Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Accendino arma impropria...? Cassazione n.. 26059 / 2019 (A.Vicari)

 

ACCENDINO ARMA IMPROPRIA?.....

E’ stato più volte evidenziato quante e quali difficoltà incontra il cittadino nella individuazione di oggetti e strumenti, peraltro anche di uso comune, dei quali è vietato il porto non giustificato fuori dell’abitazione o delle relative pertinenze, in particolare per tutti quelli che l’art. 4 della L.n.110/75 indica genericamente come strumenti non considerati espressamente come arma da punta o da taglio.
Anche la Corte Costituzionale rilevò tale difficoltà nell’applicazione pratica dell’art. 4/110, siccome lo stesso giudice deve operare la inserzione di un caso in una fattispecie molto ampia e di non agevole delimitazione (C. Cost. n. 79/1982).
La più autorevole dottrina si è trovata concorde nell’affermare che la individuazione dei reati concernenti gli oggetti atti ad offendere crea qualche problema interpretativo, in particolare per qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio. Comunque, la stessa dottrina ha cercato di mitigare la genericità della locuzione usata dal legislatore precisando che per quest’ultimi strumenti è, naturalmente, necessario, affinchè possano essere ricompresi nella nozione di strumenti atti ad offendere, che si palesino come idonei ad essere utilizzati per recare offesa alla persona.
Con quest’ultima precisazione si è cercato di fornire al cittadino una regola generale idonea a permettere un facile riconoscimento degli oggetti e strumenti vietati, basata sulla potenziale, intrinseca idoneità a produrre lesioni di una certa rilevanza, più gravi di quelle che possono essere inferte da chiunque, a mani nude.
È di chiara evidenza come sia improbabile, se non impossibile, recare offesa con un mattone in polistirolo, un martello di gomma, una catena o un bicchiere di plastica, a differenza dell’uso di un sasso (Cass., n.1020/2008), un bicchiere di vetro (Cass., n.37265/2014), un ombrello (Cass., n. 13071/2017).
In merito anche la Cassazione ha precisato che nella categoria delle armi improprie, l’art. 4, co. 2 della legge 110/75, ampliando questa nozione, ha ricompreso in essa, anche qualsiasi altro strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa alla persona (Cass., Sez. V, n. 918/2010).
La stessa Cassazione ha ulteriormente precisato che, proprio in relazione a quest’ultima categoria di oggetti e strumenti, non meglio indicati, è necessario verificare se, pur avendo una destinazione originariamente innocua, possono essere utilizzati per l’offesa alle persone (Cass., Sez. I, n. 723/2003).
Alla luce di tali chiarimenti, è necessario che un oggetto o strumento, per essere considerato arma impropria, abbia un minimo di capacità offensiva, cioè l’idoneità all’offesa alla persona (Corte Cost. n. 79/1982).
Ove non si tenga conto di tale requisito, si corre il rischio di ricomprendere nelle armi improprie qualunque oggetto o strumento, con la conseguenza che nessun oggetto mobile di uso comune si sottrarrebbe alla possibilità di essere classificato come arma impropria.
Tale rischio si può concretizzare classificando arma impropria un semplice accendino.
