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Mai titolo fu più adatto per un caso esaminato dalla Cassazione e conclusosi con l'ormai quotidiana condanna di un innocente.
Ormai la giustizia non fa più paura ai colpevoli perché sanno di avere molte possibilità di essere assolti e perché, se condannati, hanno ampia possibilità che la pena non venga mai espiata o che venga espiata in misura ridottissima. A rischiare invece sono gli innocenti per i quali i tre gradi di giudizio assomigliano a una roulette russa. Se non si è fortunati ci si ritrova impiombati come nel caso in esame. Qui è stato impiombato tre volte di seguito!
È assolutamente deprimente vedere come dei giudici riescano a non capire nulla di un caso elementare in cui le norme di legge sono talmente chiare da non lasciare alcuna possibilità di dubbio a chi sappia leggere e scrivere.
Mi rendo conto che secondo le statistiche vi sono molti giovani che non riescono a comprendere una frase lunga più di tre righe, che non hanno mai studiato greco latino così che non sono in grado di collegare gli elementi di una frase, ma che finiscano in magistratura dimostra come il sistema di assunzione sia diventato una burletta.
Il caso era elementare: un tizio viaggiava in auto avendo sul sedile posteriore un tondino di legno lungo 79 centimetri, pacificamente descritto da tutti come un bastone. Pare che non avessero un manico ma se la polizia lo ha chiamato bastone è chiaro che era come un manico di scopa o un manico di attrezzo agricolo. Se fosse stato di diametro maggiore lo avrebbero definito definito come un paletto. I giudici di merito definivano il bastone come strumento atto offendere e condannavano l'mputato averlo portato senza giustificato motivo.
Grossa bestialità.
Come espongono gli stessi giudici della cassazione, l'articolo 4 della legge 110, che ha scritto l'articolo 42 del TULPS ed ha così regolato la materia di armi proprie bianche e di armi improprie, stabilisce:.
- vi sono le armi proprie bianche che possono essere da punta e/o da taglio oppure contundenti (mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere) o di altro genere (strumenti da elettrocuzione, spray irritanti potenti) e il cui porto è vietato in modo assoluto, salvo il bastone animato con lama di almeno 65 cm. L'elencazione è tassativa e, in base ad altre norme, devono essere aggiunte solo le baionette e le spade taglienti.
- vi sono gli strumenti da punta e/o da taglio che possono essere portati solo per giustificato motivo; essi sono: bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche. L'elencazione è tassativa.
- qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Quindi, non c'è bisogno dell'intelligenza artificiale, ma sono sufficienti un occhio e due neuroni, non dico per capire, perché non ce n'è bisogno, ma per leggere che:
- mazze ferrate e bastoni ferrati sono sempre armi proprie;
- che i bastoni sono strumenti atti ad offendere solo se muniti di puntale acuminato;
- che una mazza non ferrata non è un'arma propria ma solo un'arma impropria.
Lo scrivere, come si legge la sentenza (e pare anche in una precedente sentenza che non ho trovato) che il termine "mazze" del secondo comma dell'art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all'espressione "mazze ferrate" di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno, è cosa del tutto sconclusionata e che fa dubitare fondatamente delle capacità speculative di molti giudici. È una cosa più che palese che il termine mazza indica una categoria generale e che una mazza ferrata è un elemento speciale di questa categoria; lo studiano i bambini alle elementari quando viene trattata la materia degli insiemi. Come poi dal fatto che la nozione di mazza sia più ampia della nozione di mazza ferrata si possa dedurre che anche i bastoni sono delle mazze è una rivelazione che ricorda quella dei misteri religiosi, ma che non può essere basata su nessuna logica umana.
Quando si parla di fatti e di cose materiali, questi non sono definiti dalle leggi secondo le fisime dei giudici, ma l'esatta nozione di essi è contenuta nei vocabolari e dei trattati che si occupano di tali materie.
La mazza nella storia degli armamenti medievali, si distingue in mazza vera e propria, interamente in ferro, costituita da un manico e da una testa con sporgenze dette brocchi; era detta invece mazza ferrata quella di legno che era stata ferrata con la zampa d'un cavallo aggiungendovi borchie o chiodi di ferro. Nella prima guerra mondiale i soldati nelle trincee si difendevano con mazze di fortuna tutte di legno, sulla cui testa venivano inseriti chiodi o spuntoni di ferro.
La stessa cosa vale per i bastoni ferrati. Io stesso, come pretore condannai mezzo secolo fa un tizio che si era fatto un bastone ferrato appesantendo con piombo e chiodi la parte più grossa di una stecca da biliardo.
Una mazza normale si distingue da un bastone perché la sua potenzialità lesiva è superiore per una semplice legge fisica. In un bastone cilindrico il baricentro è posto a metà della sua lunghezza quindi forza di un colpo viene ripartita su tutta la lunghezza. Se invece il bastone è costituito con un manico che si allarga procedendo verso la testa (ad esempio una mazza da baseball o una clava), o da un bastone su cui è infilato un oggetto duro, simile alla testa di un mazzuolo da lavoro, il baricentro si sposta in avanti verso la testa o dentro di essa e quindi tutta la violenza del colpo è concentrata su questa testa.
Si è di fronte perciò ad un oggetto completamente diverso da un bastone per natura e per capacità offensiva. Non per nulla l'etimologia ci fa capire che una mazza ammazza e un bastone bastona!
È anche chiaro a chiunque che la mazza e il bastone ferrato sono stati messi fra le armi proprie perché non hanno nessun impiego diverso da quello di offendere, come dice la legge sono per natura di cose destinati ad offendere. Invece una mazza normale può essere uno strumento sportivo o uno strumento da lavoro e si comprende perché ne deve essere consentito l'uso per giustificato motivo.
