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Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bolzano
Il Pubblico ministero dott.essa Donatella Marchesini,
letti gli atti del procedimento penale nr. 8340/2004 RGNR avviato nei confronti
di **** per il reato di cui all’art. 4 L. 895/1967 e s.m.
Ritenuto:
I Carabinieri di Campo Tures hanno proceduto al sequestro di una mitragliatrice
tipo Browning M2 HB in possesso di **** il quale ha dichiarato di averla acquistata
in Germania come oggetto da esposizione di libera vendita.
È stata disposta CT affidata all’ing. Lorenzo Golino di Bolzano
il quale ha così risposto al quesito se l’oggetto in sequestro
sia stato reso interte secondo le disposizioni vigenti in Germania per le
cosiddette Deko-Waffen e se comunque esso sia da considerare inefficiente
in tutte le sue parti:
””Si premette che per le mitragliatrici a raffreddamento ad aria
la normativa tedesca stabilisce, ad es., che “ la canna deve essere
saldata in modo irreversibile con il castello, la camera di cartuccia saldata
e la canna forata; l’otturatore non deve più essere scomponibile
e la leva di armamento essere fissata stabilmente al castello per impedire
che l’otturatore venga sostituito; il congegno di scatto deve essere
reso inservibile”, ecc.
Secondo la normativa internazionale, che lo Stato italiano è tenuto
ad applicare, un'arma si considera inefficiente, ai fini della libera circolazione
comunitaria, nei seguenti casi:
- La Convenzione di Strasburgo (L. 8-5-89 n. 186) esclude dal novero delle
armi quelle rese definitivamente inadatte all’uso;
- L’Accordo di Schengen (L. 28 ottobre 1994 n. 636) esclude dal novero
delle armi quelle da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque
tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone apposto da un
organismo ufficiale o da questo riconosciuto.
- la Direttiva Europea (D. L.vo 30-1-1992 n. 527) quelle rese definitivamente
in-servibili mediante l’applicazione di procedimenti tecnici garantiti
da un organismo ufficiale o riconosciuti da tale organismo.
La Cassazione, da parte sua, ha più volte affermato
che “Non può considerarsi arma quella che manca di parti essenziali
o che, pur essendo integra, per guasti sopravvenuti o per rilevante usura,
non è assolutamente idonea all'uso cui è destinata, onde, essendo
diventata inservibile, ha perduto ogni capacità offensiva” (Cass.,
I, 13/05/1975, n. 4994) e che “La sussistenza dei reati sulle armi è
esclusa soltanto dalla insufficienza assoluta, derivante da cause non agevolmente
rimovibili” (Cass., I, 14/07/1983, n. 6670).
Lo Stato italiano non ha adottato norme specifiche di adeguamento della normativa
italiana a quella europea, ma con circolare del Ministero dell’Interno
di data 21 luglio 1995 ha dato le disposizioni tecniche da seguire per la
disattivazione delle armi comuni e da guerra. Però, dimenticandosi
della norme europee, non ha individuato alcun organo delegato a certificare
la corrispondenza alla normativa europea (lasciando il compito della certificazione
a chi la esegue) né ha provveduto a riconoscere le certificazioni estere.
La conseguenza più macroscopica di questa situazione è una inosservanza
delle disposizioni comunitarie sulla libera circolazione delle merci perché
oggetti in libera circolazione in Austria, Germania, Francia, ecc., non possono
essere introdotti in Italia.
Inoltre le disposizioni della circolare italiana sono estremamente più
rigide di quelle degli altri stati europei: mentre infatti la Germania si
è preoccupata di conservare almeno un’apparenza di funzionalità
dell’arma, le disposizioni italiane impongono la completa otturazione
della canna e il riempimento delle cavità interne con ottone o antimonio
fuso il che equivale a trasformare l’arma in un blocco interte e pesantissimo
che non la rende appetibile a nessuno (tanto vale a questo punto farsi un
modello in legno o in plastica).
Fatte queste premesse, si tratta di stabilire quale sia il regime giuridico,
di fronte alla legge penale, di un’arma resa di fatto inattiva, ma senza
le certificazioni del disattivatore italiano, comunque priva di valore ufficiale
in quanto proveniente da un privato. Le ipotesi che possono prospettarsi sono
le seguenti:
- arma resa inattiva in Italia in tempi passati da privati (ve ne sono moltissime
nei musei e tra i collezionisti di cimeli); per armi comuni molto semplici,
lo stato può dipendere anche dalla sua stessa vetustà;
- arma resa inattiva all’estero senza osservanza di formalità
ivi prescritte;
- arma resa inattiva all’estero con l’osservanza di formalità
ivi prescritte.
Orbene, nello applicare le norme penali non si deve far capo ad atti amministrativi
come le circolari, ma solamente alle norme legislative e da esse si ricava
solamente il principio che un’arma non è più tale se è
modificata in modo irreversibile nelle sue parti essenziali e tipiche così
da non poter più essere utilizzata per offendere e così che
le sue parti essenziali non siano più idonee a ricomporre un’arma
efficiente. Quali siano le parti essenziali lo dice, per le armi comuni l’art.
