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Norme
Le regole
sull’accertamento dei reati e delle infrazioni amministrative in
materia venatoria sono contenute negli articoli 27, 28, e 29 L.C.
Essi prevedono che possono procedere all’accertamento:
a - Agenti (e ovviamente ufficiali) di polizia giudiziaria con competenza generale o specifica per la materia venatoria;
b - Agenti del Corpo Forestale dello Stato
c - Guardie addette ai parchi nazionali o regionali
d - Guardie giurate comunali, forestali e campestri
e - Guardie private
f - Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali
g - Agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni.
Non è facile orientarsi in questa elencazione perché fa uso di una terminologia non definita ed in parte errata.
Ad esempio di materia confusa il DPR 24 luglio 1977 n. 616, art, 18, ha
trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di polizia locale urbane e rurale concernenti attività che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale. La legge 7 marzo 1986 n. 65, (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale) ha stabilito all’ art. 1 che i
comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine può essere
appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. Da
ciò si comprende che la legge ha eliminato ogni distinzione (rurale,
campestre, urbana) e che in un comune vi sono solamente guardie della polizia locale
le quali, se il numero lo giustifica, possono essere organizzate in un
servizio di polizia municipale. Dopo però la legge ha regolato la
polizia municipale dimenticandosi della polizia locale! L’art. 12 ha
poi previsto che anche gli enti locali diversi dai comuni (ad. es.
province e regioni) svolgano compiti di polizia locale, nei limiti
delle proprie competenze, ma ha escluso che si applichino ad essi gli
articolo della legge n. 65 che prevedono la collaborazione con le Forze
di polizia, l’uso di una uniforme, le funzioni di polizia giudiziaria e
stradale, la qualifica di agente di pubblica sicurezza e relativo porto
d’armi senza licenza. Però poi, tanto per complicare le cose, l’art. 57
del codice di procedura penale del 1988 stabilisce che sono agenti di
PG le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio e nell’ambito territoriale di appartenenza.
Secondo le regole interpretative tradizionali si dovrebbe ritenere che
la norma del 1988 modifica quella del 1986, ma purtroppo è ben chiaro
che la confusione deriva solo dal fatto che chi lavorava al codice non
conosceva ciò che stava scrivendo ci lavorava alla legge sulla polizia
locale.
Tutti comprendono che è ben difficile raccapezzarsi in questa giungla di parole scoordinate.
Per un primo orientamento, che poi approfondiremo, possiamo dire che:
- le guardie addette ai parchi nazionali o regionali (lett. c) sono i
dipendenti pubblici di questi enti, assunte in base allo statuto del
parco;
- le guardie giurate comunali, forestali e campestri (lett. d) sono i
dipendenti pubblici con qualifica di guardia comunale facenti parte
della polizia locale e diverse dalle guardie municipali;
- le guardie private giurate (lett. e) sono lavoratori privati con
decreto di nomina e porto d’armi rilasciati dal questore, assunti con
il compito di custodire determinate unita immobiliari e con competenza
limitata a tali unità;
- le guardie volontarie (lett. f) sono guardie private giurate
incaricate da associazioni ecologistiche o zoofile e munite di apposito
decreto di nomina rilasciato dal questore;
- le
guardie di enti delegati dalla regione e ovviamente, anche se la legge
non lo dice, le guardie delle regioni stesse (lett. g); la legge, tanto
per fare un po’ di confusione, le chiama agenti, parola priva
di significato tecnico-giuridico se non meglio specificata; ente
delegato è in genere la provincia, ma non è esclusa la delega ad altri
enti pubblici. Anche in questo caso deve trattarsi di dipendenti
pubblici.
Ciò premesso vediamo di orientarci sulla nozioni di
agente di polizia giudiziaria (PG) o di pubblica sicurezza (PS) e sulle
loro competenze.
Essere agente di PG vuol dire che avere il compito di accertare reati e
che l’accertatore può compiere atti di indagine formalmente validi
(perquisizioni, sequestri, assunzione informazioni, raccolta
prove,ecc.).
Essere agenti di PS (attenzione a non confonderli con gli agenti della
Polizia di Stato che sono anche agenti di PS) vuol dire appartenere ad
un corpo di agenti organizzato mediante un regolamento, a cui la legge
o il questore riconosce la qualifica di agente di PS; l’agente di PS,
oltre a svolgere i suoi compiti specifici (art. 1 T.U. leggi di P.S.
del 1931) veglia
al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini,
alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza
delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle
province e dei comuni, nonché delle
ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di
pubblici e privati infortuni. Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a
richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi
privati”. A tal fine ha facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia. (art. 20 DPR 616/1977).
