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Le decisioni del CdS non finiscono mai di sorprendere e sconvolgere per la loro inconsistenza pratica.
Il caso: Il sig. *** agente di assicurazione in zona con alto tasso di criminalità, da anni in possesso di licenza di porto di pistola, ne chiede il rinnovo che gli viene negato per mancanza di rischio. Il TAR ha annullato il provvedimento del Prefetto e il ministero ha fatto ricorso al CdS che ha confermato il diniego.
Il motivo del contendere concerneva solo il fatto se il richiedente aveva necessità o meno di avere presso di sé somme di danaro in contanti. Il sig. *** aveva spiegato fin dall'inizio che, tra l'altro, egli svolgeva attività di recupero crediti e che era del tutto normale che i debitori non disponessero di mezzi di pagamenti bancari e pagassero il contanti. E lo stesso premio delle polizze contratte a domicilio non poteva essere certo incassato con il bancomat.
Motivazione sensata e documentata con i versamenti di contanti in banca. Che ha convinto il TAR.
Ora l'unica cosa che il CdS doveva fare era di controllare se il ragionamento fatto dal TAR sulla esistenza di un rischio era logico e, se non lo condivideva, doveva spiegare approfonditamente il perché.
Chi ha fatto invece? Dopo alcune pagine di sbrodolature giuridiche sui vastissimi poteri dei prefetti i quali godrebbero di una discrezionalità da far invidia ai prefetti della Turchia di Erdogan, un vero inno al principio ministeriale "io sono il prefetto e tu cittadino non sei un cazzo", motiva il punto essenziale del ricorso ricopiando, SENZA MOTIVARE, ciò che già aveva scritto il prefetto: "ben potendosi evitare il trasporto di denaro con l’utilizzo di sistemi di pagamento a distanza".
Ma se il cittadino ha spiegato che non gli è possibile usare mezzi bancari, chi non gli crede deve spiegare i motivi, non sparare frasi di stile prive di contenuto concreto. Chi ragiona così mi ricorda quella regina francese che alla notizia che il popolo non aveva pane da magiare rispose "e perché non mangiano le brioches?
L'estensore della sentenza è noto come giurista con grandi riconoscimenti in molti campi, ma ha il difetto più grave che si può riscontare in un giurista: non si preoccupa dei fatti; sè come se un professore di chirurgia operasse senza aver mai visto il malato e la sua storia.
Sentenza Consiglio di Stato n. 02417/2016 REG.PROV.COLL. e n. 01436/2016 REG.RIC) del 26 maggio 2016 (dep. 6 giugno 2016)
Sul ricorso numero di registro generale 1436 del 2016, proposto dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Il signor *** ****, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I, n. 2455/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di rinnovo di una autorizzazione per porto di pistola per difesa personale;
FATTO e DIRITTO
1. L’appellato – dipendente ‘agente generale’ di una società assicuratrice - ha chiesto al Prefetto di Lecce il rilascio del rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.
Col provvedimento n. 81601 del 28 ottobre 2014, il Prefetto ha respinto l’istanza, rilevando che le circostanze evidenziate – cioè la necessità di difendersi da possibili aggressioni durante il trasporto di ingenti quantitativi di denaro presso istituti bancari – non evidenziano la necessità del possesso di un’arma, ben potendosi evitare il trasporto di denaro con l’utilizzo di sistemi di pagamento a distanza.
2. Col ricorso di primo grado n. 95 del 2015 (proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce), l’interessato ha impugnato l’atto del 28 ottobre 2015, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Il TAR, con la sentenza n. 2455 del 2015, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato, ritenendo sussistenti le ragioni poste a base dell’istanza e considerando contraddittorio il provvedimento, rispetto a quelli precedenti di rilascio e di rinnovo del porto d’armi.
4. Con l’appello in esame, il Ministero dell’Interno ha chiesto che – in riforma della sentenza del TAR – il ricorso di primo grado sia respinto.
L’appellato si è costituito in giudizio e, con una memoria, ha illustrato le questioni controverse ed ha chiesto il rigetto del gravame.
5. All’udienza del 26 maggio 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Ritiene la Sezione che l’appello sia fondato e vada accolto.
