Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Trasferimento di armi - Confermata la denunzia immediata - Angelo Vicari

Si veda il predente articolo sull'argomento

Oramai non ci sono più dubbi in merito al termine per la presentazione della denuncia di detenzione a seguito di trasferimento di un’arma in altro luogo di detenzione; deve essere immediata, non potendosi applicare il termine delle 72 ore successive all’acquisizione della materiale disponibilità.
Infatti, anche di recente, la Cassazione ha ribadito che per la ripetizione della denuncia di detenzione di arma a seguito di trasferimento in luogo diverso, non si applica il termine di 72 ore contemplato dall’art. 38, primo comma, T.U.L.P.S.(Cass. Sez. I, n. 12025/2021).
Sebbene, dopo la riforma dell’art. 38, introdotta dal D.L.vo n. 204/2010, anche l’obbligo di ripetere la denuncia per trasferimento sia stato meglio definito ed inserito nello stesso articolo (in precedenza tale obbligo era previsto dall’art. 58 del Regolamento e sanzionato dall’art. 221 del T.U.L.P.S.), tuttavia la Cassazione ha precisato che le condotte obbligatorie e le conseguenti sanzioni hanno un fondamento del tutto diverso. Infatti, presupposto dell’obbligo di denunciare la prima detenzione di un’arma nel termine delle 72 ore, sanzionato dalla legge n. 895/1967, è l’acquisizione della materiale disponibilità, finalizzato ad evitare che l’Autorità di pubblica sicurezza ignori che un soggetto detenga un’arma.
Invece, il presupposto dell’obbligo di ripetere la denuncia per trasferimento è quello di mettere in grado la stessa Autorità, che già conosce l’identità del detentore e del luogo, di ottenere una informazione aggiornata sul diverso luogo di detenzione.
L’omissione di ripetizione della denuncia, situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezza pubblica, tuttavia è considerata dalla stessa Cassazione rimediabile sia utilizzando le denunce di trasporto presentate ai sensi dell’art. art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore.
Pertanto, le condotte di chi omette di presentare la denuncia della prima acquisizione e quella di chi non ridenuncia l’arma per trasferimento non sono identiche sul piano del disvalore sociale e morale, assai attenuato nella seconda (Cass. Sez. I, n. 10197/2017), con la conseguenza che il reato di omessa ripetizione della denuncia viene sanzionato con la contravvenzione di cui all’art. 17 del T.U.L.P.S..
L’interpretazione della Cassazione, oramai consolidatasi (Cass. n. 50442/2017, n. 10197/2017, n. 50428/2018, n. 10310/2020), non lascia più spazio a dubbi interpretativi.
Infatti, essendo stato stabilito l’obbligo della denuncia immediata per trasferimento, anche per brevi periodi rientranti nel termine delle 72 ore (Cass. n. 50442/2017, Cass. n. 10310/2020), la Cassazione ha voluto richiamare l’attenzione sulla finalità della disposizione di legge, essendo sempre necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l’arma è detenuta (Cass. n. 10310/2020). Se, diversamente il possessore fosse abilitato agli spostamenti non segnalati dell’arma, perché effettuati entro il termine di settantadue ore, tale finalità sarebbe frustrata (Cass. n. 10310/2020).
Dunque, purtroppo, siamo tornati alla previsione della denuncia immediata in caso di trasferimento, termine temporale incerto che, prima della modifica dell’art. 38 da parte del D.L.vo n. 204/2010, aveva creato non poche difficoltà interpretative. Rispetto a prima, tale incertezza sul termine immediata, è ora mitigata dalla possibilità di presentare la denuncia, più facilmente e tempestivamente, anche per via telematica.
Comunque, sarebbe opportuno un intervento normativo che definisse chiaramente anche un termine per la presentazione della denuncia di trasferimento.

Firenze 5 aprile 2021                                              ANGELO VICARI

Nota Mori
Dissero personaggi famosi ed esperti che "un giurista che è solo un giurista, è un poveretto" e che "un avvocato che si fida della cassazione dovrebbe essere condannato per gioco di azzardo". Quando il legislatore modifica la norma in cui si stabilisce l'obbligo di denunzia immediata, perché ha capito che è cosa fisicamente impossibile ed inutile, e vi è la Cassazione che insiste a dire che è giusto che sia immediata, e giustifica ciò con ipotesi di pericoli fantasmagorici (pericoli che vede solo lei, ma ignoti all'autorità di PS!), si apprezza Dante che circa otto secoli orsono aveva scritto "Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate..." nei tribunali! E' un caso che andrebbe sottoposto alla Corte Costituzionale per indeterminatezza della norma: pochi secondi in più o in meno e ci si può ritrovare condannati!
A questi giudici non vieme mai il sospetto che molto più pericolose delle armi sono i giudici che fanno carriera vendendosi ai politici e che sarebbe giusto e possibile cacciarli "immediatamente".


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