Manganelli e cozze
Vi è un raccontino di Mark Twain,
che ho già citato altre volte, di insuperabile comicità; esso racconta
di un giovane trovatosi improvvisamente a dirigere un giornale di
agricoltura dello zio andato in ferie. Quando egli torna, trova la sede
della rivista assediata da lettori inferociti e scopre che cosa ha
fatto il nipote, a cui fa la ramanzina:
Tu sei una vergogna per il
giornalismo. Ma come hai fatto a pensare di poter dirigere un giornale
come questo? È evidente che tu non capisci nulla di agricoltura, che ne
ignori perfino l' abbiccì. Tu parli di falci e di felci come se fossero
la stessa cosa; chiacchieri della stagione della muta per le vacche;
consigli di addomesticare il tassobarbasso per poterlo tosare di tanto
in tanto e ricavarne soffici pellicce! Fai notare che le cozze se ne
stanno buone buone se gli si suona un po’ di musica; era superfluo, del
tutto superfluo. Nulla disturba le cozze. Le cozze se ne stanno sempre
tranquille. Se ne infischiano della musica, le cozze. In nome del
cielo, amico mio!, se tu avesse dedicato la vita all’acquisizione
dell’ignoranza, mai come oggi ti saresti laureato con maggior lode. Non
avevo mai visto niente di simile. Sostenere che le castagne d'India
sono un prodotto di sempre maggiore presa sui consumatori amanti
dell’esotico è un esplicito attentato a questo giornale. Esigo che tu
ti si dimetta e che ti tolga dai piedi. … Esco dai gangheri tutte le
volte che ripenso a come ti sei messo a discettare dei vivai di
ostriche intitolando il pezzo Giardinaggio creativo. Voglio che tu te
ne vada.
Ho detto "di insuperabile comicità". Ma mi sbagliavo! La Cassazione va
ben oltre ed è capace di affrontare un argomento con le stesse
doti culturali del sullodato giornalista.
Nella sentenza che segue, e che chioso, ha affrontato il caso di un
buttafuori che se andava al lavoro con un manganello infilitato nella
cintura. Caso elementare di porto di arma propria per cui non è ammessa
licenza di porto ex art. 699 CP (Si veda Cass. Sez. 1, nr. 27131 Anno
2016 . La sentenza è totalmente raffazzonata, tanto che non si riesce
neppure a capire se certe affermazioni sono contenute nella sentenza
appellata o nei motivi delle difesa o se sono una opinione dello
estensore!! Pare che l'estensore riferisca la vicenda disordinatamente.
Ecco la sentenza con le mio osservazioni in corsivo
Corte di Cassazione, sez. I Penale,
sentenza n. 37181/16; sentenza 1 marzo - 7 settembre 2016, n. 37181,
dep. 7 settembre 2016
Con sentenza del 29/04/2014ÌI Tribunale di Trapani condannava D.V.G.
alla pena di C. 2.000 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 4L.
n. 110 del 1975, previa concessione delle attenuanti generiche e del
fatto di lieve entità (porto fuori dalla propria abitazione, senza
giustificato motivo, un manganello "estensibile" in metallo lungo cm.
65, da considerarsi, per le circostanze di tempo e di luogo,
utilizzabile per l'offesa alla persona – in Trapani il 31/07/2012).
Nota: decisione stravagante: il
manganello è un'arma e non uno strumento atto all'offesa; non può
essere portato per nessun motivo; non può essere applicata ad esso
l'attenuante del fatto lieve, neppure se si considera uno strumento; la
pena non poteva essere inferiore a un anno di arresto. Il PM aveva
sbagliato di grosso l'imputazione e ovviamente non ha fatto appello.
L'istruttoria dibattimentale si svolgeva principalmente con l'audizione
del teste dell'accusa, App. Sc. C.G. , in servizio presso il N.O.R.M.
di Trapani, e con l'acquisizione al fascicolo dibattimentale del
verbale di sequestro operato nei confronti dell'odierno prevenuto il
31/07/2012 di un manganello in metallo della misura totale di cm. 65 ed
una circonferenza pari a cm. 2,5 del tipo estensibile rigido.
La pattuglia composta dagli App. sc. C.G. e V.G. , in data (OMISSIS) ,
intorno alle ore 7.30, fermava per un controllo di routine un motociclo
condotto dai'odierno prevenuto; in tale circostanza, i militari, oltre
a rendersi conto che il mezzo condotto dal D.V.G. non era coperto da
assicurazione, notavano, altresì, che quest'ultimo indossava una
cintura contenente un manganello estensibile in metallo, arma impropria
prontamente sottoposta a sequestro penale.
