Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
     
 

 

 

Tirapugni e noccoliere - Cass. n. 23840/2021

La prima raccolta di barzellette pervenuteci dal mondo greco-romano è del quarto o quinto secolo dopo Cristo, ma raccoglie facezie anche di qualche secolo prima, ed è intitolato Filogelos; parola traducibile come Cuorcontento o Ridanciano. Moltissime delle barzellette riportate hanno come personaggio, esempio di stupidità, lo scolastico, vale a dire chi ha studiato, si dà arie da intellettuale, ma rimane un cretino. Questo tipo di barzelletta, che noi definiamo come barzellette sui carabinieri, nel mondo sono quasi sempre state basate su caratteristiche, gli abitanti di Abdera in Grecia, gli abitanti di Cuneo in Italia, gli abitanti di Scilda in Germania, i polacchi negli Stati Uniti.
Ma i tempi cambiano, è vietato parlar male di gruppi etnici e quindi ci si deve orientare su altre categorie. Se si fa mente locale, nei film polizieschi trasmessi a fiumi dalle televisioni, è facile notare che il poliziotto investigatore è sempre una persona acuta, mentre il procuratore o il giudice servono solo a disturbare le indagini ed a rappresentare la macchietta dello spettacolo. Ci deve essere qualcosa di vero perché se si vanno a leggere le sentenze di molti giudici si rimane basiti per la stupidità e ingiustizia del sistema che abbiamo costruito.
Vediamo ad esempio questa sentenza della Cassazione, n. 23840/2021, pubblicata da poco. Il caso è semplice: Tizio è stato condannato dalla corte d'appello di Trieste per violazione dell'art. 699 CP, ad un anno e sei mesi di arresto per aver portato fuori di casa, in tasca, un tirapugni. Si noti che la pena comminata dalla legge è quella dell'arresto da diciotto mesi a tre anni e il reato era aggravato per il fatto che il porto era avvenuto il luogo abitato e che vi era il concorso con il reato di illegale detenzione dell'oggetto. Sembra di capire che per questo secondo reato la corte d'appello lo abbia assolto per misteriosi motivi..
Il reo ha fatto ricorso in Cassazione, sia per guadagnar tempo, visto che non gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena, sia sostenendo la tesi, contraria alla lettera della legge e a tutta la giurisprudenza creatasi su di essa al 1975 in poi, che il tirapugni non era un'arma, ma uno strumento che comunque si doveva applicare l'articolo 4 della legge 110 1975.
Si badi che l'articolo quattro della legge 110 commina la pena dello arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro e quindi ai fini pratici non cambia assolutamente nulla.
E drammatico che in Italia non ci si sia organizzati a gestire la marea di ricorsi inutili che finiscono in appello o in cassazione, mediante procedure rapide che potrebbero consistere persino in un semplice timbro da apporre in calce al ricorso con sopra scritto "sciocchezze di perditempo, prive di qualsiasi valore giuridico"!
E così la Cassazione ha affrontato il problema a testa bassa, appesantita da chissà quali pesi, e si è dilungata a spiegare che il tirapugni non è uno strumento, ma un'arma propria. Non ci voleva molto a capirlo perché lo dice espressamente la legge!
Ed è qui che ritornano alla mente gli scolastici greci perché la Cassazione non sapeva che tirapugni e noccoliera sono la stessa identica cosa (e va detto che neppure il difensore dell'imputato, onestamente, aveva osato sostenere il contrario!): eppure già nel 1974 essa aveva scritto "Sono pertanto armi proprie un manganello rivestito di piombo ad un’estremità e un tirapugni (noccoliera) fornito di spuntoni aguzzi, trattandosi di oggetti destinati all’offesa alla persona, per i quali non è concepibile una diversa e specifica destinazione (Cass. 30 gennaio 1974, n. 851). La parola tirapugni si ritrova nella letteratura popolare (fascicoli con le avventure di Joe Petrosino del primo 900 che avevo in casa e leggevo da ragazzo) e in documenti di polizia fin dal 1910. Per quanto concerne il termine noccoliera, esso è usato dalla cassazione, ininterrottamente fin dal 1903. La legge 1975/110 lo ha ufficializzato, ribadendo che le noccoliere sono armi proprie e non strumenti atti ad offendere.
