Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Sentenza TSN

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III BIS


composto dai Signori Magistrati:
Roberto SCOGNAMIGLIO                   Presidente
Vito CARELLA                                     Componente
Franco Angelo Maria DE BERNARDI    Componente

ha pronunciato la presente
SENTENZA


sul ricorso n. 7737 del 2001 proposto da Metro Security Express s.r.l., Federvigilanza, An-vip, Assovigilanza, Assovalori, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'avo. Fabrizio Proietti, con domicilio eletto in Roma presso il suo studio a Piazza dei Quinti n. 3;

contro

- Unione Italiana Tiro a Segno, (U.LT.S.) in persona del suo Presidente pro tempore, rap-presentato e difeso dall'Avo. Mario Tonucci, con domicilio effetto in Roma presso il suo studio a Via Principessa Clotilde n. 7;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappre-sentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) - Sezione di Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Mauro Capone e Marco Dallatomasina, con domicilio eletto in Roma presso il loro studio a Via Ovidio n. 32;

e nei confronti

del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), non costituito;
per l'annullamento, previa sospensione
- della circolare numero di protocollo 12737 del 17 novembre 2000 dell'Unione italiana tiro a segno (Ente Pubblico e federazione sportiva del CONI); - del "Protocollo di addestra-mento delle guardie giurate" allegato a detta. Circolare n. di protocollo 12737;
- della nota del Tiro a segno nazionale, sezione di Roma del 13 .12.2000;
- della nota del Tiro a segno nazionale, sezione di Roma del 27.4.2001 ricevuta il 27 aprile 2001, con la quale i precedenti documenti sono stati trasmessi alla Metro security express;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della difesa statale, dell'UITS e della TSN di Roma;
Vista l'istanza di sospensione notificata il 3 luglio 2002;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio del 25 luglio 2002 relatore il cons. Vito Carella uditi i difensori come da verbale di udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con atto introduttivo notificato il 18 giugno 2001 e depositato il successivo giorno 26, parte ricorrente, (una società che svolge attività di vigilanza ed alcune Associazioni di Istituti di Vigilanza privata), impugna gli atti in epigrafe già indicati e deduce, con due mezzi di gravame, eccesso di potere per mancanza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, e violazione della par condicio.
Vengono contestati il "Protocollo di addestramento delle guardie giurate", di cui a circolare n. 12737 del 17.11.2000, nonché gli atti conseguenti sull'assunto che è privo di senso ed immotivato rendere obbligatori 3 serie di tiri (con conseguente e corrispondente aumento dei costi a carico degli Istituti di Vigilanza e delle guardie giurate dipendenti) senza predi-sporre un obiettivo finale di miglioramento nella qualità del servizio e in contrasto alla pre-visione di legge ed alla finalità cui l'attività specifica è rivolta.
Si è costituita in giudizio l'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS), Ente pubblico ed Autorità emanante gli atti principali censurati, che, con memorie versate il 26 luglio 2001 ed il 22 luglio 2002, eccepisce:
1. mancanza d'interesse e di lesione concreta ed effettiva in quanto destinatarie dirette ed esclusive del protocollo impugnato sono le Sezione di Tiro a Segno Nazionale (TSN), sic-ché gli Istituti di Vigilanza e le Associazioni di Istituti di Vigilanza non possono vantare alcun interesse diretto ed immediato;
2. difetto di giurisdizione, poiché la questione della regolamentazione dell'attività di adde-stramento ai fini del rilascio della certificazione all'uso delle armi, attiene ai rapporti interni tra gli iscritti alla Sezione TSN e la Sezione medesima, e la loro risoluzione è soggetta alle procedure conciliative e risolutive stabilite dallo Statuto della Sezione; 3. infondatezza nel merito. Il Ministero dell'Interno con circolare prot. n. 559/C.26111.10089.D (7) 2 del 22 giugno 2000 avente ad oggetto
"Regolamentazione dei servizi di trasporto valori" (non contestato ex adverso) si è partico-larmente soffermato "sull'aggiornamento professionale e l'addestramento delle guardie giu-rate, con particolare riferimento alla capacità tecnica all'uso delle armi, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge 28.5.1981, n. 286, che impone a tutti coloro che pre-stano servizio armato presso enti pubblici o privati di iscriversi ad una sezione a tiro a se-gno nazionale e di superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno".
Inoltre, nel testo di regolamento di servizio degli Istituti di Vigilanza Privata in corso di adozione da parte della Questura di Roma, è affermato espressamente che "all'acquisizione della capacità tecnica all'uso delle armi (n.d.r.: si provvede) mediante l'iscrizione ad una Sezione di Tiro a segno Nazionale con il superamento di un corso di lezioni, in conformità con le nuove disposizioni emanate dall'unione Italiana Tiro a Segno per il rilascio del certi-ficato di idoneità al maneggio delle armi, e all'acquisizione delle conoscenze tecniche ope-rative relative all'uso, maneggio, cura e custodia delle armi".
4. l'aver previsto da parte dell'UITS, nell'ambito dell'organizzazione del corso ai fini del rinnovo annuale del decreto di guardia giurata "almeno tre esercitazioni pratiche", è pienamente legittimo.
Con atto notificato il 2/4 luglio 2002 parte ricorrente ha avanzato istanza di sospensione degli atti impugnati, alla luce della legge 21.7.200, n. 205 ed in relazione al persistente pre-giudizio lamentato.
Alla Camera di Consiglio del 25 luglio 2002 si è costituita in giudizio anche il Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Roma, il quale in particolare oppone:
a. - mancanza d'interesse a ricorrere contro le due note emesse dal TSN - Sezione di Roma - in quanto detti atti sono meramente riproduttivi di una disposizione, il cui unico titolare è 1' UITS;
b. - incompetenza del Giudice adito a conoscere degli atti T.S.N. che, essendo struttura a base associativa, si è limitata a trasmettere ai propri associati le regole definite dalla UITS, le sole a rilevanza pubblicistica;
c. - irricevibilità del ricorso perché parte ricorrente ha avuto conoscenza delle disposizioni di cui all'impugnata circolare in epoca antecedente al 27 aprile 2001 ovvero alla diversa data di emissione del "Regolamento di servizio degli istituti di vigilanza privata operanti in Roma e provincia", emanato dalla Questura di Roma;
d. - violazione dello Statuto UITS, giacché gli affiliati e i tesserati dell'Unione sono tenuti ad adire i soli organi di giustizia dell'UITS per la risoluzione delle controversie connesse all'attività sportiva espletata nell'ambito dell'Unione;
e. - infondatezza del ricorso nel merito per ragioni sostanzialmente simili a quelle prospet-tate dalla difesa UITS.
Sulle conclusioni rassegnate dai difensori, la causa è stata introitata a decisione per essere definita con sentenza in forma semplificata.

