Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Sul numero di munizioni detenibili

Vi è un problema interpretativo, più volte accennato da vari autori, ma affrontato con poca convinzione.
È il problema del numero di munizioni detenibili nel caso che non si trovino tutte in uno stesso alloggio.
L'articolo 38 del TULPS ha stabilito che armi e munizioni vanno denunziate, ovunque esse si trovino, anche presso diversi domicili, al fine di consentire all'autorità di PS di sapere dove esse sono; di recente il legislatore ha anche stabilito che si hanno 72 ore di tempo per la denunzia della loro acquisizione. Dal testo della norma risulta chiaro che non deve essere denunziato l'acquisto, ma solamente la loro detenzione nel proprio domicilio. Se entro il termine 72 ore le munizioni vengono sparate, non vi è più nulla da denunziare e non vi è nessun altro obbligo di legge. L'acquisto delle munizioni viene comunicato dalle armerie direttamente alle questure e non vi è ragione che esso venga comunicato dall'acquirente. Non si deve denunziare il reintegro delle munizioni sparate e chi ha comperato e denunziato la polvere non deve denunziare le cartucce che ha ricaricato. Ovvio che quando ha finito di caricare le sue cartucce, non deve aver superato complessivamente il numero di munizioni consentito.

L'articolo 97 del regolamento al TULPS ha poi regolato i depositi di esplodenti stabilendo che non occorre licenza di deposito per quantitativi di munizioni inferiori a 5 kg di polvere da sparo, in parte sostituibili con 200 cartucce per arma corta e 1500 cartucce per arma lunga.
Articolo 97 è contenuto nel sezione del regolamento intitolata "Della prevenzione degli infortuni e disastri" e quindi è chiaro che la norma voleva solo evitare che in un alloggio si accumulassero quantitativi di polvere da sparo o da mina e di munizioni tali da poter creare un pericolo per la sicurezza dell'edificio. Ed è proprio in base a questo principio che per detenere quantitativi maggiori occorre richiedere una licenza di deposito la quale comporta la preventiva verifica dei locali da parte di una apposita commissione; unica modesta eccezione è stata fatta solo per i tiratori sportivi i quali sono stati autorizzati a richiedere licenza di deposito fino al 1500 cartucce per arma corta senza dover richiedere la verifica da parte di tale commissione. Cosa più che sensata perché non sono certo 10 o 15 scatolette di cartucce calibro 22 a far aumentare il pericolo di esplosione.
È del tutto verosimile che quando fu scritto l'articolo 97 si fossero basati sulla situazione dell'epoca in cui si usava detenere in casa polvere per ricaricare le cartucce da caccia, polvere da mina per lavori di campagna, poche cartucce per arma corta visto che pochi si dedicavano al tiro a segno, e un maggior numero di cartucce da caccia consumate a chili in tempo di caccia; esso è tarato più sulla polvere che non sulle cartucce.
Sulla base di questa normativa la situazione normale è che chi ne ha bisogno si faccia la sua scorta di polvere e di cartucce entro il limite consentito e che entro 72 ore denunzi ciò che ancora detiene.
Rimangono nella nebbia dell'incertezza alcuni casi in cui si hanno a disposizione cartucce in numero superiore a quello consentito, ma al di fuori del proprio domicilio; ad esempio:

  1. Tizio ha due domicili ed a denunziato di detenere del suo domicilio principale 200 cartucce per pistola; però a disposizione un altro locale in cui si reca per ricaricare le sue cartucce.
  2. Tizio, che ha in casa già 200 cartucce per pistola, va in armeria, nle compera altre 200 e con esse si reca al poligono e le spara
  3. Tizio nella sua casa di città detiene 200 cartucce e ne detiene altre 200 nella casa al mare.

