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Vi è un problema interpretativo, più volte accennato da vari autori,
ma affrontato con poca convinzione.
È il problema del numero di munizioni detenibili nel caso che non si
trovino tutte in uno stesso alloggio.
L'articolo 38 del TULPS ha stabilito che armi e munizioni vanno
denunziate, ovunque esse si trovino, anche presso diversi domicili, al
fine di consentire all'autorità di PS di sapere dove esse sono; di
recente il legislatore ha anche stabilito che si hanno 72 ore di tempo
per la denunzia della loro acquisizione. Dal testo della norma risulta
chiaro che non deve essere denunziato l'acquisto, ma solamente la loro
detenzione nel proprio domicilio. Se entro il termine 72 ore le
munizioni vengono sparate, non vi è più nulla da denunziare e non vi è
nessun altro obbligo di legge. L'acquisto delle munizioni viene
comunicato dalle armerie direttamente alle questure e non vi è ragione
che esso venga comunicato dall'acquirente. Non si deve denunziare il
reintegro delle munizioni sparate e chi ha comperato e denunziato la
polvere non deve denunziare le cartucce che ha ricaricato. Ovvio che
quando ha finito di caricare le sue cartucce, non deve aver superato
complessivamente il numero di munizioni consentito.
L'articolo 97 del regolamento al TULPS ha poi regolato i depositi di
esplodenti stabilendo che non occorre licenza di deposito per
quantitativi di munizioni inferiori a 5 kg di polvere da sparo, in
parte sostituibili con 200 cartucce per arma corta e 1500 cartucce per
arma lunga.
Articolo 97 è contenuto nel sezione del regolamento intitolata "Della
prevenzione degli infortuni e disastri" e quindi è chiaro che la norma
voleva solo evitare che in un alloggio si accumulassero quantitativi di
polvere da sparo o da mina e di munizioni tali da poter creare un
pericolo per la sicurezza dell'edificio. Ed è proprio in base a questo
principio che per detenere quantitativi maggiori occorre richiedere una
licenza di deposito la quale comporta la preventiva verifica dei locali
da parte di una apposita commissione; unica modesta eccezione è stata
fatta solo per i tiratori sportivi i quali sono stati autorizzati a
richiedere licenza di deposito fino al 1500 cartucce per arma corta
senza dover richiedere la verifica da parte di tale commissione. Cosa
più che sensata perché non sono certo 10 o 15 scatolette di cartucce
calibro 22 a far aumentare il pericolo di esplosione.
È del tutto verosimile che quando fu scritto l'articolo 97 si fossero
basati sulla situazione dell'epoca in cui si usava detenere in casa
polvere per ricaricare le cartucce da caccia, polvere da mina per
lavori di campagna, poche cartucce per arma corta visto che pochi si
dedicavano al tiro a segno, e un maggior numero di cartucce da caccia
consumate a chili in tempo di caccia; esso è tarato più sulla polvere
che non sulle cartucce.
Sulla base di questa normativa la situazione normale è che chi ne ha
bisogno si faccia la sua scorta di polvere e di cartucce entro il
limite consentito e che entro 72 ore denunzi ciò che ancora detiene.
Rimangono nella nebbia dell'incertezza alcuni casi in cui si hanno a
disposizione cartucce in numero superiore a quello consentito, ma al di
fuori del proprio domicilio; ad esempio:
Personalmente, proprio di fronte ad un alla mancanza di un preciso
orientamento giurisprudenziale ho sempre consigliato a tutti evitare di
disporre complessivamente di un numero di cartucce superiore a quello
indicato dall'articolo 97, ma con ciò non volevo assolutamente
escludere che non fosse possibile seguire una diversa soluzione.
Se infatti ci si convince che nella legge non esiste nessuna
disposizione rivolta a far sì che un cittadino non possa disporre (cioè
detenere) più di un certo numero di munizioni al fine di evitare che
spari troppi colpi, allora si deve ammettere che è impossibile non dare
un significato al fatto che il legislatore ha posto la limitazione al
numero di colpi nella parte del T.U. e suo regolamento in cui regola il
pericolo di esplosioni.
Se così è, vuol dire anche che viene meno il limite di 200 + 1500 colpi
ogni qual volta le cartucce non si trovano ammucchiate assieme in uno
stesso domicilio.
Quindi per tornare ai casi sopra esposti, nel caso a) Tizio potrà
lasciare le sue cartucce nel locale di ricarica e utilizzarle entro 72
ore oppure potrà sparare quelle vecchie e reintegrare il quantitativo
con quelle ricaricate; nel caso b) Tizio potrà tranquillamente andare
al poligono a sparare i suoi 200 colpi: nel caso c) Tizio potrà
tranquillamente tenere in ogni sua abitazione il numero consentito di
cartucce facendone denunzia. Egli deterrà così, ad esempio, 500 colpi
per pistola, ma sicuramente non ha creato alcun accumulo di munizioni
che creano pericolo esplosione.
Ricordo che il legislatore con il decreto legge 8 giugno 1992 numero
306 aveva stabilito che nella licenza di porto d'armi o del nullaosta
per l'acquisto di armi e munizioni doveva essere indicato il numero
massimo di munizioni acquistabile nel periodo di validità della
licenza. Questo numero avrebbe dovuto essere stabilito in base a regole
formulate da un decreto ministeriale, ma è rimasta lettera morta perché
ci si è accorti che era assolutamente impossibile indicare dei
parametri fissi. Vi sono molte persone che comprano una pistola con una
scatoletta di cartucce e dopo cinquant'anni non hanno sparato neppure
una e vi sono dei tiratori che ogni mese vanno in poligono e sparano
anche migliaia di colpi; vi sono cacciatori di ungulati che durante una
stagione venatoria sparano 10 cartucce e cacciatori che sparano ai
volatili e ne consumano a centinaia. Ciò conferma che allo stato non vi
è nessun limite al numero di cartucce acquistabili e che perciò
l'articolo 97 del regolamento può regolare solamente il loro deposito e
non la loro detenzione.
Conseguenza di questa interpretazione è che chi nella sua abitazione
supera il numero consentito di munizioni, non risponde solo
dell'eventuale omessa denunzia (la denunzia può essere stata fatta
oppure non sono ancora trascorse 72 ore), ma anche della
contravvenzione di cui all'articolo 678 codice penale, se il
quantitativo e tale da giustificarla. Dico ciò perché, come ben precisa
il successivo articolo 679, il quantitativo in deposito di esplodenti
deve essere "pericoloso per la loro qualità e quantità". Per la polvere
da sparo il limite di pericolosità è quello dei 5 kg indicato dal
regolamento al TULPS; le cartucce, di per sé, separate dalla polvere da
sparo, non creano un pericolo di esplosione neppure in un quantitativo
decisamente superiore ai 200 + 1500 colpi consentiti espressamente ed è
necessario tenere conto dei parametri di conversione per calcolare il
quantitativo di polvere contenuta nelle cartucce, secondo le regole
stabilite per i depositi di esplodenti delle armerie nello allegato B
al regolamento. È ormai principio assodato che la pericolosità degli
esplodenti va sempre calcolata in base al contenuto netto di sostanza
esplosiva. Ad esempio, in base ai parametri ufficiali 5 kg di polvere
da sparo corrispondono a 2800 cartucce per arma lunga e a 20.000
cartucce per arma corta.
16 marzo 2017
NB: Non dico di seguire questa mia
interpretazione, per quando verosimile!
- Edoardo Mori |
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