Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Fucili combinati in cal. 22 da caccia?

Attenzione: non scrivo che da domani potete andarci a caccia! Sollevo solo la possibilità di una interpretazione che andrebbe affrontata perché molto  fondata.

Ho già scritto che i testi di legge vanno sempre letti e riletti perché ogni volta si scopre qualche cosa di nuovo. Mi sono riletto le norme sui calibri da caccia e, fermo restando che i calibri 22 sono vietati nelle carabine a canna rigata, ho scoperto che la legge non li vieta per i fucili combinati, quelli cioè in cui vi sono contemporaneamente canne lisce e canne rigate.
Vediamo come si è sviluppa la normativa al riguardo.
La prima legge quadro sulla caccia nr. 968 del 27 dicembre 1977, orma superata, stabiliva all'art. 9 (Mezzi di caccia):
La caccia è consentita con l'uso di fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi,a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
È consentito, altresì, l 'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
È perciò del tutto chiaro che la legge regolava tre tipi di fucili (a canna liscia, a canna rigata, combinati) e per tutti vietava l'uso dei calibri 22 con bossolo inferiore a 40 mm. (tutti quelli a  percussione anulare e il calibro 22 Hornet o 5,6 x 35 R).

Nel 1992 la L. febbraio 1992 , n. 157, all'art 13, confermava il divieto  dei calibri 22 per i fucili a canna liscia e per le carabine; invece per i combinati scriveva:
 È  consentito,  altresì,  l'uso  del fucile a due o tre canne (combinato), di cui  una  o  due  ad  anima  liscia  di  calibro  non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6.
Come si vede la frase “con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetriè stata tolta dal che si può concludere che in un combinato con canna in cal. 22 è consentito anche se il bossolo è inferiore a 40 mm, come avviene nella generalità dei casi. L'eliminazione della frase non può essere accidentale perché avvenuta all'interno di una frase altrimenti non modificata; quindi è una eliminazione voluta.

Ora il D.to legislativo 26 ottobre 2010 n. 204, art, 6 comma 6 ha riscritto la norma nel seguente modo:
Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge il febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40 ….
Perciò la norma è orami chiarissima e inequivoca nel dire che il divieto dei cal. 22 (o 5,6 che dir si voglia) si applica non a tutti i fucili a canna rigata, ma solo alle carabine a canna rigata. Il che esclude che detti calibri siano vietati nei i combinati che neppure un perito del ministero riuscirà mai a ricomprendere fra le carabine.
E la norma, non solo è chiara, ma non fa che ribadire in modo ancor più chiaro quando già detto dal legislatore nel 1992 così che non si può neppure sospettare che chi ha scritto nel 2010 abbia straparlato, come ha fatto per altri punti de testo.
Ci vorrà un po’ di tempo per far comprendere ad agenti accertatori e a giudici questo nuovo principio, che corregge la legge quadro sulla caccia, ma non vedo come potranno sottrarsi alla realtà.

(11-03-2013)

 


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