La qualifica di agente di PS, di per sé, non attribuisce particolari
diritti all’agente, ma più che altro gli impone dei doveri. Sono poi le
singole leggi a stabilire, in relazione alla attività svolta, le
competenze.
In via generale occorre tener presenti le seguenti distinzioni:
Accertatori con funzioni di polizia giudiziaria
Accertatori senza funzioni di polizia giudiziaria
Gli accertatori con funzioni polizia giudiziaria si distinguono poi in:
Accertatori con competenza generale illimitata
Accertatori con competenza generale, limitata territorialmente
Accertatori con competenza parziale
Competenza generale di
PG significa che l’accertatore può compiere atti di indagine
formalmente validi in relazione a qualsiasi reato (per reato si intende
ogni condotta punita con ammenda e/o arresto (contravvenzione) oppure
con multa e/o reclusione (delitto); competenza significa parziale di
PG che egli può compiere atti solo in relazione a specifici reati. Ad
esempio (che non ha a che vedere con la caccia ma è illuminante al fine
di comprendere i problemi che si presentano all’interprete) per i
Vigili del Fuoco di ruolo svolgono funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito delle attività istituzionali; queste sono, in particolare il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale.
(D. L.vo 139/2006). Essi sono quindi agenti di PG se indagano su chi ha
appiccato un incendio o se lo arrestano sul fatto, ma sono privi di
competenze di PG se in una abitazione trovano un pacco di droga. Non
hanno competenza territoriale, ma è ovvio che quando sono fuori del
loro territorio, salvo che comandati, non sono in servizio e non hanno
perciò alcuna competenza. Essi forse non sono neppure agenti di PS;
questa qualifica era prevista dall’art. 8, primo comma della legge
1570/1941 il quale, dopo lunga discussione parlamentare non è stato
abrogato, ma con l’art. 15 L. 469/61 è stato modificato scrivendo
solamente che ad essi “sono riconosciuti, nei viaggi di servizio, i
benefici concessi ai funzionari e agli agenti di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza per l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto
urbano e metropolitano”. Se fossero stati ancora agenti di PS non ci
sarebbe stato bisogno di questa norma. In seguito una nuova legge
139/2006 ha abrogato la legge 1570 “salvo il primo comma dell’art. 8”,
senza considerare che esso era stato già abrogato e quindi non poteva
rivivere; e si è creato un gran pasticcio giuridico. Ad ulteriore
conferma di ciò, il fatto che la legge non ha previsto per i vigili del
fuoco la possibilità di andare armati, cosa invece prevista per gli
agenti di PS. Va detto che la qualifica di agente di PS conferisce più
oneri che poteri e che ai vigili del fuoco tale qualifica proprio non
servirebbe a nulla.
Hanno competenza generale illimitata di PG su tutto il territorio
quelli indicati nell’art. 57 CPP, commi 1 e 2, e cioè: Carabinieri,
Polizia di Stato e Penitenziaria, Guardia di Finanza, Guardie Forestali.
Hanno competenza generale limitata territorialmente, le guardie dei comuni, delle province e delle regioni.
Hanno competenza parziale
coloro a cui una o più leggi speciali attribuiscono competenza per
determinati reati; ad es. gli ufficiali sanitari, i vigili del fuoco,
gli ispettori del lavoro, ecc.; di solito la competenza è limitata
anche territorialmente
Infine, mentre Carabinieri, Guardia di
Finanza e Polizia di Stato si considerano in servizio permanente, e
quindi possono legittimamente compiere atti anche se fuori servizio,
gli altri soggetti con qualifica di agente od uff. di PG, sono tali
solamente se in servizio. Attenzione non confondere la nozione militare
“in servizio permanente effettivo” che si contrappone semplicemente
alla nozione di “militare di complemento” con la permanenza del
servizio di PG, espressamente riservato dalla legge (R. D. 31 agosto
1907, n.690) solo ai corpi espressamente indicati.
Se non sono in servizio essi hanno solamente l’obbligo generico
di denunzia ex art. 361 C.P. che incombe su ogni pubblico ufficiale che
abbia notizia di un reato nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.
Se, ad es., ne ha notizia casuale al bar, non ha alcun obbligo.
Attenzione però; l’art. 29 della legge sulla caccia 157/1992, in
contrasto con tutto il quadro logico-sistematico, stabilisce che gli
agenti della polizia locale possono redigere i verbali di
contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti
dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche
fuori dall'orario di servizio. Norma in perfetto contrasto con l’altra che consente loro di cacciare fuori orario di servizio!! Si veda la voce Porto d’armi da parte degli agenti accertatori.
