Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Cassazione e manganelli

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 gennaio - 3 luglio 2017, n. 31933
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28 settembre 2015, il Tribunale di Vicenza condannava XX. alla pena di Euro 200,00 di ammenda, avendolo ritenuto, sulla base delle risultanze di una perquisizione, colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., per aver detenuto due sfollagente in acciaio senza averne fatto denuncia all'Autorità.
L'avv. YY., difensore dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione con atto depositato il giorno 11 gennaio 2016, affidato a tre motivi.
Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., erronea interpretazione e applicazione degli artt. 697 e 704 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975. Lo sfollagente è un'arma impropria che può essere detenuta senza denuncia.
Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine all'interpretazione, proposta dalla difesa con memoria deposita all'udienza dibattimentale, degli artt. 697 e 704 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975.
Con il terzo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento psicologico del reato e alla riconducibilità del fatto alla nozione di fatto di lieve entità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Considerato in diritto
Lo sfollagente non è un'arma in senso proprio, in quanto non ha come destinazione naturale l'offesa alla persona, ma può essere utilizzato anche per finalità diverse, per esempio come strumento per l'allontanamento o la separazione di persone, senza alcuna offesa alla loro incolumità.
La sua detenzione, pertanto, non è punibile ai sensi dell'art. 697 cod. pen. L'art. 704 cod. pen. stabilisce, infatti, che, agli effetti delle disposizioni precedenti e, quindi, anche dell'art. 697 cod. pen., per armi si intendono quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'art. 585 cod. pen. nonché le bombe, le macchine e gli involucri contenenti materie esplodenti, i gas asfissianti e quelli accecanti. Il n. 1 del capoverso dell'art. 585 cod. pen., poi, annovera le armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona.
È quindi evidente che, una volta esclusa la natura di arma in senso proprio di uno sfollagente, e poiché esso non rientra in alcuna fra le altre categorie di oggetti di cui all'art. 704 cod. pen., deve negarsi che sia annoverato fra le armi di cui l'art. 697 cod. pen. punisce la detenzione non denunciata.
Per completezza, deve precisarsi che a disciplina ben diversa dalla mera detenzione è soggetto il porto dello sfollagente fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, comportamento punito, se compiuto in mancanza di autorizzazione, a norma dell'art. 4, comma 1, legge n. 110 del 1975 (Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011 - dep. 15/03/2012, Croce, Rv. 25225301).
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

NOTA: La Cassazione troppo spesso dà prova di raffinata ignoranza. Quello sopra è uno fra tanti casi.
Un  Tizio che deteneva in casa due manganelli di acciaio viene denunziato per detenzione senza denunzia di essi, rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 697 C.P.  e condannato ad una ammenda. Procedura e sentenza del tutto corrette  secondo norme e interpretazioni pacifiche  dal 1926 in poi.
Sentite la Cassazione che cosa si inventa spinta da smania assolutoria: le armi proprie sono solo quelle che servono esclusivamente ad offendere; il manganello di acciaio può servire anche ad altri scopi, ad esempio come distanziatore e quindi  è solo uno strumento atto ad offendere; avrebbe potuto dire che serve anche per rimescolare la polenta, per masturbarsi, per svegliare i consiglieri di cassazione, ecc, ecc.
Ma che cavolo c'entra ciò? Quali sarebbero le armi che  servono esclusivamente per offendere? Una pistola serve anche per spaccarsi le noci e per fare tiro a segno, con un pugnale mi ci pulisco sempre le unghie e la baionetta, è cosa nota , serve principalmente come distanziatore delle persone a cui viene puntata nella pancia.
Il legislatore ha fatto una precisa elencazione di oggetti da considerare armi proprie, fra cui mazze ferrate, e manganelli (o sfollagente che dir si voglia) e nessuno ha diritto di disapplicare le norme di una legge. Legge che ovviamente  in Cassazione non hanno letto o non hanno capito, perché subito dopo scrivono che se la detenzione del manganello senza denunzia è lecita, ben più grave è il suo porto senza autorizzazione! Ma di quale autorizzazione straparlano? Il porto delle armi proprie è sempre vietato in modo assoluto!
Ma è possibile che in Cassazione non sappiano che le guardie municipali non possono portare neppure un bastoncino di legno perché il ministero ha detto che se pesa più di due etti è un'arma propria? Ma una barra di acciaio è midiciale, può sfondare ossa con un colpo solo; persino il cranio di un magistrato.
Ricordo che quando ho iniziato a studiare legge, avevo un professore che faceva ripetere l'esame anche 5 o 6 volte a chi non sapeva usare fin dal primo anno le parole in modo appropriato. Che cosa avrebbe fatto a chi, al massimo livello di stipendio, confonde armi proprie e armi improprie, autorizzazione con giustificato motivo, un manganello con un mattarello?

MI RACCOMANDO: Non credeteci. Lasciate stare i maganelli. Non è una sentenza che regge!

Per maggiori informazioni si vede  il mio articolo su strumenti e armi proprie.

6 luglio 2017


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