Come è possibile che vi sia un collegio che di fronte ad una banalissima contravvenzione, vecchia come il cucco, non sappia che il caso è già stato esaminato un'infinità di volte, non sappia  che  noccoliera e tirapugni sono la stessa cosa, non abbia la capacità di alzarsi dalle loro poltrone palamaresche  per aprire un dizionario o Internet?
Ma non si è fermata qui, perché poi si è lanciata in un tentativo di distinguere armi da sparo da armi bianche, armi da strumenti, dimostrando solo di non aver capito nulla; ed infatti infila le bombe tra le armi da sparo!!
Non contento di ciò si è inventata di sana pianta, perché io non ho mai trovato il minimo cenno di tale distinzione neppure nel manuale di Nonna Papera, che  tirapugni e noccoliere sono due cose diverse: il primo sarebbe di metallo (ma se c'erano anche di legno!) destinato solo a produrre lesioni;  il "noccoliere", al contrario, è uno strumento di protezione della parte anatomica dell’arto prensile, può essere realizzato in materiali diversi (cuoio, pellame)  e può essere impiegato con un fine di lesione, ma può essere anche utilizzato allo scopo di proteggere la mano e le nocche che ne caratterizzano l’ossatura. Cioè, sarebbe una specie di guanto. Ovvio che chi ha scritto ciò, ha pensato che se la ginocchiera protegge le ginocchia, la noccoliera  protegge le nocche ( e si capisce perché ha parlato di nocche!). Meno male che non ha scoperto che Amazon chiama le noccoliere "cazzottiere" perché avrebbe detto che servono a proteggere le balle e magari stabilivano che sono delle specie di preservativi corazzati!!
È verosimile che qualcuno gli abbia parlato dei guanti tattici militari, che nessuno ha mai pensato di considerare neppure armi improprie. Essi sono dotati di rinforzi per proteggere le dita e le nocche, ma ciò non vuol dire che essi siano più lesivi di un pugno dato a mano nuda. La capacità lesiva e data dalla capacità dell'arma di concentrare la sua forza in un punto preciso in modo che la parte dura sprofondi nel muscolo, prema sui nervi, provochi grande dolore, e proprio ciò fa un tirapugni fatto con anelli o spuntoni; è tutto il contrario di ciò che fa un guanto tattico il quale consente di usare più forza, senza paura di spaccarsi un dito o di sbucciarsi le nocche sui denti dell'avversario (e asportarne il DNA incriminante), ma che distribuisce l'urto su una superficie molto più ampia, con minori effetti lesivi.
Se la polizia, invece di scrivere che il reo portava in tasca un tirapugni, avesse scritto che portava una noccoliera ….. la Cassazione lo avrebbero assolto con tante scuse.
Non è cosa da poco!  
Mi viene da pensare all'aneddoto di Cervantes nel Don Chisciotte, tomo II, Prologo: Fu già un pazzo in Siviglia che stavasi incaponito nel più curioso sproposito ed argomento in cui sia mai incorso pazzo al mondo. E questo era, che portando seco una canna appuntata alla sua estremità, se gli veniva trovato un qualche cane per istrada od altrove, con un piede ne teneva compressa al suolo una zampa e gli alzava l'altra colla mano; poi adattavagli alla meglio la canna in un certo buco, in cui soffiando lo faceva diventare rotondo come una palla. Compìto il giuoco, e date al cane due leggere spalmate sul ventre, lo lasciava andar libero, dicendo ai circostanti, che sempre erano molti: Credono ora le signorie loro, che basti poca fatica per gonfiare un cane?
Noi siamo stati bravissimi a gonfiare i magistrati con soldi e potere e impunità del tutto fuor di luogo!

24-5-2021


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