Un tempo le distinzioni sopra indicate avevano meno importanza per il
fatto che non esistevano le sanzioni amministrative, ma solo delitti e
contravvenzioni e chi era incaricato di accertare anche semplici
contravvenzioni di fronte ad uno di tali reati rivestiva la qualifica
di agente di polizia giudiziaria. Con la legge sulla depenalizzazione
del 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni punite con la sola multa od
ammenda sono state trasformate in sanzioni amministrative (salvo un
sola ipotesi) e perciò chi era incaricato del loro accertamento non
aveva più ragione di rivestire la qualifica di agente di PG. Si può
quindi tranquillamente sostenere, ad esempio, che nonostante la
dicitura della legge sulla pesca, anche le guardie ittiche abbiano
perduto la qualifica di agente di PG. L'orientamento generale dal 1977
in poi è di negare alle guardie giurate poteri di polizia giudiziaria
che un privato mai ha nel nostro ordinamento.
Conforta questa interpretazione il D.L.vo 31 marzo 1998, n.112, Art. 163. Trasferimenti agli enti locali, il quale stabilisce:
…
3 . Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, sono trasferite
alle province le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie
delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute,
di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il
riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza
sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14
luglio 1965, n. 963;
Visto che le regioni non possono attribuire poteri di polizia
giudiziaria è chiaro che il trasferimento di competenza fa venir meno
la possibilità che la regione nomini soggetti privati a svolgere
compiti che implicano facoltà di polizia giudiziaria.
Quindi: è vero che stando alle lettera della legge 1931 le guardie
ittiche hanno il compito di accertare reati e la qualifica di agenti di
PG, ma bisogna prendere atto che ciò è in contrasto con il quadro
normativo vigente; il problema è se si possa negare ora la qualifica di
agente di PG in via interpretativa o se sia un problema di
coordinamento di norme da risolvere sul piano costituzionale.
Unico modestissima eccezione a questo quadro logico (anche in questo
caso solo perché il legislatore non sapeva ciò che scriveva) è per le guardie zoofile per le quali la L. 20 luglio 2004, n. 189 (Maltrattamento animali), ha stabilito che La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione,
nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di
nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura
penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni
protezionistiche e zoofile riconosciute. Quindi le guardie zoofile
sono agenti di PG con competenza limitata e solamente per
l’accertamento di reati aventi per oggetto animali d’affezione; essi
inoltre devono rispettare le limitazioni che abbia loro imposto il
prefetto. In materia di caccia sono normali guardie volontarie e
potrebbero intervenire in qualità di agenti di PG solo se il cacciatore
prendesse a calci il cane (art. 37 LC)!
Problema analogo vi è per i barracelli,
una particolare struttura della Sardegna di guardie campestri
organizzate in forma di compagnia, su richiesta dei proprietari di
terreni; essi rientravano fra gli agenti di PS a norma della legge del
1907. Dal 1940 ricadevano nel regine previsto dall’art. 73 T.U. leggi
di P.S. e potevano portare armi come ogni agente di PS, secondo i
principi del loro regolamento del 1898.
La situazione normativa è stata però modificata con il passaggio delle
competenze alla Regione nel 1979. Il DPR 19-6-1979 n. 348, art. 12
stabilisce infatti che la qualifica di agente di PS viene attribuita
con decreto del prefetto e che sia il prefetto (e non quindi il Comune)
a stabilire il tipo di arma che l'agente singolarmente (o per
compagnia) ha facoltà di portare in servizio. È il prefetto che può
scegliere fra arma corta e arma lunga.
Detto ciò pare evidente che il modello di tessera predisposto dalla
Regione nel 2004 è illegittimo e privo di senso: non è sindaco che deve
firmare il documento, ma il prefetto.
I Barracelli non esercitano funzioni di polizia giudiziaria; la legge
regionale 15/07/1988, N. 25 attribuisce loro solo il compito di
accertare infrazioni amministrative (art. 6). Anche la legge regionale
29 luglio 1998, n. 23 li nomina assieme alle guardie giurate e non
attribuisce loro nessuna specifica competenza di polizia giudiziaria
(che del resto la regione non può attribuire). la L.Reg. 15/071988, n.
25 attribuisce loro il compito di “prevenzione e repressione
dell'abigeato”, ma la Regione non può attribuire compiti di polizia
giudiziaria e, anche se lo potesse, la competenza di PG resterebbe
limitata esclusivamente all’abigeato, con esclusione di ogni altro
reato. Ma reprimere e prevenire è attività che non ricomprende
necessariamente il potere di compiere formali atti di polizia
giudiziaria.