Personalmente, proprio di fronte ad un alla mancanza di un preciso orientamento giurisprudenziale ho sempre consigliato a tutti evitare di disporre complessivamente di un numero di cartucce superiore a quello indicato dall'articolo 97, ma con ciò non volevo assolutamente escludere che non fosse possibile seguire una diversa soluzione.
Se infatti ci si convince che nella legge non esiste nessuna disposizione rivolta a far sì che un cittadino non possa disporre (cioè detenere) più di un certo numero di munizioni al fine di evitare che spari troppi colpi, allora si deve ammettere che è impossibile non dare un significato al fatto che il legislatore ha posto la limitazione al numero di colpi nella parte del T.U. e suo regolamento in cui regola il pericolo di esplosioni.
Se così è, vuol dire anche che viene meno il limite di 200 + 1500 colpi ogni qual volta le cartucce non si trovano ammucchiate assieme in uno stesso domicilio.
Quindi per tornare ai casi sopra esposti, nel caso a) Tizio potrà lasciare le sue cartucce nel locale di ricarica e utilizzarle entro 72 ore oppure potrà sparare quelle vecchie e reintegrare il quantitativo con quelle ricaricate; nel caso b) Tizio potrà tranquillamente andare al poligono a sparare i suoi 200 colpi: nel caso c) Tizio potrà tranquillamente tenere in ogni sua abitazione il numero consentito di cartucce facendone denunzia. Egli deterrà così, ad esempio, 500 colpi per pistola, ma sicuramente non ha creato alcun accumulo di munizioni che creano pericolo esplosione.
Ricordo che il legislatore con il decreto legge 8 giugno 1992 numero 306 aveva stabilito che nella licenza di porto d'armi o del nullaosta per l'acquisto di armi e munizioni doveva essere indicato il numero massimo di munizioni acquistabile nel periodo di validità della licenza. Questo numero avrebbe dovuto essere stabilito in base a regole formulate da un decreto ministeriale, ma è rimasta lettera morta perché ci si è accorti che era assolutamente impossibile indicare dei parametri fissi. Vi sono molte persone che comprano una pistola con una scatoletta di cartucce e dopo cinquant'anni non hanno sparato neppure una e vi sono dei tiratori che ogni mese vanno in poligono e sparano anche migliaia di colpi; vi sono cacciatori di ungulati che durante una stagione venatoria sparano 10 cartucce e cacciatori che sparano ai volatili e ne consumano a centinaia. Ciò conferma che allo stato non vi è nessun limite al numero di cartucce acquistabili e che perciò l'articolo 97 del regolamento può regolare solamente il loro deposito e non la loro detenzione.
Conseguenza di questa interpretazione è che chi nella sua abitazione supera il numero consentito di munizioni, non risponde solo dell'eventuale omessa denunzia (la denunzia può essere stata fatta oppure non sono ancora trascorse 72 ore), ma anche della contravvenzione di cui all'articolo 678 codice penale, se il quantitativo e tale da giustificarla. Dico ciò perché, come ben precisa il successivo articolo 679, il quantitativo in deposito di esplodenti deve essere "pericoloso per la loro qualità e quantità". Per la polvere da sparo il limite di pericolosità è quello dei 5 kg indicato dal regolamento al TULPS; le cartucce, di per sé, separate dalla polvere da sparo, non creano un pericolo di esplosione neppure in un quantitativo decisamente superiore ai 200 + 1500 colpi consentiti espressamente ed è necessario tenere conto dei parametri di conversione per calcolare il quantitativo di polvere contenuta nelle cartucce, secondo le regole stabilite per i depositi di esplodenti delle armerie nello allegato B al regolamento. È ormai principio assodato che la pericolosità degli esplodenti va sempre calcolata in base al contenuto netto di sostanza esplosiva. Ad esempio, in base ai parametri ufficiali 5 kg di polvere da sparo corrispondono a 2800 cartucce per arma lunga e a 20.000 cartucce per arma corta.

16 marzo 2017

NB: Non dico di seguire questa mia interpretazione, per quando verosimile!

 


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