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La possibilità di portare armi classificate sportive per uso di difesa o di caccia assilla le menti dei Commissari. È un problema che in realtà non esiste, ma, a chi mi chiede consiglio, sono costretto a ricordare la vecchia barzelletta del pazzo che credeva di essere una gallina; viene curato, si convince che non è una gallina e viene dimesso. Dopo poco torna di corsa in manicomio e dice al medico “dottore, io lo so di non essere una gallina, ma quel grosso cane che all’angolo della strada, lo sa?”
Cercherò di spiegare perché il problema deriva solo da una scarsa conoscenza dei fatti.
Nel 1986 veniva emanata, su sollecitazione delle associazioni sportive, la L. 85/1986 (detta legge Lo Bello) rivolta a favorire lo sport del tiro e a dare un po’ di fiato al commercio delle armi. All’epoca infatti era consentito detenere solo sei armi da caccia e due armi comuni da sparo di altro genere e si trovavano in grave difficoltà i tiratori sportivi con armi ad aria compressa o cal. 22 (che non potevano mai rientrare fra le armi da caccia) e che comunque non potevano detenere più di due armi, neppure se praticavano più discipline.
La legge lo Bello distingueva quindi, nell’ambito delle armi comuni da sparo, quelle destinabili ad uso sportivo e dettava facilitazioni per la loro detenzione (fino a sei senza licenza di collezione) e per il loro trasporto. Ovvio era che non vi era motivo alcuna di applicarla alle armi lunghe a canna liscia, escluse dalla catalogazione. Per queste non esisteva limite di detenzione e il porto-trasporto per uso sportivo era già regolato dalla legge 323/1969 sul tiro a volo.
La legge, stesa da persone incompetenti del diritto delle armi, venne riconosciuta come oscura e contraddittoria già prima della sua approvazione definitiva, ma, giunti alla stretta finale, la legge era ormai stata annunziata e promessa tante volte, che gli interessati non vollero accettare la dilazione di un’ulteriore rinvio al Senato e preferirono che essa venisse approvata così com’era.
I parlamentari però si resero conto di alcune delle lacune che essa presentava e la licenziarono con un ordine del giorno interpretativo (una specie di anomala interpretazione autentica contemporanea all’approvazione delle legge!) che spiegava come essi si attendevano che la legge venisse interpretata: in sostanza dall’ordine del giorno, che si riporta in appendice, si ricava che la licenza di trasporto delle armi sportive per il tiro a segno si aggiunge alle altre licenze già esistenti, senza incidere sulle facoltà già riconosciute da esse.
Il Governo (e cioè il ministero dell’interno) si è ben guardato da dare la doverosa attuazione a questo ordine del giorno che così non è mai stato conosciuto o preso in considerazione dagli interpreti, con conseguenze di non poco conto. È sicuro però che questo è un eclatante esempio scolastico di espressa volontà del legislatore che l’interprete non può in alcun caso trascurare, poiché qui è lo stesso legislatore a chiarire la portata delle espressioni usate.
Come appena detto, la legge non è confusa solo su questo punto ed era persino sorto il dubbio se anche i fucili a canna liscia da tiro (esclusi dalla catalogazione!) dovessero rientrare fra le armi sportive.
L’art. 2 della legge definisce come armi sportive quelle armi, sia lunghe che corte che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
L’ordine del giorno è sul punto equivoco perché durante la discussione è lo stesso proponente il quale dichiara che la legge si applica solo alle armi per il tiro a segno e cioè a quelle a canna rigata. Subito dopo però la Commissione approva l’ordine del giorno in cui afferma che vi è la necessità che le caratteristiche delle armi sportive a canna liscia ‑ anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 2 ‑ siano determinate attraverso una consultazione con le Federazioni di tiro interessate. La conclusione è che neppure il legislatore aveva capito di che cosa stava parlando e che era di fronte a due problemi distinti: da un lato occorreva consentire il trasporto delle armi a canna rigata sportive, dall’altro lato occorreva richiamare le norme sul porto-trasporto delle armi a canna liscia a chi voleva impiegarle per usi sportivi, indipendentemente da una loro classificazione formale. Il legislatore ha voluto dare una risposta unica ai due problemi ed ha creato una situazione del tutto illogica.