Nota: dubito che la cintura
contenesse il manganello; forse voleva dire che era appeso alla cintura
o infilato in essa.
Proprio il verbale di sequestro forniva utile ed opportuno
completamento al quadro probatorio scaturente dalla deposizione
dell'Aps. C.G. .
In base all'art. 4, primo comma, L. n. 110 del 18/04/1975, tra le armi
delle quali è vietato il porto salvo le autorizzazioni, quando
consentite dalla legge, del Prefetto e del Questore vi rientrano quelle
come pugnali e simili, la cui destinazione naturale è l'offesa alla
persona, come le cosiddette "armi bianche", del quale è vietato in
maniera assoluta il porto.
Nota: forse in lingua italiana voleva
scrivere "fra le quali rientrano le cosiddette armi bianche".
In particolare sarebbe compreso nella categoria degli strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere, costituente "arma bianca", il
manganello, oggetto del presente sequestro, il cui porto fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, per non incorrere in
illiceità deve essere sorretto da giustificato motivo,
Nota: Che c'entra "in particolare" ?
Visto che ora afferma che i manganelli sono cosa diversa, sono
strumenti, doveva scrivere "Invece". E perché non spiega come arriva ad
affermare che il manganello non è arma, ma strumento?Sono 70 anni
che alla polizia locale viene vietato di portare il manganello perché è
un'arma propria e qui invece uno si sveglia al mattino "tomo tomo,
cacchio cacchio" e crede di sapere che non è vero; ma non spiega il
perché!
non riscontrato nella vicenda e costituente un'eccezione alla
configurazione del reato, poiché da un lato limita la validità del
precetto penale e dall'altro paralizza l'azione penale;
Nota: Ma dove le ha prese queste
notizie di diritto penale, dai sunti per il concorso a guardia
forestale? Il giustificato motivo "paralizza l'azione penale"? Ma che
bella scoperta: allora è una norma di diritto processuale! E dove sta
la limitazione alla validità del predetto penale: la norma dice che si
può portare un coltello per giustificato motivo che ovviamente
può essere solo addotto, con dati concreti, dall'interessato,. È una
norma chiara e semplice che non va né ridotta né ampliata
tale eccezione può trovare applicazione solo quando la situazione di
fatto cui essa si riferisce sia pienamente provata, sottolineando che
l'onere di provare tale situazione incombe a chi la deduce; ebbene, nel
caso di specie, sebbene il D.V. avesse sostenuto di prestare servizio
presso la S.T.A. Security in qualità di guardia giurata, non aveva
fornito alcuna autorizzazione scritta al porto della predetta arma,
sostenendo fermamente di averne ricevuto solo una verbale in ragione
della sua occupazione lavorativa.
In ogni caso, le circostanze di tempo e di luogo in cui l'odierno
imputato era stato fermato non giustificavano il possesso del
manganello e, pertanto, si poteva ritenere concretizzato il reato
ascrittogli.
La vicenda è riconducibile alla previsione di cui al terzo comma del
suddetto articolo e non al quarto, in quanto catalogabile in quello di
"lieve entità", in considerazione della particolare tipologia dell'arma
, caratterizzata dalla scarsa offensività.
Nota: queste due ultima frasi
sembrano essere contenute nella sentenza di primo grado, ma è probabile
che siano stati ricopiati malamente i motivi di ricorso.
La difesa del D.V. proponeva ricorso per Cassazione avverso la predetta
sentenza, chiedendone l'annullamento con adozione delle consequenziali
statuizioni.
Mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606, comma 1, lett.
d), cod. proc. pen., per l'omessa audizione del teste di difesa A.A. ,
ritualmente indicato dalla difesa, ex art. 468 cod. proc. pen. ed
ammesso dal Tribunale dopo l'apertura del dibattimento, che, come da
capitolo di prova indicato in lista, avrebbe dovuto riferire in ordine
all'attività svolta del D.V. .
Si trattava del datore di lavoro del prevenuto, titolare di una ditta
dedita ai servizi di sicurezza dei locali pubblici e privati e,
pertanto, provvede a fornire ai propri dipendenti l'uniforme e il
manganello a corredo.
