Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Confisca - No in caso di trasporto di armi senza avviso

Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14389 del 2008
SENTENZA
La sentenza indicata in epigrafe, dichiarando estinto per oblazione il reato di trasporto di armi senza preventivo avviso all'autorità di p.s. contestato a Serra Carlo, ha ordinato la confisca e distruzione delle armi stesse L. n. 152 del 1975, ex art. 6. Il difensore del Serra ha proposto ricorso per violazione di legge limitatamente al capo relativo alla disposta confisca e distruzione di due delle armi in esame, classificabili come antiche, di cui chiede la restituzione, deducendo:
- che l'art. 6 cit. dispone l'applicabilità del primo capoverso dell'art. 240 c.p. ai reati concernenti le armi, con ciò presupponendo l'esistenza di un reato, laddove, nella specie, ciò non era stato accertato, essendo intervenuta oblazione;
- che l'art. 240 c.p., comma 2, n. 2) non riguarda il trasporto irregolare delle armi ma solo ipotesi non ascritte ne' ascrivibili al Serra;
- che tra le armi in questione ve ne sono due, oltre che
inefficienti, classificabili come antiche a norma della L. n. 110 del 1975, art. 10, comma 7, in quanto fabbricate anteriormente al 1890 ed una ad avancarica, delle quali la L. n. 36 del 1990, art. 5 consente il trasporto senza licenza od autorizzazione;
- che la L. n. 152 del 1975, art. 6, coma 3, richiamando le previsioni della L. n. 110 del 1975, art. 32, commi 9 e 10, preclude la possibilità di distruzione delle armi antiche ed artistiche (tale ultima qualificazione spettando al fucile "Prelat Arquebusier Du Roi" in sequestro) senza preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio. Il ricorso è fondato. Decisivo ed assorbente è il rilievo che la L. n. 152 del 1975, art. 6, comma 1, dispone l'applicabilità a tutti i reati concernenti le armi dell'art. 240 c.p., comma 2, il quale, a sua volta, prevede l'obbligo di confisca per una serie di condotte illecite tra le quali non è incluso il trasporto irregolare delle armi stesse ascritto al Serra, che lecitamente le deteneva. Rilevato, incidentalmente, che il giudice a quo avrebbe, in ogni caso, dovuto limitarsi ad ordinare la trasmissione delle armi assoggettate a confisca alla competente direzione di artiglieria, cui solo sarebbe spettato disporne l'eventuale distruzione, nel rispetto del disposto della L. n. 110 del 1975, art. 32, comma 9, il capo della sentenza relativo all'ordine di confisca e distruzione delle armi in sequestro va annullato senza rinvio limitatamente al fucile "Prelat Archebusier Du Roi" ed al fucile "Flobert" cal. 9, ordinandosi, ex art. 620 c.p.p., lett. l), la loro restituzione a Serra Carlo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e distruzione del fucile marca "Prelat" e della carabina "Flobert", di cui ordina la restituzione a Serra Carlo. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2008

Nota: Sentenza corretta in cui si mette in chiaro che l'art. 240 C.P. prevede la confisca obbligatoria per la fabbricazione, uso, porto, detenzione, cessione di armi ma non per il loro trasporto o per altre fattispecie. Del tutto doveroso il richiamo ai giudici i quali debbono disporre in merito alla confisca, ma non devono proccuparsi se l'arma vada poi o meno distrutta, perché è cosa che atttiene alla fase esecutiva. Per la smania inconsulta di molti giudici, dovuta a pura ignoranza, di ordinare la distruzione senza alcun discernimento, vengon distrutti pezzi da museo o che potevano essere venduti (come nel caso in esame in cui si trattava di un'arma antica).

 


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