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Corte di Cassazione,
sez. I Penale, sentenza 20 gennaio - 3 luglio 2017, n. 31933
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28 settembre 2015, il Tribunale di Vicenza condannava
XX. alla pena di Euro 200,00 di ammenda, avendolo ritenuto, sulla base
delle risultanze di una perquisizione, colpevole del reato di cui
all'art. 697 cod. pen., per aver detenuto due sfollagente in acciaio
senza averne fatto denuncia all'Autorità.
L'avv. YY., difensore dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione
con atto depositato il giorno 11 gennaio 2016, affidato a tre motivi.
Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett.
b), cod. proc. pen., erronea interpretazione e applicazione degli artt.
697 e 704 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975. Lo sfollagente è un'arma
impropria che può essere detenuta senza denuncia.
Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett.
e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine
all'interpretazione, proposta dalla difesa con memoria deposita
all'udienza dibattimentale, degli artt. 697 e 704 cod. pen., 4 legge n.
110 del 1975.
Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett.
e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza
o meno dell'elemento psicologico del reato e alla riconducibilità del
fatto alla nozione di fatto di lieve entità di cui all'art. 131-bis
cod. pen.
Considerato in diritto
Lo sfollagente non è un'arma in senso proprio, in quanto non ha come
destinazione naturale l'offesa alla persona, ma può essere utilizzato
anche per finalità diverse, per esempio come strumento per
l'allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa alla
loro incolumità.
La sua detenzione, pertanto, non è punibile ai sensi dell'art. 697 cod.
pen. L'art. 704 cod. pen. stabilisce, infatti, che, agli effetti delle
disposizioni precedenti e, quindi, anche dell'art. 697 cod. pen., per
armi si intendono quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'art. 585
cod. pen. nonché le bombe, le macchine e gli involucri contenenti
materie esplodenti, i gas asfissianti e quelli accecanti. Il n. 1 del
capoverso dell'art. 585 cod. pen., poi, annovera le armi da sparo e
tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.
È quindi evidente che, una volta esclusa la natura di arma in senso
proprio di uno sfollagente, e poiché esso non rientra in alcuna fra le
altre categorie di oggetti di cui all'art. 704 cod. pen., deve negarsi
che sia annoverato fra le armi di cui l'art. 697 cod. pen. punisce la
detenzione non denunciata.
Per completezza, deve precisarsi che a disciplina ben diversa dalla
mera detenzione è soggetto il porto dello sfollagente fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, comportamento punito,
se compiuto in mancanza di autorizzazione, a norma dell'art. 4, comma
1, legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011 - dep.
15/03/2012, Croce, Rv. 25225301).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è
previsto dalla legge come reato.
NOTA: La Cassazione troppo spesso dà prova di raffinata ignoranza. Quello sopra è uno fra tanti casi.
Un Tizio che deteneva in casa due manganelli di acciaio viene
denunziato per detenzione senza denunzia di essi, rinviato a giudizio
per il reato di cui all'art. 697 C.P. e condannato ad una
ammenda. Procedura e sentenza del tutto corrette secondo norme e
interpretazioni pacifiche dal 1926 in poi.
Sentite la Cassazione che cosa si inventa spinta da smania assolutoria:
le armi proprie sono solo quelle che servono esclusivamente ad offendere; il
manganello di acciaio può servire anche ad altri scopi, ad esempio come
distanziatore e quindi è solo uno strumento atto ad offendere;
avrebbe potuto dire che serve anche per rimescolare la polenta, per
masturbarsi, per svegliare i consiglieri di cassazione, ecc, ecc.
Ma che cavolo c'entra ciò? Quali sarebbero le armi che servono
esclusivamente per offendere? Una pistola serve anche per spaccarsi le
noci e per fare tiro a segno, con un pugnale mi ci pulisco sempre le
unghie e la baionetta, è cosa nota , serve principalmente come
distanziatore delle persone a cui viene puntata nella pancia.
Il legislatore ha fatto una precisa elencazione di oggetti da
considerare armi proprie, fra cui mazze ferrate, e manganelli (o sfollagente che dir si voglia) e nessuno
ha diritto di disapplicare le norme di una legge. Legge che
ovviamente in Cassazione non hanno letto o non hanno capito,
perché subito dopo scrivono che se la detenzione del manganello senza
denunzia è lecita, ben più grave è il suo porto senza autorizzazione!
Ma di quale autorizzazione straparlano? Il porto delle armi proprie è
sempre vietato in modo assoluto!
Ma è possibile che in Cassazione non sappiano che le guardie municipali
non possono portare neppure un bastoncino di legno perché il ministero
ha detto che se pesa più di due etti è un'arma propria? Ma una barra di
acciaio è midiciale, può sfondare ossa con un colpo solo; persino il
cranio di un magistrato.
Ricordo che quando ho iniziato a studiare legge, avevo un professore
che faceva ripetere l'esame anche 5 o 6 volte a chi non sapeva usare
fin dal primo anno le parole in modo appropriato. Che cosa avrebbe
fatto a chi, al massimo livello di stipendio, confonde armi proprie e
armi improprie, autorizzazione con giustificato motivo, un manganello
con un mattarello?
MI RACCOMANDO: Non credeteci. Lasciate stare i maganelli. Non è una sentenza che regge!
Per maggiori informazioni si vede il mio articolo su strumenti e armi proprie.
6 luglio 2017
email - Edoardo Mori |
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