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Oggetto: Associazione Tiro Dinamico Versilia. Apertura di un campo di tiro nel comune di Massarosa, loc. Quieta.
ALLA QUESTURA DI LUCCA
In relazione alla nota Cat.23/PAS/06, del 6 marzo 2006, si rappresenta che la problematica relativa all'apertura di poligoni privati non è, al momento, disciplinata da alcuna normativa specifica.
Al riguardo, è parere di quest'Ufficio che la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S. sia attualmente l'unica norma che possa consentire l'apertura e l'esercizio dei predetti impianti sportivi, soprattutto in considerazione del fatto che, come indicato da codesto Ufficio, la struttura in parola sorge in prossimità di strada pubblica.
Poiché la norma citata indica quale Autorità di P.S. competente al rilascio quella “locale”, che nel caso specifico è il Sindaco, si deve ritenere corretta la procedura indicata dagli artt. 19 e 20 della legge 15/2005.
Tanto premesso, in considerazione del fatto che l'attività in questione è, per l'anno in corso, già stata avviata, si possono solo esprimere delle considerazioni che potranno essere utili all'atto del rinnovo annuale della licenza stessa.
In tale circostanza, l'Autorità locale di P.S. dovrà valutare le necessità connesse al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in ambito provinciale e, quindi, in relazione alla particolare natura dell'attività svolta, apporre le prescrizioni ritenute utili allo scopo.
Inoltre, ai fini della corretta determinazione da parte dell'Autorità di P.S. si ritiene necessario che all'istanza dell'interessato sia allegata la seguente documentazione:
pianta del sito dove dovrà sorgere il poligono, contenente il progetto delle linee di tiro, con l'indicazione delle variazioni altimetriche dell'area;
perizia tecnica sottoscritta da un perito balistico iscritto all'albo del Tribunale, con la quale si dichiari la sicurezza dell'impianto in relazione alla tenuta dei “parapalle”, sia frontali che laterali, nonché in caso di accidentale fuoriuscita di proiettili, tenuto conto delle prestazioni balistiche dei calibri per i quali si intende consentire l'uso;
regolamento per l'esercizio del poligono. Esso dovrà individuare sia il responsabile del campo, che le figure dei “Direttori di Tiro”, indicando quali sono le loro funzioni e le qualifiche che essi debbono possedere per esercitare tale attività;
dichiarazione di impatto ambientale dell'impianto con indicate le attività ordinarie di bonifica del piombo di risulta.
Qualora non sia stato già fatto all'atto del rilascio della licenza, è opportuno che in fase di rinnovo sia apposta come prescrizione la tenuta sul campo di un “registro delle presenze”, vidimato dall'Autorità Provinciale di P.S. con le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento del T.U.L.P.S..
Questo deve necessariamente essere presente in ogni poligono, sia per consentire ai tiratori lo “scarico” delle munizioni, sia per permettere alle Forze di Polizia un controllo sui frequentatori dell'impianto.
Quanto sopra, comunque, non esclude la possibilità da parte di codesta Autorità di P.S. di eseguire controlli sull'esercizio del poligono e sulle persone che lo frequentano, al fine di verificare la regolarità dei titoli di trasporto delle armi e di detenzione delle munizioni.
IL DIRETTORE
L'Ufficio per L'Amministrazione Generale
(CAZZELLA)
NOTA: Il parere del Ministero non è errato, ed anzi contiene utili spunti, ma è un po' "fuori centro".
E' vero che in certi casi può essere necessaria la licenza del Sindaco a norma dell'art. 57 del TULPS ma questo articolo è chiaro nel dire che la licenza occorre solo "per sparare armi da fuoco .... in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa".
Quindi, in base allo stesso parere del Ministero resta fermo che:
- non occorre licenza del Sindaco se si è fuori dall'abitato e sue adiacenze o se non si spara in direzione parallela o perpendicolare ad una strada di pubblico transito;
- non occore licernza per poligoni chiusi in quanto l'art. 57 vuole solo evitare il rischio di ferimento da proiettili vaganti;
- non occorre licenza per poligoni ove si spara con aria compressa, anche se posti entro l'abitato.
- le questure non c'entrano con il rilascio della licenza.
La pretesa poi che il sindaco si preoccupi se il poligono tiene o meno dei registri è priva di senso e totalmente illegititma sul piano giuridico: se il Sindaco è competente per evitare il pericolo di spari, vuol dsire che non ha competenza per imporre misure che con questo pericolo non hanno nulla a che vedere.
Ma siccome nessuno si sogna di fare poligoni nell'abitato o con le linee di tiro verso una strada pubblica, è evidente che la procedura indicata per richiedere la licenza ex art. 57 è del tutto teorica. Perciò nella pratica:
- non ci vuole il progetto e il parere del perito balistico;
- non ci vuole direttore di tiro;
- non ci vuole registro di carico e scarico munizioni, non previsto da nessuna norma.
Su di un punto la circolare è ragionevole: anche se non vi è nessun obbligo di legge è del tutto opportuno che venga tenuto un registro di chi entro il poligono fa uso di armi, così da poter rispondere a eventuali domande delle forze di polizia.
In altre missive lo stesso ufficio ha scritto che gli impianti sportivi gestiti da privati, e quindi i poligoni, devono rispettare le norme del DM 16 marzo 1996 del Min. Interno (G. Uff. nr. 85 dell'11 aprile 1996). Nulla di più sbagliato perché il decreto contiene norme per garantire la sicurezza di impianti con un afflussos di spettatori superiori a 100. Ora è noto che nei poligoni non vi sono spettatori, ma solo atleti! Chissà perché al Ministero non leggono bene neppure i propri decreti!
Per la normativa urbanistica si veda un utilissimo scritto della Regione Piemonte, ottimo esempio di come una pubblica amministarzione seria si comporta per aiutare i cittadini ad esercitare i loro diritti e non si arrampica sugli specchi per opprimerli.
email - Edoardo Mori |
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