Un tondino di legno, come qualunque bastone senza puntale, è di uso universale, può trovarsi nelle mani di una persona per infiniti motivi, tutti giustificati, e non è elencato tra le armi improprie. Il suo porto diventa punibile solo se l'accusa fornisce la prova che esso, per le circostanze di tempo di luogo, è portato proprio al fine di usarlo come arma.
Anche l'appuntato Cacace dovrebbe essere in grado di capire che se la legge ha vietato i bastoni con puntale acuminato, vuol dire che quelle senza puntale appartengono a un'altra categoria inferiore..
Nel caso di specie non vi era assolutamente nessun motivo (che doveva essere indicato dall'accusa e non dall'imputato) per ritenere che il bastone si trovasse in auto perché il conducente andava bastonare, e non perché voleva farsi il manico della zappa o il sostegno per una tenda. Di conseguenza il processo è stato tutto la sera di bufale dalla denunzia delle forze di polizia operanti, dall'accusa inventata dal PM, dalla supina adesione de giudici alla tesi dell'accusa.
Forse hanno letto male la Costituzione ed hanno capito che in Italia c'è la presunzione di colpevolezza!
Ecco il testo della sentenza CASS. PEN., SEZ. I, UD. 23 OTTOBRE 2024 (DEP. 9 GENNAIO 2025), N. 752:
1. Con sentenza del 6 maggio 2024 la Corte di appello di L'Aouila, pronunciando sull'impugnazione proposta avverso quella emessa il 29 novembre 2021 dal Tribunale di Pescara, appellata da A.M. ha assolto quest'ultimo dal reato di cui al capo 1) della rubrica confermando la condanna per la contravvenzione di cui al capo 2).
Si procede per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere, l'imputato, portato fuori dalla propria abitazione un bastone della lunghezza di 79 cm e diametro di 5 cm rinvenuto all interno della sua automobile in occasione di una perquisizione veicolare.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, la disponibilità del bastone non era giustificata in alcun modo, tenuto conto delle circostanze del rinvenimento e in ragione della pacifica riconducibilità agli oggetti atti ad offendere di cui al predetto art. 4.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.M., per mezzo del proprio difensore Aw. Angelo Pettinella, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge con riferimento all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975.
In base a tale norma, la pericolosità dell'oggetto dovrebbe essere rapportata alle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso viene rinvenuto nella disponibilità dell'agente.
In contrasto con quanto richiesto dalla disposizione ai fini dell'integrazione del reato, invece, i giudici di merito si sono limitati a constatare la mancata dimostrazione della legittimità del porto a ragione dell'assenza del giustificato motivo.
Secondo tale impostazione, il bastone di legno non rientrerebbe nella categoria di cui alla prima parte dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 deM975. ma in quella di cui alla seconda parte della disposizione, con la conseguenza che, ai fini dell'integrazione del reato, si rende necessario verificare la concreta utilizzabilità dell'oggetto per l'offesa alla persona.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. L'art. 4 legge n. 110 del 1975 sanziona il porto, fuori dalla propria abitazione, di tre categorie di oggetti.
La prima riguarda quelli descritti al primo comma che non possono essere portati fuori della propria abitazione in ogni caso, salvo specifica autorizzazione del Questore; si tratta di «armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione».
La seconda categoria è costituita dagli oggetti descritti nel primo periodo del secondo comma dell'art. 4 cit. che non possono essere portati fuori della propria abitazione senza giustificato motivo: «bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, strumenti softair e puntatori laser».
Infine, nella terza categoria rientrano gli oggetti descritti nel secondo periodo del secondo comma che non possono essere portati fuori della propria Citazione senza giustificato motivo e nel caso in cui ricorrano circostanze di tempo e di luogo, che li rendono chiaramente utilizzabili per l'offesa alla persona.
Vi è incluso «qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio».
L'ultima è un'indicazione residuale in quanto, se si verte in tema di oggetto che rientra nelle altre due categorie, è irrilevante l'esigenza di valutare le circostanze di tempo e di luogo che rendono l'oggetto chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona.
E' stato affermato e, in quanto pienamente condiviso, deve essere, anche in questa sede, ribadito che un bastone in legno deve essere considerato una "mazza", ed in quanto tale è Incluso nella seconda categoria sopra descritta.
Ne deriva che il relativo porto fuori della abitazione senza giustificato motivo è, pertanto, vietato anche se non ricorrono circostanze di tempo e di luogo che lo rendono chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona (Sez. 7, Ordinanza n. 347/4 del 15/01/2015, Cimpoesu, Rv. 26477; Sez. 1, n. 32269 del 03/07/2003, dep. 31/07/2003, P.C. in proc. Porcu, Rv. 225116).
In tal senso, più di recente anche Sez. 1, n. 188 del 25/10/2023, dep. 2024, Xaferaj, n.m. (la cui motivazione viene seguita in questa sede) che ha avuto cura di precisare, condivisibilmente, che «il termine "mazze" del secondo comma dell'art. 4 è, infatti, diverso, e più ampio, rispetto all'espressione "mazze ferrate" di cui al primo comma della stessa norma, e si riferisce anche ai bastoni in legno».
Nella fattispecie, tenuto conto della natura dell'oggetto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, (bastone di legno lungo 79 cm) i giudici di merito hanno fatto riferimento, in termini corretti, alla sola mancanza di giustificato motivo del relativo porto omettendo di accertare, siccome non necessario, l'ulteriore requisito della utilizzabilità dell'oggetto ai fini dell'offesa alla persona.
3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso, essendosi lo stesso concentrato su un elemento non necessario per il perfezionamento della fattispecie contestata, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
email - Edoardo Mori |
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