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Ritorno sull'argomento dei rapporti fra TSN ed UITS ogni volta che ha fatto ricorso alla giustizia l'ha presa nei denti ed è giusto capire che cosa succede. Se l'UITS insiste nel voler interpretare le leggi a modo suo, dovrà avere più detti di un caimano e finirà per spendere più soldi per gli avvocati che per l'attività sportiva! Si veda questa sentenza del 2002 , quella del Tar del Lazio 28-08-2015 che riporto più sotto e quella del C.di S.dello 01-09-2015 che non riporto, ma che concerne importi che l'UITS non voleva pagare allo Stato.
Mi sono occupato ampiamente delle vicende dell'UITS fin dall'inizio quando il parlamento (la L. 24 dicembre 2007 n. 244, finanziaria 2008, aveva saggiamente abolito, sic et simpliciter, l’UITS quale ente inutile, dando sei mesi di tempo per la sua liquidazione e stabilendo il divieto di suo finanziamento pubblico, diretto o indiretto). Ricordo che l'UITS è l'unica federazione sportiva a godere di questa qualifica che si trascina dietro dall'epoca fascista, quando doveva istruire la milizia).
Ho ampiamente spiegato come questa proposta avesse incontrato la vivace opposizione dei funzionari che vedevano in pericolo la loro poltrona, il loro stipendio pubblico, la possibilità di viaggiare per il mondo a spese di cittadini, e come essi abbiano imbrogliato le carte facendo credere al governo che l'UITS avesse dei compiti pubblicistici (rilascio dei certificati maneggio armi) che invece spettavano pacificamente alle sezioni del TSN; ottenevano persino un fasullo parere del Consiglio di Stato in cui si sosteneva questa tesi in perfetto contrasto con le norme di legge. Dico fasullo perché è noto che questi pareri vengono troppo spesso fatti su richiesta di qualche ufficio ministeriale interessato a sostenere certe tesi. E appena il caso di ricordare il parere sul valore della riabilitazione, richiesto dal ministero dell'interno per poter ritirare qualche decina di migliaia di licenza di porto d'armi, e che subito è stato smentito da una sentenza nello stesso Consiglio di Stato!
Veniva quindi emanato il DPR 12 novembre 2009, n. 209 che salvava l'UITS e uccideva il TSN, contro la volontà del Parlamento al riguardo. Se si pensa che invece con la stessa norma veniva dichiarato inutile il Banco di Prova, vien da piangere!
Il regolamento conteneva queste disposizioni:
(Natura e finalità dell’ente)
1. L’Unione italiana tiro a segno, di seguito denominata “UITS”, di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, e successive modificazioni, è riordinata quale ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L’UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale, d’ora in poi “TSN”. Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal CONI, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
NOTA: Si noti la falsificazione della realtà con cui si trasferisce alla UITS il rilascio dei certificati che però vengono predisposti dal TSN. Unico scopo era quello di fregare introiti al TSN e di attrivuire alla UITS una funzione pubblica! In sostanza hanno pensato: l'UITS si frega i certificati e al TSN lasciamo i corsi di addestramento ai soci obbligatori ( per chi richiede il certificato maneggio armi, per un guardie giurate e locali, ecc,).
1. Le sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, e successive modificazioni, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:
a) provvedono all’addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione TSN;
b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l’organizzazione di manifestazioni sportive;
c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all’uso delle armi.
2. Le sezioni TSN sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell’UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell’interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all’uso delle armi. L’attività svolta, fatto salvo l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione TSN. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell’UITS, una o più delegazioni per sezione TSN, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione TSN di appartenenza.
4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni TSN all’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le TSN possono provvedere, anche direttamente, all’ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.
NOTA: Si osservi come l'agibilità dei poligoni venga riservata al Ministero della Difesa e come il TSN continui a svolgere funzioni pubbliche come ente pubblico.
