Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Avancarica - subito libere


 

Si è posto il problema della sorte delle repliche ad avancarica già in circolazione prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999 n. 526.
È del tutto indiscutibile che la legge in relazione alle repliche di armi ad avancarica monocolpo si limitava a dire che esse non erano più considerate comuni senza prevedere l'emanazione di alcuna norma regolamentare, come invece veniva fatto per le armi ad aria compressa di ridotta potenzialità.
Quindi è altrettanto indiscutibile che dal 3 febbraio 2000 dette repliche sono diventate libere a tutti gli effetti. Non sono più armi.
Poi, il 29 dicembre 2001 il legislatore si accorgeva che si era dimenticato di prevedere delle norme regolamentari sullo utilizzo delle armi ad avancarica, così come era stato fatto per l'aria compressa, e emanava un articoletto in cui si diceva che le repliche ad avancarica erano assoggettate alla "disciplina vigente per le armi ad aria compressa" di ridotta potenzialità, in quanto applicabile.
È di tutta evidenza che questo articolo non poteva e non voleva incidere sulla situazione già regolata e per cui tutte le repliche già in circolazione erano divenute immediatamente libere fin dal febbraio 2000. E se avesse voluto dire qualche cosa di diverso, non avrebbe potuto evitare di dirlo espressamente.
Di fronte a questa situazione del tutto limpida per chiunque sappia fare almeno due + due in diritto, è poi arrivato il regolamento ministeriale con il suo articolo 13 assolutamente confuso ed oscuro, in cui sembra che vi siano delle disposizioni in contrasto con quanto ho appena affermato.
Però:

  1. Il regolamento è illegittimo nella parte relativa alle armi ad avancarica perché il Ministero non ha ricevuto alcuna delega ad emanare disposizioni su di esse.


  2. Il regolamento è illegittimo perché la delega concerneva solo l'utilizzo delle armi ad aria compressa (e quindi, a maggior ragione dell'avancarica) e non la loro natura (utilizzo vuol dire modalità di porto, trasporto, detenzione e nei limiti stabiliti dalla legge; nulla ha a che vedere con l'utilizzo la natura giuridica dell'oggetto).


  3. Non risulta affatto in modo chiaro che il regolamento abbia stabilito che le repliche di armi ad avancarica già in circolazione debbano essere controllate dal Banco di Prova. L'art. 13 si riferisce esclusivamente alle armi di nuova produzione od importazione nulla dice su quelle già detenute. E nulla poteva e doveva dire in quanto esse già erano divenute completamente libere fin dal febbraio 2000. Si noti come il comma terzo, faccia riferimento solo ai prototipi di armi prodotte all'estero, indicando chiaramente che la norma è rivolta solo agli importatori commerciali e non ai privati che non importano prototipi, ma singoli strumenti.


  4. Ma vediamo poi le singole disposizioni del regolamento; esso dice che si applicano alle avancarica i seguenti commi della legge (ma un regolamento non può cambiare la legge ed applicarla se non è applicabile!):1, 2, 3, 4, 5, 6. Orbene, che si applichi il primo è una scemata, perché è la norma di legge base; ci mancherebbe altro che non si applicasse! Il secondo non c'entra per nulla perché regola solo l'aria compressa. La stessa cosa per il comma terzo. Il comma quarto è un errore del legislatore e non stabilisce un bel nulla! Il comma sesto riguarda solo le eventuali sanzioni. Quindi si tratta solamente di esaminare quanto siano applicabili le norme sull'aria compressa contenute nel comma quinto. L'unica norma che concerne l'accertamento della natura giuridica dello strumento è contenuto nella lettera a) in cui dice che la Commissione deve accertare la conformità dello strumento, specialmente al valore di 7,5 Joule. La disposizione, oltre a confermare di essere rivolta a produttori ed importatori, non è chiaramente applicabile all'avancarica per cui non vale il limite di energia. E che cosa altro dovrebbe controllare la Commissione, che l'arma abbia una canna sola? Credo che a ciò arrivi ogni poliziotto e carabiniere d'Italia senza bisogno di far guardare dalla Commissione qualche decina di migliaia di canne!


