Cass. Sez. 1, nr. 27131 Anno 2016
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SILVA ****
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 24.06.2013 il Tribunale di Monza condannava Silva *** alla pena di anni uno di arresto per il reato di cui all'art. 699 cod.pen.: la condanna riguarda l'avere portato in un'automobile da lui condotta un "nunchaku" (strumento costituito da due bastoni collegati tra di loro da una catena) da considerarsi quale arma propria bianca; venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ma non veniva disposta la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena.
Avverso detta condanna l'interessato proponeva appello, in ordine all'elemento oggettivo del reato (si evidenziava che lo strumento de quo era di utilizzo sportivo nelle arti marziali, non definibile come arma propria, ma, al più, come arma impropria e quindi diversamente punibile) nonché alla riqualificazione del reato (che poteva essere punito solo ex art. 4 della Legge n° 110/1975) e alla mancata concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena (ritenuta non motivata sulla scorta della scarsa gravità del fatto e della incensuratezza dell'interessato).
In data 11.04.2014 la Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile l'appello suddetto, ritenendo i motivi di appello come aspecifici ed assertivi e come non portanti vere critiche all'assetto motivazionale della condanna.
Avverso detta decisione propone ricorso l'interessato a mezzo del suo Difensore, deducendo illogicità della motivazione, evidenziando che l'appello indicava con assoluta specificità i punti della sentenza che si intendevano criticare, contestando la natura dell'arma di cui all'imputazione, la ricostruzione della attribuzione di responsabilità e le ragioni delle critiche alla mancata concessione della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre in limine censurare l'ordinanza impugnata: l'appellante ha, tra l'altro, posto una questione di diritto, formulando le censure in modo tutt'altro che aspecifico ed apodittico; anzi l'atto di appello articolava i suoi motivi (supra sintetizzati) in modo molto ordinato e con argomentazioni diffuse; nei motivi si discuteva della inclusione del "nunchaku" nel novero delle armi bianche e si richiamavano arresti giurisprudenziali che esaminavano l'oggetto, di cui al capo di imputazione, come un mero strumento sportivo; in via subordinata si insisteva per una applicazione dell'ipotesi della lieve entità della condotta; infine, si contestava la mancata concessione della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, sostenendo l'assenza di pericoli concreti, l'incensuratezza del condannato e la possibilità di una prognosi positiva (elementi sui quali l'appello lamentava una incongrua motivazione).
Nel dettaglio, tuttavia, devesi preliminarmente rilevare l'intervenuta prescrizione del reato contestato al ricorrente: considerata la data di commissione dell'illecito ed i tempi di celebrazione del giudizio, giacché agli atti non risulta alcuna sospensione del termine prescrizionale, occorre prendere atto che il reato si è estinto per intervenuta prescrizione alla data del dì 08.03.2015.
Tuttavia, pur se quella sopra indicata deve essere la decisione, giova ribadire, nel dettaglio, che la qualificazione data dal Giudice alla fattispecie appare del tutto corretta: secondo il ricorrente, il Giudice, nel ritenere la sussistenza della sua responsabilità penale in relazione alla contravvenzione contestata, non ha tenuto conto che non possono considerarsi come armi quegli strumenti che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come, tra l'altro, gli strumenti destinati a uso sportivo.
