (anzi, è molto più felice se egli lo manca!), ma  solo che non colpisca il bersaglio sbagliato.
Così stando le cose si deve concludere che il certificato non può e non deve essere rilasciato solo per ami lunghe o solo per armi corte: il certificato è unico e deve riguardare il fatto che il soggetto è esperto nel maneggio di armi da fuoco lunghe e corte. Questo è un principio di assoluta ovvietà perché chi ha una licenza di porto d'armi può acquistare armi sia lunghe che corte e quindi anche il rilascio di una licenza per il solo tiro a volo presuppone che il richiedente sia esperto nel maneggio di armi corte, e viceversa.
Vediamo ora un po' di casistica, usando l'espressione dei latini quid juris?, vale a dire "quale è la risposta del diritto a questa domanda?"
- Quid juris nel caso che il poligono sia abilitato solo all'aria compressa?
È il caso più critico perché al limite. Con un leggero sforzo però mi pare che l'addestramento potrebbe essere scisso nelle sue due componenti, quella del maneggio e quella del tiro; anche se la Sezione del TSN non può far sparare con armi da fuoco, ben può detenere delle armi corte e delle armi lunghe con relative munizioni (se del caso a salve o da esercitazione) ed usarle per insegnare le nozioni sulla sicurezza, sul montaggio e rimontaggio, sul caricamento, sul puntamento, sull'uso del grilletto ecc. Invece l'addestramento al tiro verrà svolto con le armi ad aria compressa. Comunque anche in un poligono per l'aria compressa si possono usare armi  da fuoco con munizioni a salve e armi a salve per abituare il tiratore allo sparo (ovviamente se le condizioni ambientali lo consentono e se non vi sono problemi di incendi ed inquinamento acustico  o da gas di sparo). La risposta è quindi che anche un poligono abilitato alla sola aria compressa può rilasciare il certificato, nonostante il diverso parere attuale del Ministero dell'Interno. Dico "attuale", perché in passato, quando vi erano dei funzionaria che ancora leggevano le leggi e non se le inventavano, era stato correttamente affermato il contrario:

manegglio armi

Inoltre troppo spesso di dimentica che il TSN deve osservare solo le disposizioni del Ministero della Difesa  e che le questure non possono censurare i certificati rilasciati da una diversa autorità.
- Quid juris se il poligono non è abilitato per armi lunghe o per armi corte oppure è abilitato solo per il 22?
Nessun problema, per quanto appena detto. Non vi è nessuna correlazione tra calibro e abilità e non ha importanza con quale arma si spara su di un bersaglio purché si sappia maneggiarle.  

Si veda questo file correlato.


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