È un chiaro esempio che già consentiva di capire, nel 2009, quale fosse quella rete di intrighi di un basso impero che sta scivolando verso il regime mafioso e che gravava e grava su Roma. Siamo ad un punto in cui spesso riesce difficile distinguere tra mafia e politica e che sembra giustificare il paradosso di quell'umorista il quale scrisse che "lo Stato è un cancro nel corpo sano della mafia". Sono gli anni in cui il Parlamento dice che certe carabine ad aria compressa e le armi monocolpo ad avancarica non sono più armi, e il ministero fa un regolamento in cui le sottpone alle stesse regole previste per le armi! Buona dimostrazionee che a Roma conta più l'app. Catarella del ministro.
Interviene successivamente Il Codice dell'ordinamento militare
che rimette le cose a posto, per quanto possibile, seguito dal regolamento contenuto nel d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90. Dice il Codice Militare:
Art. 250 - Campi di tiro a segno
1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.
Art. 251 - Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione
1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato.
NOTA: Stando a questa norma di legge, la frequenza non sarebbe obbligatoria per chi richiede il maneggio armi, ma non intende richiedere una licenza di porto d'armi.
È del tutto chiaro in base alla legge:
- che viene riaffermata la natura indipendente e tradizionale delle Sezioni del Tiro a Segno nazionale le quali nulla hanno a che spartire, nei loro poligoni, con l’UITS o con il Ministero degli Interni;
- che viene riaffermato che le certificazioni e i corsi obbligatori sono compito esclusivo del TSN.
La materia è stata poi regolata definitivamente con il DPR 15 marzo 2010 , n. 90, in cui si scrive che la UITS è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61.
La norma sul TSN viene un poco modificata rispetto la 2009:
Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'UITS, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.
Da quel momento è iniziata una sistematica operazione di interpretazioni forzate delle norme di legge al fine di trasferire competenze e soldi dai TSN alla UITS. L'UITS si è arrogata il compito di creare "periti balistici", come se bastasse fare lo sport del tirassegno per andare a pontificare nelle aule dei tribunali, l'UITS si è arrogata l'agibilità dei poligoni di tiro di prima classe mettendo da parte i militari, l'UITS ha preso in mano il rilascio dei certificati maneggio armi e l'addestramento delle guardie municipali e giurate, stabilendo delle regole sebbene siano cose che poco hanno a che vedere con l'abilità di forare un bersaglio, l'UITS ha iniziato a sostenere che le sezioni del TSN non sono più enti pubblici, anche se nessuna norma ha mai tolto loro tale qualifica storica e indiscussa.Scriv nel 2015 la pagina dell' UITS: La UITS esercita la vigilanza sulle sezioni del Tiro a Segno nazionale, soggetti di diritto privato, alle quali sono demandate le funzioni pubbliche di rilascio del patentino di idoneità al tiro e diploma di idoneità al maneggio delle armi. Ma se lo sono invenato loro nel DPR del 2010! Il Codice Militare (legge prevalente) dice che la vigilanza compete al Ministero della difesa e, tra l'altro, non esiste neppure un "diploma" di idoneità!
Vediamo di esaminare a fondo il problema della personalità giuridica di diritto pubblico del TSN e quello della competenza a giudicare sulla sicurezza dei poligoni attenendoci strettamente alla normativa. Se si fa come l'UITS e alle norme si fanno dire ciò che fa comodo, abbiamo visto com'è facile prenderlo nei denti.
A questo punto se si tiene presente che i DPR sono sempre subordinati alle norme di legge che devono regolare e che non possono modificare, si deve concludere che i vari DPR, ivi compreso il DPR del 2009, sono illegittimi in quanto in contrasto con leggi di rango superiore, e che le sezioni del TSN godono ancora della qualifica di ente pubblico. Sono illegittime le norme che hanno passato la competenza per i certificati maneggio armi alla UITS. E le norne regolamentari illegittime possono essere disapplicate da giudici.
