search |
Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento |
back |
Il diritto è come una rete di maglie formanti tante caselle che contengono una norma. Ogni casella è collegata alle altre caselle della rete e basta una tiratina ad una maglia perché decine di altre maglie vengano tese e influiscano sul contenuto della decine di caselle collegate. Scoprire quali sono queste caselle non è facile ed è perciò del tutto normale che molte delle conseguenze di una modifica legislativa sfuggano agli interpreti. Normalmente sfuggono anche al legislatore, ma, nel nostro modo contorto di legiferare, in cui molte parole vengono inserite in una legge sperando che gli avversari non ne colgano tutte le conseguenze oppure per renderla oscura e consentire poi di adottare l’interpretazione che più fa comodo, è impossibile ricostruirei l’effettiva volontà del legislatore. Ci si deve attenere a ciò che c’è scritto nella legge in modo che le sue maglie non restino tirate o bucate!
È per questo motivo che gli esperti consigliano di rileggersi bene le norme e le loro modifiche prima di applicarle, perché ad ogni rilettura si scoprono particolari prima sfuggiti. Anche a me è accaduto di essermi fidato delle opinioni ufficiali in materia di collezioni di armi bianche antiche e di aver pensato che nulla era cambiato per esse, che l’obbligo di licenza fosse ancora in vigore, ma … ho fatto male (in buona compagnia!).
Ciò che mi fatto riflettere sono queste domande che mi sono posto.
- È possibile che la licenza di collezione per armi da fuoco antiche vada richiesta solo se si detengono almeno 8 armi e che manchi analogo criterio per quella per armi bianche?
- È possibile che si possano detenere liberamente, senza denunzia, decine di repliche di fucili napoleonici e che ci voglia la licenza di collezione per detenere pochi di quegli spuntoni di ferro che venivano inastati su di essi come baionette?
- È possibile che il legislatore abbia detto che un collezionista di fucili a ripetizione anteriori al 1890 li può acquistare e cedere senza farne denunzia e non possa fare altrettanto per le loro baionette o per le daghe da zappatore che portavano gli stessi soldati?
La risposta è stata ovvia: la licenza è stata abolita.
L’art. 31 del TULPS del 1931 stabiliva:
Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.
Si badi come non fosse prevista la collezione di armi moderne, ma solo di quelle antiche (altra cosa è la raccolta di armi e cioè l’ammasso di armi eguali che potrebbero servire per armare un corpo privato) il che indica come il legislatore fosse più preoccupato della tutela di beni culturali che non di ragioni di pubblica sicurezza. Inoltre in quel periodo si guardava più a chi deteneva le armi che non alle armi detenute; se uno era incensurato e non era “sovversivo”, nessuno gli andava a rompere le scatole con inutili controlli sulle armi (non c'erano ancora le statistiche che fanno far carriera).
Il Regolamento del 1940 non prevedeva nulla salvo che (art. 47): Se la collezione riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione dell'epoca a cui risalgono le armi.
All’epoca era chiaro che il legislatore non distingueva fra collezioni per armi antiche bianche o armi antiche da sparo.
Nel 1975 la legge 110 stabiliva nell’art. 10.
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Seguite ora un ragionamento semplicissimo:
- La legge 110 è intitolata Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e quindi si occupa di ogni tipo di armi (l’art. 4, ad es. tratta delle armi bianche e degli strumenti atti ad offendere).
- La legge dà una definizione di arma antica che riguarda solo le armi da sparo; se avesse voluto regolare anche le armi bianche avrebbe dovuto scrivere “sono armi antiche quelle bianche e quelle da sparo prodotte prima del..”
- È vero che la norma dice che rimangono ferme le disposizioni del TULPS; ma il TULPS dice solo che per le collezioni di armi antiche ci vuole la licenza; non fornisce la nozione di arma antica ed essa è data solamente dalla legge 110 che ha escluso dalla definizione le armi bianche.
Quindi è del tutto chiaro che per le armi bianche la legge non distingue più fra armi moderne e armi antiche e che per collezionare armi bianche di qualsiasi tipo non occorre alcuna licenza. Le armi bianche non vanno inserite nella licenza di collezione per armi da sparo antiche.
Con D.M. 14 aprile 1982 (Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica), in esecuzione dell'art. 10 L. 110 venivano fissate le norme regolamentari sulle armi antiche e cioè:
a) le armi da sparo antiche;
b) le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890.
In esso veniva stabilito che la licenza doveva essere richiesta da chi deteneva più di 8 armi antiche e che il titolare della licenza poteva acquistare o cedere armi senza doverne fare denunzia, purché non facesse modifiche sostanziali alla collezione.
Come si vede, nessun cenno alle collezioni di armi bianche antiche e il limite massimo di armi senza licenza di collezione veniva fissato solo per le armi da sparo. Sarebbe assurdo pensare che per le armi bianche occorre la licenza … ma non c'è un limite massimo al numero di esse detenibili senza licenza!
Infine nel 2001 il DPR 28 maggio 2001 n. 311 modificava l''art. 47 del Regolamento al TULPS stabilendo: " La licenza per la collezione di armi ha carattere permanente e può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facoltà di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia di cui all'articolo 38 della Legge." È chiaro che faceva esclusivo riferimento alle armi da sparo.
La normativa sulle armi bianche è rimasta comunque vincolata alla mentalità ottocentesca, preoccupata per i troppi accoltellamenti che si verificavano nel Centrosud, imponendo una denunzia perfettamente inutile e limitandone l'importazione dall'estero da parte di privati (art, 49 Reg. TULPS); norma questa in perfetto contrasto con le regole del mercato europeo perché consente di acquistare un'arma bianca in Italia, ma non di importare la stessa identica arma da un paese comunitario. In proposito ho ipotizzato che un collezionista di armi bianche richieda ancora oggi la licenza di collezione proprio per poterle importare.
La normativa sulle armi antiche di ogni tipo ha bisogno di una radicale riforma che ricrei un quadro logico nel loro regime distinguendo i pezzi di ferro dai beni culturali: eliminazione della denunzia delle armi bianche perché priva di qualsiasi utilità pratica, passaggio di alabarde, spadoni, sciabole d'ordinanza e analoghi cimeli del passato, e che da due secoli non hanno più fatto male a nessuno, nella categoria degli strumenti atti ad offendere, eliminazione dell'illogica situazione per cui le armi antiche vanno denunziate ma poi, se in collezione, possono circolare liberamente: per ogni tipologia di arma deve essere chiaramente detto quale è il livello di controllo necessario, tenuto conto della tutela culturale e della concreta pericolosità residua. Se un'arma non è un bene culturale ormai è meno pericolosa di una replica moderna, perché mai si deve perdere tempo e soldi a controllarla?
Rimane il problema, che il ministero avrebbe il dovere di risolvere, di come importare le armi bianche, antiche o moderne che siano.
email - Edoardo Mori |
Sitemap: in Italiano | auf Deutsch | in English | |
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |