|
FATTO
Con atto introduttivo notificato il 18 giugno 2001 e depositato il successivo
giorno 26, parte ricorrente, (una società che svolge attività
di vigilanza ed alcune Associazioni di Istituti di Vigilanza privata),
impugna gli atti in epigrafe già indicati e deduce, con due mezzi
di gravame, eccesso di potere per mancanza di motivazione, contraddittorietà,
irragionevolezza, e violazione della par condicio.
Vengono contestati il "Protocollo di addestramento delle guardie
giurate", di cui a circolare n. 12737 del 17.11.2000, nonché
gli atti conseguenti sull'assunto che è privo di senso ed immotivato
rendere obbligatori 3 serie di tiri (con conseguente e corrispondente
aumento dei costi a carico degli Istituti di Vigilanza e delle guardie
giurate dipendenti) senza predi-sporre un obiettivo finale di miglioramento
nella qualità del servizio e in contrasto alla pre-visione di legge
ed alla finalità cui l'attività specifica è rivolta.
Si è costituita in giudizio l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS),
Ente pubblico ed Autorità emanante gli atti principali censurati,
che, con memorie versate il 26 luglio 2001 ed il 22 luglio 2002, eccepisce:
1. mancanza d'interesse e di lesione concreta ed effettiva in quanto destinatarie
dirette ed esclusive del protocollo impugnato sono le Sezione di Tiro
a Segno Nazionale (TSN), sic-ché gli Istituti di Vigilanza e le
Associazioni di Istituti di Vigilanza non possono vantare alcun interesse
diretto ed immediato;
2. difetto di giurisdizione, poiché la questione della regolamentazione
dell'attività di adde-stramento ai fini del rilascio della certificazione
all'uso delle armi, attiene ai rapporti interni tra gli iscritti alla
Sezione TSN e la Sezione medesima, e la loro risoluzione è soggetta
alle procedure conciliative e risolutive stabilite dallo Statuto della
Sezione; 3. infondatezza nel merito. Il Ministero dell'Interno con circolare
prot. n. 559/C.26111.10089.D (7) 2 del 22 giugno 2000 avente ad oggetto
"Regolamentazione dei servizi di trasporto valori" (non contestato
ex adverso) si è partico-larmente soffermato "sull'aggiornamento
professionale e l'addestramento delle guardie giu-rate, con particolare
riferimento alla capacità tecnica all'uso delle armi, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge 28.5.1981, n. 286,
che impone a tutti coloro che pre-stano servizio armato presso enti pubblici
o privati di iscriversi ad una sezione a tiro a se-gno nazionale e di
superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno".
Inoltre, nel testo di regolamento di servizio degli Istituti di Vigilanza
Privata in corso di adozione da parte della Questura di Roma, è
affermato espressamente che "all'acquisizione della capacità
tecnica all'uso delle armi (n.d.r.: si provvede) mediante l'iscrizione
ad una Sezione di Tiro a segno Nazionale con il superamento di un corso
di lezioni, in conformità con le nuove disposizioni emanate dall'unione
Italiana Tiro a Segno per il rilascio del certi-ficato di idoneità
al maneggio delle armi, e all'acquisizione delle conoscenze tecniche ope-rative
relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi".
4. l'aver previsto da parte dell'UITS, nell'ambito dell'organizzazione
del corso ai fini del rinnovo annuale del decreto di guardia giurata "almeno
tre esercitazioni pratiche", è pienamente legittimo.
Con atto notificato il 2/4 luglio 2002 parte ricorrente ha avanzato istanza
di sospensione degli atti impugnati, alla luce della legge 21.7.200, n.
205 ed in relazione al persistente pre-giudizio lamentato.
Alla Camera di Consiglio del 25 luglio 2002 si è costituita in
giudizio anche il Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Roma, il quale in
particolare oppone:
a. - mancanza d'interesse a ricorrere contro le due note emesse dal TSN
- Sezione di Roma - in quanto detti atti sono meramente riproduttivi di
una disposizione, il cui unico titolare è 1' UITS;
b. - incompetenza del Giudice adito a conoscere degli atti T.S.N. che,
essendo struttura a base associativa, si è limitata a trasmettere
ai propri associati le regole definite dalla UITS, le sole a rilevanza
pubblicistica;
c. - irricevibilità del ricorso perché parte ricorrente
ha avuto conoscenza delle disposizioni di cui all'impugnata circolare
in epoca antecedente al 27 aprile 2001 ovvero alla diversa data di emissione
del "Regolamento di servizio degli istituti di vigilanza privata
operanti in Roma e provincia", emanato dalla Questura di Roma;
d. - violazione dello Statuto UITS, giacché gli affiliati e i tesserati
dell'Unione sono tenuti ad adire i soli organi di giustizia dell'UITS
per la risoluzione delle controversie connesse all'attività sportiva
espletata nell'ambito dell'Unione;
e. - infondatezza del ricorso nel merito per ragioni sostanzialmente simili
a quelle prospet-tate dalla difesa UITS.