La
qualifica di agente di PG non può essere conferita da leggi regionali
poiché le regioni non hanno alcuna competenza in materia penale. Le
norme che prevedono ciò solo illegittime. In rari casi vi è stato un
passaggio specifico di competenze con attribuzione a soggetti
dipendenti dalle regioni del compito di accertare reati già previsti da
leggi nazionali.
Gli agenti alle dipendenze di enti locali
Fermi restando i dubbi terminologici e sistematici ed i problemi
sollevati dalla legge sulla polizia locale, essi vengono ritenuti
agenti di PS e agenti di PG con competenza generale limitata al loro
territorio. Si veda la voce →Porto d’armi da parte degli agenti accertatori.
Guardie giurate
Per quanto concerne le guardie giurate particolari
alle dipendenze di privati (o di enti pubblici con rapporto di lavoro
privatistico) si tenga presente che essi rimangono dei privati
cittadini e che non hanno alcun potere oltre quello che competerebbe ad
ogni cittadino nella stessa situazione. In sostanza si tratta di un
unico potere e cioè quello di procedere ad arresto in flagranza di
reato (art. 383 CPP), per reati perseguibili d’ufficio, in tutti i casi
in cui l’arresto è obbligatorio (art. 380 CPP). Il privato (o la
guardia) che esegue un arresto diviene un P.U. e quindi può fare uso
legittimo di armi e di mezzi od atti di costrizione (art. 53 CP).
La guardia giurata particolare non può richiedere le generalità ad una
persona (l’ art. 651 CP riserva tale facoltà solo a P.U.). Può farlo se
effettua un arresto.
Diversa la posizione delle guardie giurate volontarie le quali non sono
investite di poteri di polizia giudiziaria, ma solo di un potere
derivante dal fatto di essere persona incaricata di compiti amministrativi di polizia (ma non giudiziari!). Quindi:
- la guardia non può eseguire arresti se l'arresto è solo facoltativo;
- la guardia non può procedere a nessun atto di indagine a norma degli artt. 347 ss. CPP;
- la guardia può arrestare solo se l'arresto è obbligatorio e, in tal
caso, può trattenere il corpo di reato fino alla consegna alla polizia
giudiziaria;
- la guardia può richiedere le generalità in forza dell'art. 651 c.p.;
- la guardia non può far uso delle armi o della coazione fisica a norma
dell'art. 53 C.P., ma può usarle armi o violenza solo per legittima
difesa;
- le guardie redigono verbali che non sono atti pubblici, ma che, come ben ha sempre detto la legge, dal 1907 ad oggi, fanno fede fino a prova contraria;
- le
guardie, in quanto persone incaricate di un pubblico servizio hanno
l'obbligo di fare denunzia delle notizie di reato di cui abbiano avuto
notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni (art. 362 c.p.).
Si pone il problema se le guardie volontarie, nel momento in cui
intervengono per svolgere il loro compito, siano pubblici ufficiali
oppure solamente incaricati di un pubblico servizio. Secondo la
definizione data dall’artt. 357 e 358 C.P., modificato nel 1990, essi
vanno inseriti fra gli incaricati di un pubblico servizio. Però nel
1994 la Cassazione, giudicando si di una caso anteriore alla riforma,
scriveva
Va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, a norma dell'art. 357
cod. pen., alle guardie ecologiche del servizio volontario di vigilanza
della comunità montana Valtellina. Esse, infatti, esplicano un servizio
disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono
conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in
materia ecologica e di redazione dei relativi verbali, con efficacia di
fede privilegiata ai sensi dell'art. 255 del regolamento per
l'esecuzione del TULPS.(Cass. 9387/1994).
Però la legge 6
giugno 2008 n. 101, emessa in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia resa in data 13 dicembre 2007 nella causa C-465/05, procedura
di infrazione n. 2000/4196, per avere l’Italia limitato il libero
svolgimento dell’attività delle agenzie di vigilanza comunitarie
accampando la fandonia che esse avevano pubblici poteri, non ha potuto
dichiararli pubblici ufficiali, ma ha loro riconosciuto solo la
qualifica di incaricati di pubblico servizio.
Ciò non spiega perché le guardie giurate volontarie siano legittimate a
richiedere i documenti ai controllati, facoltà riservata ai pubblici
ufficiali, così come quella di fare uso di armi e di violenza fisica
(art. 53 C.P.), facoltà questa che nessuno si è mai sognato di
attribuire a delle guardie private e per di più volontarie.