Lo stesso avrebbe potuto fornire anche l'autorizzazione/licenza in
proprio possesso, concernente sia l'attività dei dipendenti, sia la
dotazione con la quale gli stessi si recavano presso i locali
commerciali a prestare la loro attività lavorativa.
Le omesse notifiche della difesa, pur essendo state effettuate presso
la residenza del teste come dimostrato mediante la produzione del
certificato di residenza del teste, inducevano il Tribunale a revocare
l'ordinanza ammissiva, facendo venir meno la possibilità di
difendersi dal "cuore" de l'accusa.
Manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e),
cod. proc. pen. con riferimento alla testimonianza resa dal teste del
P.M., l'app. CC C.G. , che aveva proceduto al controllo e, sentito
all'udienza del 15/10/2013, riferiva testualmente che: "... questa
persona presta servizio presso la S. T.A.. Security di Trapani....
indossava un pantalone scuro e una maglia, magliettina tipo polo, con
sulla parte posteriore scritto Security, aveva una scritta bianca che
c'era scritto Security una cintura con un porta manganello) un
manganello estensibile in metallo" (cfr. pagg. 4, 5e 6 delle
trascrizioni relative alla testimonianza del teste C.G. ).
Nota: pare che queste ultime 5 frasi
siano tratte dai motivi di ricorso
Dalle dichiarazioni del predetto teste emergeva un dato oggettivo: il
prevenuto (peraltro alla guida del proprio motociclo, indi senza alcuna
intenzione di tenere celato il manganello) indossava l'uniforme tipica
del personale che si occupa di sicurezza nei vari esercizi commerciali
e aveva agganciato al cinturone il manganello incriminato.
Queste affermazioni del verbalizzante apparivano già da sole
sufficienti a scriminare l'imputato dal fatto addebitatogli, stante il
porto giustificato del manganello.
Tali dichiarazioni sarebbero state ovviamente integrate dal datore di
lavoro se il Tribunale non avesse deciso, come sopra spiegato, di
revocare la relativa ordinanza ammissiva.
Omessa motivazione in violazione degli artt. 132 e 133cod. pen., per
mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della
non menzione della stessa nel casellario giudiziario.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato e comporta l'annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Sussiste il vizio denunciato col secondo motivo di ricorso di manifesta
illogicità della motivazione: da una parte, il Tribunale dava atto che
D.V.G. era stato trovato in possesso di un manganello, riposto
all'interno di una cintura, e che, secondo quanto esposto dal teste di
P.G., vestiva un'uniforme tipica del personale adibito al servizio di
sicurezza presso servizi commerciali, impegno lavorativo addotto dallo
stesso D.V. come giustificazione della sua condotta; dall'altra, il
Tribunale, senza confutare la tesi difensiva con l'illustrazione di
un'ipotesi alternativa a spiegare la vicenda e senza smentire quanto
esposto dal teste di P.G., sosteneva che le circostanze di tempo e di
luogo non consentivano di giustificare il possesso dell'arma.
In conclusione, in mancanza di elementi concreti valorizzabili dal
Giudice, risulta inevitabile disporre l'annullamento senza rinvio la
sentenza impugnata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non
costituisce reato.
Nota. Dice la Cassazione: ma
che andiamo cercando! L'imputato era vestito da buttafuori, veniva dal
lavoro o ci andava (alle 7,30 del mattino!) quindi è ovvio che il
titolare del locale che lo aveva assunto, lo aveva autorizzato a
portare il manganello nel locale e quindi era giustificato ad andare o
tornare dal locale con il manganello alla cintura. Perché mai svegliamo
i giudici per queste quisquilie?
Modo di ragionare che fa diventare un
oggetto nobile anche il famoso membro di segugio e che nobilita le
cozze di Mark Twain! Ed invero:
- Il manganello è arma propria.
- Il manganello non può mai essere
portato per nessun motivo.
- Il PM ed il giudice avrebbero
dovuto indagare il gestore del locale per concorso nel porto del
manganello e per concorso nell'omessa denunzia dello stesso.
- Imputato e gestore andavano
indagati e condannati per concorso nel porto di armi in un luogo ove vi
era una riunione pubblica.
- Ma un giudice non si deve
porre il problema di quale giustizia si faccia a Trani dove i vigili
urbani non portano il manganello, ma i buttafuori sì? Dove nelle
riunioni pubbliche vi sono persone che non sono né guardie giurate né
agenti di PS. ma che girano con armi? Ovvio che se un PM non sa fare un
capo di imputazione per un'arma è difficile che sappia fare cose più
complicate.