Come è possibile sostenere ed immaginarsi che, senza una parola in proposito, la legge possa abolire centinaia di enti pubblici storici senza dire una parola sul loro personale, sul loro patrimonio, sulla loro gestione futura? La sparizione delle carte riesce solo nel gioco delle tre carte non all'UITS! Se la legge non ha detto chiaramente che il TSN era abolito e non ha regolato la sua successione, ciò significa in modo certo che abolizione non vi è stata e ogni altra affermazione può essere solo interessata. Come dicono i toscani "se serve si può sostenere che Cristo è morto di freddo"!
È vero invece che il legislatore, sotto le pressioni per salvare le poltrone pubbliche dell'UITS, si voleva inventare un sistema ibrido di ente pubblico gestito da associazioni sportive private, o viceversa, di associazioni private con funzioni pubbliche. Questo schema non è nuovo ed è stato utilizzato, ad esempio, per certi enti musicali pubblici, trasformati in fondazioni con partecipazione pubblica (L. 28 dicembre 1995 n. 549 e D. L.vo 29 giugno 1996, n.367. (Vedi sull'argomento Daniele Mori, Dalle fondazioni alle fondazioni di partecipazione,
2004), ma la trasformazione è sempre avvenuta con precisi ed esaustivi provvedimento normativi ad hoc e non in base ad interpretazioni interessate di chi lottava non per la musica, ma per la poltrona! Come è possibile, ad esempio che un poligono del demanio militare, prima affidato ad un ente pubblico il cui statuto prevede la partecipazione di militari e di ripresentanti del Comune, venga affidato ad una associazione sportiva dilettantistica che nel suo statuto non tutela a adeguatamente gli interessi di altri enti pubblici? E come può funzionare un ente in cui coabitano due diverse istituzioni, il TSN con un proprio statuto pubblico e la società sportiva dilettantistica con il proprio statuto privato, senza che vi sia una chiara normativa di legge (e non sono tali i diktat che l'UITS ha imposto!) c che regoli le rispettive competenze? Sapete come l'UITS ha risolto il problema? Scrivendo lei stessa il nuovo statuto per le Sezioni che centinaia di pecoroni hanno accettato!
Quanto la pretesa interpretazione dell'UITS sia assurda si verifica ora che in base all’art. 56 legge bis del D.L. 21 giugno 2013 (federalismo demaniale) alcuni poligoni sono divenuti di proprietà dei comuni. La conseguenza è che cessa la competenza del ministero della difesa al controllo su di essi, che l'UITS non ha più alcuna voce in capitolo su di essi, che essi vengono gestiti o dai comuni oppure da associazioni sportive a cui il Comune li concede e che tutta la baracca messa in piedi dall'UITS per controllarli cade: l'UITS ha rapporti con essi solo in quanto essi svolgono attività agonistica sportiva con la partecipazione di federazioni iscritte alla UITS e a decidere su importi da pagare o ricevere dall'UITS non è più il regolamento dell'UITS, ma l'ente locale divenuto proprietario del poligono. Ed è questo che dovrà regolare i rapporti con il TSN e con altre associazioni che si servono del poligono.
È evidente che si è creata una situazione caotica in cui bisogna regolare caso per caso, rapporti che lo Stato non ha regolato, ma la situazione sarebbe estremamente semplice se l'UITS non si fosse messa di mezzo come corpo estraneo, a voler fare l'ente pubblico senza averne il minimo requisito.
Analoga situazione di forzatura interessata delle norme di legge si è avuta della materia di controllo sulla agibilità dei poligoni. Essa era pacificamente di competenza del genio militare per quanto concerneva i poligoni demaniali e le norme di legge sul TSN non hanno cambiato nulla al riguardo. Il codice militare è chiarissimo nel dire che . L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa. E il principale compito del ministero è sempre stato quello di controllare la sicurezza del poligoni e quindi di rilasciare la certificazione che si erano costruiti e gestiti a regola d'arte (la cosiddetta agibilità).