Infatti è impossibile determinare delle caratteristiche strutturali e meccaniche che consentano di distinguere, per specifica destinazione d’impiego, un fucile a canna liscia da caccia da un fucile a canna liscia per il tiro a volo. È vero che i tiratori sportivi professionali usano fucili su misura con lunghezza di canna, strozzatura e piega del calcio tali da assicurare risultati ottimali, ma trattasi di particolari secondari che non impediscono affatto di usare efficacemente un tale fucile per caccia o, viceversa, di usare un qualunque fucile da caccia, ben conformato al tiratore, per il tiro a volo. Ed invero la maggior parte di coloro che praticano il tiro a volo per hobby, usano di norma lo stesso fucile che usano per la caccia (si ricordi che fino a qualche anno orsono il tiro a volo veniva praticato su piccioni e non vi è nessuna differenza tra il colpire un piccione o il colpire una pernice).
Che cosa si intende poi per caratteristiche strutturali e meccaniche che consentono di usare un’arma esclusivamente per lo specifico impiego sportivo?
Il requisito posto è concettualmente sciocco ed irrealizzabile perché sarebbe come pretendere di trovare un martello che si presta esclusivamente a piantare chiodi e non anche a schiacciare le dita! Inoltre se fosse possibile costruire una pistola usabile esclusivamente per il tiro a segno, essa non sarebbe più destinabile ad offendere la persona e non sarebbe più classificabile come arma!
Un’arma sportiva di tiro è un’arma concepita in modo da consentire di sparare con la massima precisione possibile e potrà forse essere in alcuni casi un po’ più ingombrante e un po’ meno maneggevole di un’analoga arma da caccia o da difesa, ma se può colpire con precisione un bersaglio, potrà sempre e comunque colpire con altrettanta precisione la testa di un avversario.
Siccome la norma era manifestamente inapplicabile, la Commissione Consultiva per le Armi, incaricata di esprimere parere sulla natura di arma sportiva, ha proceduto a classificare le armi ignorando il requisito dell’esclusività della destinazione e limitandosi a richiedere che l’arma sia effettivamente idonea per essere usata in un contesto sportivo. La qualifica di arma sportiva è stata perciò attribuita tenendo conto della presenza di punti di mira idonei al tiro di precisione, della leggerezza dello scatto e della sua regolabilità, della lunghezza della canna, della presenza di contrappesi e di altre analoghe caratteristiche. È ovvio poi che vi sono delle armi strutturalmente concepite per particolari tipi di tiro, per le quali la natura di arma sportiva è resa manifesta dall’intera loro struttura (ad es. armi per bench-rest). La presenza di particolari calciature non è però di per sé decisiva per il fatto che il calcio è una parte dell’arma non essenziale e destinata ad essere sostituita per essere adeguata alle necessità dello sparatore.
Per colmo di illogicità è accaduto che qualche sciagurato armiere, subito seguito dalla Commissione, che da sempre ben poco ha capito di diritto e di tecnica, abbia richiesto la catalogazione come arma sportiva di armi a canna rigata che erano pacificamente armi da caccia. Siccome la legge Lo Bello è stata fatta per consentire di detenere un certo numero di armi non da caccia, è di tutta evidenza che il far catalogare un’arma da caccia come arma sportiva (magari per particolari del tutto irrilevanti), era pura follia: una forma di autocastrazione in cui molti armieri sono maestri.
I principali dubbi interpretativi, specie a livello di uffici di polizia (una circolare del Ministero dell’Interno aveva affermato, sia pure in modo incidentale e senza porsi il problema interpretativo, che le armi sportive possono essere solo trasportate), sono stati creati dall’art. 3 della legge il quale esordisce dicendo che “Delle armi per uso sportivo è consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale valida per il territorio ... ecc.” ed era stata proprio questa frase a provocare gli emendamenti poi superati dall’ordine del giorno sopra citato. Si era infatti rilevato (anche dallo scrivente) che una frase così costruita avrebbe fatto ritenere ai giuristi che il legislatore intendeva introdurre il divieto di porto delle armi sportive anche da parte di coloro che sono muniti di una normale licenza di porto d’armi e purtroppo molti sono gli autori che si sono attenuti in modo acritico alla lettera della legge, del resto non proprio chiara.