  5. Un ulteriore argomento conferma che l'art. 13 del regolamento è rivolto solo alle armi di nuova produzione od importazione è che esso prevede il loro invio al Banco di prova per controllare che esse siano munite del punzone e della matricola; disposizione che non riguarda quelle già prodotte e che necessariamente hanno già matricola e punzone del banco di prova.


Di recente qualche sciagurato, non sapendo che cosa inventarsi per costringere i cittadini a buttare le armi di vecchia produzione, si è inventato una fantomatica "dichiarazione di conformità" dell'arma detenuta allo orginale antico copiato, dichiarazione che dovrebbe essere rilasciata dal produttore o importatore o da altro ente, a fantasia di ogni Commissariato. E' una idea di assoluta e raffinata imbecillità, opera di soggetti che non hanno mai letto la legge sulle armi. In questa (art. 10 L. 110/1975) le armi ad avancarica prodotte dal 1890 al 1975 sono considerate armi antiche (per l'ovvio motivo che spesso non si poteva comunque stabilire con certezza la loro data di produzione e sarebbe stato assurdo discriminare i cittadini in relazione all'obbligo di matricola per quelle prodotte dopo il 1920 ); invece sono chiamate repliche quelle prodotte in modo controllato (matricola, banco di prova, nome del produttore, ecc.) dopo il 1975 e che venivano assimilate in tutto e per tutto alle armi comuni da sparo. Nella legge non si dice affatto che la replica deve essere la riproduzione esatta di uno specifico originale antico e in effetti non esiste una sola replica che non differisca per qualche particolare persino dall'esemplare copiato. Figurarsi se la replica può garantire di essere identica ad un modello di arma antica quando è noto che nell'ottocento le modifiche apportate alle armi erano estremanente frequenti e spesso (per quelle militari) tenute segrete e che solo pochi collezionisti esperti e specializzati conoscono!
La stessa Direttiva europea del 1991 consente la liberalizzazione delle armi antiche e delle loro "riproduzioni" ed usa così un termine generico che non fa riferimento a specifici modelli, ma soltanto alla generica tipologia delle armi antiche. Ciò significa che non è liberalizzata una avancarica che impieghi sistemi di percussione moderni o, ad esempio, un moderno innesco da cartuccia, che non ci si può mettere ad inventare nuove armi (ad esempio una avancarica studiata per funzionare con polvere senza fumo o con modernissime cartucce senza bossolo), ma che si possono riprodurre armi a ruota, a pierta, a miccia, ecc.
L'affermazione che la replica è tale solo se è copia esatta di un originale antico è una pura sciocchezza perché presuppone, ad esempio, che non si possa riprodurre ora un originale andato smarrito, magari raffigurato in un quadro o in un libro, oppure che non si possa cercare di riprodurre ora una pistola a ruota perfetta in ogni particolare meccanico, ma con modifiche stilistiche, oppure che un produttore non possa costruire, come replica, la riproduzione di un'arma rarissima e che non si trova illustrata in alcun libro e per cui quindi nessuno potrebbe rilasciare un certificato di conformità. Inoltre le repliche armi ad avancarica sono state escluse dalla catalogazione e perciò non esiste un modello depositato e descritto a cui fare riferimento il che compoerta che il detentore può farci tutte le modifiche che vuole purché non commetta il reato di alterazione di arma. Ed ancora: molte repliche sono state importate dall'estero da privati che non potrebbero chiedere la dichiarazione di conformità a nessuno!
Qualcun altro poi si è chiesto se non si debba accertare che l'arma già detenuta non sia troppo potente. L'osservazione ha un fondo di buon senso, ma non trova sostegno nella legge. Tra le armi ad avancarica rientrano anche i cannoni e nulla vieta che venga messo in commercio un cannone ad avancarica che, essendo monocolpo è anche liberalizzato! Se chi fa le leggi non sa di che cosa parla e non si rende conto della portata delle sue parole, non è colpa del cittadino.

Quindi:
È del tutto indiscutibile che le repliche di armi ad avancarica monocolpo già detenute sono diventate libere a tutti gli effetti senza bisogno di formalità alcuna.

Si veda anche la pagina Aria compressa subito libera


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