Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Poligoni privati - Regole generali

Circa 30 anni orsono, sulla Rivista Diana ARMI, distrussi il mito che in Italia fosse proibito sparare fuori dei poligoni del TSN. Avevo infatti offerto un milione di lire, di tasca mia, a chi era in grado di trovare le norme che vietassero di fare ciò, e nessuno le aveva trovate!
Ormai i poligoni privati pullulano, anche perché la coabitazione fra UITS e TSN nei poligoni pubblici ha portato a situazioni ben poco invitanti, e sono divenuti una realtà accettata dalle pubbliche amministrazioni.
È giunto quindi il momento di fare il punto sulle norme giuridiche da osservare per la loro costruzione e per la loro gestione.
La sede
I) È assodato che nessuna norma di legge prevede che per aprire un poligono di tiro (del tutto equiparabile a qualsiasi luogo ove si svolge attività sportiva, come un campo di tennis) occorrano licenze di pubblica sicurezza in quanto lo sport, anche se praticato con armi, rimane pur sempre una attività che per definizione non può preoccupare neppure il più ansioso dei questori. Perciò non occorre alcuna domanda, autorizzazione preventiva, alcun controllo o certificazione da presentare alla questura.
II) Anche se la legge non lo dice, è ragionevole che l’autorità di PS si preoccupi che persone pregiudicate o pericolose (mafiosi, terroristi)  non si esercitino nell’arte del tiro e perciò è necessario facilitare questo tipo di controllo. L’autorità di PS è giustificata, sul piano del buon senso, anche se la legge nulla prevede,  quando richiede che venga tenuto un registro dei visitatori e che i responsabili della gestione siano persone con i requisiti soggettivi richiesti per poter detenere e maneggiare armi.  Tanto vale che ogni gestore di poligono si organizzi con il registro dei soci e degli utenti giornalieri del poligono. Per evitare equivoci è meglio  al registrazione immediata prima dell’inizio dei tiri. Non è prevista la vidimazione dei registri, ma è bene adottare registri solidi e ben rilegati.
III) Nella attivazione o costruzione di un poligono occorre osservare tutta la normativa urbanistica-ambientale prevista dalle norme locali e la cui portata va accertata caso per caso, a seconda delle opere che si intendono compiere. Un poligono creato in un prato in cui possono continuare a pascolare le pecore o le mucche (come avviene in Svizzera) può essere creato anche in zona con destinazione agricola, altre volte sarà necessario che nella zona sia prevista la destinazione sportiva, altra volta occorrerà licenza edilizia per opere stabili, ecc. A seconda del tipo di poligono potrà essere o meno necessario preoccuparsi che non via sia inquinamento da piombo e inquinamento acustico ad opera degli spari. Per poligoni al chiuso o sotterranei sono richieste solo le licenze edilizie
IV) Il controllo sulla sicurezza esterna dei poligoni (vale a dire che gli spari non possano essere di pericolo per chi si trova al di fuori di essi) è di competenza dell’autorità comunale se il poligono si trova in zona abitata. Al di fuori di essa valgono le norme previste dalla legge sulla caccia per cui si deve evitare che i proiettili vengano diretti in direzione di luoghi abitati, di strade pubbliche, di funivie e ferrovie. Il sindaco potrà richiedere la produzione di una perizia di un tecnico il quale attesti che il poligono è sicuro. In zone isolate, in zone per natura sicure (cave, pareti di roccia, ecc.) la perizia non è necessaria. È chiaro che il gestore del poligono si assume ogni responsabilità per eventuali incidenti e che quindi è nel suo stesso interesse di richiedere la certificazione di un tecnico.
V) Se il poligono è aperto al pubblico e viene gestito come attività commerciale e/o se vi sono dipendenti occorre osservare le norme della sicurezza su lavoro e della sicurezza dei locali ove possono trovarsi più persone (norme antincendio, uscire di sicurezza, piano di sicurezza, ecc.). Se l’ingresso è riservato ai soci, non sono richiesti controlli sulla sicurezza dei locali.