19 L. 110/1975 (canna, castello, bascula, otturatore, tamburo, caricatore)
e, per le armi da guerra, la stessa circolare citata, la quale aggiunge ad
esse i congegni di direzione ed elevazione, treppiedi, tromboncini, meccanismi
di scatto per il tiro a raffica.
Quindi poco importa, come e quando l’oggetto sia stato disattivato,
ma solo se esso lo è effettivamente.
Secondo l’opinione dei tecnici, di assoluta ragionevolezza, una parte
è resa inidonea all'uso quando essa è stata alterata in modo
tale che il ripristino dell'originaria funzionalità comporterebbe operazioni
di difficoltà o di impegno almeno pari alla produzione del pezzo ex
novo. Ad esempio, se si è saldato un caricatore al suo interno, per
ripristinarlo bisognerebbe aprirlo, eliminare le saldature, rimettere a posto
perfettamente il lamierino e la molla; a questo punto è chiaro che
si può anche partire da un pezzo di lamiera e farselo bello e nuovo.
Se, ad esempio, si è forzato e saldato un pezzo di tondino di acciaio
nella rigatura, dalla parte della culatta, qualunque operazione di ripristino
si compia, si avrà sempre una camera di cartuccia danneggiata e la
rigatura danneggiata: a questo punto qualunque tubo di ferro trapanato alla
bell'e meglio potrebbe svolgere la stessa funzione.
La Cassazione del resto è sempre stata costante nell’affermare
che non è mai richiesta una certificazione ufficiale sulla disattivazione,
giungendo ad affermare che non è neppure richiesto un accertamento
tecnico; è sufficiente il sano giudizio del giudice:
“Ai fini dell'accertamento dell'efficienza dell'arma non è indispensabile
che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suo convincimento anche
altrove” (Cass., II, 05/ 02/ 1980, n. 1589).
Le circolari pertanto, nella parte in cui impongono al cittadino
obblighi non previsti da alcuna legge (ad es. l’obbligo di conservare
la dichiarazione del privato che ha effettuato la disattivazione e priva di
ogni valore giuridico proprio perché proveniente da un privato e perché
prevede obblighi a carico di un oggetto che non è più un’arma
e che quindi è sottratto alla competenza del Ministero dell’Interno!)
oppure in contrasto con la legge (quali eventuali limiti alla libera circolazione
di questi oggetti) sono prive di valore al di fuori dello stretto ambito amministrativo.
La loro osservanza da parte del cittadino adempie solo alla funzione di rendere
superfluo ogni controllo sull’arma demilitarizzata o disattivata da
parte delle pubblica amministrazione, la quale comunque non avrebbe alcuna
legittimazione ad imporre al cittadino di effettuare le operazioni richieste
dalla circolare, ma potrebbe solo segnalare il caso all’Autorità
giudiziaria per eventuali reati.
Ciò premesso, e dopo aver esaminato l’oggetto in sequestro, espongo
quanto segue.
Trattasi di una mitragliatrice Browning cal. 12,7 mm mod. 1921 M2 HB, ancora
in uso nella seconda guerra mondiale e ancora in produzione.
L’esemplare in sequestro è stato reso inattivo con le seguenti
operazioni:
- eliminazione dello otturatore;
- taglio e blocco e foratura della canna la cui culatta è stata riempita
con saldatura autogena di acciaio;
- nella scatola di culatta sono stati eliminati i fermi della canna che può
essere quindi liberamente sfilata;
- il complesso ammortizzatore e relativa molla sono stati saldati in posizione
arretrata; ciò impedisce di inserire un otturatore.
- manca il treppiede.
In queste condizioni l’arma è stata resa definitivamente ed irreversibilmente
e inefficiente e in sostanza è stato conservato solo l’aspetto
esteriore e la possibilità di ispezionarne l’interno, con molti
limiti poiché mancano l’otturatore e parte dei meccanismi e non
è quindi riproducibile il funzionamento dell’arma; anche le singole
parti sono inefficienti e non è possibile inserire nuove parti efficienti.
””
RITENUTO
che il fatto non sussiste: dalla consulenza tecnica del ge, Lorenzo Golino
di data 3-11- 2004 ispirata a rigore scientifico e che qui si intende interamente
riportata e le cui conclusioni si fanno proprie, emerge che la mitragliatrice
in giudiziale sequestro è stata resa definivamente ed irreversibilmente
inefficiente nella sua globalità e con riferimento alle singole parti.
Chiede
disporsi l’archiviazione del procedimento. Chiede inoltre che venga
disposta la restituzione.
Bolzano 6-11-2004
Il sostituto procuratore della Repubblica
Dott.essa Donatella Marchesini
________________________________________________
IL GIP
Vista la richiesta che precede e ritenuto che i motivi addotti consentono
l’accoglimento della richiesta
Ordina
l’archiviazione del procedimento indicato.
Ordina la restituzione di quanto in sequestro
Bolzano 6 novembre 2004
IL GIP
Dott.essa Isabella Martin
Bolzano 8-11-2004
email - Edoardo Mori |
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