Ed invece che cosa si inventa l'UITS? Ecco che cosa si legge sulla sua rivista:
Le recenti normative sul tema di agibilità degli stand di tiro (D.P.R. n. 90 del 15/03/2010: “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”) hanno modificato l’iter procedurale da seguire sulla progettazione e sull’agibilità degli stand di tiro a fuoco (sia in galleria, sia a cielo aperto), la cui gestione dovrà ricadere da ora in avanti unicamente sulla UITS, dando a questo Ente Pubblico la competenza totale sulla regolamentazione degli stand di tiro a fuoco di 1ª categoria. In questo modo, rimarranno di competenza dell’Autorità militare, previo il parere favorevole della UITS, gli stand di tiro a fuoco a cielo aperto di 2ª e 3ª categoria e gli stand in galleria (indoor) di 2ª e 3ª categoria. (Rivista novembre-dicembre 2011).
E' il tipico trucco da gioco delle carte: si fa finta di non aver letto la legge e si cita solo il regolamento il quale dice, illegalmente perché non aveva alcuna autorità per scriverlo, che L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno.
E qui si scopre come alla legge si faccia dire ciò che non ha mai inteso dire: i poligoni sottostanno a due ordini di regole tecniche: quelle sulla sicurezza interna ed esterna del poligono che, per i poligoni demaniali, sono di competenza del ministero della difesa in quanto è lui che in caso di incidente sarebbe tenuto responsabile per i danni; quelle sportive le quali stabiliscono come devono essere tutti i poligoni al fine di corrispondere alle norme internazionali sulle discipline sportive che si intendono praticare ufficialmente, con gare federali (illuminazione, distanze, misure delle postazioni di tiro, eccetera). Per chiunque non sia in malafede è chiaro che la legge e regolamento hanno voluto dire che l'UITS ha competenza non sull'agibilità, ma solamente sulle norme e regole relative all'uso sportivo del poligono.
Perciò è del tutto chiaro che la competenza dell'UITS a dichiarare l'agibilità dei poligoni prima categoria è usurpata (sia chiaro che questi poligoni non sono quelli per l'aria compressa, ma sono quelli in cui si spara con pistole di grosso calibro il cui proiettile arriva ad 1,5 km di distanza, e che pertanto la sicurezza non può essere certa lasciata ai periti dell'UITS che hanno ascoltato qualche ore di conferenze e sono stati battezzati periti balistici). La conseguenza pratica è che sono nulle tutte le agibilità concessa fino ad oggi, che i responsabili dei poligoni sono esposti a rischi giuridici notevoli, che l'UITS ha incassato compensi non dovuti.
Si rileva inoltre che l'UITS non ha alcuna competenza a valutare la sicurezza di poligoni non demaniali; al massimo, se nel poligono si devono svolgere gare sportive federali, ha competenza a controllare che il poligono corrisponda ai requisiti federali per poter riconoscere la gara.
Fortunatamente su questi argomenti è intervenuto con decisione il Tar del Lazio che ha rimesso a posto le cose.
Pubblichiamo qui sotto una importante sentenza la quale ribadisce che la dichiarazione di agibilità sue poligoni demaniali è di esclusiva competenza del genio militare.