La gestione
VI) Se nel poligono sparano solo persone munite di licenza di porto d’arma per il tipo di arma che usano, non è necessario che vi sia una persona che controlli le operazioni di tiro. Se sparano persone con licenza di  porto per tipi di armi diverse (ad es. hanno licenza di tiro a volo, ma sparano con pistola) oppure che hanno solo l’abilitazione al maneggio di armi, non è previsto che abbiano bisogno di essere controllate, ma è altamente consigliato che vi sia una persona che lo faccia. Si superano una quantità di incertezze giuridiche. È necessario che vi sia un diretto controllo sul tiratore se questi non è abilitato al maneggio di armi. Chi svolge il controllo non deve avere la licenza di direttore di tiro (che è organo interno del solo TSN), ma è sufficiente una persona abilitata al maneggio delle armi.
VII) In un poligono privato non possono essere vendute armi e munizioni se  non sono state rilasciate le relative licenze ad un soggetto operante all’interno della struttura. Si può ottenere licenza per deposito di munizioni e queste poi possono essere consegnate per l’uso momentaneo, sotto i controllo del gestore o suo rappresentante, ai tiratori.
VIII) Vi sono problemi giuridici a detenere armi nel poligono; il gestore infatti potrebbe detenervi solo 3 armi comuni + 6 armi comuni sportive + armi da caccia + armi liberalizzate. Le  tre armi comuni possono essere affidate a tiratori per l’uso momentaneo nel poligono perché ciò non costituisce comodato. I tipi di armi e di munizioni usabili nel poligono vengono stabiliti dal gestore.
I tiratori
IX) Possono sparare con armi da fuoco tutte le persone che abbiano compiuto 14 anni (nessuna legge vieta di far sparare un dodicenne, ma è meglio non esagerare!). Non vi è limite di età per le armi liberalizzate purché il minorenne sia assistito da un maggiorenne.
All’atto della ammissione di un tiratore al poligono occorre controllare i suoi documenti, registrarlo sul registro di cui sopra indicando di qual tipo di abilitazione è munito  È del tutto opportuno che se il tiratore non è munito di porto d’armi gli si faccia firmare una dichiarazione in cui dichiara di non avere  subito condanne per delitti, di non essere stato obiettore di coscienza. Se non è in grado di dimostrare che è abile al maneggio delle armi, va trattato come un non abile che può sparare solo sotto controllo di un soggetto abile.
X) Spesso sorge il problema di dove finisce i terreno libero e inizia un poligono; vale a dire: si può andare a sparare in una cava recintata e considerala un poligono? La risposta è che in questo caso non si è di fronte ad un poligono, ma ad un luogo privato a cielo aperto, non aperto al pubblico. In esso può sparare solo chi ha licenza di porto d’armi per il tipo di arma che impiega oppure chi usa armi liberalizzate. Non può sparare con la pistola chi ha una licenza di porto di fucile (attenzione: non dico che sia reato, perché la questione è dubbia, ma è inutile cercarsi grane). Inoltre quando si spara all’aperto con armi lunghe occorre rispettare la normativa venatoria (anche in una cava abbandonata può esserci selvaggina!).
XI) È cosa non bene chiarita se chi è munito di licenza di porto di fucile possa trasportare la pistola in un locale chiuso (magazzino, cantina) fuori della propria abitazione e lì sparare. La logica dice di  sì, ma è una delle cose più difficili da dimostrare a chi ne ha poca!

Sull'argomento si vedano anche le pagine
- Il porto di armi nei poligoni privati
- Le disposizioni del ministero
- La costruzione di un poligono
- Poligoni privati e urbanistica
- Proposta del regolamento ministeriale sui poligoni
(Bolzano, gennaio 2017)


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