Premesso che delle armi proprie in genere è vietata la detenzione non previamente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza (tra le altre, Sez. 1, n. 1629 del 12/12/1985, dep. 22/02/1986, Di Donato, Rv. 171969; Sez. 1, n; 7949 del 14/03/1985, dep. 08/08/1986, Vaporieri, Rv. 173483), mentre della armi improprie è vietato soltanto il porto (tra le altre, Sez. 1, n. 9971 del 24/09/1984, dep. 14/11/1984, Catavotello, Rv. 166648;Sez. 1, n. 8852 del 19/05/1993, dep. 28/09/1993, P.M. in proc. Casali, Rv. 197008), nella giurisprudenza di questa Corte, si è affermato che il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto in particolari caratteristiche costruttive dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una sia all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatisi in un dato momento storico (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, dep. 21/05/2012, Giusti, in motivazione); così si è ritenuto non rientrare nel novero delle armi proprie e il loro porto ingiustificato integrare il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, e non quello previsto dall'alt. 699 cod. pen., il cosiddetto machete, che, in quanto strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi, non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa della persona (tra le altre, Sez. 1, n. 5944 del 21/11/1995, dep. 12/01/1996, Cervicato, Rv. 203268; Sez. 1, n. 1453 del 17/03/2009, dep. 07/04/2009, Gebril, Rv. 243917) e il coltello da lancio, normalmente destinato a uso sportivo per il tiro al bersaglio (Sez. 1, n. 7957 del 11/02/1982, dep. 20/09/1982, Tosani, Rv. 155069; Sez. 1, n. 9300 del 09/05/1985, dep. 19/10/1985, Lattuca, Rv. 170741); invece, si sono considerate armi proprie non da sparo o bianche, il cui porto senza licenza al di fuori della propria abitazione integra il reato di cui all'alt. 699 c.p., la sciabola da samurai (Sez. 6, n. 8930 del 05/06/1984, dep. 22/10/1984, Zeni, Rv. 166241), il pugnale (Sez. 1, n. 1730 del 18/03/1996, dep. 28/05/1996, P.G. in proc. Mezzapelle, Rv. 204676; Sez. 1, n. 49746 del 15/12/2009, dep. 29/12/2009, Flamini e altro, Rv. 245986), il coltello a scatto, detto "molletta" (Sez. 1, n. 16785 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Pierantoni, Rv. 246947), la "katana", tipica spada utilizzata dai samurai giapponesi (Sez. 1, n. 19198 del 03/04/2012, citata, Rv. 252860), il coltello a serramanico dotato di un sistema di blocco della lama (qualificabile come arma impropria, il cui porto è punito dall'alt. 4 della Legge n. 110/1975, o, in alternativa, come arma propria, il cui porto è, invece, punito dall'art. 699 cod.pen. in relazione alla presenza o all'assenza della punta acuta e della lama a due tagli, essendo, questi, elementi che costituiscono caratteristica tipica delle armi bianche corte, mentre a nulla rilevano, a tal fine, le particolarità di costruzione dello strumento: Sez. 1, n° 19927 del 09.04.2014, Rv 259539).
Quanto alla fattispecie che qui interessa, si è ricondotto alla categoria delle armi improprie l'attrezzo sportivo denominato "long chang" o "nunchaku", utilizzato nelle arti marziali, il cui uso integra la circostanza aggravante prevista dall'art. 585 c.p., comma 2, n. 2 (Sez. 5, n. 1762 del 20/12/2004, dep. 21/01/2005, P.G. in proc. Marchetta, Rv. 230741).
Nel suo percorso argomentativo il Tribunale ha rilevato che gli oggetti che nascono come armi (si rammenti che il "nunchaku" è costituito da due bastoni collegati tra di loro da una catena, il che esalta la potenzialità offensiva dei singoli componenti) restano ontologicamente tali con le loro immutate caratteristiche offensive, senza trasformarsi in attrezzi ginnici solo perché usate in discipline sportive, giacché detto uso alternativo non ne esclude un uso secondo la loro intrinseca natura (Sez. 1, n° 37208 del 14.11.2013, Rv 260776).
Parimenti, deve rammentarsi che questa Corte ha quindi più volte ritenuto che lo strumento, utilizzato per aggressione-difesa nelle arti marziali, detto "nunchaku" e costituito da due corti bastoni uniti mediante una breve catena o corda, rientra nel novero delle tipiche armi bianche, di agevole utilizzo, destinato all'offesa della persona in quanto idoneo, non soltanto a colpire e a ledere, ma anche a strangolare (Sez. 6, n° 5066 del 10.12.2013, Rv 258522).
