Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le imprese che trasportano armi non devono essere in possesso di particolari requisiti

N. 952/03 Reg. Sent.
N. 73/03 R.G.Dib.
N. 264/02 RGNR PM

RI

REPUBBLICA-ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO - SEZIONE PENALE

in persona,. del Giudice dott.ssa Elsa Vesco
alla pubblica udienza del 12.06.03 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nel procedimento penale contro
******** ******
IMPUTATO

del delitto p. e p. dall'art. 18 I° e III° comma Legge nr. 110/75 per avere, nella sua qualità di titolare della ********, concessionaria Executive, affidato alla ditta **** Corriere Espresso un collo contenente le seguenti armi (segue elenco di 4 armi corte), ditta che non era in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
In Bolzano, nel settembre 2001
Con la partecipazione all'udienza del Pubblico Ministero e dei difensori dell'imputato, avv. Paolo Fava e Gasperi Giuseppe.

Le parti hanno formulato preliminarmente le seguenti

CONCLUSIONI

La Difesa: assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. perché il fatto non è previsto come reato.
Il Pubblico Ministero: si associa alle richieste dei difensori.

FATTO E DIRITTO

I. Con decreto d.d. 3 aprile 2002 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, notificato in data 9 settembre 2002 **** **** veniva citato in giudizio dinanzi a questo Giudice, per rispondere dei delitto di trasporto abusivo di armi, per avere, in qualità di titolare della concessionaria Executive, ****, affidato il trasporto delle armi dettagliatamente indicate in rubrica alla impresa di trasporto ****** Corriere Espresso, che non era in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
All'odierna udienza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la Difesa chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", previa acquisizione degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, con richiamo alla memoria depositata in atti. Il Pubblico Ministero si associava alle richieste preliminari dei difensore.

Il Tribunale pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

II. Sulla base degli atti dimessi su accordo delle parti ed acquisiti al fascicolo del dibattimento, risultano accertati e pacifici i seguenti elementi di fatto:

l. Il 20 settembre 2001 la società ***********, produttrice e commerciante di armi, consegnava alla *** Express gruppo Executive, con sede in Bolzano, un pacco contenente le. armi indicate in rubrica, incaricandola del trasporto e della consegna alla società ******** con sede in Varese.

2. La *** Express nella stessa data consegnava il collo alla ditta **** Corriere Espresso, con sede in Bolzano, nella persona dell'autista **** Francesco, incaricata dei trasporto alla sede Executive di Varese nord.

3. Per il trasporto erano previste due fermate, presso i centri di smistamento Executive di Verona e Piacenza.

4. II 9 ottobre 2001 l'armeria speditrice ***** segnalava alla *** Express di Bolzano la mancata consegna del pacco al destinatario ******.

5. In data 10 ottobre 2001 **** ****, dipendente della impresa di trasporto conto terzi *** Express, concessionaria della impresa Executive, con sede in Bolzano, sporgeva denuncia di furto presso la Stazione dei Carabinieri di Bolzano del collo contenente le armi indicate in rubrica (v. verbale di denuncia in atti).

6. La società di trasporti Executive s.p.a., sotto il profilo della strutturazione ed organizzazione dell'attività, per l'esecuzione dei singoli trasporti si avvale di imprese concessionarie locali, della attività, dei magazzini e dei centri di smistamento delle stesse.

7. Trasporto e distribuzione vengono garantiti a livello locale dalle varie concessionarie Executive distribuite sul territorio nazionale, che svolgono attività di trasporto conto terza e che in tale ambito ricevono merce da aziende ed anche da altre concessionarie Executive per il recapito ai clienti destinatari.

8. In tale rete di distribuzione e trasporto nazionale facente capo alla Executive s.p.a. si inserisce ed opera anche la società di trasporto in conto terzi *** Express s.r.l. di Bolzano, di cui è rappresentante legale responsabile l'odierno imputato.

