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Fino all’ottobre 2010 il regime della
cosiddetta capacità tecnica era contenuto nell’articolo 8 della legge
110/1975 in cui si stabiliva che per la licenza di porto d’armi la
capacità tecnica derivava:
- o da aver prestato servizio militare o presso un corpo armato
- o dall’aver ottenuto il certificato maneggio armi dal TSN
Non era richiesta alcuna capacità tecnica per l’acquisto o la detenzione di armi né per collezionare armi.
Negli anni successivi vi è stato il tentativo di qualche funzionario
ministeriale di sostenere che dopo un certo numero di anni che non
aveva portato un usato armi aveva perso la capacità tecnica e doveva
richiedere un nuovo certificato al TSN; la pretesa era manifestamente
illegittima ed è stata lasciata cadere nel vuoto.
Con il decreto legislativo 204/2010 il ministero è tornata la carica
cercando di introdurre qualche modesto cambiamento. La nuova norma è
stata scritta con un linguaggio talmente contorto che per capirla
bisogna districarla come un nodo, ma alla fine il significato esce
abbastanza chiaro.
Recita il nuovo testo dell’articolo 8 della legge 110/1975, come modificato dal decreto legislativo 204:
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi,
previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato
e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è
subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.
L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.
…
Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza
hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi
armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale
civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che
esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato
dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale
devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
…
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che,
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già
ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi
previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Il
comma più oscuro e quello che inizia con le parole “Coloro che…” in
quanto esso dice in negativo ciò che avrebbe potuto essere detto in
modo molto più chiaro in positivo. Scrivendola in un linguaggio umano
essa dice in sostanza:
In primo luogo rimane ferma la norma secondo
cui che ha già ottenuto in precedenza una licenza di porto d’armi o
analoga, è considerato idoneo per tutta la vita.
In secondo luogo si conferma la regola che chi richiede licenze per la
fabbricazione, la riparazione, il commercio delle armi, se già non l’ha
ottenuta in passato deve sempre essere in possesso della prescritta
capacità tecnica; non ci riguarda perché non si tratta del certificato
maneggio armi del TSN, ma una idoneità accertata con esame presso le
prefetture; ma chi ha scritto la norma, non lo sapeva.
In terzo luogo si regola la situazione di chi viene considerato idoneo
per aver prestato servizio militare o presso un corpo armato dello
Stato o nei ruoli civili della p.s. e si stabilisce che essi devono
presentare un nuovo certificato rilasciato dal TSN se sono trascorsi 10
anni dalla fine della prestazione del servizio. Dalla interpretazione
esposta deriva però la conseguenza logica che coloro i quali entro 10
anni dalla fine del servizio armato hanno ottenuto una licenza di porto
d’armi, continueranno ad essere idonei al maneggio armi anche in futuro
come qualsiasi altro cittadino; facile comprendere che il solo fatto di
avere una licenza di porto d’armi rappresenta una forma di allenamento
continuo a loro maneggio e non è alcun motivo di rinfrescate presso un
poligono del TSN.
In quarto luogo si regola la situazione di chi “esibisca” un
certificato maneggio armi del TSN; cioè la norma conferma che chi ha
già avuto in passato una certificazione di idoneità al maneggio armi
non deve mai ripeterla o rinnovarlo. Il verbo esibire è usato a
sproposito perché la nuova normativa stabilisce che il cittadino non
deve mai certificare cose già a conoscenza della pubblica
amministrazione; siccome il TSN è un ente pubblico, è sufficiente che
il cittadino autocertifichi di aver conseguito l’idoneità. Questa frase
il legislatore avrebbe potuto risparmiarsela perché in sostanza ha
scritto che non deve presentare il certificato del TSN…… chi già
c’è l’ha, il che è lapalissiano.
Attenzione: La limitazione temporale di dieci anni per chi abbia prestato servizio armato non può essere riferita a chi esibisca
il certificato; la frase prevede ciò per chi in passato ha prestato il
servizio armato e quando parla di chi ha il certificato del TSN usa il
verbo al presente e non avrebbe senso una frase in cui si scriva “chi nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza esibisca …
Quindi è chiaro che le disposizioni su chi ha prestato servizio armato
non riguardano il cittadino che vuol fabbricare o commerciare armi
perché sono richieste nozioni e accertamenti che nulla hanno a che
vedere con il servizio militare o in polizia; per il cittadino che
invece vuole una licenza di porto d’armi, non cambia nulla: se ha fatto
il servizio miliare è considerato valido per tutta al vita; se non lo
ha fatto deve andare al TSN e ottenere un certificato che vale
per tutta la vita.,
Sembra
proprio di capire che al ministero non abbiano molta fiducia
nell’abilità a maneggiare armi di coloro che sono stati istruiti
nell’esercito o dalla stessa polizia! È probabile che chi ha scritto la
nuova norma nel 2010 volesse stabilire un limite temporale alla
validità del servizio militare e del certificato del TSN (è una nota
fisima del ministero, già espressa in un parere del 2004), ma fisima
era e fisima è rimasta. Nella nuova norma nulla viene detto al riguardo.
Nel 2010 la norma era stata spacciata dallo stesso Ministero come
diretta a porre un limite temporale alla validità del certificato del
TSN, probabilmente per far fregare ai cittadini un po’ di soldi
dall’UITS, e un po’ tutti (me compreso) avevano ipotizzato soluzioni di
validità temporanea del certificato, sempre sperando che il
Ministero chiarisse ufficialmente la sua opinione.
Ora però che vengo informato che a Napoli pretendono di far
rifare il maneggio armi ad un cacciatore perché ha la licenza da
più di 10 anni, e che a Roma hanno richiesto un nuovo certificato per
rilasciare porto d’armi una guardia giurata che già aveva la licenza di
tiro a volo in corso di validità, è il momento di dire che si devono
chiarire le idee; non si può far dire ciò alla legge ciò che non dice,
neppure con la più talebana della interpretazioni.
Si deve anzi prendere atto che il legislatore non ha modificato la
norma per cui non è richiesto il maneggio armi per collezionarle
e che pertanto ha confermato implicitamente che non è richiesto il
certificato maneggio armi per il nulla osta al loro acquisto e che le
diverse prassi seguite nelle questure sono illegali perché in contrasto
con la legge.
email - Edoardo Mori |
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