Gli argomenti contro una simile interpretazione, contrastante con ogni logica, sono i seguenti.
1) L’interpretazione letterale porterebbe a concludere che il legislatore consentiva sì agli sportivi di trasportare le armi in giro per l’Italia, ma imponeva loro di non usarle mai! Molte gare di tiro avvengono al di fuori del controllo di un direttore di tiro e quindi non è sufficiente che il tiratore trasporti l’arma al poligono, ma, almeno in quell’ambiente protetto, deve poterla anche “portare”, ciò maneggiarla ed usarla.
2) L’interpretazione letterale porterebbe a concludere assurdamente che le armi sportive sarebbero persino intrasportabili da parte di chiunque non sia munito dell’apposita licenza.
3) La volontà del legislatore è stata ufficialmente espressa nel citato ordine del giorno nel senso che sono fatte salve le facoltà di porto e trasporto delle armi per i soggetti muniti di regolare porto d'armi lunghe e corte.
4) Anche solo su di un piano puramente logico, non si comprende per quale motivo un cacciatore, che può detenere e portare quanti fucili a canna liscia ed a canna rigata vuole, non dovrebbe poter portare un fucile a canna liscia, identico a quelli da caccia, solo perché il produttore (o chi per esso) ha ritenuto essere utile ai suoi interessi commerciali di porlo in vendita come destinato all’uso sportivo. La facilitazione al trasporto delle armi sportive è stata creata nel presupposto che le armi sportive siano meno idonee delle armi non sportive ad essere portate e ad essere usate per scopo illeciti (bracconaggio, delitti) e davvero non si comprende perché dovrebbe essere vietato di portare armi meno offensive di quelle per cui si è abilitati. Sarebbe come pretendere di vietare ad un corridore di motocicletta di guidare i ciclomotori!
5) L’interpretazione letterale non è comunque univoca perché la struttura della frase non impedisce affatto di ritenere che il legislatore intendesse del tutto logicamente stabilire il principio che chi è munito della nuova licenza per le armi sportive può solamente trasportare tali armi; nulla ovviamente viene detto per chi è munito di licenza di porto d’armi, visto che nulla viene innovato.
Si deve perciò concludere, in termini certi, che non esiste alcun divieto di porto delle armi classificate come sportive: trattasi di normali armi comuni da sparo che il legislatore ha voluto favorire, in ragione della loro destinazione e di una presunta minor pericolosità, facilitandone la detenzione ed il trasporto.
NOTA
Al fine di comprendere la volontà del legislatore è importante aver presente l’ordine del giorno emesso dai parlamentari nel momento in cui approvavano definitivamente la legge 85/1986. Si riporta quindi un estratto dei lavori parlamentari.
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)
IN SEDE LEGISLATIVA
Mercoledì 12 marzo1986 ore 11,50 - Presidenza del Presidente Luigi PRETI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Raffaele Costa.
Proposta di legge:
Lo Bello ed altri: Norme in materia di armi per uso sportivo. (Approvata dalla II Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (814‑B).
Parere della I, della IV e della VII Commissione).
(Seguito della discussione ed approvazione)
La Commissione riprende la discussione, interrotta nella seduta del 5 marzo scorso.
Il relatore Concetto Lo Bello ricorda di aver chiesto nella precedente seduta una breve sospensione per poter esaminare con la dovuta attenzione gli emendamenti presentati. Sciogliendo ora questa riserva, ritiene che gli emendamenti non rivestano tale influenza sul provvedimento da giustificare un ulteriore rinvio al Senato della proposta: prega quindi i presentatori di ritirarli rilevando che, a suo avviso, alcuni di quei principi potrebbero essere collocati utilmente in un ordine del giorno.
Il deputato Giuseppe FACCHETTI dopo aver ricordato il contenuto degli emendamenti presentati, preannuncia il loro ritiro riservandosi di presentare un ordine del giorno, che invita la Commissione ad approvare.
