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N. 245/04 R.G. notizie di reato
N. 1724/01 R.G. Trib.
SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente del tribunale in funzione di giudice monocratico del tribunale di Lanusei ,
Dott. Claudio Lo Curto
Ha pronunciato in data 04/10/05 la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento penale nei confronti di:
1) ****
2) ****
(entrambi liberi assenti)
I M P U T A T I
del reato p. e p. dagli artt. 110, 2, 7 L. 895/67 per avere, in concorso tra loro illegalmente detenuto una pistola ad avancarica lunga cm. 17 e una canna per fucile semiautomatico marca Beretta cal. 12 matr. C60218F;
In Seui il 20/11/2001
Con l'intervento del P. M. dott. D. Loi e del difensore Giancarlo Piroddi come da deleghe in atti; Il Pubblico Ministero: relativamente alla detenzione della pistola contestata al *** chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Per quanto riguarda la detenzione della canna del fucile contestata a *** chiede l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
La difesa si associa alle richieste del P. M.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con decreto emesso in data 7/10/2004, il Giudice per l'udienza preliminare in sede disponeva il rinvio di *** e **** al giudizio di questo Tribunale in composizione monocratica per rispondere in concorso dei reati di detenzione illegale di “una pistola ad avancarica lunga cm. 17 e una canna per fucile semiautomatico marca Beretta cal.12 matr. C60218F”, accertati in Seui il 20/11/2001.
Evidenziava il G.U.P. quali fonti di prova gli atti relativi alle indagini svolte ed i verbali di perquisizione e sequestro.
In esito all'odierno pubblico dibattimento, il P.M, esposti fatti, chiedeva ammettersi l'esame di uno dei verbalizzanti ex art. 507 c.p.p., avendo omesso di presentare la lista dei testimoni. Risultando ciò assolutamente necessario ai fini della decisione, la richiesta veniva esitata favorevolmente.
Indi, espletata la prova, il P.M. e la difesa concludevano come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Alla stregua delle risultanze fattuali emerse dall'istruzione dibattimentale, deve anzitutto disporsi l'immediato allontanamento dalla scena processuale del *** e pronunciarsi conseguentemente la sua assoluzione per non avere commesso il fatto, essendo rimasto documentalmente provato che l'intera arma semiautomatica (della quale veniva sequestrata la canna per omessa denuncia della stessa ) era di proprietà del **** e che l'ovile ove veniva rinvenuta la pistola ad avancarica (o meglio, quel che rimaneva della stessa) era pure di proprietà di quest'ultimo: ciò che consente di affermare legittimamente che il coinvolgimento accusatorio di questi nella fattispecie criminosa contestatagli era ab origine privo di alcuna ragione giuridica e, quindi, del tutto infondato.
II
Passando alla posizione processuale del **** ed, in primo luogo, alla “ pistola ad avancarica ” della quale in rubrica è stata riportata (ma non ne è dato conoscerne il motivo) la dimensione metrica in lunghezza, è sembrato opportuno a questo decidente disporre il richiamo del corpo di reato non essendo raro che su manufatti del genere, a causa di una conservazione non consona, gli agenti atmosferici abbiano avuto nel tempo facile gioco delle loro superfici metalliche e legnose esterne ed interne e, conseguentemente, dei meccanismi da sparo, rendendoli inidonei all'uso loro proprio. Ma è subito da aggiungere che, essendo effettivamente risultato all'apertura del plico trattarsi di arma ad avancarica originale (e non di replica), e, quindi, antica per definizione (v. art.6 D.M. 14/4/1982), appare in ogni caso incongrua la contestazione mossa al **** di detenzione illegale di arma comune da sparo ex artt. 2 e 7 L. 895/67, posto che per tale classe di manufatti il regime giuridico e sanzionatorio avrebbe dovuto essere rispettivamente quello del D.M. appena citato e, a tutto concedere, quello – in ipotesi di accertata piena e concreta efficienza all'uso a fuoco dell'arma – degli artt. 697 C.P. per la detenzione illegale e 699 C.P. per il porto illegale (non è questa la sede più adatta per soffermarsi sull'argomento in quanto assorbito, come si va ad illustrare, da altre considerazioni giuridiche che escludono anche la qualità di arma antica del manufatto in questione relegandola a quella di semplice oggetto inerte: ma appare insopprimibile l'esigenza che il legislatore – già smisuratamente responsabile della crisi di uno dei