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Il sito della Polizia di Stato contiene una pagina in complesso soddifacente di risposte ai quesiti più comuni in materia di armi (le cosiddette FAQ) da cui si ricava che Questori e Commissari si guardano bene dal leggerle, preferendo continuare a tormentare i cittadini con le sciocchezze che custodiscono religiosamente nella scatola cranica.
Invito tutti i lettori ad andarsele a leggere e a stamparsi quelle più interessanti per poterle mettere sotto al naso dei sullodati commissari, sfidandoli poi a scrivere nero su bianco che essi non sono d’accordo con il loro Ministero. Ad esempio la risposta nr. 92 del 9-12-2004 in cui si dice chiaramente che non va denunziato l’acquisto delle munizioni, ma solo la loro effettiva detenzione protratta oltre il termine per la denunzia.
Le risposte sono in genere corrette e affrontano adeguatamente tutti i più comuni problemi in materia di armi. E' vero che le risposte alla FAQ, anonime e non motivate, non hanno alcun valore di atto ufficiale, ma si spera che esse rispecchino le idee correnti del ministero; talvolta è meglio una idea sbagliata che nessuna idea.
Il difetto di queste FAQ sta proprio nel fatto che troppo spesso non sono assolutamente motivate, o che sono motivate senza chiara indicazione delle norme; so che al Catalogo qualcuno si risente per le mie prese di posizione, ma io non faccio mai affermazioni che non siano sostenute da elementi di fatto ed elementi di diritto riuniti in un ragionamento logico. Se non sono d'accordo, perché non provano a smontare il mio ragionamento con argomenti altrettanto validi?
Alcune FAQ però sono errate e le segnalo ai lettori perché siano pronti a contestarle e al Ministero perché rivaluti le sue risposte. Rilevo come nel 2006 vi sia stata una preoccupante recrudescenza di approssimazione nelle risposte!
15-07-2003 - Ho fatto obiezione di coscienza al servizio militare posso acquistare e detenere le c.d. “armi bianche”?
La risposta della PS è che gli obiettori non possono acquistare armi bianche! Come pò rifiutare il servizio militare chi detiene la sciabola del nonno?
20-07-2006 - Sono stato ammesso a prestare servizio civile in qualità di obiettore di coscienza; potrei oggi iscrivermi ad una Sezione del T.S.N. per praticare attività sportive con le armi messe a disposizione dal poligono?
Risposta: La normativa in materia, ed esattamente l’art. 15, comma 6, della legge n. 230/98, oltre a precludere agli obiettori di coscienza la possibilità di avere licenze di polizia in materia di armi, vieta loro anche il semplice maneggio di armi comuni da sparo. Pertanto, un obiettore di coscienza potrebbe iscriversi ad un T.S.N., ma potrebbe praticare attività sportiva con le sole armi a modesta capacità offensiva (aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 joule o avancariche monocolpo), per le quali la legge prevede un’eccezione.
Orbene, è evidente che chi ha scritto questo cumulo di sciocchezze, non è stato in grado di collegare due articoli semplicissimi della legge 230/1998 che trovate in questo sito.
Essa, all' art. 2 lett. a), dice che non può far dichiarazione di obiezione di coscienza chi è stato titolare di licenze di PS relative ad armi di cui agli art. 28 e 30 TULPS…. con eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h, nonché al terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36.
La lettera h nel 1990 indicava le "repliche di armi antiche ad avancarica".
Il terzo comma dell'art. 2, sempre nel 1990, regolava"le armi da bersaglio da sala, le armi ad aria compressa le armi ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi".
E queste solo le armi che per il legislatore non erano rilevanti ai fini della obiezione di coscienza. Sia ben chiaro che queste disposizioni non possono avere nulla a che vedere con le armi liberalizzate che sono nate solo nel 1999 e che non sono oggetto di nessuna licenza di PS.