SENTENZA N. 16400/2014 REG.RIC DEL 28-08-2015
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 16400 del 2014, proposto da:
Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Grazia Maria Mantelli, Giovanni Rovagna, con domicilio eletto presso Grazi a Maria Mantelli in Roma, viale Bruno Buozzi, 5;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno - Questura di Roma; per l'annullamento dei provvedimenti del 27 novembre 2014 con i quali il Comandante dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Centro ha dichiarato la non agibilità dello "stand da mt 25" relativamente al "1° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)", "2° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)" "3° Settore IA categoria (n. 8 linee di tiro)" "4° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)" e "5°Settore 7A categoria (n. 11 linee di tiro)";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il Tiro a Segno Nazionale – Sezione di Roma impugna i provvedimenti del 27.11.2014 indicati in epigrafe con cui il Comandante dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Centro ha dichiarato la non agibilità dello "stand da mt 25" relativamente al "1° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)", "2° Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)" "3° Settore IA categoria (n. 8 linee di tiro)" "4°Settore 1A categoria (n. 8 linee di tiro)" e "5°Settore 7A categoria (n. 11 linee di tiro)" del Poligono "Umberto Primo" di Roma.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dopo un sopralluogo tecnico disposto a seguito di una denuncia di reato scaturita dal rinvenimento di un'ogiva di proiettile all'interno di un appartamento sito a Via Morlupo 44, a circa 400/500 mt. di distanza dal poligono in parola che aveva indotto la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma a disporre in data 25.11.2014 un'ispezione per individuare le posizioni di tiro che Potessero "anche in ragione di eventuali triangolazioni" raggiungere il luogo in cui era stata rinvenuta l'ogiva e successivamente la Questura di Roma di segnalare, con nota del 27.11.2014, l'opportunità di disporre la cessazione immediata di ogni attività a fuoco negli stands di tiro in questione "non potendosi escludere che i proiettili possano provenire dalle aree di tiro considerate" e l'urgente intervento dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito per verificare l'agibilità e la sicurezza dell'impianto.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 62 DPR 90/2010 –Incompetenza dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito; 2) Eccesso di potere per contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione, errore sui presupposti e travisamento dei fatti. L'Ente ricorrente chiede l'annullamento degli atti impugnati nonché il risarcimento dei danni subiti.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata con memoria scritta.
Con ordinanza n. 1406 del 26.1.2015 sono stati disposti incombenti istruttori.
Con ordinanza n. 1035 del 4.3.2015 è stata accolta l'istanza sospensiva.
In vista dell'udienza per la trattazione del merito la parte ricorrente ha quantificato la richiesta di risarcimento del danno nella misura di €. 65.492,57; la resistente ha depositato articolata memoria difensiva alla quale la ricorrente ha replicato con puntuale memoria conclusionale. All'udienza pubblica del 7.7.2015 la causa è stata trattenuta in decisione. Con il primo motivo di ricorso l'Ente ricorrente lamenta l'incompetenza del Comandante dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Centro ad adottare a verificare l'agibilità degli impianti di tiro a segno a cielo aperto di Prima categoria – qual è quello in esame – dato che tale competenza è attribuita in via esclusiva all'Unione italiana tiro a segno (UITS) – essendo il Ministero della difesa coinvolto nella verifica di agibilità degli impianti di categoria Superiore. Secondo la parte ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero affetti da nullità assoluta ex art- 21 septies legge n. 241/90 per difetto assoluto di attribuzione.
La censura è infondata.
L'art. 20 del D.lvo 15/03/2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, include, tra gli Enti sottoposti sotto la vigilanza del Ministero della difesa, in ragione dell'interesse dell'amministrazione agli scopi perseguiti dagli enti stessi il Tiro a Segno Nazionale, Al capo V il codice in parola detta la disciplina dei Campi di Tiro a Segno– come risulta dall'operazione di riordino delle fonti delle norme previgenti, in parte abrogate (l. 17 aprile 1930, n. 479; r.d. 21 novembre 1932, n. 2051, regolamento di esecuzione di l. n. 479/1930; l. 4 giugno 1934, n. 950; gli artt. 24 e 25 del r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430; l. 24 luglio 1959, n. 701) ed in parte riprodotte con opportuni adeguamenti lessicali (r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430, conv. in l. 4 giugno 1936, n. 1163, esclusi gli artt. 24 e 25; d.lgs.lgt. 8 luglio 1944, n. 286, l. 28 maggio 1981, n. 286) – salvaguardando le competenze del Ministero della difesa in materia di sicurezza delle strutture e distinguendole dalle competenze spettanti all'Unione italiana tiro a segno per quanto riguarda l'utilizzo e la gestione delle strutture medesime.
