Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Quale è il periodo di validità della capacità al maneggio armi?

Fino all’ottobre 2010 il regime della cosiddetta capacità tecnica era contenuto nell’articolo 8 della legge 110/1975 in cui si stabiliva che per la licenza di porto d’armi la capacità tecnica derivava:
- o da aver prestato servizio militare o presso un corpo armato
- o dall’aver ottenuto il certificato maneggio armi dal TSN
Non era richiesta alcuna capacità tecnica per l’acquisto o la detenzione di armi né per collezionare armi.
Negli anni successivi vi è stato il tentativo di qualche funzionario ministeriale di sostenere che dopo un certo numero di anni che non aveva portato un usato armi aveva perso la capacità tecnica e doveva richiedere un nuovo certificato al TSN; la pretesa era manifestamente illegittima ed è stata lasciata cadere nel vuoto.
Con il decreto legislativo 204/2010 il ministero è tornata la carica cercando di introdurre qualche modesto cambiamento. La nuova norma è stata scritta con un linguaggio talmente contorto che per capirla bisogna districarla come un nodo, ma alla fine il significato esce abbastanza chiaro.
Recita il nuovo testo dell’articolo 8 della legge 110/1975, come modificato dal decreto legislativo 204:

Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.
 …
 Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
 …
 La capacità tecnica è  presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il comma più oscuro e quello che inizia con le parole “Coloro che…” in quanto esso dice in negativo ciò che avrebbe potuto essere detto in modo molto più chiaro in positivo. Scrivendola in un linguaggio umano essa dice in sostanza:
In primo luogo rimane ferma la norma secondo cui che ha già ottenuto in precedenza una licenza di porto d’armi o analoga, è considerato idoneo per tutta la vita.
In secondo luogo si conferma la regola che chi richiede licenze per la fabbricazione, la riparazione, il commercio delle armi, se già non l’ha ottenuta in passato deve sempre essere in possesso della prescritta capacità tecnica; non ci riguarda perché non si tratta del certificato maneggio armi del TSN, ma una idoneità accertata con esame presso le prefetture; ma chi ha scritto la norma, non lo sapeva.
In terzo luogo si regola la situazione di chi viene considerato idoneo per aver prestato servizio militare o presso un corpo armato dello Stato o nei ruoli civili della p.s. e si stabilisce che essi devono presentare un nuovo certificato rilasciato dal TSN se sono trascorsi 10 anni dalla fine della prestazione del servizio. Dalla interpretazione esposta deriva però la conseguenza logica che coloro i quali entro 10 anni dalla fine del servizio armato hanno ottenuto una licenza di porto d’armi, continueranno ad essere idonei al maneggio armi anche in futuro come qualsiasi altro cittadino; facile comprendere che il solo fatto di avere una licenza di porto d’armi rappresenta una forma di allenamento continuo a loro maneggio e non è alcun motivo di rinfrescate presso un poligono del TSN.
In quarto luogo si regola la situazione di chi “esibisca” un certificato maneggio armi del TSN; cioè la norma conferma che chi ha già avuto in passato una certificazione di idoneità al maneggio armi non deve mai ripeterla o rinnovarlo. Il verbo esibire è usato a sproposito perché la nuova normativa stabilisce che il cittadino non deve mai certificare cose già a conoscenza della pubblica amministrazione; siccome il TSN è un ente pubblico, è sufficiente che il cittadino autocertifichi di aver conseguito l’idoneità. Questa frase il legislatore avrebbe potuto risparmiarsela perché in sostanza ha scritto che non deve presentare il certificato del TSN……  chi già c’è l’ha, il che è lapalissiano.
Attenzione: La limitazione temporale di dieci anni per chi abbia prestato servizio armato non può essere riferita a chi esibisca il certificato; la frase prevede ciò per chi in passato ha prestato il servizio armato e quando parla di chi ha il certificato del TSN usa il verbo al presente e non avrebbe senso una frase in cui si scriva “chi nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza esibisca …
Quindi è chiaro che le disposizioni su chi ha prestato servizio armato non riguardano il cittadino che vuol fabbricare o commerciare armi perché sono richieste nozioni e accertamenti che nulla hanno a che vedere con il servizio militare o in polizia; per il cittadino che invece vuole una licenza di porto d’armi, non cambia nulla: se ha fatto il servizio miliare è considerato valido per tutta al vita; se non lo ha fatto deve andare al TSN e  ottenere un certificato che vale per tutta la vita.,

Sembra proprio di capire che al ministero non abbiano molta fiducia nell’abilità a maneggiare armi di coloro che sono stati istruiti nell’esercito o dalla stessa polizia! È probabile che chi ha scritto la nuova norma nel 2010 volesse stabilire un limite temporale alla validità del servizio militare e del certificato del TSN (è una nota fisima del ministero, già espressa in un parere del 2004), ma fisima era e fisima è rimasta. Nella nuova norma nulla viene detto al riguardo.
Nel 2010  la norma era stata spacciata dallo stesso Ministero come diretta a porre un limite temporale alla validità del certificato del TSN, probabilmente per far fregare ai cittadini un po’ di soldi dall’UITS, e un po’ tutti (me compreso) avevano ipotizzato soluzioni di validità temporanea  del certificato, sempre sperando che il Ministero chiarisse ufficialmente la sua opinione. 
Ora però che vengo informato che a Napoli  pretendono di far rifare il maneggio armi  ad un cacciatore perché ha la licenza da più di 10 anni, e che a Roma hanno richiesto un nuovo certificato per rilasciare porto d’armi una guardia giurata che già aveva la licenza di tiro a volo in corso di validità, è il momento di dire che si devono chiarire le idee; non si può far dire ciò alla legge ciò che non dice, neppure con la più talebana della interpretazioni.
Si deve anzi prendere atto che il legislatore non ha modificato la norma per  cui non è richiesto il maneggio armi per collezionarle e che pertanto ha confermato implicitamente che non è richiesto il certificato maneggio armi per il nulla osta al loro acquisto e che le diverse prassi seguite nelle questure sono illegali perché in contrasto con la legge.


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