Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le munizioni cal. 9 para e le munizioni NATO a salve non sono da guerra

N.   1475/07  R.G.GIP
Repubblica italiana
Tribunale di Ferrara
in nome del popolo italiano

Il Giudice D.ssa Maria Silvia GIORGI all'udienza del 23.05.2008 ha pronuncialo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di *****
-Difeso di fiducia dall’avv.to Gian Paolo BABINI del Foro dì Ravenna
IMPUTATO
a)  Del reato p. e p. dall'art. 2 L.2.10.1967 n. 895, modificato dall’art. 10 della Legge 14.10.1974 n. 497,  per avere illegalmente detenuto, senza licenza dell'Autorità, munizioni da guerra ed in particolare n. 91 cartucce cal. 9 parabellum, 4 cartucce a salve con singolo NATO, n. 1 cartuccia palla in plastica con simbolo NATO, n. 1 cartuccia 7,5x51 con simbolo NATO, n. 1 cartuccia 6x59 con palla inserita in un sabot, a 7 bossoli a salve con simbolo NATO da 69 mm, n. 9 bossoli cal 8x51.
Accertato in.*** il 12.3.2007   
b)   del reato p. e p. dall'art. 697 c.p., per avere illegalmente detenuto, senza averne fatto denuncia all'Autorità, le seguenti munizioni da considerarsi munizioni comuni da sparo: n. 106 cartucce cal 9 corto, n. 28 cartucce cal. 10,4, n. 2 cartucce cal 6,5x51, n. 31 cartucce cal. 6,5x52, n. 19 cartucce cal. 6,35, n. 2 cartucce cal. 8x56, n.2 cartucce cal. 38 SP, n. 1 cartuccia cal 7,5x32, nonché a 4 baionette da considerarsi arme proprie.
Accertato in *** il 12.3.2007   
MOTIVI DELLA DECISIONE
II procedimento nasce dall'arresto in flagranza di *  avvenuto il 12.3.2007 in quanto trovato in possesso del materiale balistico analiticamente descritto nel capo di imputazione, custodito presso i locali dell'associazione ** che costituisce anche l'abitazione del prevenuto. Il *** veniva rimesso in libertà su disposizione del P.M. ai sensi dell’art. 121 disp, art. c.p.p. e l'arresto veniva successivamente convalidato.
In data 4.6.2007 il P.M. chiedeva l'emissione di  decreto di giudizio immediato; nei  termini  di legge l'imputato optava per la definizione del procedimento tramite rito abbreviato condizionato all'espletamento di perizia balistica e all'interrogatorio dell'imputato quanto al capo A) e per la richiesta di ammissione all'oblazione in relazione al capo B). Il *** veniva ammesso | all'oblazione, che veniva regolarmente adempiuta.
Nel  corso  dell'udienza celebrata il 15.1.2008  veniva conferito l'incarico peritale d’ufficio all'esperto balistico avv. De Angelis, che provvedeva al deposito dell'elaborato e in data odierna rassegnava le proprie conclusioni, alla presenza del consulente di parte. L'imputato rinunciava all’interrogatorio, P.M. e difesa concludevano come da verbale di udienza.
Ritiene il giudicante che, come concordemente richiesto dalle parti, il fatto di cui al capo A) debba essere diversamente qualificato nel reato di cui all'art, 697, per il quale è già intervenuta oblazione.
Pur al corrente della rigorosa giurisprudenza della S.C. che ha specificato come il criterio adottato dal legislatore per stabilire se determinate cartucce siano da considerarsi munizioni da guerra o da arma comune da sparo sia quello indicato dal complesso delle disposizioni dell'articolo 1, terzo comma, legge 18aprile 1975 n, 110, secondo cui sono munizioni da guerra le cartucce destinate al caricamento delle armi da guerra, nonché dall'articolo 2, comma quarto, della stessa legge, in virtù de] quale non possono essere munizioni per armi comuni da sparo quelle costituite con pallottole a nucleo perforante o aventi le altre caratteristiche di particolare capacità offensiva indicate nel predetto articolo, ritiene il giudicante che l’esame del perito, condotto in contraddittorio con il consulente di parte abbia chiarito come nessuno dei munizionamenti di cui al capo A) abbia in realtà quella "spiccata capacità offensiva" richiesta ai fini della classificazione come arma da guerra. Anzi il perito ha riferito come molti modelli di armi comuni da sparo in realtà camerino e sparino cartucce che» per peso di palla, velocità iniziale ed energie erogata dal proiettile
equivalgano e , più spesso, superino quei valori espressi dalla cartuccia 9 mm NATO. Quanto poi ai reperti "N" si tratta acariche a salve. In assenza di una classificazione legislativa delle anni da guerra, ritiene quindi il giudice che i reperti in questione non possano essere ritenuti tali, e ciò in ragione dell'assenza di "spiccata potenzialità offensiva", ossia della più qualificante delle caratteristiche indicate dalla norma, essendo diretta espressione della capacità lesiva e della micidialità di un'arma.
Dovendosi quindi diversamente qualificare il reato (come del resto richiesto anche dal P.M.) nel reato dicui all'art. 697 c.p. deve osservarsi che in ordine allo stesso è già intervenuta oblazione, originariamente richiesta e versata in relazione ai capo B)s dovendosi considerare i fatti ricomprasi in unico capo di imputazione.
Va disposta la confisca del materiale balistico in sequestro con versamento alla Direzione Provinciale dì Artiglieria.
Visti gli artt. 442, 531 c.p.p.

P.Q.M.
dichiara

non doversi procedere nei confronti di  in relazione ai reati allo stesso ascritti, diversamente qualificato il reato dicui al capo A) in quello di cui all'art. 697 c.p., in quanto estinti per intervenuta oblazione
Ordina la confisca di quanto in sequestro con versamento di anni e munizioni alla Direzione Provinciale di Artiglieria.
Ferrara, 23 maggio 2008

NOTA: La perizia di parte è stata eseguita dal perito Luca Soldati di Milano che ha convinto il CT di ufficio, il PM e il Giudice il quale ha saputo ben lavorare con la propria testa senza rimasticare supinamente le massime della Cassazione, basate troppo spesso sul nulla giuridico e tecnico!

 


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