La soluzione giuridicamente corretta non è quella proposta dalla
Cassazione. Tra l’altro non è vero che i verbali abbiano fede
privilegiata; sono verbali di constatazione di fatti che hanno lo
stesso valore di una testimonianza, smontabile con prova contraria; la
fede privilegiata è quella che possiedono gli atti e le certificazioni
provenienti da un pubblico ufficiale o quegli atti che fanno fede fino
a querela di falso. È la qualifica del soggetto che emette l’atto a
provare la fede privilegiata ed è un errore logico far derivare la
qualifica del soggetto in base alla natura dell’atto emesso. Perciò si
deve ritenere che si tratta di incaricati di pubblico servizio a cui
una norma speciale attribuisce anche la facoltà eccezionale di
richiedere i documenti specificamente indicati nella legge sulla caccia
o in altre leggi apposite.
Le Guardie giurate volontarie in genere
Ad esse si applica poi, salvo diversa disposizione, l’art. 13 della
legge 689/1981 (legge sulla depenalizzazione che regola le sanzioni
amministrative) per cui possono:
- assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi
diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
- procedere al sequestro cautelativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa;
- procedere alla contestazione dell’infrazione.
Sul punto della applicabilità dell’art. 13 Legge 689/1982 vi è stato
dibattito dottrinario un po’ astratto ed inconcludente. Se si considera
che la legge sulla caccia è una legge speciale la conclusione è
semplice: l’art. 13 si applica in mancanza di diversa o contraria
disposizione della legge 157/1992.
Le guardie giurate volontarie venatorie
Quanto appena detto vale anche per le guardie venatorie per cui però è stata dettata una normativa particolare che definire confusionaria è dir poco.
L'art. 57 del Codice di procedura penale attribuisce la qualifica di
agente di PG solo a persone inquadrate in corpi alle dipendenze di enti
pubblici con l'unica eccezione di coloro «ai quali leggi e regolamenti
attribuiscono le funzioni di cui all'art. 55» e cioè di accertare reati.
Ora la legge 11 febbraio 1992 n. 157 (nuova legge sulla caccia,
posteriore al nuovo C.P.P.), all'art. 27, dice che la vigilanza
venatoria è affidata:
a)agli agenti alle dipendenze degli enti locali delegati. «Ad essi è
riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza ai sensi della legislazione vigente»;
b) alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, le quali per la legge del 1907 sono anche agenti di PS;
c)alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, ecologiche, zoofile riconosciute da leggi regionali. ecc.
d) alle guardie giurate private; la legge avrebbe fatto meglio a
precisare che esse possono intervenire solo all’interno dei terreni
affidati alla loro sorveglianza e non certo girare per le campagne a
scovar bracconieri!
È quindi la legge stessa sulla caccia la quale esclude che alle guardie
volontarie possa essere riconosciuta la qualifica di agente di polizia
giudiziaria (e tanto meno di agente di PS).
L'art. 28 successivo precisa l'importanza della distinzione stabilendo
che solo gli addetti alla vigilanza che siano anche agenti di PG
possono procedere a sequestro amministrativo o penale. È evidente
quindi che non ha senso la tesi secondo cui chi è comunque incaricato
di vigilare affinché non vengano commessi reati, divenga
automaticamente agente di PG quando interviene: la legge incarica una
serie lunghissima di guardie di ogni genere di svolgere «attività di
vigilanza» affinché non vengano commesse violazioni alle leggi
venatorie, ma poi stabilisce che atti di polizia giudiziaria (cioè
atti di indagine ed intervento con rilevanza processuale penale quali
sequestri, perquisizioni, assunzione di informazioni, ispezioni, ecc.)
possono essere compiuti solo da chi ha specifiche attribuzioni di
polizia giudiziaria. Perciò non si può far derivare la qualifica di PG
dalle attribuzioni perché la norma della legge sulla caccia è norma
speciale che deroga espressamente al CPP !
L'unico dubbio che potrebbe sorgere è il seguente: è possibile che una
legge regionale attribuisca la qualifica di agente di PG a soggetti
diversi da quelli indicati nella legge?
La risposta deve essere negativa per i motivi già esposti. Inoltre la
legge sulla caccia risulta aver espressamente delimitato l'ambito
dell'art. 55 C.P.P.
Le guardie volontarie che non sono anche guardie giurate
In materia di guardie giurate volontarie e di guardie volontarie, è
stata creata una notevole confusione dai legislatori del passato che
hanno legiferato senza un preciso quadro di riferimento.
In passato erano regolate solo le guardie giurate private, lavoratori
dipendenti da privati; lentamente, per la caccia e per la pesca,
vennero introdotte le guardie giurate volontarie che però restavano in
tutto soggette alle norme sulle guardie giurate private. Esse non
avevano alcuna tutela giuridica salvo quella derivante dalla qualità di
pubblico ufficiale che assumevano al momento di un intervento nella
materia loro affidata.
