Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Cassazione: Pallettoni = pallini

Dopo che bande di sciocchi, anche ministeriali,  si sono arrampicati sugli specchi per sostenere che i pallettoni non sono pallini e quindi tutte le cartucce a pallettoni vanno denunziate, senza godere dell'esenzione fino a 1000 prevista per le cartucce da caccia a pallini, la Cassazione con la sentenza nr. 17013 del 10/4/2015 ha ufficialmente stabilito che  l'art. 26 della legge 110/1976, la dove parla di "munizioni a pallini da caccia", intendeva riferirsi ad ogni munizione spezzata da caccia:
"Tali munizioni non si distinguono da quelle a pallini se non per il diametro dei pallini in piombo: si tratta, quindi, di munizioni spezzate da caccia a pallini per le quali non vi è obbligo di denuncia, non superando le mille unità."
Sono soggette a denunzia le munizioni a pallettoni di gomma perché non sono considerate da caccia.
Come io ho sempre scritto fino dal 1975!

(29 maggio 2015)

Aggiunta

In data 30 marzo 2016 al Ministero devono aver letto la notizia e si sono affannati a scrivere di "condividere la sentenza" :

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per l’Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale 557/PAS/U/005233/10171(1) del  30/03/2 016  Classifica: 10171(1)
OGGETTO : Obbligo della denuncia per la detenzione cartucce a pallettoni per armi comuni da sparo. Richiesta di parere tecnico
Alla Questura di ORISTANO
Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione Ufficio Armi e Materie Esplodenti
Si fa riferimento alla nota, allegata in copia, con la quale codesta Questura ha chiesto di conoscere, alla luce della sentenza numero 17013, udienza del 10/04/2015 della Corte Suprema di Cassazione — Sezione Prima Penale, se le cartucce caricate a “pallettoni” (contenenti cioè 9 o più pallini) possano ritenersi assimilabili a quelle a piombo spezzato costituito da pallini di più piccola dimensione per le quali, ai sensi dell’art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non sussiste l’obbligo della denuncia di detenzione stabilito dall’art. 38 del T.U.L.P.S. qualora il loro numero non ecceda la dotazione di mille cartucce.
Tanto premesso, come già a conoscenza, questo Ufficio con nota n. 557/PAS/U/003942/10171(l) del 7 marzo u.s. ha ritenuto di acquisire sullo specifico argomento di natura prettamente tecnica anche il competente parere del Banco Nazionale di Prova di Gardone V. Trompia (BS).
Ciò posto, si rappresenta, anche in relazione al qualificato parere espresso dal citato Ente, che le cartucce contenenti n. 9 o più pallini ( c.d a pallettoni) possono essere considerate “a piombo spezzato” in linea pertanto a quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza.

Capisco che un funzionario ogni tanto senta il bisogno di scrivere per far sapere che si guadagna lo stipendio, ma non basta batterei dei tasti.

Un funzionario di Ps, che si deve presumere laureato, dovrebbe sapere:
- che non ha il potere di condividere o non condividere le sentenze emesse in nome del popolo italiano; o nella PS non fanno parte del popolo italiano?
- Che il problema non era "squisitamente tecnico", ma squisitamente giuridico:si trattava di interpretare le parole usate dal legislatore in base alla ratio delle norme. Sarei curioso di sapere come il Banco ha potuto dire, da un punto di vista tecnico, che i pallettoni sono pallini: essi sono pallini per il motivo giuridico che la legge non ha mai definito i pallettoni e quindi essi, che non sono una palla unica, rientrano necessariamente fra le cariche formate da più componenti sferici .
- Che non c'entra nulla se la cartuccia contiene 9 pallettoni o meno. Anche una cartuccia con tre pallettoni sovrapposti è una munizione spezzata!

(8 aprile 2016)


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