Infine, va ancora rilevato che l'invocata circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere non può trovare applicazione nel caso di porto senza giustificato motivo di un "nunchaku", costituito da due bastoni collegati da una catena, che deve essere qualificato come arma propria, senza che a tal fine rilevi l’uso nell’esercizio delle arti marziali (Sez. 7, ordinanza n° 27332 del 12.04.2011, Rv 251093).
Ad ogni modo, rilevata - per come già detto - l'intervenuta prescrizione del reato, si deve ora procedere ad annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza in data 24.06.2013 perché il reato è appunto estinto per la causa anzidetta.
Deve farsi salva la confisca dell'arma sequestrata: la confisca dello strumento offensivo trova la sua giustificazione normativa nell'art. 6 della Legge n° 152/1975, che estende il disposto del primo capoverso dell'alt. 240 cod.pen., in tema di confisca obbligatoria, a "tutti i reati concernenti le armi" e "ogni altro oggetto atto ad offendere"; stante l'obbligatorietà del provvedimento ablativo, questo deve essere sempre e necessariamente adottato, indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del previo sequestro.
Nel caso di specie, trattandosi di una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, ricorre l'ipotesi di una sentenza che, pur non applicando una pena, comporta un sostanziale riconoscimento della responsabilità dell'Imputato o, comunque, l'attribuzione del fatto all'imputato stesso (cfr. Corte Cost., sent. n. 85 del 2008).
P.Q.M
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza in data 24.06.2013 perché il reato è estinto per prescrizione, fatta salva la confisca dell'arma.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2015.
Nota
Riporto questa sentenza perché ha il pregio di aver riportato ampia giurisprudenza anteriore sugli attrezzi usati nelle arti marziali. In sostanza il principio affermato si può condensare in una riga: un'arma propria bianca non diventa uno strumento atto ad offendere se viene usata come attrezzo sportivo. Facciamo un esempio: una katana affilata è una sciabola e perciò, di per sé è un'arma propria: di conseguenza la devo denunziare e non posso né portarla né trasportarla in palestra per addestrami a tagliare bersagli.
La motivazione della sentenza non è però affatto esaustiva per varie considerazioni.
I) Ha nascosto un precedente che guastava il bel quadro e cioè la sentenza della Cass. Sez. III, 21/12/2010 nr. 4220 in cui venne stabilito che un pugnale da pesca subacquea è uno strumento e non un'arma, Dice la motivazione: Pugnali e baionette hanno caratteristiche costruttive tipiche che ne esaltano la destinazione all'offesa come nel caso del pugnale, solitamente caratterizzato da particolare impugnatura, da lama fissa a doppio taglio di foggia adeguata per la particolare utilizzazione. Nella fattispecie, il reato contestato riguarda il porto di un "pugnale da sub". La stessa descrizione dell'oggetto avrebbe dovuto indurre ad una accurata valutazione della intrinseca capacità offensiva, apparentemente esclusa dalla stessa definizione che sembra inquadrare l'oggetto nel novero degli attrezzi sportivi in quanto destinato come ausilio per l'attività della pesca subacquea.
In tal caso, la definizione di "pugnale" sarebbe del tutto irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto. Il coltello per la pesca subacquea, in ragione della sua natura di semplice strumento atto ad offendere, non rientra infatti nelle armi bianche proprie ma nel novero degli strumenti atti ad offendere.
In buona sostanza si dice che bisogna guardare non al nome, ma alla sostanza e proprio il fatto che il pugnale da pesca subacquea abbia sue caratteristiche specifiche, che lo fanno distinguere da un pugnale in genere, indicano che esso è stato creato e studiato non come arma, ma come strumento sportivo.