La normativa statale non si è discostata da questo quadro fino a tempi recenti.
La legge venatoria del 1939 stabiliva all’art. 68: la
vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli
ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate
comunali e campestri, alle guardie dei consorzi idraulici e forestali,
e, in particolar modo, ai guardiacaccia dipendenti dai comitati
provinciali della caccia ed alle guardie giurate in servizio presso i
concessionari di bandite e di riserve.
È
affidata, altresì, alle guardie private riconosciute ai termini della
legge di pubblica sicurezza ed alle guardie volontarie delle sezioni
della federazione italiana della caccia.
L’art. 69 aggiungeva: le
sezioni della federazione italiana della caccia hanno facoltà di
chiedere al prefetto il riconoscimento, a termini della legge di
pubblica sicurezza, di guardie giurate volontarie, per quei soci che
diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire
volontariamente servizio di vigilanza venatoria. Tali guardie
volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni solo dopo
aver prestato giuramento ai sensi dell'art. 266 del regolamento 21
gennaio 1931-ix, n. 773.
La legge 2 agosto 1967, n. 799, art. 29 in materia venatoria così modificava la norma: le
associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del testo unico hanno
facoltà di chiedere al prefetto, a termini della legge di pubblica
sicurezza, il riconoscimento di guardie giurate volontarie
per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e
che intendono eseguire volontariamente servizio di vigilanza venatoria.
dette guardie giurate sono equiparate, ad ogni effetto, alle guardie volontarie.
La legge 27 dicembre 1977, n.968, art.27 regolava nuovamente la materia scrivendo: la
vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli
agenti venatori dipendenti degli enti delegati dalle regioni ed alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute,ai
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle
norme di pubblica sicurezza.
Detta vigilanza è,altresì,
affidata agli ufficiali,sottufficiali e guardie del corpo forestale
dello stato,alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,agli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,alle guardie giurate
comunali,forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai
termini della legge di pubblica sicurezza.
Questa legge quindi
faceva un passo indietro e non faceva più alcun cenno di guardie
volontarie prive della qualifica di guardia giurata.
L’articolo 27 della legge venatoria del 1992 recita:
La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:…..
b)
alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di
protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di
protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Infine il citato D.L,vo 31 marzo 1998, n.112 trasferiva alle Regioni
a) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie delle
associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di
cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
b) il
riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza
sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e all'articolo 22 della legge 14
luglio 1965, n. 963;
Stando alla lettera della norma parrebbe che vi siano guardie giurate volontarie e guardie volontarie sic et simpliciter,
ma è una pura svista linguistica. Come si vede le guardie volontarie
non giurate compaiono e scompaiono misteriosamente senza che nessuno si
sia mai accorto delle incongruenze che ne derivavano. Ma siccome la
legge del 1992 fa riferimento solo a guardie volontarie che siano anche
guardie giurate, dovrebbe essere chiaro che la norma del 1998 non ha
inteso derogare a questo principio.
Allo stato delle
cose si deve perciò ritenere che non può esistere una guardia
volontaria che non abbia il decreto di guardia giurata, rilasciato dal
prefetto o dalla Regione, a seconda dei casi.
Si veda al
riguardo, fra le tante, la legge regionale Lombardia 9/2005 che prevede
che le guardie volontarie siano prima di tutto guardie giurate.
La conclusione è che non esistono guardie volontarie che non siano
anche guardie giurate perché il potere di effettuare controlli e di
redigere verbali compete solo a chi sia munito del decreto di
riconoscimento della qualità di guardia giurata, rilasciato, a seconda
dei casi dal prefetto o dalla Regione. Non vi può essere un
riconoscimento di incaricato di pubblico servizio o di pubblico
ufficiale in mancanza di un atto che riconosca e attesti tale
qualifica.
Di conseguenza coloro che si costituiscono in associazioni di
volontari, ma sono privi del decreto di guardia giurata, rientrano
(come certi gruppi di “Ranger”) nella figura giuridica delle ronde.
Vale a dire che il cittadino che pretende di andare in giro ad
insegnare l’ordine e la legge agli altri, prima di tutto deve
dimostrare di essere all’altezza di tale compito, di non avere disturbi
psichici, di essere incensurato e, cosa importante, deve indossare
giubbotti che lo identifichino chiaramente e a distanza come soggetto
privo di qualsivoglia potere, salvo quello di osservare (facoltà questa
garantita dalla Costituzione, purché non si rechi disturbo o molestia
agli altri cittadini).
