|
Si è posto il problema della sorte delle repliche
ad avancarica già in circolazione prima dell'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 1999 n. 526.
È del tutto indiscutibile che la legge in relazione alle repliche
di armi ad avancarica monocolpo si limitava a dire che esse non erano
più considerate comuni senza prevedere l'emanazione di alcuna norma
regolamentare, come invece veniva fatto per le armi ad aria compressa
di ridotta potenzialità.
Quindi è altrettanto indiscutibile che dal 3 febbraio 2000 dette
repliche sono diventate libere a tutti gli effetti. Non sono più
armi.
Poi, il 29 dicembre 2001 il legislatore si accorgeva che si era dimenticato
di prevedere delle norme regolamentari sullo utilizzo delle armi ad avancarica,
così come era stato fatto per l'aria compressa, e emanava un articoletto
in cui si diceva che le repliche ad avancarica erano assoggettate alla
"disciplina vigente per le armi ad aria compressa" di ridotta potenzialità,
in quanto applicabile.
È di tutta evidenza che questo articolo non poteva e non voleva
incidere sulla situazione già regolata e per cui tutte le repliche
già in circolazione erano divenute immediatamente libere fin dal
febbraio 2000. E se avesse voluto dire qualche cosa di diverso, non avrebbe
potuto evitare di dirlo espressamente.
Di fronte a questa situazione del tutto limpida per chiunque sappia fare
almeno due + due in diritto, è poi arrivato il regolamento ministeriale
con il suo articolo 13 assolutamente confuso ed oscuro, in cui sembra
che vi siano delle disposizioni in contrasto con quanto ho appena affermato.
Però:
-
Il regolamento è illegittimo nella parte relativa
alle armi ad avancarica perché il Ministero non ha ricevuto
alcuna delega ad emanare disposizioni su di esse.
-
Il regolamento è illegittimo perché la
delega concerneva solo l'utilizzo delle armi ad aria compressa (e
quindi, a maggior ragione dell'avancarica) e non la loro natura (utilizzo
vuol dire modalità di porto, trasporto, detenzione e nei limiti
stabiliti dalla legge; nulla ha a che vedere con l'utilizzo la natura
giuridica dell'oggetto).
-
Non risulta affatto in modo chiaro che il regolamento
abbia stabilito che le repliche di armi ad avancarica già in
circolazione debbano essere controllate dal Banco di Prova. L'art.
13 si riferisce esclusivamente alle armi di nuova produzione od importazione
nulla dice su quelle già detenute. E nulla poteva e doveva
dire in quanto esse già erano divenute completamente libere
fin dal febbraio 2000. Si noti come il comma terzo, faccia riferimento
solo ai prototipi di armi prodotte all'estero, indicando chiaramente
che la norma è rivolta solo agli importatori commerciali e
non ai privati che non importano prototipi, ma singoli strumenti.
-
Ma vediamo poi le singole disposizioni del regolamento;
esso dice che si applicano alle avancarica i seguenti commi della
legge (ma un regolamento non può cambiare la legge ed applicarla
se non è applicabile!):1, 2, 3, 4, 5, 6. Orbene, che si applichi
il primo è una scemata, perché è la norma di
legge base; ci mancherebbe altro che non si applicasse! Il secondo
non c'entra per nulla perché regola solo l'aria compressa.
La stessa cosa per il comma terzo. Il comma quarto è un errore
del legislatore e non stabilisce un bel nulla! Il comma sesto riguarda
solo le eventuali sanzioni. Quindi si tratta solamente di esaminare
quanto siano applicabili le norme sull'aria compressa contenute nel
comma quinto. L'unica norma che concerne l'accertamento della natura
giuridica dello strumento è contenuto nella lettera a) in cui
dice che la Commissione deve accertare la conformità dello
strumento, specialmente al valore di 7,5 Joule. La disposizione, oltre
a confermare di essere rivolta a produttori ed importatori, non è
chiaramente applicabile all'avancarica per cui non vale il limite
di energia. E che cosa altro dovrebbe controllare la Commissione,
che l'arma abbia una canna sola? Credo che a ciò arrivi ogni
poliziotto e carabiniere d'Italia senza bisogno di far guardare dalla
Commissione qualche decina di migliaia di canne!