valori fondamentali del diritto qual'è la sua certezza, a seguito delle incolte formulazioni normative adoperate e delle frequenti non ponderate interpretazioni giurisprudenziali che ne sono seguite – decida di snellire la normativa sulle armi comuni da sparo eliminando le armi antiche dal loro contesto, seguendo il saggio esempio del legislatore tedesco). E l'uso del condizionale è quanto mai d'obbligo, perché, all'apertura del plico si mostrava alla vista, come paventato, il simulacro di quella che solo un tempo molto remoto era definibile arma da sparo, del tipo “ mazzagatti ” ad avancarica con meccanismo di sparo a luminello, già abbastanza diffusa intorno al 1850. Il manufatto risultava infatti interamente ricoperto, corroso e camolato sulle superfici metalliche interne ed esterne da uno spesso strato di ruggine che le aveva corrose in profondità ed aveva irreversibilmente bloccato il gruppo di scatto saldandolo alla canna. Un oggetto, quindi, appena sufficiente per essere utilizzato come corpo contundente o da lanciare a mo'di pietra con assoluta obiettiva esclusione di una qualunque possibilità di adoperarlo in quello stato per l'uso per il quale era stato originariamente fabbricato. Così stando le cose non sembra proprio che al **** possa rimproverarsi alcunché di illecito penalmente rilevante posto che tutte le armi comuni da sparo e le loro parti, per essere considerate tali sotto il profilo tecnico e giuridico, devono essere “atte all'impiego” (art. 7 L. 895/67), e, quindi, anche a prescindere dal ripetitivo concetto introdotto per tale tipo di armi dall'art. 5 della L. 36/90 che stabilisce come “ la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile…..dei congegni di lancio o da sparo, sono consentiti senza licenza od autorizzazione”; sottolineandosi comunque criticamente, con riguardo all'espressione “ difetto ineliminabile” che, per ragioni oltremodo intuibili, essa esprime un concetto che nel mondo esterno si rivela praticamente inapplicabile; e senza che in conseguenza – allorquando la concreta inefficienza è il risultato della volontà dell'uomo – essa possa dirsi realizzata soltanto applicando pedissequamente le non sennate, astruse e, in definitiva, inutili indicazioni contenute nella circolare ministeriale in materia di disattivazione che, comunque, per il pressoché inesistente valore giuridico riconosciuto a tale categoria di atti, non vincola alla sua osservanza né il cittadino né il Giudice cui soltanto compete il giudizio – formulato ove occorra con l'ausilio di tecnici – sulla inefficienza dell'arma, esclusa in concreto soltanto dall'attuale non difficoltoso recupero della sua funzionalità.
III
Passando all'esame della detenzione illegale della canna del fucile semiautomatico, è accaduto in fatto che, ad un controllo dell'arma (intera) posseduta dall'imputato, da questi acquistata da un armiere il 31/12/1981 e regolarmente denunciata (un fucile semiautomatico cal.12 marca Beretta con matricola n. B40340E apposta sulla carcassa), la Polizia Giudiziaria rilevava che anche sulla canna era apposta una sigla alfanumerica che non era stata riportata in denuncia: donde la contestazione di omessa denuncia della canna e, quindi, del reato di detenzione illegale di parte di arma.
Emerge di tutta evidenza come, tenuto conto dello svolgimento degli occorsi, la contestazione accusatoria sia frutto di un madornale e spropositato equivoco che, sul piano sostanziale, poggia su un'improvvida confusione dei concetti di piena autonomia giuridica della nozione di arma nella sua interezza rispetto a quello, altrettanto autonomo, di “ parti ” della stessa e, in definitiva, di una non puntuale conoscenza della finalità che ha spinto il legislatore a disciplinare e sanzionare le condotte di illegale detenzione e porto di quest'ultime (delle parti in genere, cioè, isolatamente considerate).
E le cose non sono di certo destinate a cambiare se al manufatto in questione si è creduto di poter attribuire l'autonoma qualità giuridica di “ canna intercambiabile ” (intesa l'espressione sia nel senso di canne che vengono prodotte e poste in commercio con la finalità di sostituire quelle originali perché irrimediabilmente compromesse o di canne da assemblare in temporanea sostituzione di quelle originali perché dotate di caratteristiche tecniche e/o metriche diverse), posto che sul piano processual-probatorio nulla è emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale a conferma della sussistenza in essa di detta qualità.