Pare cosa del tutto ovvia, sul piano logico e giuridico che non si
possa operare alcuna distinzione fra chi afferma di fare la ronda per
tutelare la sicurezza pubblica e chi afferma di fare la ronda per
tutelare il cinghiale, anche perché non ci si può basare sulle
intenzioni, ma sui comportamenti di fatto.
Perciò alle guardie volontarie che non siano guardie giurate si applica
integralmente il Regolamento ministeriale 8 agosto 2009, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale di pari data e non possono portare alcuna
divisa. Le guardie giurate invece devono attenersi alle disposizioni
del regolamento al TU Leggi di PS e portare solo divise autorizzate dal
prefetto. Rimane fermo il principio generale per cui le divise non
devono trarre in inganno il cittadino circa la qualifica e poteri di
chi hanno davanti; perciò le divise non devono essere confondibili con
quelle di agenti di PS e non devono recare gradi e stellette.
Attività esplicabile dagli addetti alla vigilanza
Gli agenti di polizia giudiziaria
Gli accertatori con qualifica di agente di PG possono compiere tutte le attività di indagine loro demandate dal CPP, nei limiti dei reati di loro competenza:
- identificazione di persone prive di documenti o con documenti
probabilmente falsi; a tal fine possono accompagnare la persona nei
propri uffici e trattenerla fino ad identificazione, per un massimo di
12 ore (art. 349 CPP);
- arresto facoltativo o obbligatorio in flagranza di reato e fermo;
- atti specifici di indagine (sommarie informazioni, testimonianze, perquisizioni, sequestri, ecc.);
- documentazione dell’attività svolta;
- denunzia di reati di cui sono venuti a conoscenza in relazione alle
loro funzioni ad un ufficiale di PG o al PM (art. 331 CPP);
- redazione ed invio della notizia di reato su cui hanno svolto investigazioni al PM (art. 347 CPP);
- possono procedere a perquisizioni domiciliari anche solo per vaghi
indizi di detenzione illegale di armi od esplodenti (art. 41 TULPS).
- gli agenti di PG procedono al sequestro delle armi, della fauna
selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami
vivi autorizzati (art. 28 L.C.)
- possono richiedere la esibizione della licenza di porto di fucile per
uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12 LC, del
contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
Chi non è agente di polizia giudiziaria (lettere b, c, d) può
controllare solo persone che siano congiuntamente (art. 28, 1° comma
LC):
a) in esercizio o atteggiamento di caccia e
b) in possesso di armi o arnesi atti alla caccia,
formulazione sovrabbondante perché non vi può essere atteggiamento di caccia se non si hanno con sé mezziz di caccia!.
A queste persone può essere richiesto di fornire le proprie generalità,
di esibire eventuali armi o arnesi o selvaggina in loro possesso e, in
caso le possiedano, di esibire i documenti che giustifichino il porto
di armi e l’esercizio della caccia. Esibire significa che è
l’interessato che mostra alla guardia l’arma che ha e le cartucce che
contiene, che mostra la selvaggina che visibilmente ha con sé. Non è
assolutamente obbligato a compiere operazioni di smontaggio dell’arma,
ma deve solo, se richiesto, aprire la bascula per far vedere se l’arma
è carica o scarica, e mostrare quante cartucce entrano nel serbatoio.
Il cacciatore NON DEVE consegnare l’arma alla guardia che potrebbe non
essere abilitata al maneggio armi o al porto di arma lunga.
Le guardie giurate volontarie non possono procedere ad alcuna
perquisizione né a sequestro di armi, arnesi o selvaggina né ad
assunzione di informazioni da terzi, né a raccolta di tracce o prove
dell’infrazione.
Essi non procedono a contestazione di infrazioni, ma solo a redigere
verbali di constatazione in cui devono esporre tutte le circostanze del fatto, ivi comprese le norme che si ritengono violate, e le eventuali osservazioni della persona ritenuta responsabile della infrazione (art. 28 comma 5 LC).
Attenzione: in presenza dell’accertamento della flagranza di reati per cui è obbligatorio l’arresto essi possono, ma non devono, procedere all’arresto a norma art. 383 CPP.
I reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in loro flagranza sono, per quanto riguarda le situazioni che possono presentarsi:
- porto di armi da guerra (ma è difficile che uno cacci con un mitra!)
- porto di armi clandestine (cioè armi comuni prodotte dopo il 1920 e
prive di matricola, armi comuni prodotte dopo il 1979 e prive di numero
di catalogo, armi autocostruite);
- porto illegale di almeno due armi
comuni da sparo (in caso di due bracconieri che operino congiuntamente
vi è concorso nel reato e quindi ognuno concorre nel porto di due
fucili!).
