Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
   
 

Malefatte del Consiglio di Stato 2 - Custodia armi

Sulle riviste e siti di armi è stato dato un certo risalto alla sentenza del Consiglio di Stato 3087 del 12 luglio 2016,  in cui, esaminando un caso di diniego di licenze per omessa custodia di armi, ha scritto che “l’utilizzo di una cassetta con combinazione riposta all’interno di un comodino della camera da letto non può essere considerata una soluzione idonea, perché il comodino è elemento di arredo e non di sicurezza e perché comunque qualsiasi dispositivo di sicurezza, se collocato in un comodino, può essere agevolmente asportato, ancor prima che forzato".
Molti mi hanno chiesto perché non l'abbia riportata e commentata e la risposta è semplice; perché non merita di essere commentata perché è del tutto fuor di luogo. buona solo a dimostrare quanto  in basso sia caduto il CdS.
In primo luogo dalla sentenza non si capisce che cosa sia successo.
Se vi era o meno omessa custodia lo decide il giudice penale e non la PS o il TAR. Quindi o il giudice penale ha condannato  e quindi il provvedimento della PS era basato sulla sentenza e non vi è  alcun bisogno di valutare la motivazione, oppure il giudice ha assolto e la PS  non può avere una diversa opinione. Terza possibilità è che il reato di fosse prescritto; in questo caso la PS può fare le sue valutazioni, ma è ovvio che il TAR o il Consiglio di Stato, nel valutare una situazione penale, devono applicare i criteri elaborati dalla Cassazione e non inventarsene dei nuovi.
Questo aspetto è stato completamente ignorato dal CdS e Dio solo sa in base a quali principi  e fatti hanno deciso!
 Se lo avessero fatto  avrebbero capito che il problema non può essere limitato al cassetto del comodino, ma riguarda l’intera abitazione; se uno ha la porta blindata e le finestre non sono scalabili, l’arma la può tenere anche sul tavolo. La sicurezza va valutata  in relazione a tutta la situazione e non solo  al fatto che l'arma sia in un cassetto piuttosto che una cassaforte; se vi è la porta blindata o un impianto d'allarme e le finestre non sono scalabili è la stessa casa ad essere sicura e non vi è bisogno di altro.
In secondo luogo il CdS ha copiato a pappagallo la massima dell'unica sentenza della Cassazione che si è occupata della custodia in un cassetto di un mobile: la nr. n. 47299 del 29/11/2011 da cui hanno preso le frasi riportate. Ebbene, anche un neolaureato sa che le massime sono molto sintetiche e contengono solo principi di diritto e spesso sono  mal formulate. Se si fossero andati a leggere la sentenza originale avrebbero visto che il caso esaminato dalla Cassazione era ben diverso: è vero che il reo teneva la pistola in un comodino e aveva l'impianto di allarme, ma si era dimenticato di accenderlo! Ovvio che l'abbiano condannato!
Notate poi l'acutezza dell'estensore il quale scrive che l'arma in un armadio corazzato entro un comodino non era ben custodite perca il ladro avrebbe potuto portare via il comodino con dentro l'arma. Ve lo immaginate un romeno  che dopo essere entrato in casa scalando una finestra se ne va via con un comodino di mezzo quintale sottobraccio, senza neppure sapere se dentro c'è oro o una pistola o il vaso da notte? Si tende ad ignorare che in materia di furti un romeno è molto più furbo di un magistrato!
Quindi la sentenza in esame è del tutto inconsistente e ben poco adeguata allo stipendio dei consiglieri di stato! Non si sono chiesti come mai il caso fosse finito davanti al giudice amministrativo. Non hanno avuto dubbi su di una massima strana apparentemente in contrasto con altra giurisprudenza della Cassazione, hanno  applicato la massima senza leggersi la sentenza!
C'è il sospetto, confermato da una precente sentenza già commentata, che al CdS leggano  e copino solo ciò che ha scritto il questore o il prefetto, dotati, secondo loro, di leggendari poteri e capacità; del slavatori della patria da difenmdere ad oltranza.
21-11- 2016


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