Quanto al primo aspetto, nella doverosa premessa:
a) che la normativa speciale assegna rilevanza giuridica esclusivamente alle armi “ atte all'impiego ” considerate nella loro unitarietà, originaria o derivata che sia;
b) che, in tale ipotesi, le “ parti ” delle armi (intesa l'espressione nei termini che si dirà a breve) da cui queste risultano composte sin dall'origine per assemblaggio ad opera dal produttore e poi poste in commercio sono pertanto qualificabili tali solo sotto il profilo tecnico;
c) che tale qualifica di “ parti ” mantengono – questa volta in senso giuridico oltre che tecnico e sempre se “atte all'impiego” – allorquando vengono in considerazione autonomamente, a prescindere, cioè, dall'arma che potrebbero astrattamente costituire o che in atto ed in concreto compongono.
Ciò premesso, è noto (o, almeno, dovrebbe esserlo) che il momento giustificativo delle disposizioni che sanzionano le varie condotte illecite relative alle parti di armi risiede nell'intento di impedire che possano essere vanificati i divieti concernenti le armi nella loro interezza attraverso lo smontaggio e la loro ripartizione “ in più luoghi” (Cass.Pen., Sez. I, 21/1/1989, n. 701) o “ tra più soggetti di guisa che possa riuscire agevole, poi, la ricomposizione dell'intera arma ” (così, per tutte, Cass. Pen., Sez. I, 7/12/2000-12/2/2001 n.5857). Si tratta tuttavia di un momento segnato da un'evidente forzatura dal momento che le parti di arma, autonomamente considerate, sono oggetti inerti privi di alcuna offensività, donde la necessità che tale qualifica venga rigorosamente riservata esclusivamente a quelle da cui può trarsi il convincimento più univoco (o meno equivoco) dell'esistenza dell'intero e cioè a quelle strettamente essenziali che attestino esclusivamente l'idoneità dell'arma allo sparo e non anche del suo modo di funzionare, uniche a legittimare in qualche modo, sotto il profilo sanzionatorio, la sbilanciata equiparazione effettuata dal legislatore in via di assoluta (ed arbitraria) presunzione tra la parte e l'arma intera (e così le canne intercambiabili, la carcassa, il carrello, l'otturatore, la bascula, il fusto, il tamburo, i gruppi di scatto, i gruppi di conversione limitatamente a canna e carrello, le azioni di ricambio); le quali, inoltre, dovrebbero essere contraddistinte da un numero di matricola, il solo che possa consentire la realizzazione di un proficuo controllo ai fini dell'accertamento della loro precisa individuazione e della loro provenienza (tale obbligo giuridico esiste allo stato soltanto per le canne intercambiabili e per l'arma unitariamente considerata – arg. ex art. 11/1°c., L.110/75 ). Qualifica di essenzialità che, conseguentemente, non può spettare al calcio, sia esso in legno che in metallo, ed alle astine in legno, a quelle che assumono una funzione di minuteria essendo piuttosto varie le ragioni del loro possesso (viti, perni, molle, molloni, cilindretti, cartelle, cani, percussori, aste guidamolla etc,), accessoria (intesa l'espressione in senso civilistico, come moderatori di suono mobili, cannocchiali, caricatori, laser, riduttori di calibro, compensatori, congegni di mira speciali, tromboncini rompifiamma, congegni di mira e di puntamento di qualsiasi tipo, forma e dimensione, visori notturni, puntatori laser, cannocchiali di qualsiasi tipo, forma e dimensione, variatori di strozzatura, freni di bocca, etc.. ), ornamentale (ad es. le guancette) o che possono prestarsi contemporaneamente anche ad innocue utilizzazioni, rivelandosi gli oggetti appena elencati assai equivoci per assegnare loro sintomaticamente e presuntivamente il ruolo di testimone dell'esistenza di un'intera arma “ atta all'impiego ”.
Dal concetto di “parte essenziale” di arma discende poi un fondamentale corollario e cioè che essa, per potersi qualificare tale giuridicamente, presuppone necessariamente l'esistenza di un'arma cui essa risulti assemblabile, altrimenti ne uscirebbe minata nelle fondamenta la già fragile presunzione affidatale di testimonianza dell'intera arma, unica ragione che, come si è visto, giustifica il suo trattamento sanzionatorio. E da qui, in conseguenza, altri due rilevanti corollari.