6.1. Il testo unico, nel disciplinare il rilascio della «licenza di porto d’armi», mira a salvaguardare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (con la sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, § 7, che ha condiviso quanto già affermato con la precedente sentenza n. 24 del 1981), il potere di rilasciare le licenze per porto d'armi «costituisce una deroga al divieto sancito dall'art. 699 del codice penale e dall'art. 4, primo comma, della legge n. 110 del 1975»: «il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi».
Ciò comporta che – oltre alle disposizioni specifiche previste dagli articoli 11, 39 e 43 del testo unico n. 773 del 1931 – rilevano i principi generali del diritto pubblico in ordine al rilascio dei provvedimenti discrezionali.
Inoltre, oltre alle disposizioni del testo unico che riguardano i requisiti di ordine soggettivo dei richiedenti (in particolare, gli articoli 11, 39 e 43), rilevano quelle (in particolare, gli articoli 40 e 42) che attribuiscono in materia i più vasti poteri discrezionali per la gestione dell’ordine pubblico:
- per l’art. 40, «il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare» (il che significa che il Prefetto può senz’altro disporre il ritiro delle armi, purché, ovviamente, sussistano le idonee ragioni da palesare nel relativo provvedimento);
- per l’art. 42, «il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65» (il che significa che il Prefetto può anche fissare preventivi criteri generali per verificare se nei casi concreti vi sia il «dimostrato bisogno» di un porto d’armi per difesa personale, in rapporto ai profili coinvolti dell’ordine pubblico).
6.2. Il Ministero dell’Interno, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, dunque può ben effettuare valutazioni di merito in ordine ai criteri di carattere generale per il rilascio delle licenze di porto d’armi, tenendo conto del particolare momento storico, delle peculiarità delle situazioni locali, delle specifiche considerazioni che – in rapporto all’ordine ed alla sicurezza pubblica - si possono formulare a proposito di determinate attività e di specifiche situazioni.
Gli organi del Ministero dell’Interno, ad es., possono decidere di restringere la diffusione e l’uso delle armi, quando occorra affrontare le situazioni locali ove sono radicate organizzazioni criminali.
In tal caso, l’Amministrazione può predisporre criteri rigorosi in base ai quali le istanze degli interessati vadano esaminate tenendo conto della esigenza di evitare la diffusione delle armi: a maggior ragione nei contesti ove è più difficile la gestione dell’ordine pubblico, è del tutto ragionevole che ci si orienti verso valutazioni rigorose, anche sulla sussistenza dei presupposti tali da far ravvisare la completa affidabilità del richiedente.
6.3. A parte l’esigenza di affrontare le emergenze della criminalità organizzata, gli organi del Ministero dell’Interno possono tener conto anche di considerazioni di carattere generale, coinvolgenti l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ad esempio, essi possono previamente fissare i criteri secondo cui, a meno che non vi siano specifiche e accertate ragioni oggettive, l’appartenenza ad una ‘categoria’ non è di per sé tale da giustificare il rilascio delle licenze di porto d’armi.
Spetta infatti al legislatore introdurre una specifica regola se l’appartenenza ad una ‘categoria’ giustifica il rilascio di tali licenze e la possibilità di girare armati (tale rilascio è previsto, ovviamente, per gli appartenenti alle Forse dell’Ordine, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti di settore).
Se invece si tratta di imprenditori, di commercianti, di avvocati, di notai, di operatori del settore assicurativo o bancario, ecc., in assenza di una disposizione di legge sul rilascio della licenza di polizia ratione personae, si deve ritenere che l’appartenenza alla ‘categoria’ in sé non abbia uno specifico rilievo, tale da giustificare il rilascio della licenza di porto d’armi.
6.4. Le relative valutazioni degli organi del Ministero dell’Interno – anche quando si tratti di istanze di licenze volte alla difesa personale - possono e devono tener conto delle peculiarità del territorio, delle specifiche implicazioni di ordine pubblico e delle situazioni specifiche in cui si trovano i richiedenti, ma si possono basare anche su criteri di carattere generale, per i quali l’appartenenza in sé ad una categoria non ha uno specifico rilievo.
