Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Cassazione - Ingiustizia assicurata (parti di arma) - Red point

Giorni fa mi hanno chiesto perché non abbia mai scritto un libro intitolato Stupidario dei Giudici, così come è già stato fatto per medici, avvocati, insegnanti. Ho risposto che questo libro esiste già, lo hanno fatto gli stessi giudici e si chiama Massimario della Cassazione!
Ormai è comprovato da innumerevoli decisioni: vi sono troppi giudici che vivono in un universo parallelo, fatto esclusivamente di carta che funziona da filtro della realtà. Il giudice non valuta il mondo in cui opera come farebbe ogni cittadino, scendendo per la strada, leggendo i giornali o internet, ma si siede alla scrivania e guarda ciò altri giudici prima di lui hanno scritto sul mondo. Se proprio deve avere un contatto con la realtà, si informa da qualcuno che porta una divisa, poco importa se di ignoranza bufalina, e gli crede ciecamente; del resto questi è il fornitore ufficiale della carta imbrattata di cui il giudice si nutre; peccato che non abbia le nozioni necessarie per distinguere la biada dallo strame. Eppure ci riesce ogni bestia, ma, come diceva Orwell, le bestie sono tutte eguali, ma alcune sono più eguali delle altre!
A ben rifletterci è anche possibile che questi soggetti non vivano in un universo parallelo come quelli ipotizzati nei romanzi di fantascienza, ma solo in quei piccoli mondi estraniati, un tempo chiamati gabbie per i matti!
Non si spiegano altrimenti tutti quei casi in cui i giudici (ed è sempre una catena di giudici perché non si arriva in Cassazione se non vi sono almeno due PM che insistono in ipotesi di accusa assurde) riescono a negare l'evidenza con decisioni di questo genere:
- Le mani sono strumenti di caccia proibiti e quindi non si può raccogliere un animale ferito.
- Il revolver mod. 89 è da guerra in considerazione della sua elevata potenza (ma è arma antica!)
- Un bossolo marchiato Nato rimane da guerra anche se schiacciato (l'esercito vende questi bossoli sparati come ottone!)
- I proiettili totalmente incamiciati sono tutti da guerra (ma chissà perché sono in libera vendita a milioni a partire dall'inizio del 1900!)
- La renna è un animale pericoloso che non può essere portato in Italia (la renna è un animale domestico e non ha mai morsicato nessuno!)
- Una livella laser da muratore non può essere commercializzata perché di potenza superiore alla consentita (la legge pone il divieto solo per quegli strumenti laser che non servono ad usi professionali!)
- L'arma xxx è da guerra (ma la Cassazione non vede che è in libera vendita ovunque ed è classificata come arma comune!)
- Un temperino con il blocco di lama diventa un pugnale (ma sono in libera vendita a milioni e sarebbe come dire che un agnellino diviene un toro se ha le corna!)
- ecc. ecc. per pagine.
È evidente il meccanismo perverso alla base di questo modi di procedere. È il trionfo del cretino autoreferenziale. Vi è un cretino con una divisa che ha nozioni sbagliate perché è ignorante e ha imparato la legge origliando nel bar della caserma, o che vuol far vedere quanto è severo, o che vuol fare statistica (un verbale per armi da guerra vale come cinque verbali per armi comuni e un verbale per armi comuni vare come tre denunzie di ladri), o che si vuol vendicare di un cittadino che ha osato porre in dubbio il suo sapere e potere o che non ha saputo cogliere il messaggio subliminale trasmessogli quando l'uomo in divisa gli detto "ma è vero che al suo paese fanno dei salami famosi?" e lo denunzia per un reato inesistente. Spesso sono denunzie che imporrebbero al PM di agire per calunnia perché il pensiero alla base di questi comportamenti è il seguente: "questo qui mi sta antipatico e lo voglio fottere; so che è innocente ma io lo denunzio e così lui deve spendere qualche migliaio di euro in avvocato".
E sa che ciò avverrà al 99% visto il PM non agisce mai da filtro perché gli uomini in divisa sono quelli che conoscono le norme che lui non ha mai letto e non ha voglia di leggersi e perché sa che comunque non le capirebbe per mancanza di conoscenza del mondo. E quindi affida la pratica al solito maresciallo della polizia giudiziaria che ben difficilmente dà torto ad un'altra persona con la divisa; il maresciallo non sta certo a leggersi le memorie dell'avvocato (ha ragione! è compito del PM) e migliaia di poveretti si ritrovano a processo davanti al giudice. Spesso il giudice capisce il problema e assolve, ma qui interviene nuovamente il fenomeno del cretino autoreferenziale, in questo caso il PM, il quale non può accettare che venga posto in dubbio il suo operato e quello degli uomini in divisa che, essendo tutori della legge, devono per forza aver ragione!
Ed è con questo meccanismo perverso che tanti poveretti, i quali hanno solo commesso l'errore di rispettare la legge, si ritrovano ad essere condannati dalla Cassazione.
Queste considerazioni, già fatte tante volte in passato mi sono state nuovamente sollecitate da una recentissima sentenza che qui riporto e commento.

