Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Modifica sostanziale di collezione di armi - Nozione ( Sent. Tribunale di Torino 15 maggio 2012)

Nr. 3896/11 R.G. Trib.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE PENALE
SENTENZA
nei confronti di
(omissis)
IMPUTATO


Del reato di cui all' art. 92 R.D. 773/1931 perché non denunciava al Questore di Torino i cambiamenti sostanziali della collezione di armi artistiche, rare o antiche, detenuta nella sua abitazione di Torino, così come da licenza rilasciata dal Questore di Torino; in particolare modificava in modo sostanziale la collezione di cui sopra acquistando o comunque detenendo, senza averne fatto denuncia all' Autorità, un fucile "HENFIELD" di costruzione francese del 1853, un fucile ordinanza Piemontesi dei Granatieri del 1800, un fucile ordinanza Piemontesi della Fanteria del 1800, un fucile Piemontese ad ordinanza luminello del 1850, un fucile piemontese da Carabiniere del 1844, un fucile da carabiniere a pietra focaia del 1823, una doppietta Francese calibro 12 con canna in damasco, due revolver "Pepperbox" del 1850, una pistola pietra focaia da marina del 1800, una mazza gatto a percussione a luminello del 1850, una pistola Bresciana ad acciarino da fonda del 1700, una pistola militare Piemontese del 1870, una pistola ad acciarino Bresciana del 1600, una pistola ad acciarino tedesca del 1590, due pistole Piemontesi del 1780, due pistole Francesi del 1800, due pistole italiane del 1750, una pistola Piemontese militare del 1830, due pistole da Ufficiale del 1800, una pistola ad acciarino Italia/Spagna del 1600, una pistola militare piemontese del 1760, due falcioni Veneti del 1600, un buttafuori o pipistrello del 1500, un roncone del 1500, una alabarda del 1600, un serpentino dei 1600, una lama indiana del 1800, una spada massonica, uno spuntile dei 1600, uno spadino del 1700/1800, uno spadino Piemontese dei 1700, una daga da caccia francese del 1850, due lame con fodero del 1850.  Inoltre modificava in modo sostanziale la collezione di cui sopra cedendo, senza averne fatto denuncia all' Autorità, una carabina con baionetta ccFranconotte", una carabina da sala "Stirgele a Monaco" del 1865, una spada del 1600 con impugnatura in ferro e lama lunga circa 100 cm, un fucile italiano tipo "Wetterly" del 1870, un revolver tedesco mod. 1878, una sciabola da cavalleria tedesca, una pistola a pietra focaia tedesca cal. 17.fdel 1827, una sciabola di tipo "Albertina* del 1840 Accertato in Torino in data 11.5.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le ipotesi d'accusa non sono state suffragate dal vaglio dibattimentale.
In relazione al capo di imputazione che precede, può considerarsi provato che il prevenuto sia titolare di licenza per collezione di armi antiche, artistiche e rare rilasciatagli dal Questore di Torino per il tramite di organo delegato, licenza nella quale erano compiutamente elencati i reperti, comprensivi, come correttamente enunciato dalla difesa, di plurime tipologie di armi antiche, da fuoco e da taglio, segnatamente armi antiche da fuoco lunghe a pietra e a percussione, armi antiche da fuoco a canna corta - spillo e pistole a pietra focaia, armi bianche da punta, armi bianche lunghe da taglio e armi bianche corte da taglio e punta. La normativa che si evince dall' art. 32 TULPS, dall' art. 10 L 110/75 e dal DM 14.4.1982 prevede che siffatte licenze siano permanenti, salvo l'obbligo di denunciare al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito. E' provato documentalmente che dopo il rilascio della licenza in esame fu autorizzato, su istanza dell'interessato, un aggiornamento in diminuzione il 25.10.1993, altro aggiornamento in diminuzione contestuale a un aggiornamento in aumento il 14.7.1995, altro aggiornamento in aumento contestuale a un aggiornamento in diminuzione il 15.12.1995.
Sulla scorta delle deposizioni raccolte e della documentazione acquisita oltre a quella inserita ab origine nel fascicolo dibattimentale può ritenersi altresì provato che al momento del controllo dell' 11.5.2009 il compendio di armi artistiche, rare o antiche nella disponibilità dell'odierno imputato presso i locali di custodia fosse variato nella sua composizione in conformità, più o meno approssimativa, a quanto tenorizzato nel decreto di citazione.
Orbene, a prescindere dalle ulteriori considerazioni della difesa (cfr. memoria difensiva, pag. 2/3) circa le lacune dell' accertamento, costituisce punto centrale del processo la questione se nella specie potesse ravvisarsi un cambiamento sostanziale della collezione, che, solo, avrebbe imposto l'obbligo di denuncia.
Ritiene l' Ufficio, in conformità all' assunto difensivo, che la risposta debba essere negativa.  Premesso che nessuna espressa definizione risulta sia stata fornita dal legislatore circa il significato da attribuirsi al vocabolo "sostanziale", si evince dalla documentazione versata in causa che gli organi amministrativi preposti ebbero in passato a dare indicazioni nel senso che si debba trattare di cambiamenti tipologico/qualitativi e non meramente quantitativi.  Si veda, ad esempio, la risposta fornita il 20.3.1990 dal Ministero dell' interno ad una interpellanza della Questura di Parma; si veda, altresì, la risposta fornita dal Ministero dell' Interno il 24.2.2000 ad una interpellanza della Questura di La Spezia circa 1'obbligo di denuncia di arma bianca antica, artistica o rara di importanza storica, ritenuto sussistente solo in mancanza di licenza di collezione.
Tale orientamento appare del resto conforme alla pronuncia 16.9.1986 n. 9456 della Suprema Corte, Sez. 1°.
Ha poi riconosciuto, il teste ***, che nell' ambito della PA l'interpretazione della dicitura "cambiamento sostanziale" non è ancor oggi uniforme ma che 1' ultimo indirizzo affermatosi sembrerebbe quello che legittima le modifiche quantitative e individua solo quelle qualitative come suscettive di denuncia.
Nella specie non è emersa, ad avviso di questo Tribunale, la prova che sia intervenuta una modifica qualitativa piuttosto che quantitativa (anzi, il teste Peci ha dichiarato che vi era compatibilità dei nuovi reperti con quelli oggetto di espressa denuncia) e tanto basterebbe per pronunciare l'assolutoria dell'imputato quanto meno sotto il profilo dell' elemento psichico del reato (come concluso dal PM di udienza), visto l'ondivago orientamento della PA nell' interpretazione del concetto di "cambiamento sostanziale" e tenuto conto della puntuale osservanza, ad opera del prevenuto, quanto alla collezione scrutinata, degli altri adempimenti dì legge. Ciò, beninteso, laddove non si aderisca alla più radicale interpretazione favorevole alla tesi difensiva, che sembra comunque da accreditare e che forse balenò anche nella mente degli operanti, i quali significativamente non eseguirono alcun sequestro.