-
Un ulteriore argomento conferma che l'art. 13 del regolamento
è rivolto solo alle armi di nuova produzione od importazione
è che esso prevede il loro invio al Banco di prova per controllare
che esse siano munite del punzone e della matricola; disposizione
che non riguarda quelle già prodotte e che necessariamente
hanno già matricola e punzone del banco di prova.
Di recente qualche sciagurato, non sapendo che cosa inventarsi
per costringere i cittadini a buttare le armi di vecchia produzione, si
è inventato una fantomatica "dichiarazione di conformità" dell'arma detenuta
allo orginale antico copiato, dichiarazione che dovrebbe essere rilasciata
dal produttore o importatore o da altro ente, a fantasia di ogni Commissariato.
E' una idea di assoluta e raffinata imbecillità, opera di soggetti che
non hanno mai letto la legge sulle armi. In questa (art. 10 L. 110/1975)
le armi ad avancarica prodotte dal 1890 al 1975 sono considerate armi
antiche (per l'ovvio motivo che spesso non si poteva comunque stabilire
con certezza la loro data di produzione e sarebbe stato assurdo discriminare
i cittadini in relazione all'obbligo di matricola per quelle prodotte
dopo il 1920 ); invece sono chiamate repliche quelle prodotte in modo
controllato (matricola, banco di prova, nome del produttore, ecc.) dopo
il 1975 e che venivano assimilate in tutto e per tutto alle armi comuni
da sparo. Nella legge non si dice affatto che la replica deve essere la
riproduzione esatta di uno specifico originale antico e in effetti non
esiste una sola replica che non differisca per qualche particolare persino
dall'esemplare copiato. Figurarsi se la replica può garantire di essere
identica ad un modello di arma antica quando è noto che nell'ottocento
le modifiche apportate alle armi erano estremanente frequenti e spesso
(per quelle militari) tenute segrete e che solo pochi collezionisti esperti
e specializzati conoscono!
La stessa Direttiva europea del 1991 consente la liberalizzazione delle
armi antiche e delle loro "riproduzioni" ed usa così un termine generico
che non fa riferimento a specifici modelli, ma soltanto alla generica
tipologia delle armi antiche. Ciò significa che non è liberalizzata una
avancarica che impieghi sistemi di percussione moderni o, ad esempio,
un moderno innesco da cartuccia, che non ci si può mettere ad inventare
nuove armi (ad esempio una avancarica studiata per funzionare con polvere
senza fumo o con modernissime cartucce senza bossolo), ma che si possono
riprodurre armi a ruota, a pierta, a miccia, ecc.
L'affermazione che la replica è tale solo se è copia esatta di un originale
antico è una pura sciocchezza perché presuppone, ad esempio, che non si
possa riprodurre ora un originale andato smarrito, magari raffigurato
in un quadro o in un libro, oppure che non si possa cercare di riprodurre
ora una pistola a ruota perfetta in ogni particolare meccanico, ma con
modifiche stilistiche, oppure che un produttore non possa costruire, come
replica, la riproduzione di un'arma rarissima e che non si trova illustrata
in alcun libro e per cui quindi nessuno potrebbe rilasciare un certificato
di conformità. Inoltre le repliche armi ad avancarica sono state escluse
dalla catalogazione e perciò non esiste un modello depositato e descritto
a cui fare riferimento il che compoerta che il detentore può farci tutte
le modifiche che vuole purché non commetta il reato di alterazione di
arma. Ed ancora: molte repliche sono state importate dall'estero da privati
che non potrebbero chiedere la dichiarazione di conformità a nessuno!
Qualcun altro poi si è chiesto se non si debba accertare che l'arma già
detenuta non sia troppo potente. L'osservazione ha un fondo di buon senso,
ma non trova sostegno nella legge. Tra le armi ad avancarica rientrano
anche i cannoni e nulla vieta che venga messo in commercio un cannone
ad avancarica che, essendo monocolpo è anche liberalizzato! Se chi fa
le leggi non sa di che cosa parla e non si rende conto della portata delle
sue parole, non è colpa del cittadino.
Quindi:
È del tutto indiscutibile che le repliche di armi ad avancarica
monocolpo già detenute sono diventate libere a tutti gli effetti
senza bisogno di formalità alcuna.
Si veda anche la pagina
Aria compressa subito libera
|