9. La merce ricevuta in magazzino presso la *** Express è racchiusa in pacchi
contrassegnati con etichette adesive sulle quali sono impressi codici a barre per identificarli, che vengono caricati su autocarri il cui vano di carico viene sigillato con appositi sigilli numerati. Il sigillo viene apposto dal capo magazziniere e registrato su apposito foglio denominato ordine di trasporto che viene consegnato all'autista dei mezzo incaricato del trasporto della merce in altro magazzino Executive. Tali modalità sono state seguite anche nel caso di specie, come documentato dall'allegato n. 2, in atti. I magazzinieri di tale centro, verificata l'integrità del sigillo, registrano i collo mediante lettura con lo scanner dei codici a barre ed inserimento dei relativi dati. Quindi la merce viene nuovamente suddivisa in base alla destinazione, e consegnata ad altri vettori per la prosecuzione del trasporto sino a destinazione definitiva. In pratica, i colli vengono registrati in ogni magazzino per memorizzare tutti i movimenti.

10. Sui colli sono scritti gli indirizzi del mittente e del destinatario della merce, senza riferimento alcuno al contenuto degli stessi. II collo è integrato da una busta chiusa allegata, contenente la bolla di accompagnamento, e qualora si tratti di trasporto di armi, come avvenuto nel caso in esame, l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Questore (v. all. n. 9).

11. In base ai controlli incrociati effettuati dai Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza presso il centro Executive di tale città, dei dati elettronici di inserimento e movimentazione dei colli mediante la lettura dei codici a barre dei singoli pacchi da smistare, il collo contenente le armi in questione non risulta essere mai giunto a Piacenza. Dalla banca dati della Executive s.p.a. il pacco risulta partito da Bolzano ma non risulta essere stato registrato in entrata nel magazzino di Piacenza.

12. Le indagini espletate non hanno consentito di accertare il luogo in cui possa essere stato sottratto il pacco contenete le armi della *** s.p.a.