Infatti, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’utilizzo congiunto di un liquido infiammabile quale è la benzina, e di  un accendino, costituisce un insieme dotato di potenzialità offensiva tale da poter essere annoverato nel concetto di arma, ancorchè i due oggetti siano di uso comune e non siano naturalmente destinati all’offesa alla persona, per cui aver cosparso il liquido infiammabile ed aver minacciato di incendiarlo con un accendino integra a pieno titolo una minaccia aggravata dall’uso di un’arma (Cass. , Sez. V, n. 1709, 2019).
La stessa Corte osserva che tale interpretazione è stata adottata tenendo conto del consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale anche un oggetto non destinato all’offesa, per le circostanze di tempo e di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene fatto, perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e diventa invece un’arma impropria (Cass. N. 1709/2019).
Non possiamo non rilevare come la giurisprudenza sulle armi improprie non sia stata molto di aiuto per stabilire criteri idonei a mitigare la generalità dell’art. 4.
Infatti, come già evidenziato, si corre il rischio di ricomprendere nelle armi improprie qualsiasi oggetto di uso comune, interpretazione della norma che potrebbe portare alla incostituzionalità di parte della stessa per violazione della riserva di legge posta dall’art. 25 della Costituzione, considerata la indeterminatezza dell’indicazione degli strumenti. Per evitare tale rischio, la Corte Costituzionale, interessata da diversi giudici di merito per la difficoltà nell’applicazione pratica dell’art. 4, aveva indicato il criterio oggettivo della idoneità degli strumenti all’offesa alla persona ( C. Cost. n. 79/1982), per cui, per classificare armi improprie gli strumenti non da punta o da taglio, non si può prescindere dal requisito della minima potenzialità all’offesa.
Peraltro, anche la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che il giudice debba valutare se tali oggetti e strumenti abbiano le caratteristiche per poter essere utilizzati per l’offesa alla persona (Cass. n. 723/2003), con giudizio prognostico se siano, o meno, potenzialmente usabili per l’offesa (Cass. n.918/2010).
Quindi, riesce difficile, comprendere la potenzialità offensiva di un semplice accendino.
Che con quest’ultimo oggetto si possa facilmente dare fuoco non c’è dubbio, ma che possa essere considerato arma impropria quando sia usato con un liquido infiammabile, fa correre il rischio che anche un fiammifero o una candela accesa, oggetti privi di qualsiasi idoneità all’offesa, possano essere considerati armi improprie quando siano utilizzati congiuntamente a liquidi infiammabili.
Così, una rapina ad un benzinaio può trasformarsi da semplice in aggravata se il rapinatore, anziché con una pistola, intimi la consegna dell’incasso, sostando vicino ad una pompa e ostentando un accendino o una sigaretta accesa!...
Dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti sembra di capire che un oggetto o strumento, per essere considerato arma impropria, debba avere l’idoneità all’offesa, cioè debba essere in grado di produrre lesioni per le sue caratteristiche intrinseche, indipendentemente dall’utilizzo congiunto con altri materiali o liquidi infiammabili.
Al di là del caso di specie, non si può più continuare ad obbligare il cittadino a sostenere costosi e lunghi processi per conoscere se quel giorno poteva, o non poteva, portare quell’oggetto o quello strumento.
Comunque, in attesa di una auspicata riforma dell’art. 4, si consiglia di andare a fare rifornimento di benzina con l’accendino, ma solo se si sia in possesso anche delle sigarette; altrimenti il porto potrebbe essere considerato non giustificato!.....