IN DIRITTO

1. - Il Collegio decide nel merito la presente controversia con sentenza in forma semplifi-cata, ai sensi dell'art. 26 - quarto comma - della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, previo accertamento della completezza del contraddittorio.
La vicenda di causa riguarda la Circolare e l'allegato "Protocollo di addestramento delle guardie giurate", prot. n. 12737 del 17.11.2000 emanati dall'UITS - Unione Italiana Tiro a Segno (nelle quali si prevede l'aumento del numero delle esercitazioni per 1'addestramento delle guardie giurate, in fase di rinnovo dell'autorizzazione all'uso delle armi da fuoco) nonché le note del 13.12.2000 e del 27.4.2001 diramate dal TSN Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Roma (con cui le disposizioni della suddetta Circolare e dell'allegato Protocollo sono state trasmesse agli istituti di Vigilanza.).
2. - In linea pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti secondo cui la questione della regolamentazione dell'attività di addestramento ai fini del rilascio della certificazione all'uso delle armi attiene a rapporti interni tra gli iscritti alla Sezione TSN e la Sezione medesima (argomentazione UITS) o per la quale gli affiliati e i tesserati dell'Unione sono tenuti ad adire i soli organi di giustizia dell'UITS per la risolu-zione delle controversie connesse all'attività sportiva espletata nell'ambito dell'Unione e - sotto altro profilo - incompetenza del giudice adito a conoscere degli atti TNS, che si è limitata a trasmettere ai propri associati le regole definite dalla UITS, le sole a rilevanza pubblicistica (difese TSN - Roma).
Sul punto è sufficiente osservare che qui non è in discussione il rapporto interno di adesio-ne all'ordinamento giuridico sportivo per la tutela della lealtà sportiva e contro gli illeciti sportivi, bensì il potere autoritativo esercitato dalla UITS nel regolamentare la particolare materia dell'addestramento paramilitare, che costituisce uno degli scopi dell'UITS (oltre la diffusione dell'impiego tecnico dei mezzi di fuoco e quello sportivo), a tenore del R.D.L. 16 dicembre 1935, n. 2430.
3. - In collegamento vanno preliminarmente prese in considerazione le eccezioni di inam-missibilità del ricorso per carenza di interesse a ricorrere: l'UITS sostiene che destinatarie dirette ed esclusive del protocollo impugnato sono le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, sicché gli Istituti di Vigilanza e le Associazioni di Istituti di Vigilanza non possono vantare alcun interesse diretto ed immediato; TSN di Roma afferma, invece, che le sue note, trasmesse a parte ricorrente, sono meramente riproduttive delle disposizioni UITS.
Queste eccezioni non meritano condivisione.
Non può, infatti, revocarsi in dubbio il rapporto esistente tra atto generale presupposto, quale è il Protocollo UITS impugnato, e l'atto applicativo TSN, altrimenti resta inspiegata la ragione per la quale l'atto principale impugnato è stato dalla Sezione di Roma comuni-cato agli Istituti di Vigilanza.
A connotare il pregiudizio, non è la natura dell'atto, interno o meno, bensì gli effetti da esso provocati sul destinatario finale.
Orbene, non è contestato e, comunque, ciò risulta dagli atti versati in causa, che i costi con-nessi all'addestramento del personale finiscono a carico degli Istituti di Vigilanza, le cui associazioni sono anch'esse legittimate in relazione alla possibilità di tutte le imprese associate di beneficiare del provvedimento che il singolo Ente esponenziale, con riguardo alla incidenza oggettiva dell'atto, assume lesivo dell'interesse per tutta la categoria rappresentata.