Pare (ma è ipotesi mia che non riesce a credere a certe cose) che forse il luminare del ministero abbia letto il resto della frase in cui si dice che le armi ad aria compressa e lanciarazzi e da bersaglio da sala non sono armi comuni se la Commissione ne esclude l'idoneità ad offendere la persona; ma è interpretazione che non regge perché nel 1998 la Commissione non aveva mai escluso l'idoneità ad offendere salvo che per i giocattoli e quindi la norma, così interpretata sarebbe stata priva di senso. E' ovvio invece che il legislatore non voleva pregiudicare il diritto alla obiezione di chi avesse praticato lo sport del tiro a segno solo con armi ad aria compressa e di chi deteneva lanciarazzi per uso navale o di protezione civile.
Il luminare poi dovrebbe spiegare perché avrebbe dovuto essere escluso dalla obiezione chi aveva denunziato la sciabola del nonno e che senso aveva il consentire l'obiezione al detentore di moderne repliche di armi da fuoco, con cui si può cacciare il bisonte, e non a chi aveva una ben più innocua arma ad aria compressa. Forse si dimentica che l'interpretazione deve sempre essere rivolta ad evitare conseguenza aberranti e incostituzionali e che il legislatore non voleva vietare a tutti l'obiezione, salvo che ai detentori di repliche. Suvvia, un po' di buon senso!
Come non bastasse l'Ufficio del Catalogo sta raccontando di avere appositamente convocato un rappresentante dell'UITS per fargli revocare una circolare in cui si rilasciano attestazioni al maneggio delle armi in base alla interpretazione che il ministero contesta e che il funzionario " ha ammesso l'errore". Dice poi che le questure intanto stanno procedendo al ritiro delle abilitazioni al maneggio delle armi conseguite da obiettori in forza di quella circolare.
12-08-2004 - Vorrei sapere in quali sanzioni penali incorre il bracconiere sorpreso a cacciare con un’arma dotata di silenziatore.
La risposta della PS è che i silenziatori parti di armi da guerra perché lo dice la normativa sul materiale di armamento.
Anche qui hanno preso una cantonata nel leggere il DM 13 giugno 2003, Cat. I, il quale dice che rientrano fra il materiale di armamento le armi automatiche e “loro accessori come segue” e loro “componenti appositamente progettati”; alla lettera e) che segue vengono elencati i “silenziatori per armi da fuoco”. E’ del tutto ovvio che si deve trattare di accessori di armi automatiche (da guerra) oppure, se incorporati, che devono essere stati appositamente progettati per un’arma da guerra (silenziatore incorporato di una pistola mitragliatrice, ad esempio). Non rientra di certo fra il materiale di armamento un tubo di scappamento di moto saldato alla canna del fucile!
La risposta giusta avrebbe dovuto essere che il bracconiere risponde sicuramente di una sanzione venatoria e che, se ha alterato l’arma, risponderà anche di alterazione di arma. Inoltre se si considera il silenziatore parte di arma ed esso non era stato denunziato, anche di illegale detenzione di arma.
10-03-2005 - Vorrei saper se, per poter frequentare un campo di tiro a volo con la mia licenza, debbo continuare a pagare annualmente la tassa di Concessione Governativa.
La risposta della PS è che la licenza di caccia per cui non è pagata la tassa annuale di concessione governativa è priva di valore.
Orbene la risposta ignora del tutto la normativa vigente, sia quella fiscale (Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg.) che quella penale (legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6), come ho ampiamente spiegato in altra pagina del nel mio sito: non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che la licenza di caccia per cui non è stata pagata la tassa di concessione ha il valore di una licenza di tiro a volo.
13-5-2006 - Detengo in casa un vecchio fucile di cui vorrei disfarmi. Un amico mi ha detto che potrei portarla da un armaiolo che provvederà a rottamarlo. E’ corretta tale procedura?
La PS risponde che un riparatore non può rottamare un’arma perché la rottamazione deve essere controllata dalla PS per evitare trucchi; quindi l’arma deve essere consegnata alla PS.
