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Vi sono delle sentenze che sono ineffabili. In materia di poligoni del TSN i giudici hanno chiaramente dimostrato che per molti di loro ogni argomento che esca appena dall'ordinario, li disperde nella nebbia più totale
Già la Cassazione, 25 Ottobre 2014 n. 29672, se ne usciva a scrivere che una sezione del TSN deve avere licenza di deposito e relative denunzie per le munizioni che detiene! Stupidaggine allucinante perché hanno ignorato ogni principio base del diritto: il TSN è un organismo del Ministero della Difesa e quindi è soggetto solo alle proprie norme e non a quelle del T.U. di P.S.; sarebbe come dire che i militari devono aver licenza per detenere le munizioni di servizio. Le norme di PS sono rivolte ai cittadini e non agli enti pubblici. Invece il Tribunale di Avellino e quello di Pistoia avevano correttamente affrontato il problema
Sullo stesso piano di assoluta superficialità giuridica si pone la decisione del TAR di Latina del 18 giugno 2015 che ha approvato la condotta del Questore che aveva chiuso il poligono per questioni di agibilità. Il Tar non ha affrontato il problema della competenza del questore, non ha capito che il poligono poteva essere non agibile per certi calibri, ma restava agibile per altri, non ha capito che ogni provvedimento era di competenza del Ministero della difesa (o dell'UITS se proprio si condividono certe interpretazioni) e ha convalidato ufficialmente una condotta che ha comportato una interruzione di pubblico servizio. Sarebbe come riconoscere che il questore può chiudere un Tribunale perché detiene armi sequestrate nell'ufficio corpi di reato o perché sulle scale non ci sono ringhiere regolamentari!
Riporto qui questo capolavoro di sentenza
IL TAR, sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2014, proposto da:
Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Cisterna di Latina, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Quaranta, con domicilio eletto presso Massimo Avv. Quaranta in Latina, P.za A. Moro - Centro commerciale;
contro
Questura di Latina, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12;
Ministero della Difesa - Ispettorato Infrastrutture Esercito;
per l'annullamento
del provvedimento 7 maggio 2014, prot. n. cat.6^Q/2014 portante cessazione dell'attività di tiro presso il poligono di tiro all’aperto.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 28.6.2014, tempestivamente depositato, il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Cisterna di Latina, ha impugnato il provvedimento 7.5.2014, cat. 6^ Q/2014 in epigrafe indicato a mezzo del quale il Questore della Provincia di Latina aveva intimato la cessazione immediata dell’attività di tiro, sul rilievo che lo stesso non sarebbe risultato più agibile.
Avverso detto provvedimento questorile è stato proposto il presente ricorso, con cui sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, richiedendo la reiezione del prodotto ricorso.
Con ordinanza n. 185/14 emessa nella camera di consiglio del 17.7.2014 il Collegio respingeva la proposta istanza cautelare di sospensione.
Come emerge da quanto brevemente suesposto in fatto la parte ricorrente lamenta sotto più profili l’illegittimità dell’ordinanza questorile in questa sede impugnata sia con riferimento all’obbligo di motivazione rincarata che si sarebbe configurato a carico dell’Amministrazione in occasione della disposta cessazione dell’attività di tiro sia all’irragionevolezza di una scelta allegatamente non sorretta da obiettive esigenze e contrastante con il quadro normativo di riferimento (art. 57 , co. 3 TULPS), attesa la indiscussa natura “pubblicistica” del T.S.N..
Ad avviso del ricorrente la necessità dell’affiliazione all’U.I.T.S. sarebbe prevista esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive, agonistiche ed amatoriali e non già per gli ulteriori compiti di carattere istituzionale svolti dalle Sezioni del TSN.
La circostanza che l’interessato svolge essenzialmente attività istituzionale avrebbe, quindi, comportato - sempre secondo la prospettazione della ricorrente - l’insussistenza della necessaria perdurante affiliazione alla vista U.I.T.S.
Detto ordine di idee non può essere condiviso.
Osserva, in proposito, il Collegio che la motivazione dell’ordinanza questorile impugnata non si esaurisce, invero, in mere formule di stile, ma risulta corredata dall'enunciazione di molteplici sostanziali ragioni poste a fondamento del visto diniego di autorizzazione di polizia nell'ottica della conciliazione degli interessi in gioco, e soprattutto, supportata dall’evidenziazione delle ragioni ostanti al rilascio del provvedimento di polizia invocato.
Non appare convincente la tesi del ricorrente in merito alla non necessità dell’affiliazione all’UITS per lo svolgimento di attività istituzionali, ma soprattutto non apparirebbe per vero legittimo il rilascio di un’ autorizzazione di polizia finalizzata all’esercizio di attività di tiro a segno in assenza di agibilità per una struttura che, come quella in questione, non solo è incontestabilmente scaduta, ma non poteva essere più rinnovata dall’Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito, stante la vista insussistenza di una perdurante affiliazione del Tiro a segno ricorrente alla UITS: circostanza che, come evidenziato efficacemente nell’impugnato atto, comporta l’impossibilità di effettuare controlli in tal senso.
In sintesi, il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato non solo per relationem dal parere negativo espresso dal Dirigente del Commissariato di Cisterna di Latina, per altro non impugnato, ma anche là dove fa riferimento espresso alla assenza di controlli di legge (comprensivi dell’agibilità) da parte del competente Ispettorato dell’Esercito in dipendenza della venuta meno affiliazione alla UITS
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
email - Edoardo Mori |
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