Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Cassazione: anche un porto di coltello può essere perdonato

E' appena uscita una interessante sentenza della Cassazione in materia di porto di coltello (Cass., sez. I Penale, sentenza n. 51393 del 13 novembre 2018).

Ecco la motivazione.

1. Con sentenza del 24/10/2017 emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Sondrio, *** è stato condannato alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato contravvenzionale ex art. 4 L. n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla sua abitazione senza giustificato motivo un coltello serramanico con lama lunga 10 cm e lunghezza complessiva di 22 cm.
Il giudice escludeva il giustificato motivo, rimarcando la scarsa credibilità delle giustificazioni addotte dal *** in udienza e, comunque, la natura contravvenzionale del reato. Riteneva non ricorrere il caso di particolare tenuità, data la natura pericolosamente offensiva del coltello, mentre riconosceva l'attenuante del fatto di lieve entità, e - valutate tutte le circostanze del caso - le attenuanti generiche.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ***, articolando tre motivi di gravame.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato.
Nella prospettazione difensiva, il giudice avrebbe male interpretato la giustificazione resa dal *** in merito alla detenzione del coltello - cioè la sua necessità per rimuovere dalle gomme dei veicoli dal medesimo commerciati i sassolini e la ghiaia che si incastrano nei solchi del copertone - affermando nell'impugnata sentenza che "è ben poco credibile che per un lavoro di officina si usi un coltello di quelle dimensioni", in tal modo equivocando il senso della dichiarazione del ***, senza peraltro fornire alcuna ragione a sostegno della ritenuta poca credibilità.
Poiché l'assenza del giustificato motivo è prevista come elemento di tipicità del contestato reato, anche il dubbio circa l'esistenza del giustificato motivo si risolve in un dubbio sull'integrazione del fatto tipico, il che avrebbe dovuto condurre all'assoluzione dell'imputato.
2.2. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen.
Il ricorrente si duole della mancata applicazione del disposto dell'art. 131 bis cod. pen., mentre nella fattispecie ricorrevano tutti i presupposti di legge, sia oggettivi (contenute dimensioni del coltello, peraltro detenuto nella tasca dei pantaloni) che soggettivi, essendo il *** incensurato.
Nell'impugnata sentenza non risulterebbe che il giudice abbia compiuto una valutazione di tali profili, essendosi limitato a escludere la ricorrenza del caso di particolare tenuità, per una ragione - l'offensività del coltello - che è requisito intrinseco della fattispecie contestata.
2.3. Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen.
Ritiene il ricorrente che il giudice abbia applicato una sanzione eccessiva, nonostante il riconoscimento del fatto di lieve entità e delle circostanze attenuanti generiche; tale pena - discostandosi sensibilmente dal minimo edittale - avrebbe dovuto attivare un onere motivazionale specifico sulle ragioni che hanno condotto il giudicante a tale determinazione, che nella specie è stato disatteso.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. il primo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice non ha ritenuto convincente la dichiarazione resa dall'imputato in udienza quanto all'uso del coltello "per tagliare i tacchetti delle gomme", ritenendo poco credibile che per un lavoro di officina (diversamente da quanto sostenuto nel ricorso circa la finalizzazione del coltello all'asporto di sassi e ghiaia dalle ruote dei veicoli Piaggio) debba farsi ricorso a un attrezzo di tali dimensioni, né l'attestazione della dimenticanza dell'oggetto in tasca è rilevante in tema di reati contravvenzionali, puniti anche a titolo di colpa.
Tale motivazione fornisce adeguata ragione della ritenuta assenza di giustificato motivo per il porto del coltello nella tasca dei pantaloni del ***. Tale valutazione costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di legittimità della Corte di cassazione se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico-giuridici.
2. Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso, relativo all'esclusione del beneficio ex art. 131 bis cod. pen.
Infatti, la motivazione sul punto valorizza soltanto la "natura pericolosamente offensiva dello strumento", mentre è insegnamento giurisprudenziale che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Rv. 266590). Tale affermazione si pone - inoltre - in evidente contrasto con il riconoscimento sia delle circostanze attenuanti generiche sia dell'attenuante del fatto di lieve entità. E neppure è stato considerato a tal fine il dato dell'incensuratezza del ***.
La sentenza deve di conseguenza essere annullata in relazione a tale aspetto e proprio le evidenziate considerazioni relative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della lieve entità del fatto, nonché il rilievo dell'incensuratezza dell'imputato, consentono - ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - di riconoscere la causa di non punibilità invocata e di disporre, per tale ragione, l'annullamento senza rinvio.
Resta assorbito l'ultimo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto.

NOTA
L'art. 131-bis del C.P., inserito dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto nel nostro ordinamento la esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto stabilendo:
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
La Cassazione ha fatto buon uso di questa norma ed ha "salvato il salvabile" di una posizione in cui essa non poteva più valutare il merito, ma solo questioni di diritto.
E nel merito il giudice monocratico  (parola inutile per dire che  giudicava il Tribunale, ma composto da una persona sola; scemenza italiana in cui  ci si è inventato che il tribunale -  organo, come dice il nome, composto da tre persone - può essere composto da una sola persona; una specie di mistero della trinità giudiziario!) non ha fatto buon uso della logica giuridica. Egli ha scritto che l'imputato non era credibile quando diceva di aver portato il coltello per fare dei lavori sulle gomme della sua macchina; quindi ha giudicato secondo un suo pensiero non si sa bene basato su che cosa: il giudice ha mai lavorato in una officina meccanica, ha mai fatto il gommista? Chi se ne frega di che cosa egli crede! Un giudice deve giudicare sui fatti provati, non sulle opinioni sue o di altri. E nel dubbio sui fatti ha il dovere di assolvere, non di condannare in base alla sua opinione su ciò che è probabile o improbabile! Le condanne non si affibbiano con valutazioni a braccio, ma con le certezze.
Nel caso in esame l'imputato aveva fornito un "giustificato motivo" che non era al di fuori di ogni logica, e direi che il giudice avrebbe dovuto valutare se un soggetto che si inventa una scusa va a cercare una cosa così particolare invece di dire una cosa più banale e più comprensibile per le menti semplici.
Inoltre avrebbe dovuto considerare che la legge non può richiedere una prova impossibile; se esco di casa per compiere una determinata azione con uno strumento, ad esempio per raccogliere rami per una composizione floreale, è chiaro che fino a che non ho tagliato un ramo non potrò mai provare che portavo il coltello proprio a tale scopo.  Perciò, in base al principio della presunzione di innocenza, il cittadino che espone un giustificato motivo deve essere creduto fino a prova contraria e non è vi è nessuna norma o principio in cui si dica che in mancanza di prove in materia penale il giudice decide in base alla sua esperienza; la nostra legge presume, ahimè, che il giudice sia esperto di legge, e non che si esperto di coltelli ed altri strumenti.
Cosa che del resto deve valere anche per la polizia giudiziaria che spesso si improvvisa   consulente tecnico del giudice, fa valutazioni psicologiche, balistiche, ricostruisce fatti più o meno con la stessa competenza di un giornalista. Sta al giudice capace di capire che la prova penale è cosa ben diversa dalle opinioni.

18-11-2018

 


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