Sentenza Cass. Sez. I nr. 54332/2018 (Ud. 28/9/2017)
(omissis)
2.1   La censura è manifestamente infondata in diritto.
Costituisce regola di interpretazione da tempo consolidata nella giurisprudenza di legittimità quella secondo cui costituisce parte di arma comune da sparo, la cui detenzione abusiva è dalla legge penale punita (artt. 2 e 7, primo comma, della legge n. 895 del 1967), non solo ogni parte strettamente necessaria a rendere l'arma stessa atta allo sparo, ma ogni altro componente - diverso dagli accessori di mera rifinitura od ornamento - che ne aumenta la pericolosità, conferendole maggiore potenza, precisione di tiro e rapidità di esplosione, senza che, ai fini dell'esclusione della rilevanza penale della condotta, assuma alcun rilievo l'eventuale difficoltà tecnica dell'assemblaggio dei pezzi (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass. Sez. 1, n. 17105 del 22 settembre 1989, Piva, Rv. 182752; Cass. Sez. 1, n. 25047 del 9 febbraio 2012, Pg, Rv. 253769; Cass. Sez. 1, n. Sez. 1, n. 38706 del5 marzo 2013, Bruno, Rv. 256880; Cass. Sez. 1, n. 31624 del 23 maggio 2014, Monaco, Rv. 261466).
Correttamente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto parte di arma da sparo il dispositivo per puntamenti rapidi red-point, recante il marchio"Riflescope", abusivamente detenuto dal ricorrente, trattandosi di uno strumento che, montato su fucile o carabina, conferisce all'arma da sparo una maggiore precisione di tiro.
E' irrilevante poi che tale specifico accessorio non sia, in tesi, specificamente destinato ad essere montato sulla carabina ovvero sul fucile del pari illecitamente
detenuti dal ricorrente, sul semplice rilievo che la legge penale punisce la detenzione non autorizzata di parte di arma (nel caso di specie, di arma comune da sparo); indipendentemente alla sua adattabilità ad arma, lecitamente ovvero illecitamente, del pari detenuta dalla medesima persona.

Ora, è cosa nota che la Cassazione in passato aveva adottato una nozione estensiva di parte d'arma che portava a considerare tale anche le parti un legno e persino la cinghia di cuoio per portare il fucile a tracolla. Nozione stravagante che, solo per le armi, portava a concludere che ogni accessorio applicato ad un'arma diventava per ciò solo parte di arma! Era una conclusione pazzesca, non fondata su nessuna norma di legge, era solo una secrezione mentale dei giudici che si sostituivano al legislatore e che ignoravano la realtà universalmente accettata al di fuori delle aule sorde e grige della giustizia:
- che i cannocchiali, per la stessa Cassazione, non erano parti d'arma;
- che tutti gli accessori venivano prodotti. Importati, venduti liberamente e senza la necessità di alcuna licenza di PS.
Valeva quindi appieno il principio filosofico che una cazzata rimane una cazzata anche se ripetuta per decenni. E comunque la Cassazione , quando decide un caso, non può richiamarsi a decisioni precedenti se non controlla e motiva sul fatto che non sia cambiato qualche cosa nella realtà.
Dico subito, per i meno esperti, che il mirino con punto rosso è solo un particolare tipo di mirino con lenti che non ingrandiscono il bersaglio ma che, unitamente ad un sistema elettronico che crea un punto rosso nell'oculare, consente di vedere che l'arma è diretta contro il bersaglio, senza le imprecisioni che si hanno quando si devono allineare due piccoli punti quali la tacca di mira e il mirino tradizionale. È un oggetto molto semplice che si può comperare con poco più di venti euro.
E in questo caso la realtà era cambiata perché la legge 110/1975 ha stabilito che le norme di PS si applicano solo alle parti essenziali e perché la direttiva europea recepita con il D.to L.vo 204/2010 aveva chiaramente stabilito che solo certe parti essenziali sono parti di arma e che non sono mai tali gli accessori. Nozione questa ribadita ancora più decisamente e chiaramente dalla Direttiva del 2017 recepita con il Decreto Leg. 10 agosto 2018 n. 104. Una parziale eccezione è fatta solo per il silenziatore, riconosciuto come accessorio, ma assimilato alla parte nel regime giuridico. Ma vi è di più: la legge 204/2010 ha stabilito che una parte essenziale è tale se "finita", ciò inseribile e applicabile ad un'arma senza altre lavorazioni. Perciò ogni accessorio che deve essere avvitato, saldato, limato, aggiustato, resta al di fuori del regime giuridico previsto per le armi.
Quindi le massime citate nella sentenza sono pura carta straccia.
I giudici dicono spesso ai condannati "dura lex, sed lex" (la legge sarà dura ma va rispettata) e si dimenticano che la massima vale anche per loro. Essi sono giudici che hanno il compito di garantire la corretta applicazione della legge; se invece di controllare le norme di legge da applicare proprio le ignorano e non si curano di conoscerle, che cavolo di controllo fanno? È deprimente scoprire che spesso essi sanno solo copiare in modo acritico ciò che ha scritto un loro collega in passato. Possibile che non si chiedano mai perché il nostro legislatore ha stabilito che le decisioni della cassazione sono vincolanti solo nel caso concreto, che non costituiscono mai una interpretazione vincolante e definitiva, compito esclusivo del legislatore?
12-12-2018

 


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