Sono solo queste ultime competenze che hanno costituito oggetto di delegificazione, ai sensi dell'art. 2, co. 634 s., delle legge n. 244/2007, e che pertanto sono riportate nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare approvato con DPR 90/2010. Resta invece ferma la tradizionale competenza dell'amministrazione militare in merito agli aspetti progettuali e costruttivi dell'impianto sottoposti all'approvazione del Ministero della difesa (art. 61 r.d. 21 novembre 1932, n. 2051 e r.d.l. 16 dicembre 1935, n. 2430).
In tale prospettiva l'art. 250 del d.lvo n. 66/2010 al comma 2 dispone che "l'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa" ed al successivo comma 3 che "I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato".
La normativa di rango regolamentare, concernente i soli profili di utilizzo e di gestione delle strutture che ospitano i campi di tiro a segno, riportata nel DPR 90/2010, riproduce le disposizioni del DPR 12.11.2009, n. 209 - "Regolamento di riordino dell'Unione italiana tiro a segno" in attuazione degli artt. 2, co. 634 e s legge 244/2007 e 26, d.lvo n. 112/2008 – confermando i compiti in ambito sportivo dell'Unione italiana tiro a segno all'art. 59 che così recita: "1. L'Unione italiana tiro a segno è Ente di diritto pubblico, avente finalità di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonché di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.
2. L'Unione italiana tiro a segno è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all' articolo 61 . Essa è altresì federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza è posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e successive modificazioni".
Al successivo Art. 61 specifica i compiti demandanti alle Sezioni del tiro a segno nazionale "1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 , dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare: a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale; b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive; c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeuti che all'uso delle armi".
Di particolare rilievo nella decisione della controversia in esame risulta il comma 2 dell'art. 61 del DPR 90/2010 che prevede che "Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base attributive della competenza all'autorità militare riprodotte dalle previsioni del d.lvo n. 66/2010 e del DPR 90/2010 soprarichiamate.
Si passa pertanto ad esaminare il secondo motivo di ricorso con cui l'Ente ricorrente contesta il provvedimento adottato dalla competente autorità militare sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca ed illogicità dei provvedimenti impugnati in quanto nelle premesse prima, nel penultimo considerando, riporta che è stata accertata la non rispondenza del poligono alle caratteristiche costruttive ed alle condizioni di sicurezza previste dalla Direttiva Tecnica D.T./P2 ed.2006, mentre nel secondo, subito dopo, riferisce che i controlli degli elementi strutturali e degli impianti non sono stati valutati a causa della mancanza di documentazione richiesta. Siccome la Commissione non avrebbe potuto, senza la predetta documentazione, esprimere il giudizio di non rispondenza alle normative tecniche, la dichiarazione di inagibilità sarebbe stata determinata da carenza di istruttoria con conseguente, errore sui presupposti e travisamento dei fatti, ed inficiata altresì da difetto di motivazione in quanto non specificherebbe le difformità riscontrate, giungendo a conclusioni diametralmente opposte, senza che nulla fosse mutato, rispetto al 2010, in cui la medesima Commissione di Verifica aveva rilasciato il certificato di agibilità per il medesimo impianto.
I provvedimenti impugnati sono immuni dal lamentato difetto di motivazione, dato che essi sono adeguatamente motivati, per relationem, mediante il rinvio ai verbali del sopralluogo tecnico effettuato il 27.11.2014, espressamente richiamati nelle premesse motivazionali degli atti gravati, depositati dalla resistente in data 29.5.2015. Si tratta di materiale documentario che può essere utilizzato nella decisione del caso in esame, nonostante la tardività del deposito – di cui si terrà comunque conto ai fini delle spese di giudizio – dato che non si tratta di documentazione depositata a fini difensivi, bensì degli stessi atti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato e quindi che costituiscono l'oggetto del giudizio;
atti che l'Amministrazione avrebbe dovuto depositare e che, in mancanza, il Collegio avrebbe dovuto acquisire d'ufficio, con apposita ordinanza istruttoria. Contrariamente a quanto affermato dall'Ente ricorrente, il verbale del sopralluogo è stato redatto utilizzando il modello Allegato "C" all'appendice n. 1 della Direttiva Tecnica del 2006 di verbale per verificare la rispondenza del poligono ai requisiti ed alle condizioni di sicurezza previste allo scopo di rinnovare l'agibilità al tiro dell'impianto. Detti verbali riportano in maniera analitica le difformità riscontrate relativamente agli elementi costruttivi del poligono con specifico riferimento alla area osservatori; alla stazione di tiro; alla zona di tiro; all'area parapalle (mancanza di pavimento in gomma adatto a trattenere le pallottole che lo colpiscono accidentalmente, setti separatori dei box di tiro non conform i alle prescrizioni, mancanza pedane in legno o sabbia, elementi balistici della pensilina non certificati, diaframma non conforme, superficie esposta al tiro non rivestita da idonea gomma liscia, muro di chiusura di fondo del parapalle in muratura anziché in cemento armato, etc.).