4. - Tanto premesso, si può ora esaminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo per mancata tempestiva impugnazione del Protocollo di Addestramento allegato alla circolare n. 12737 del 17.11.2000 e della conseguente nota del Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Roma datata 13.12.2000.
Sostiene la TSN opponente che parte ricorrente avrebbe avuto anteriore conoscenza della disposizione lesiva in epoca antecedente al 27 aprile 2001 ovvero alla diversa data di emissione da parte della Questura di Roma del "Regolamento di servizio degli Istituti di Vigilanza privata operanti in Roma e Provincia"; all'opposto, come risulta dall'epigrafe, parte ricorrente assume di avere avuto conoscenza tramite la nota TSN del 27 aprile 2001 ", con la quale i precedenti documenti sono stati trasmessi alla Metro security express".
In realtà anche questa eccezione non merita miglior sorte delle precedenti.
Per un verso la nota 27.4.2001 avvalora la tesi di parte ricorrente, laddove richiama espres-samente la precedente del 13.12.2000; per altro verso, dal suddetto Regolamento della Questura di Roma (art. 4) non sono affatto desumibili gli elementi necessari ad individuare l'atto relativo, poiché si fa generico riferimento a nuove disposizioni emanate dall'Unione Italiana Tiro a Segno per il rilascio del certificato di idoneità al maneggio delle armi.
Orbene, in assenza di ulteriori indizi dai quali possa ricavarsi la piena conoscenza per altri versi dell'atto, la prova della tardività del ricorso deve essere data in modo rigoroso da chi solleva l'eccezione e, nella specie, ciò è mancato.
5. - Passando al merito, occorre subito rilevare come non risultano affatto chiari sia la fonte che il fondamento del potere esercitato dalla UITS con il Protocollo censurato, il quale fa solo generico e apodittico rinvio ad "esigenze prospettate già da qualche tempo da varie "Questure".
La legge 28 maggio 1981, n. 286 - art. 1, comma 1 - prescrive: "Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno".
L'UITS, invece, con il censurato Protocollo di addestramento, fermo il corso regolamentare normativamente previsto (cfr. manifesto 2001) ha introdotto una disciplina particolare per gli allievi in possesso del decreto di guardia giurata che devono sostenere, prima del successivo rinnovo (annuale), almeno tre esercitazioni pratiche di tiro (supplementari).
A dire delle controparti questa disciplina differenziata troverebbe giustificazione nella cir-colare del Ministero degli Interni prot. n. 559/C 26111.10089D (7) del 22 giugno 2000 (ov vero nel richiamato Regolamento della Questura di Roma).
Anzitutto, va sul punto osservato che un potere pubblico deve essere esercitato sempre in conformità a legge; inoltre, in disparte dalla circostanza che la suddetta ministeriale si riferisce al trasporto valori, va sottolineato che anche essa richiama esplicitamente l'art. 1 della citata legge n. 286 del 1981 ed il corso regolamentare di tiro a segno.
Dunque, non trovando la diversificata scelta della Autorità resistente riferimento normativo (o contrattuale) alcuno ed, anzi, essendo in contrasto alla ricordata previsione legislativa, detto immotivato operato si risolve nei fatti in una prestazione imposta, che porta a superare, perché assorbita, ogni altra censura dedotta per irragionevolezza e difetto di adeguatezza delle misure adottate.
6. - II ricorso merita, quindi, accoglimento con l'annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere tuttavia equamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

II Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis -accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 luglio 2002.
Roberto SCOGNAMIGLIO Il Presidente
Vito CARELLA L'Estensore, rel.

Commento
La decisione del TAR è assolutamente ineccepibile e riesce davvero difficile comprendere come l'UITS abbia potuto adottare una decisione così abnorme e in contrasto con elemen-tari principi di diritto. Un ente pubblico non può imporre tasse o gabelle, neppure sotto forma camuffata, se non in forza di legge, e se la legge dice che le guardie debbono seguire un corso ogni anno, non può inventarsi, per vil sete di danaro, che i corsi debbono essere tre!
Tanto meno può prendere come scusa dei suoi provvedimenti, l'opinione della Questura di Roma che, se pretendesse di emanare disposizioni in materia, commetterebbe un abuso ancor maggiore. È ora che capiscano che il primo burocrate che si sveglia al mattino non può inventarsi obblighi e doveri per i cittadini.
Sorprende anche che l'UITS abbia speso un bel po' di soldi pubblici per pagare degli avvocati che si arrampicassero sugli specchi per difendere posizioni insostenibili.
Il bello è che se il TSN vuole migliorare la preparazione delle guardie, basta che applichi la norma in cui si dice che esse devono SUPERARE e non solo frequentare un corso ogni anno così che sarebbe del tutto legittimo far ripetere il corso a chi non riesce a raggiungere un certo punteggio.
Se c'è un errore nella sentenza del TAR, sta nell'aver assurdamente compensato le spese: se un cittadino ha ragione senza possibilità di equivoci, e l'ente pubblico ha torto marcio, perché mai il cittadino deve rimetterci pesanti spese di avvocato? Ma forse la legge del Menga è più forte della Costituzione!


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