PQM

Assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Torino 15 maggio 2012
Giudice Dr. Giorgio Gianetti

 

NOTA (Edoardo Mori)

La decisione della Cassazione citata in sentenza era la seguente:
Sez. 1, Sentenza n. 9456 del  28/02 - Dalla disciplina normativa vigente deriva che il detentore di una collezione di armi artistiche, rare o antiche, titolare d'apposita licenza, deve farne denuncia al questore in caso di "cambiamenti sostanziali della collezione". Quest'ultima circostanza si verifica soltanto se viene mutata la natura della collezione e cioè se da armi artistiche si passa ad armi antiche o da armi Corte ad armi lunghe o viceversa e non già quando il numero delle armi subisce un mutamento. 

Il Giudice di Torino ha correttamente ed intelligentemente inquadrato il problema rilevando che la legge è chiarissima, la Cassazione è chiarissima, il Ministrero non ha mai detto nulla di contrario e perciò non si capisce per quale motivo vi siano uffici di PS che rompomo le scatole al cittadino con contestazioni insensate (l'onesto cittadino si è dovuto pagare un avvocato e un perito ed è rimasto sotto processo dal 2009 al maggio 2012).

Difficile comprendere perché in Italia accada che gli uffici del pubblico ministero vengono riempiti di pacchi di queste denunzie fasulle, che il P.M. le mandi avanti senza neppure guardarsi la legge e che poi, quando scopre che lui, il suo ufficio, il tribunale hanno lavorato inutilmente e speso preziosi soldi, non strappi le orecchie al funzionario e non si ponga il problema se questi per caso non abbia cagionato un danno erariale da risarcire allo Stato (la domanda è retorica; il PM non lo fa perché è più colpevole del funzionario!).

 

 


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