Ne consegue pertanto che, sotto il profilo formale, i provvedimenti impugnati sembrerebbero stati adottati a seguito di un'attenta istruttoria e assistiti da adeguata motivazione in quanto vengono analiticamente riportati tutti gli aspetti costruttivi in contrasto con le prescrizioni tecniche sopra riportate. Tuttavia, sotto il profilo sostanziale, va rilevato che effettivamente sussiste il contrasto, lamentato dall'Ente ricorrente, tra i provvedimenti impugnati ed i precedenti provvedimenti (allegati al ricorso) con cui in data 3.11.2010 lo stesso impianto è stato dichiarato agibile dal medesimo Comandante dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito - Comando Infrastrutture Centro fino al 2014 sulla base delle positive verifiche effettuate nel corso del sopralluogo del 28.9.2010, il cui verbale è espressamente richiamato nell'atto autorizzatorio, che dà espressamente atto dell'esito positivo dei controlli sulla documentazione e delle prove effettuate sugli elementi strutturali e gli impianti.
Ne consegue che, se effettivamente l'impianto nel frattempo non ha subito alcun mutamento, come asserito dal ricorrente (e non smentito dalla resistente), e quindi si deve supporre che abbia mantenuto i requisiti prescritti dalla normativa in materia di poligoni di tiro, gli atti impugnati, con cui, in sede di verifica della persistenza delle condizioni di sicurezza necessarie per rinnovare la dichiarazione di agibilità dell'impianto, il Poligono è stato ritenuto non conforme alle prescrizioni tecniche, si pongono in stridente contrasto con quelli precedentemente adottati.
La rilevata contraddittorietà estrinseca tra le precedenti dichiarazioni di agibilità e le successive dichiarazioni di non agibilità oggetto di impugnativa assume valenza sintomatica quanto meno di difetto di istruttoria, dato che, rimanendo (asseritamente) immutati i presupposti di fatto del provvedimento autorizzatorio necessario per l'accesso agli impianti ed il loro utilizzo, o la Commissione di verifica non ha attentamente considerato tutti gli elementi di valutazione in occasione del sopralluogo del 28.9.2010, finendo per giudicare erroneamente conforme alle prescrizioni tecniche un impianto che invece non lo era, oppure è incorsa nel medesimo errore di valutazione in sede di verifica del mantenimento dei medesimi requisiti quando ha effettuato il successivo sopralluogo del 27.11.2014; sicché se ne deve concludere che nel corso dei primi oppure dei secondi accertamenti l'autorità competente è incorsa nel denunciato "errore sui presupposti e travisamento dei fatti", rilasciando, nel primo caso, un'autorizzazione in assenza delle condizioni prescritte ovvero ritirandola, nel secondo caso, in mancanza di elementi di novità e senza indicare – come avrebbe dovuto trattandosi di atto di ritiro – quelle modifiche successivamente apportate agli elementi strutturali ed agli impianti che non consentivano di ritenere conclusi con esito positivo i controlli necessari per il rinnovo dell'autorizzazione.
