Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Questori e prefetti non possono limitare genericamente e immotivatamente
il nunero di munizioni detenibili (TAR CAMPANIA)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt.60 e 74 cod. proc. ammin., sul ricorso numero di registro generale 6114 del 2013 proposto dal Sig. Ciardiello Daniele, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Migliarotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Via dei Mille n.16

contro
Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11; 
per l'annullamento
previa sospensione, del provvedimento della questura di napoli del 22/10/2013 di rigetto dell’istanza di revoca di prescrizione su porto d’armi.
Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui il ricorrente espone di essere titolare di porto d’armi sportivo in quanto tiratore sportivo agonista nella disciplina del Bench Rest che richiede l’utilizzo di particolari munizioni; la Prefettura di Napoli autorizzava a detenere fino a 1500 cartucce ed a trasportarne 600. Sorgevano dubbi sul coordinamento tra la limitazione originaria di 50 cartucce all’anno e la licenza estensiva di 1500 all’anno ed il Ministero dell’Interno con nota del 28/11/2012 riteneva che prevalesse il titolo rilasciato dal Prefetto in considerazione della qualifica di tiratore agonista, ma la Questura con la nota impugnata ha rigettato l’istanza del ricorrente per la revoca della limitazione di 50 cartucce all’anno;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 13 febbraio 2014, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;
Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, nonché dall’art.74 cod. proc. ammin., essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;
Ritenuto in via preliminare di sottolineare che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017);
Ritenuto, altresì, che l’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n.356). D’altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi;
Considerato che, ad esempio, la sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478); l’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540);
Ritenuto, con particolare riguardo alla fattispecie in esame, che il ricorso sia fondato, atteso che la Questura nel provvedimento impugnato in maniera del tutto immotivata non solo mostra di trascurare la peculiarità di tiratore agonista nazionale rivestita dal ricorrente, ma smentisce il parere ministeriale e gli ulteriori pareri favorevoli del Commissariato di zona e della Prefettura, peraltro ignorando che 50 cartucce all’anno sono insufficienti anche per una gara ove ne vengono solitamente consumate 100; d’altronde non è dato rinvenire quali potessero essere le diverse controindicazioni a carico del richiedente, ragion per cui risultano fondate le censure dedotte in sede ricorsuale quanto ai necessari accertamenti da espletarsi nei confronti di un soggetto quanto alla valutazione complessiva della sua personalità in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza;
Ritenuto pertanto che, per lesuesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;
Ritenuto, infine, che sussistono ex artt.26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per disporre la compensazione delle spese di giudizio, mentre resta fermo l’onere di cui all’art.13 del DPR n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte soccombente,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere

NOTA
Finalmente questi imperterriti prevaricatori dei diritti dei cittadini, che hanno imperversato in troppe questure inventandosi ottuse e ignobili limitazioni in contrasto con la legge, se lo sono sentito dire sui denti: le limitazioni all'acquisto di munizioni nelle licenze di porto d'armi o nei nulla osta sono illegittime se non motivate con la particolare situazione del cittadino e se non spiegano per quale motivo sia necessario, nel singolo caso concreto, limitare i diritti che la legge garantisce al cittadino.

Rimane solo da sperare che qualche giudica, prima o poi, dica al TAR e al Consiglio di Stato che è ignobile compensare le spese di fronte a comportamenti palesemente illegali di funzionari pubblici!
Sono almeno quarant'anni che predico che le varia associazioni che si occupano di armi dovevano avere come unico scopo quello di ricoprire gli uffici di PS di ricorsi davanti al TAR; molti sarebbero stati accolti ed ora il cittadino non si troverebbe abbandonato alla mercé di ignoranti e prepotenti.

(4 maggio 2014)


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