Solo in caso di arresto si procede al sequestro del
corpo di reato. L’arrestato va posto al più presto a disposizione di un
agente od ufficiale della polizia giudiziaria che redige un verbale di
consegna della persona e delle cose.
Per flagranza
si intende quella situazione in cui vi è stata la constatazione diretta
della commissione di un reato da parte di una data persona; questa può
essere anche essere catturata dopo un inseguimento, ma vi deve essere
la certezza che si tratta della persona che si è vista commettere il
reato. Costituisce flagranza il fatto che il presunto colpevole venga
trovato in possesso di cose o tracce indicanti con sicurezza che ha commesso il reato immediatamente prima (art. 382 CPP).
Perquisizioni.
La regola generale è che le perquisizioni personali possono essere
compiute solo su decreto motivato del PM (art. 247 CPP). Ricordo che
l’art. 13 della Costituzione dice che salvo particolari casi di
necessità ed urgenza indicati dalla legge “nessuno può essere
sottoposto a ispezione o perquisizione personale se non per atto
motivato dell’autorità giudiziaria”. Perquisizione personale è quella
diretta a rinvenire cose occultate sulla persona, ivi comprese borse e
borselli. Dubbio se vi rientrino valige e grossi colli. Si veda anche
la voce →Reati.
Le perquisizioni domiciliari e veicolari sono soggette alle stesse regole.
Caso di urgenza e necessità si ha nella flagranza del reato o in
presenza di un evaso, o in caso di cattura o fermo (art. 352 CPP);
chiara l’esigenza di evitare che la persona acchiappata abbia con sé
oggetti pericolosi.
Vi sono poi norme speciali di portata più limitata perché applicabili solo in operazioni di polizia (vale a dire non di fronte a situazioni occasionali) e per la ricerca di stupefacenti, armi, esplosivi:
a) La legge 152/1975 sull’Ordine pubblico ha previsto che in caso di
necessità ed urgenza la PG e la Forza Pubblica, nel corso di operazioni
di polizia, possono procedere a perquisizione sul posto di persone e
veicoli, ma al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi ed
esplosivi e strumenti da scasso.
b) La legge del 1990 sugli stupefacenti ha poi previsto un diritto di
ispezione di veicoli e bagagli “nel corso di operazioni di polizia”
dirette contro il traffico di stupefacenti.
Quest’ultima legge ha introdotto la nuova nozione di “ispezione”,
diversa dalla ispezione regolata dall’art. 244 CPP. La Cassazione ha
scritto che ispezionare
significa limitarsi a guardare entro un veicolo per osservare ciò che
immediatamente è visibile al controllo accurato di tutte le parti,
esterne ed interne, del veicolo, dei bagagli e degli effetti personali
che sono avvistati dall'agente che ispeziona; se occorrono più accurate
e complesse ricerche occorre procedere a perquisizione. Cass.,
11908/1992, Cass., 1864/1997.
Come si vede una distinzione di
lana caprina, e solo la Cassazione riesce a capire se il fatto di
aprirmi di forza una valigia e trovarvi una pistola avvenga come
ispezione o come perquisizione!
In mancanza dei requisiti prescritti la perquisizione si dovrebbe
considerare nulla e quindi inesistente il sequestro conseguente di armi
a droga; ma la Cassazione è sempre stata di manica molto larga.
Quindi, riassumendo, per quanto concerne la nostra materia:
La PG può eseguire perquisizioni ed ispezioni, di propria iniziativa, solo in caso di flagranza di reato.
Chi non è agente di PG può solo richiedere che gli vengano mostrati
armi, arnesi o selvaggina in possesso del controllato. Non può
pretendere che il controllato apra contenitori in suo possesso o che
consenta di far vedere che cosa ha nel bagagliaio dell’auto o di
estrarre i fucili che già ha riposto in esso. Solo nel caso che si sia
direttamente constato che egli aveva con sé l’arma e che l’ha risposta
nell’auto, può essergli chiesto di mostrale perché in tal caso vi è la
prova che egli “era in possesso” dell’arma. Occorre essere sicuri
perché se poi l’arma non c’è non si fa certo una bella figura e si
potrebbe essere accusati di qualche abuso.
Alcune leggi regionali, proprio per ovviare a questo limite, hanno
introdotto una sanzione amministrativa per chi si rifiuta di mostrare
ciò che porta in contenitori (cesti, sacchi da montagna). Non è mai
consentito di richiedere di vedere ciò che uno ha in tasca o nella
cacciatora.
(20 marzo 2011)
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