Circa 30 anni orsono, sulla Rivista Diana
ARMI, distrussi il mito che in Italia fosse proibito sparare fuori dei
poligoni del TSN. Avevo infatti offerto un milione di lire, di tasca
mia, a chi era in grado di trovare le norme che vietassero di fare ciò,
e nessuno le aveva trovate!
Ormai i poligoni privati pullulano,
anche perché la coabitazione fra UITS e TSN nei poligoni pubblici ha
portato a situazioni ben poco invitanti, e sono divenuti una realtà
accettata dalle pubbliche amministrazioni.
È giunto quindi il momento di fare il punto sulle norme giuridiche da
osservare per la loro costruzione e per la loro gestione.
La sede
I) È assodato che nessuna norma di legge prevede che per aprire un
poligono di tiro (del tutto equiparabile a qualsiasi luogo ove si
svolge attività sportiva, come un campo di tennis) occorrano licenze di
pubblica sicurezza in quanto lo sport, anche se praticato con armi,
rimane pur sempre una attività che per definizione non può preoccupare
neppure il più ansioso dei questori. Perciò non occorre alcuna domanda,
autorizzazione preventiva, alcun controllo o certificazione da
presentare alla questura.
II) Anche se la legge non lo dice, è ragionevole che l’autorità di PS
si preoccupi che persone pregiudicate o pericolose (mafiosi,
terroristi) non si esercitino nell’arte del tiro e perciò è
necessario facilitare questo tipo di controllo. L’autorità di PS è
giustificata, sul piano del buon senso, anche se la legge nulla
prevede, quando richiede che venga tenuto un registro dei
visitatori e che i responsabili della gestione siano persone con i
requisiti soggettivi richiesti per poter detenere e maneggiare
armi. Tanto vale che ogni gestore di poligono si organizzi con il
registro dei soci e degli utenti giornalieri del poligono. Per evitare
equivoci è meglio al registrazione immediata prima dell’inizio
dei tiri. Non è prevista la vidimazione dei registri, ma è bene
adottare registri solidi e ben rilegati.
III) Nella attivazione o costruzione di un poligono occorre osservare
tutta la normativa urbanistica-ambientale prevista dalle norme locali e
la cui portata va accertata caso per caso, a seconda delle opere che si
intendono compiere. Un poligono creato in un prato in cui possono
continuare a pascolare le pecore o le mucche (come avviene in Svizzera)
può essere creato anche in zona con destinazione agricola, altre volte
sarà necessario che nella zona sia prevista la destinazione sportiva,
altra volta occorrerà licenza edilizia per opere stabili, ecc. A
seconda del tipo di poligono potrà essere o meno necessario
preoccuparsi che non via sia inquinamento da piombo e inquinamento
acustico ad opera degli spari. Per poligoni al chiuso o sotterranei
sono richieste solo le licenze edilizie
IV) Il controllo sulla sicurezza esterna dei poligoni (vale a dire che
gli spari non possano essere di pericolo per chi si trova al di fuori
di essi) è di competenza dell’autorità comunale se il poligono si trova
in zona abitata. Al di fuori di essa valgono le norme previste dalla
legge sulla caccia per cui si deve evitare che i proiettili vengano
diretti in direzione di luoghi abitati, di strade pubbliche, di funivie
e ferrovie. Il sindaco potrà richiedere la produzione di una perizia di
un tecnico il quale attesti che il poligono è sicuro. In zone isolate,
in zone per natura sicure (cave, pareti di roccia, ecc.) la perizia non
è necessaria. È chiaro che il gestore del poligono si assume ogni
responsabilità per eventuali incidenti e che quindi è nel suo stesso
interesse di richiedere la certificazione di un tecnico.
V) Se il poligono è aperto al pubblico e viene gestito come attività
commerciale e/o se vi sono dipendenti occorre osservare le norme della
sicurezza su lavoro e della sicurezza dei locali ove possono trovarsi
più persone (norme antincendio, uscire di sicurezza, piano di
sicurezza, ecc.). Se l’ingresso è riservato ai soci, non sono richiesti
controlli sulla sicurezza dei locali.