Il desiderio della PS di controllare questa situazione è comprensibile, ma se manca una norma di legge, non è che se la possono inventare! E la norma di legge manca. Se il cittadino va a denunziare che l’arma gli è cascata in mare oppure che l’ha ridotta in limatura, la PS può farsi venire tutti i sospetti che vuole, può mandare le motovedette a scandagliare il mare, può aspirare la limatura nella sua officina e vedere se corrisponde al metallo dell’arma ... ma non può denunziare il cittadino per un reato. Il che vuol dire che non è vietato al privato distruggere o far distruggere un’arma.
Quindi la risposta giusta è che al cittadino conviene dare quattro martellate all'arma e portare poi i rottami alla PS; così si evita
di pagare il riparatore e di dover andare in questura per la denunzia della demolizione.
La risposta della PS poi non dice che per portare l'arma alla PS ci vule una autorizzione di porto o di trasporto. Attenti perciò a non portare l'arma integra al riparatore o alla questura senza una licenza di porto d'armi, perché potrebbero denunziarvi!
30-01-2006 - Sono un cacciatore; vorrei sapere se, durante una battuta di caccia, posso utilizzare il fucile di un amico, anche se questi non è presente.
La risposta della PS è che il comodato dell’arma è consentito, ma solo se vi è un contratto scritto di prestito dell’arma!
Ma figuriamoci se due cacciatori in un bosco hanno penna e foglio di carta per farsi un contratto scritto! La norma è stata fatta per regolare proprio queste situazioni, del tutto normali in caccia e da nessuna parte sta scritto che occorra un atto scritto; in una FAQ precedente lo stesso Ministero scriveva che un pezzo di carta era necessario solo per evitare contestazioni (vale a dire per chiudere la bocca alle guardie venatorie troppo zelanti) ma di certo non perché prescritto dalla legge.
28-04-2006 - Mi è consentito usare per difesa un’arma classificata ad uso sportivo?
La risposta della PS è che la legge consente solo il trasporto di armi sportive.
Ora, è vero che la legge 86/1985 sulle armi sportive contiene una frase scritta in modo equivoco da cui si può trarre questa conclusione; ma se si vanno a leggere i lavori parlamentari si scopre che gli stessi parlamentari, accortisi dell’errore formale, avevano redatto un documento interpretativo della frase. Ed allora non sarebbe meglio evitare di scrivere che la legge vieta chiaramente di usare un’arma sportiva per difesa? La risposta contraria sarebbe nello interesse della stessa PS perché non costringerebbe molte persone a comperarsi due pistole (una sportiva e una comune).
6-06-2006 - Sono un cacciatore e possiedo una carabina di grosso calibro. Per attutirne il rinculo, potrei farmi montare da un armaiolo un freno di bocca?
La risposta della PS è che “secondo un recente orientamento della commissione Consultiva il freno di bocca costituisce una caratteristica meccanica” che deve essere catalogata e quindi il freno di bocca deve essere autorizzato con la procedura di catalogazione.
Ora è noto che negli ultimi anni la Commissione è andata totalmente fuori dal seminato con interpretazioni normative stravaganti, ma fatto sta che essa è commissione tecnica e non giuridica e non ha la minima competenza a fare affermazioni in diritto. E quindi l’opinione della commissione non giustifica nessuna interpretazione. Inoltre, se la commissione ha fatto tale affermazione, essa è errata anche da un punto di vista tecnico; il che non meraviglia visto certi tecnici che ci sono. Il freno di bocca è un componente meccanico dell’arma se è incorporato ad essa. Ma se esso è un accessorio rimovibile, non ha nulla a che fare con il modello di arma. Oppure il Ministero vuol catalogare di nuovo tutte le carabine che montano un cannocchiale? Quindi finiamola di scrivere certe invenzioni di incompetenti.
(Scritto il 25 ottobre 2006)
email - Edoardo Mori |
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