III. All'imputato è contestato il delitto p.e. p. dall'art. 18 commi 1 e 3 della L. 18 aprile 1975, n. 110, per avere - nella sua qualità di titolare della *** Express s.r.l. - affidato un collo contenente le quattro armi elencate i rubrica ad una ditta "non in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari", precisamente, alla **** Corriere.
La prescrizione richiamata cita testualmente: "Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli artt. 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari....".
La disposizione in esame rientra senza dubbio nella categoria dei cosiddetti reati ostativi, figure di illecito a pericolo astratto o presunto che incriminano atti che rappresentano soltanto il presupposto di una aggressione concreta ad un ben definito bene giuridicamente protetto.
In proposito, a prescindere da obiezioni sotto il profilo costituzionale di modelli di illecito così strutturati, sollevate da certa dottrina, va ricordato che la Corte Costituzionale ha più volte affermato la compatibilità in linea di principio del ricorso a tecniche di tutela anticipata con il dettato costituzionale " (cfr. sent. n. 333/1991), qualora espressione di una scelta di politica criminale del legislatore, non irrazionale o arbitraria ma fondata su valutazioni rigorose basate su dati di esperienza in ordine alla valutazione della rilevante minaccia del bene da proteggere.
Ciò premesso, in linea generale in tema di ipotesi di reato punitive di condotte meramente prodromiche rispetto ad altri ed eventuali delitti, non può sfuggire che il primo comma dell'art. 18 della legge citata rappresenta un esempio tipico di "norma penale in bianco".
Invero, in essa si specifica che il trasporto di armi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo oltre che di pubblici servizi di "imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari" ,questione diversa è della che attiene alla distinzione tra porto e trasporto; e diversa è pure l'ipotesi del trasporto effettuato, personalmente dal fabbricante o commerciante;sul punto vedi Sent. Tribunale di Brescia 8 settembre 1995).
Sennonché, se da un lato l'art 18, 1° comma impone alle imprese di trasporto di essere in possesso "dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari", e il 2° comma dello stesso articolo precisa che "oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, rispedizione,presa e resa a domicilio, sono-determinate con decreto" interministeriale "da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale", dall'altro tale normativa non è mai stata emanata.
La materia del trasporto di armi a mezzo di imprese di trasporto avrebbe dovuto essere regolata da un apposito decreto da emanarsi a-cura del Ministero per l'interno, ma però non è mai stato emanato.
Ne consegue che ci troviamo di fronte ad una evidente ed insuperabile lacuna legislativa, per mancanza della normativa secondaria che partecipa necessariamente alla configurazione del fatto di reato.
Dal punto di vista della normativa generale, l' art. 18, commi 1 ° e 3° della L. cit. così configurato, per l'espresso richiamo in esso contenuto ad un regolamento di specificazione della condotta prescritta e pertanto di determinazione ed integrazione del precetto, si limita ad affermare l'inosservanza di una prescrizione (ed alla previsione della relativa sanzione) la definizione dei cui contenuto concreto è demandata a fonte normativa inferiore in esso richiamata, in concreto non esistente. Da tale formulazione e previsione incompleta del precetto normativo, che si risolve nella assenza di previsione espressa dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni alle imprese di trasporto di armi per conto terzi, origina un vizio di fondo sinora non eliminato che comporta una situazione di notevole incertezza nella regolamentazione del settore e sicuramente di inesigibilità da parte dell'agente dell'osservanza di requisiti assolutamente non specificati in alcuna norma.
Premesso che il trasporto di armi per conto terzi, in assenza di disposizioni legislative o regolamentari contenenti i requisiti, non può per ciò stesso nemmeno ritenersi tout court vietato, in mancanza di espressa disposizione in tal senso, in base al regime attuale deve ritenersi che il comportamento del fabbricante o commerciante di armi che ne affidi il trasporto ad una impresa privata terza, purché preventivamente munitosi di autorizzazione (avviso e nulla osta) rilasciato dal questore, non è penalmente sanzionato.
Nel caso di specie, l'avviso di trasporto era stata regolarmente presentato alla Questura di Bolzano, con specificazione della ditta incaricata, del destinatario e delle armi oggetto della spedizione, e su di esso era stato apposto il nulla - osta del Questore, ai sensi dell'art. 34 dei R.D. 773/1931, in data 18 settembre 2001, prima della spedizione avvenuta in data 20 settembre 2001 (v. ali. 9, in atti).
In definitiva, a ***** *** che ha consegnato la merce ricevuta dalla soc. speditrice ad altro vettore, è stato contestato un delitto privo di precetto completo, in quanto i requisiti richiesti dall'art. 18 cit. sarebbero dovuti essere necessariamente specificati ed indicati da una successiva disposizione regolamentare, mai emanata dal 1975 ad oggi.
La norma di legge citata, che prevede sì una sanzione ma è sostanzialmente priva di precetto per mancata specificazione del contenuto dello stesso demandata, per tecnica legislativa, ad un regolamento non emanato, configura una fattispecie incompleta sul piano della tipicità, per difetto di determinazione dell'elemento oggettivo e mancanza dell'apporto necessario della fonte normativa inferiore indicata. Ne discende, in concreto, che nella condotta del prevenuto non può ritenersi integrato l’elemento materiale dei contestato delitto, non disciplinato dalla norma regolamentare necessariamente integratrice del precetto contenuto nella legge penale.
In considerazione degli elementi di fatto e di diritto esposti, s'impone l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 129 c.p.p.
assolve l'imputato ***** **** dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Bolzano, 12.06.03

NOTA: Sentenza ben motivata che afferma un principio indiscutibile: in mancanza di un regolamento che stabilisca quali siano i requisiti richiesti ad un corriere per poter trasportare armi per conto terzi, è sufficiente il nulla osta del questore e nno sono richieste altre formalità. Non trovano quindi applicazione i divieti ele sanzioni dell'art. 18 L. n. 110 del 1975


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