Sulle conclusioni rassegnate dai difensori, la causa è stata introitata
a decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.
IN DIRITTO
1. - Il Collegio decide nel merito la presente controversia con sentenza
in forma semplifi-cata, ai sensi dell'art. 26 - quarto comma - della legge
6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall'art. 9 della legge 21 luglio
2000, n. 205, previo accertamento della completezza del contraddittorio.
La vicenda di causa riguarda la Circolare e l'allegato "Protocollo
di addestramento delle guardie giurate", prot. n. 12737 del 17.11.2000
emanati dall'UITS - Unione Italiana Tiro a Segno (nelle quali si prevede
l'aumento del numero delle esercitazioni per 1'addestramento delle guardie
giurate, in fase di rinnovo dell'autorizzazione all'uso delle armi da
fuoco) nonché le note del 13.12.2000 e del 27.4.2001 diramate dal
TSN Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Roma (con cui le disposizioni
della suddetta Circolare e dell'allegato Protocollo sono state trasmesse
agli istituti di Vigilanza.).
2. - In linea pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione
sollevata dalle controparti secondo cui la questione della regolamentazione
dell'attività di addestramento ai fini del rilascio della certificazione
all'uso delle armi attiene a rapporti interni tra gli iscritti alla Sezione
TSN e la Sezione medesima (argomentazione UITS) o per la quale gli affiliati
e i tesserati dell'Unione sono tenuti ad adire i soli organi di giustizia
dell'UITS per la risolu-zione delle controversie connesse all'attività
sportiva espletata nell'ambito dell'Unione e - sotto altro profilo - incompetenza
del giudice adito a conoscere degli atti TNS, che si è limitata
a trasmettere ai propri associati le regole definite dalla UITS, le sole
a rilevanza pubblicistica (difese TSN - Roma).
Sul punto è sufficiente osservare che qui non è in discussione
il rapporto interno di adesio-ne all'ordinamento giuridico sportivo per
la tutela della lealtà sportiva e contro gli illeciti sportivi,
bensì il potere autoritativo esercitato dalla UITS nel regolamentare
la particolare materia dell'addestramento paramilitare, che costituisce
uno degli scopi dell'UITS (oltre la diffusione dell'impiego tecnico dei
mezzi di fuoco e quello sportivo), a tenore del R.D.L. 16 dicembre 1935,
n. 2430.
3. - In collegamento vanno preliminarmente prese in considerazione le
eccezioni di inam-missibilità del ricorso per carenza di interesse
a ricorrere: l'UITS sostiene che destinatarie dirette ed esclusive del
protocollo impugnato sono le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, sicché
gli Istituti di Vigilanza e le Associazioni di Istituti di Vigilanza non
possono vantare alcun interesse diretto ed immediato; TSN di Roma afferma,
invece, che le sue note, trasmesse a parte ricorrente, sono meramente
riproduttive delle disposizioni UITS.
Queste eccezioni non meritano condivisione.
Non può, infatti, revocarsi in dubbio il rapporto esistente tra
atto generale presupposto, quale è il Protocollo UITS impugnato,
e l'atto applicativo TSN, altrimenti resta inspiegata la ragione per la
quale l'atto principale impugnato è stato dalla Sezione di Roma
comuni-cato agli Istituti di Vigilanza.
A connotare il pregiudizio, non è la natura dell'atto, interno
o meno, bensì gli effetti da esso provocati sul destinatario finale.
Orbene, non è contestato e, comunque, ciò risulta dagli
atti versati in causa, che i costi con-nessi all'addestramento del personale
finiscono a carico degli Istituti di Vigilanza, le cui associazioni sono
anch'esse legittimate in relazione alla possibilità di tutte le
imprese associate di beneficiare del provvedimento che il singolo Ente
esponenziale, con riguardo alla incidenza oggettiva dell'atto, assume
lesivo dell'interesse per tutta la categoria rappresentata.
4. - Tanto premesso, si può ora esaminare l'eccezione di irricevibilità
del ricorso introduttivo per mancata tempestiva impugnazione del Protocollo
di Addestramento allegato alla circolare n. 12737 del 17.11.2000 e della
conseguente nota del Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Roma datata 13.12.2000.
Sostiene la TSN opponente che parte ricorrente avrebbe avuto anteriore
conoscenza della disposizione lesiva in epoca antecedente al 27 aprile
2001 ovvero alla diversa data di emissione da parte della Questura di
Roma del "Regolamento di servizio degli Istituti di Vigilanza privata
operanti in Roma e Provincia"; all'opposto, come risulta dall'epigrafe,
parte ricorrente assume di avere avuto conoscenza tramite la nota TSN
del 27 aprile 2001 ", con la quale i precedenti documenti sono stati
trasmessi alla Metro security express".