II) La sentenza dà per pacifico che un attrezzo delle arti marziali sia necessariamente un'arma. Pare persino voler sostenere che un nunchaku è un oggetto molto pericoloso perché formato da due bastoni che ne esaltano la potenzialità offensiva, come se i singoli bastoni fossero già di per sé armi; affermazione sbagliata perché un corto bastone diventa arma solo se è un manganello, il che nel caso di specie non è. Se si seguisse lo stesso modo di ragionare si dovrebbe concludere che arco e balestra sono due armi proprie perché nate per offendere e poco importa se ora si usano solo per fare attività sportiva!
Se invece, così non è, ciò significa che nel ragionamento vi è qualche posa di sbagliato.
In realtà di sbagliato vi è solo l'incapacità del legislatore e dei giudici di comprendere che è vano cercare di costringere oggetti analoghi in fantasiose categorie che nella realtà non esistono o sono indistinguibili. Si pensi all'immane sforzo richiesto dal 1830 ad oggi per distinguere i coltelli a seconda se a lama fissa o pieghevole o pieghevole che diventa fisso, se a lama da coltello o di pugnale , se con lama corta lunga, se con punta dritta o storta, senza che nella realtà vi fosse una regola che consentisse di stabilire che alcuni non uccidevano e altri sì!
III) È cosa ovvia che gli oggetti da usare in competizioni sportive sono quasi sempre diversi da quelli originariamente creati per competizioni mortali ed è noto che molte armi sono derivate da strumenti dei contadini. I forconi dei contadini sono divenuti armi per le truppe, gli spiedi sono divenuti spuntoni, il manfano è divenuto un nunchacu. Per contro la spada è divenuta un fioretto, la balestra viene usata solo per tiri di precisione a breve distanza, la katana viene usata, talvolta sostituita da una riproduzione in legno, solo per acquistare abilità da schermidore.
Questo passaggio da arma a strumento è cosa talmente ovvia e storicamente assodata che attualmente persino le armi da fuoco ad avancarica sono passate nella categoria degli strumenti atti ad offendere. Ci vuole così tanto per la giustizia ad ammettere che ciò che conta non è il nome, ma la destinazione attuale che uno oggetto ha assunto nel nostro contesto culturale (così come ha fatto correttamente il giudice che ha studiato il caso del pugnale da pesca).
IV) Ritorniamo al nostro nunchaku, nato come strumento agricolo (molto più pericoloso perché usabile con un lungo manico e una robusta mazza snodata) e poi usato nelle arti marziali. Questo solo fatto sta ad indicare che non è un attrezzo che possa essere usato da tutti, ma che richiede lunghi esercizi per essere usato con abilità giocolieristiche; un normale cittadino è quasi certo che usandolo correrebbe più rischi del suo bersaglio e sarebbe soggetto a vederselo strappare facilmente di mano. Il normale cittadino che volesse portare qualche cosa per difendersi o per aggredire, porterebbe un mattarello o un pezzo di tubo o la gamba di una sedia; solo uno fuori di testa e desideroso di farsi arrestare porterebbe fuori dalla palestra un nunchaku.
In conclusione non ci si deve lasciar fuorviare da illusorie creazioni cinematografiche che illustrano fantastici usi di questi strumenti per le arti marziali (così come puramente fantastiche sono le prestazioni dei pistoleri del West), ma bisogna valutare la loro concreta ed attuale destinazione nella nostra società. Se si esaminano le statistiche si vede che non vi sono più morti da shuriken o da katana o da nunchaku di quanti ve ne siano per armi ad avancarica, frecce da balestra, picche da lanzichenecco o da pugnali da pesca: prova evidente che nessuno più pensa ad usare questi strumenti come armi, che essi sono divenuti puri oggetti sportivi o commemorativi.
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In data 6 marzo 2019 il Tribunale di Catania, in persona del giudice Sterfano Montoneri, ha emesso una pregevole sentenza in cui è giunto alla conclusione che il nunchaku: è un attrezzo sportivo e non un'arma propria. La sentenza può essere scaricata in formato pdf .