Sicchè, sotto tale profilo, i provvedimenti impugnati risultano altresì carenti di motivazione in quanto dalle premesse degli stessi non è possibile evincere le ragioni per cui la struttura è stata ritenuta inagibile nel 2014 nonostante non avesse (asseritamente) subito modificazioni rispetto al momento in cui l'autorizzazione è stata rinnovata (novembre 2010) e le prescrizioni tecniche non fossero nel frattempo mutate.
Ne consegue che il ricorso va accolto in quanto risulta fondato sotto gli assorbenti profili di censura sopraindicati; di conseguenza vanno annullati, per quanto di ragione, gli atti impugnati; fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione resistente che, in esecuzione della presente sentenza, è tenuta - in quanto (unica) autorità competente in materia - alla riedizione dell'attività di accertamento dei presupposti per il rilascio dell'agibilità agli impianti in questione al fine di sanare il difetto di istruttoria e di motivazione sopraindicati, provvedendo a rilasciare l'atto autorizzatorio ove all'esito del sopralluogo l'impianto risulti pienamente conforme alle prescrizioni tecniche. Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno non può allo stato essere esaminata non essendo ancora stata accertata la "fondatezza della pretesa" della parte ricorrente e cioè l'effettiva esistenza di tutti i requisiti previsti il rinnovo dell'agibilità degli impianti in questione (la parte ricorrente, infatti, si è limitata a denunciare la contraddittorietà intrinseca dei provvedimenti autorizzatori e di ritiro in questione senza fornire nemmeno un principio di prova della rispondenza degli impianti a tutte le prescrizioni contenute nella Direttiva Tecnica del 2006, sicché non è ancora possibile stabilire se l'attività di tiro possa o meno essere esercitata nel rispetto delle condizioni di sicurezza da questa imposte).
Le spese di giudizio sono interamente poste a carico della parte soccombente e liquidate tenendo conto del ritardo nel deposito degli atti del procedimento, che ha influito sulla durata del processo comportando anche un effetto defatigatorio dell'Ente ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione resistente; dichiara inammissibile, allo stato, l'istanza risarcitoria.
Condanna la resistente alla refusione delle spese di giudizio a favore dell'Ente ricorrente nella misura di complessive Euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Di fronte a questa situazione viene da chiedersi che cosa aspettano le sezioni del TSN a coalizzarsi per resistere alle infondate pretese nei loro confronti.
Mi dicono che già a Roma sono già iniziati i grandi maneggi per introdurre da qualche parte (e si sa cosa vuol dire introdurre) una frasetta che salvi la greppia della agibilità sui poligoni. Già si è visto con quale facilità si riesca a far manipolare un DPR per ottenere dalla burocrazia ciò cha legge non ha dato. Fondato è il sospetto che il grande interesse dell'UITS per i poligonio privati sia dovuto proprio al fatto di voler assumere, di fatto, il controllo sulla loro agibilità e di poter così controllare la concorrenza.
Io ho solo l'interesse a che le leggi siano oneste e che vengano interpretate correttamente, Ma chi nel mondo del tiro ci vive farebbe bene a svegliarsi! Uomo avvisato …
17-10-2015
Aggiornamento
Oggi l'UITS ha pubblicato un comunicato trionfante, in cui pare che il problema dell'agibilità dei poligoni sia stato risolto in accordo con il Ministero della difesa. Si scrive che il testo dell'accordo è sul sito UITS http://www.uits.it/news/news-istituzonali/10505-protocollo-uits-difesa-pubblicato-sul-sito-ufficiale-del-ministero-della-difesa.html, ma in realtà non c'è e si fa rinvio al sito della Difesa dove proprio non si vede:
http://www.difesa.it/Primo_Piano/Pagine/20151201Accordi_difesa_uits.aspx
Mi ricordano tanto le cortine fumogene!
In realtà, fra le righe si capisce che è stato fatto solo un accordo per tirare avanti sei mesi e poi si vedrà!
2 dicembre 2015
email - Edoardo Mori |
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