In realtà anche questa eccezione non merita miglior sorte delle
precedenti.
Per un verso la nota 27.4.2001 avvalora la tesi di parte ricorrente, laddove
richiama espres-samente la precedente del 13.12.2000; per altro verso,
dal suddetto Regolamento della Questura di Roma (art. 4) non sono affatto
desumibili gli elementi necessari ad individuare l'atto relativo, poiché
si fa generico riferimento a nuove disposizioni emanate dall'Unione Italiana
Tiro a Segno per il rilascio del certificato di idoneità al maneggio
delle armi.
Orbene, in assenza di ulteriori indizi dai quali possa ricavarsi la piena
conoscenza per altri versi dell'atto, la prova della tardività
del ricorso deve essere data in modo rigoroso da chi solleva l'eccezione
e, nella specie, ciò è mancato.
5. - Passando al merito, occorre subito rilevare come non risultano affatto
chiari sia la fonte che il fondamento del potere esercitato dalla UITS
con il Protocollo censurato, il quale fa solo generico e apodittico rinvio
ad "esigenze prospettate già da qualche tempo da varie "Questure".
La legge 28 maggio 1981, n. 286 - art. 1, comma 1 - prescrive: "Coloro
che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati
ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare
ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno".
L'UITS, invece, con il censurato Protocollo di addestramento, fermo il
corso regolamentare normativamente previsto (cfr. manifesto 2001) ha introdotto
una disciplina particolare per gli allievi in possesso del decreto di
guardia giurata che devono sostenere, prima del successivo rinnovo (annuale),
almeno tre esercitazioni pratiche di tiro (supplementari).
A dire delle controparti questa disciplina differenziata troverebbe giustificazione
nella cir-colare del Ministero degli Interni prot. n. 559/C 26111.10089D
(7) del 22 giugno 2000 (ov vero nel richiamato Regolamento della Questura
di Roma).
Anzitutto, va sul punto osservato che un potere pubblico deve essere esercitato
sempre in conformità a legge; inoltre, in disparte dalla circostanza
che la suddetta ministeriale si riferisce al trasporto valori, va sottolineato
che anche essa richiama esplicitamente l'art. 1 della citata legge n.
286 del 1981 ed il corso regolamentare di tiro a segno.
Dunque, non trovando la diversificata scelta della Autorità resistente
riferimento normativo (o contrattuale) alcuno ed, anzi, essendo in contrasto
alla ricordata previsione legislativa, detto immotivato operato si risolve
nei fatti in una prestazione imposta, che porta a superare, perché
assorbita, ogni altra censura dedotta per irragionevolezza e difetto di
adeguatezza delle misure adottate.
6. - II ricorso merita, quindi, accoglimento con l'annullamento degli
atti impugnati.
Le spese di lite possono essere tuttavia equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
II Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis -accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.
Roberto SCOGNAMIGLIO Il Presidente
Vito CARELLA L'Estensore, rel.
Commento
La decisione del TAR è assolutamente ineccepibile
e riesce davvero difficile comprendere come l'UITS abbia potuto adottare
una decisione così abnorme e in contrasto con elemen-tari principi
di diritto. Un ente pubblico non può imporre tasse o gabelle, neppure
sotto forma camuffata, se non in forza di legge, e se la legge dice che
le guardie debbono seguire un corso ogni anno, non può inventarsi,
per vil sete di danaro, che i corsi debbono essere tre!
Tanto meno può prendere come scusa dei suoi provvedimenti, l'opinione
della Questura di Roma che, se pretendesse di emanare disposizioni in
materia, commetterebbe un abuso ancor maggiore. È ora che capiscano
che il primo burocrate che si sveglia al mattino non può inventarsi
obblighi e doveri per i cittadini.
Sorprende anche che l'UITS abbia speso un bel po' di soldi pubblici per
pagare degli avvocati che si arrampicassero sugli specchi per difendere
posizioni insostenibili.
Il bello è che se il TSN vuole migliorare la preparazione delle guardie, basta
che applichi la norma in cui si dice che esse devono SUPERARE e non solo
frequentare un corso ogni anno così che sarebbe del tutto legittimo far ripetere
il corso a chi non riesce a raggiungere un certo punteggio.
Se c'è un errore nella sentenza del TAR, sta nell'aver assurdamente
compensato le spese: se un cittadino ha ragione senza possibilità
di equivoci, e l'ente pubblico ha torto marcio, perché mai il cittadino
deve rimetterci pesanti spese di avvocato? Ma forse la legge del Menga
è più forte della Costituzione!
|