La gestione
VI) Se nel poligono sparano solo persone munite di licenza di porto
d’arma per il tipo di arma che usano, non è necessario che vi sia una
persona che controlli le operazioni di tiro. Se sparano persone con
licenza di porto per tipi di armi diverse (ad es. hanno licenza
di tiro a volo, ma sparano con pistola) oppure che hanno solo
l’abilitazione al maneggio di armi, non è previsto che abbiano bisogno
di essere controllate, ma è altamente consigliato che vi sia una
persona che lo faccia. Si superano una quantità di incertezze
giuridiche. È necessario che vi sia un diretto controllo sul tiratore
se questi non è abilitato al maneggio di armi. Chi svolge il controllo
non deve avere la licenza di direttore di tiro (che è organo interno
del solo TSN), ma è sufficiente una persona abilitata al maneggio delle
armi.
VII) In un poligono privato non possono essere vendute armi e munizioni
se non sono state rilasciate le relative licenze ad un soggetto
operante all’interno della struttura. Si può ottenere licenza per
deposito di munizioni e queste poi possono essere consegnate per l’uso
momentaneo, sotto i controllo del gestore o suo rappresentante, ai
tiratori.
VIII) Vi sono problemi giuridici a detenere armi nel poligono; il
gestore infatti potrebbe detenervi solo 3 armi comuni + 6 armi comuni
sportive + armi da caccia + armi liberalizzate. Le tre armi
comuni possono essere affidate a tiratori per l’uso momentaneo nel
poligono perché ciò non costituisce comodato. I tipi di armi e di
munizioni usabili nel poligono vengono stabiliti dal gestore.
I tiratori
IX) Possono sparare con armi da fuoco tutte le persone che abbiano
compiuto 14 anni (nessuna legge vieta di far sparare un dodicenne, ma è
meglio non esagerare!). Non vi è limite di età per le armi
liberalizzate purché il minorenne sia assistito da un maggiorenne.
All’atto della ammissione di un tiratore al poligono occorre
controllare i suoi documenti, registrarlo sul registro di cui sopra
indicando di qual tipo di abilitazione è munito È del tutto
opportuno che se il tiratore non è munito di porto d’armi gli si faccia
firmare una dichiarazione in cui dichiara di non avere subito
condanne per delitti, di non essere stato obiettore di coscienza. Se
non è in grado di dimostrare che è abile al maneggio delle armi, va
trattato come un non abile che può sparare solo sotto controllo di un
soggetto abile.
X) Spesso sorge il problema di dove finisce i terreno libero e inizia
un poligono; vale a dire: si può andare a sparare in una cava recintata
e considerala un poligono? La risposta è che in questo caso non si è di
fronte ad un poligono, ma ad un luogo privato a cielo aperto, non
aperto al pubblico. In esso può sparare solo chi ha licenza di porto
d’armi per il tipo di arma che impiega oppure chi usa armi
liberalizzate. Non può sparare con la pistola chi ha una licenza di
porto di fucile (attenzione: non dico che sia reato, perché la
questione è dubbia, ma è inutile cercarsi grane). Inoltre quando si
spara all’aperto con armi lunghe occorre rispettare la normativa
venatoria (anche in una cava abbandonata può esserci selvaggina!).
XI) È cosa non bene chiarita se chi è munito di licenza di porto di
fucile possa trasportare la pistola in un locale chiuso (magazzino,
cantina) fuori della propria abitazione e lì sparare. La logica dice
di sì, ma è una delle cose più difficili da dimostrare a chi ne
ha poca!
Sull'argomento si vedano anche le pagine
- Il porto di armi nei poligoni privati
- Le disposizioni del ministero
- La costruzione di un poligono
- Poligoni privati e urbanistica
- Proposta del regolamento ministeriale sui poligoni
(Bolzano, gennaio 2017)