Firenze 28 novembre 2019                                          ANGELO VICARI

Per approfondimenti, in questo stesso sito, Vicari Oggetti e strumenti atti ad offendere.

Ecco il testo della sentenza:

SENTENZA
RITENUTO IN FATTO

1.    La sentenza impugnata è stata pronunziata il 2018 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. di Gioacchino ***. commesso nei confronti della moglie Martha Cecilia, così riqualificata l'originaria contestazione di tentato omicidio da parte del Tribunale della stessa città. L'imputato è accusato di avere cosparso di benzina l'uscio ed il davanzale della finestra dell'abitazione della donna e di averla minacciata di appiccare il fuoco impugnando un accendino.
2.   Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato consta di un unico motivo, con il quale si invoca il proscioglimento per estinzione del reato da remissione di querela in quanto, il 16 febbraio 2018, la persona offesa in udienza aveva rimesso la querela e l'imputato aveva accettato la remissione e il d.lgs 10 aprile 2018, n. 36, entrato in vigore successivamente alla pronunzia impugnata, aveva modificato il regime di procedibilità del reato, che da fattispecie procedibile di ufficio era stato trasformato in reato perseguibile a querela di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto in quanto — convenendo con le argomentazioni della requisitoria del Procuratore generale — deve ritenersi che la remissione di querela non abbia efficacia estintiva rispetto al reato accertato, siccome procedibile di ufficio.
1.1.    Il Collegio è giunto a questa conclusione riguardando, in primo luogo, la ricostruzione fattuale ed il percorso motivazionale della sentenza impugnata. In quest'ultima si legge che il dibattimento aveva consentito di accertare che il *** aveva cosparso dì benzina l'uscio e la finestra dell'abitazione della moglie (che, benché all'Interno, era stata anch'essa attinta da schizzi di liquido) e che l'uomo, impugnando un accendino, aveva minacciato di appiccare il fuoco. A fronte dell'originaria contestazione di tentato omicidio, già il Tribunale aveva riqualificato il reato in quello di cui all'alt. 612, comma 2, cod. pen. e la Corte di appello aveva ritenuto correttamente individuata tale diversa fattispecie, evidenziando che "in fatto" era stata contestata la forma aggravata di cui all'alt. 612, comma 2, cod. pen., senza altra specificazione.
Orbene, i dati suddetti inducono a ritenere che gli accadimenti vadano ricondotti al reato di cui all'alt. 612, comma 2 in relazione all'alt. 339, comma 1, cod. pen., trattandosi di minaccia commessa con uso di arma, e non semplicemente di minaccia grave; ne consegue che detta fattispecie, non rientrando nel fuoco della novella di cui al d.lgs 10 aprile 2018, n. 36, è tuttora procedibile di ufficio, il che rende neutra l'intervenuta remissione di querela.
1.2.    A sostegno di questa tesi occorre rilevare che, per definire il concetto di arma cui il legislatore del codice penale allude, la norma di riferimento è quella di cui all'alt. 585, comma 2, cod. pen., secondo cui, agli effetti della legge penale, per armi si intendono, tra l'altro, oltre che le armi in senso proprio e gli altri oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, anche tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo; il richiamo è evidentemente agli oggetti di cui all'art. 4, comma 2, L. 18 aprile 1975, n. 110. Ebbene, allo scopo di delineare questa nozione e di verificarne la riferibilità alla condotta del ricorrente, il Collegio intende dare seguito alle pronunce di questa Corte secondo cui il porto di un oggetto non destinato all'offesa cessa di essere giustificato nel momento in cui, per le circostanze di tempo di luogo o per il concreto uso che dello strumento viene fatto, esso perde la propria connotazione di oggetto di uso comune e diventa invece un'arma impropria. Ne consegue che qualsiasi oggetto comune, che in un contesto aggressivo possa essere utilizzato per l'offesa alla persona, è qualificabile come arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, cod. pen., come testimoniato dall'ampia casistica rinvenibile nelle sentenze di questa Corte che hanno affermato e ribadito il principio (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750 - 01, con riferimento ad un manico di scopa; Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713 - 01, in ordine ad un pezzo di legno; Sez. 5, n. 46482 del 20/06/2014, A, Rv. 261017 - 01, per un guinzaglio; Sez. 5, n. 49517 del 21/11/2013, R, Rv. 257758 - 01, per una paletta di plastica; Sez. 5, n. 47504 del 24/09/2012, Baciu, Rv. 254082, in relazione ad un bicchiere di vetro).
1.3.   Venendo alla fattispecie che occupa il Collegio, dal ragionamento sopra svolto discendono due corollari.
Da una parte, il criterio interpretativo "funzionale" seguito dalla giurisprudenza di legittimità, riguardando la norma generale di riferimento di cui all'art 585, comma 2, cod. pen., va applicato anche al concetto di "arma" di cui all'art. 339, comma 1, cod. pen. richiamato dall'alt. 612, comma 2, cod. pen.
Dall'altra, l'utilizzo congiunto di un liquido infiammabile quale è la benzina, in uno ad un accendino, costituisce un insieme dotato di potenzialità lesiva tale da poter essere annoverato nel concetto di arma secondo la nozione recepita dal codice penale ed accolta dalla giurisprudenza di questa Corte, ancorché i due oggetti siano di uso comune e non siano naturalmente destinati all'offesa alla persona. Se ne deve ulteriormente inferire che avere cosparso il liquido infiammabile ed avere minacciato di incendiarlo con l'accendino integri a pieno titolo una minaccia aggravata dall'uso di un'arma, come tale sottratta al mutamento del regime di procedibilità di cui al recente intervento legislativo.
2.   Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3.   La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Così deciso il 2/05/2019.

Nota di E. Mori
L'amico Vicari ha scritto un dotto ed equilibrato commento: in realtà la sentenza merita più improperi che argomentazionei, ma probabilmente io avevo esaurito il repertorio!
La sentenza è sconvolgente e mi ricorda quella di quel giudice il quale scriveva che ogni uomo porta nei pantalni l'arma per violentare una donna.

 

 


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