6.5. Qualora l’organo periferico del Ministero dell’Interno si orienti nel senso che l’appartenenza in sé ad una categoria non ha uno specifico rilievo, le relative scelte di respingere le istanze di rilascio (o di rinnovo) delle licenze costituiscono espressione di valutazioni di merito, di per sé insindacabili da parte del giudice amministrativo.
La motivazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze può basarsi dunque sulla assenza di specifiche circostanze tali da indurre a disporne l’accoglimento e l’interessato può lamentare la sussistenza di profili di eccesso di potere, qualora vi sia stata una inadeguata valutazione in concreto delle circostanze.
Inoltre, sono configurabili profili di eccesso di potere, qualora l’Amministrazione – nel respingere l’istanza in quanto formulata da un appartenente ad una categoria per la quale non si sono ravvisati particolari esigenze da tutelare col rilascio della licenza di porto d’armi – invece abbia accolto l’istanza di chi versi in una situazione sostanzialmente equivalente: secondo i principi generali, chi impugna un diniego di licenza ben può dedurre che, in un caso equivalente (anche per circostanze di tempo e di luogo), l’istanza di altri sia stata invece accolta.
6.6. Ben diverso è l’onere di motivazione, qualora l’Amministrazione decida di disporre la revoca anticipata degli effetti delle licenze di polizia, prima della scadenza dei loro effetti.
In tal caso, se la revoca non è disposta per ragioni di carattere personale (prese in considerazione dagli articoli 11 e 43 del testo unico), ma per valutazioni generali di ordine pubblico (ai sensi degli articoli 40 e 42), occorre una specifica motivazione sulle cause che inducano ad una tale misura, che cioè espliciti il perché si ritenga necessario ridurre il numero delle licenze e delle armi in circolazione.
6.7. Nella specie, il Prefetto di Lecce è giunto alla conclusione che non vi sono ragioni per rilasciare all’appellato il porto di pistola per difesa personale.
Da un lato, non sono emersi elementi tali da evidenziare come l’incolumità dell’appellato si possa considerare a specifico repentaglio e, comunque, la relativa valutazione dell’Amministrazione – più volte esplicitata - non risulta manifestamente irragionevole.
Dall’altro, il Prefetto ha evidenziato come l’appellato possa concretamente ridurre la sua esposizione a rischio, ben potendo evitare il trasporto di denaro con l’utilizzo di sistemi di pagamento a distanza (ad es., tramite bonifici).
In tal modo, il Prefetto – con una considerazione di per sé riferibile anche a tutti coloro che versano in situazioni analoghe a quella dell’appellato - ha ragionevolmente ritenuto che tali sistemi di pagamento, per la loro diffusione e facilità di uso, possano sostituire l’utilizzo del denaro contante.
6.8. Contrariamente a quanto ha rilevato il TAR, non può essere ravvisato un profilo di contraddittorietà nella determinazione dell’Amministrazione di non disporre il rinnovo della licenza, più volte in precedenza rilasciato.
Infatti, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, il Ministero dell’Interno formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell’ordine pubblico.
In altri termini, le esigenze proprie del momento in cui è stato disposto un rinnovo possono essere diverse da quelle successivamente palesatesi.
E se gli organi del Ministero dell’Interno ritengono di valutare con maggior rigore le istanze (senza attribuire rilievo alla appartenenza ad una ‘categoria’), si tratta di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, fermo restando che l’interessato può dolersi delle eventuali disparità di trattamento che si commettano in concreto.
7. Per le ragioni che precedono, la Sezione ritiene che non sussistano i profili di violazione di legge e di eccesso di potere, dedotti in primo grado.
L’appello va pertanto accolto, sicché – in riforma della sentenza impugnata – va respinto il ricorso di primo grado.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari dei due gradi del giudizio segue la soccombenza.
Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello n. 1436 del 2016 e, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado n. 95 del 2015.
Condanna l’appellato al pagamento di euro 1.500 in favore del Ministero appellante per spese ed onorari dei due gradi del giudizio, di cui euro 500 per il primo grado e 1.000 per il secondo.
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