Il deputato Silvio Milziade CAPRILI precisa che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione immediata della proposta sia per definire un iter ormai lungo sia perché l'accordo politico ruotava intorno all'oggetto definito dal titolo stesso della proposta, rispetto al quale gli emendamenti proposti possono ingenerare equivoci e difficoltà attuative.
Dopo che il sottosegretario Raffaele Costa, concordando con le osservazioni degli intervenuti, si è rimesso alla Commissione per l'approvazione dell'articolato, la Commissione approva senza discussione gli articoli 1 e 2 nel testo trasmesso dal Senato non essendo stati presentati emendamenti.
Sull'articolo 3 interviene il deputato Michele ZOLLA il quale rileva che ‑ ferma la volontà del gruppo democratico cristiano di una celere conclusione dei lavori, non si possono sottacere taluni dubbi interpretativi che discendono dall'attuale formulazione di questo articolo, ove si prevede una nuova forma di licenza annuale relativa al solo trasporto delle armi ad uso sportivo, che non e chiaro come si inserisca nel contesto normativa vigente. Ricorda, al riguardo, che attualmente sono previsti tre tipi di licenza, anche se il terzo consta più di una carta di riconoscimento vidimata che non di un atto autorizzatorio in senso stretto, rispetto ai quali non è chiaro se la licenza prevista dall'articolo 3 costituisca un quarto tipo, potenzialmente alternativo agli altri e in particolare alla citata carta di riconoscimento: a suo avviso, dovrebbe esser chiarito che l'articolo 3 sicuramente non abroga la licenza prevista per il tiro a volo, diversamente tramutandosi in una innovazione le cui conseguenze non appaiono chiare.
Il relatore Concetto LO BELLO richiamata anch'egli la normativa vigente, afferma che a suo avviso non vi è alcuno stravolgimento di quest'ultimo stante che l'articolo 3 si riferisce solo al tiro a segno.
Dopo che il deputato Michele Zolla ha ribadito che il problema è principalmente il rapporto con l’esistente carta di riconoscimento, il deputato Nello Balestracci condivide le preoccupazioni del collega sui dubbi che possono discendere dalla formulazione dell’art. 3, ricordando che alcuni emendamenti preannunziati erano finalizzati proprio ad eliminare tali dubbi. A suo avviso l’introduzione della licenza annuale presuppone la validità delle altre norme, in particolare per coloro che, essendo in possesso di un porto d’armi, possono trasportare armi senza bisogno della nuova licenza in quanto tale autorizzazione ha una portata più ampia della seconda e quindi la comprende: il Ministero in sostanza, non deve fare sovrapposizioni tra le due discipline.
Il sottosegretario Raffaele COSTA, nel richiamare le osservazioni del relatore e del deputato Balestracci, conferma che il Governo non vuoi mettere in discussione la normativa esistente, mentre il relatore Lo Bello ribadisce che la proposta di legge intende estendere la facoltà di portare e trasportare le armi sportive a favore degli appassionati: nulla quindi si innova, in particolare a quanto previsto dall'articolo 31 della legge 110 del 1975.
La Commissione approva quindi l'articolo 3 e passa successivamente all'esame del seguente ordine del giorno:
La Camera dei deputati:
impegna il Governo
in sede d'applicazione della legge:
a favorire la partecipazione degli atleti italiani alle competizioni sportive di tiro a segno e a volo in condizioni di effettiva parità per quanto riguarda la qualificazione delle armi sportive;
a considerare la necessità che le caratteristiche delle armi sportive a canna liscia ‑ anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 2 ‑ siano determinate attraverso una consultazione con le Federazioni di tiro interessate;
a considerare che ‑ ai fini dell'articolo 3 ‑ sono fatte salve le facoltà di porto e trasporto delle armi per i soggetti muniti di regolare porto d'armi lunghe e corte.
Rimettendosi il Governo alla Commissione, questa approva l'ordine del giorno nel testo suddetto.
Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazioni di voto, la Commissione approva quindi, a scrutinio segreto, nel Suo complesso la proposta di legge.
email - Edoardo Mori |
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