Il primo è che le parti essenziali di un'arma ad aria compressa isolatamente considerate, ancorché “ atte all'impiego”, non possono mai essere qualificate parte di arma comune in senso giuridico, in quanto non sono idonee da sole a consentire l'esame del superamento della soglia fissata dal legislatore in 7,5 joule di energia cinetica, occorrendo la disponibilità concreta del congegno nella sua interezza, il solo che consenta di rilevarlo concretamente attraverso una prova di sparo dal cui esito dipenderà la sua qualifica giuridica di arma (pur in un quadro di positiva approvazione per la parziale liberalizzazione di tale classe di armi, sarebbe auspicabile che il legislatore la completasse nei calibri sino a 4,5 mm. come è accaduto nella maggior parte dei paesi europei, versandosi in materia di armi aventi tutte una trascurabile capacità lesiva rispetto a quella posseduta dalla più scarsa sotto tale profilo delle armi da fuoco, trattandosi del resto di manufatti utilizzabili nel settore sportivo e con le quali non è venuto mai un mente a nessuno di adoperarle per commettere una rapina o di uccidere la gente; avrebbe peraltro evitato di dare conferma della mancata conoscenza dei necessari supporti tecnici e scientifici nella formulazione delle norme, non essendo possibile sostenere seriamente che un'energia cinetica pari o appena inferiore a 7,5 joule è inidonea a provocare fenomeni di necrosi tissutale per asseverarli invece positivamente allorché tale soglia attinga la misura energetica appena superiore di 7,6 Joule).
Il secondo è che le canne di arma corta e lunga (che sono ricorrentemente la parte che viene trasformata o realizzata ex novo) fabbricate artigianalmente con la finalità di trasformazione di giocattoli riproducenti armi (che ciò, ovviamente, consentano) non possono mai essere qualificate parti di arma in senso giuridico essendo necessaria la coeva concreta individuazione delle rimanenti parti cui la stessa deve essere assemblata, datosi che le stesse mantengono nel resto l'originaria struttura del giocattolo (ma in tal caso – in caso, cioè di concreto positivo assemblaggio non potrà più farsi questione di “ parte di arma ”, venendo in considerazione “l'intero” cui dovrà essere attribuita unitariamente la qualifica di arma per di più clandestina e ricettata, salvo, per quest'ultima fattispecie, ad ammettere di essere l'autore della trasformazione).
IV
All'esito delle rassegnate ragioni cui risulta informata la disciplina giuridica e sanzionatoria della parte essenziale di arma, risulta evidente come la situazione oggetto d'esame si ponga del tutto al di fuori del suo perimetro operativo, ricadendo esclusivamente in quella che riguarda l'arma nella sua interezza (da considerare senza dubbio necessariamente tale pur quando, per ipotesi, la stessa fosse detenuta scomposta in tutte le sue parti per fini di custodia o per ragioni di pulizia). È agevole invero rendersi conto che l'oggetto della detenzione da parte dell'imputato non erano parti di armi ma l'unicum derivante dal loro originario assemblamento e, cioè, l'arma considerata nella sua unitarietà cui compete la disciplina giuridica dettata al riguardo dalla legislazione speciale. E cioè, per essere più chiari, la sua obbligatoria denuncia come oggetto unitario da effettuarsi ai sensi dell'art.38 T.U.L.P.S., secondo le generiche indicazioni stabilite nell'art. 58 Reg. T.U.L.P.S. dettagliatamente ricavabili dall'art. 11, I°c., prima parte, L.110/75, tra le quali assume sostanziale incidenza identificativa l'annotazione del numero di matricola (le altre sono costituite dal calibro, dalla classe di arma, dal nome del produttore con esclusione del numero di catalogo versandosi in tema di armi lunghe ad anima liscia). È bene sottolineare la forma singolare adoperata dal legislatore, nel senso che, al di là di qualunque altro possibile dato identificativo stampigliato sulle sue superfici metalliche, occorre, perché l'arma nella sua interezza sia perfettamente regolare e legittima, che essa sia necessariamente contraddistinta sin dall'origine dal suo numero di matricola e da quello soltanto. È tale stato di cose sembra ricalcare l'arma posseduta dall'imputato e regolarmente denunciata da oltre ventitré anni nella sua unitarietà originaria attraverso l'indicazione della sua classe, del suo calibro e della matricola assegnatale sin dall'origine (unici dati necessari e sufficienti richiesti ex lege per l'effettuazione del controllo circa la sua individuazione e la sua provenienza), non esistendo alcun obbligo in capo al denunciante – non v'è infatti alcuna norma che lo imponga - di annotare altri segni che per una qualunque ragione il produttore, come spesso accade, avesse potuto imprimere sulle superfici metalliche dell'arma e, segnatamente, sulla canna (sigle letterali, marchi, numeri d'inventario, sigle alfanumeriche etc.). Nessun rilievo giuridico possiede pertanto la circostanza che il numero stampigliato sulla canna non sia stato riportato in denuncia dall'imputato facendo essa tutt'unico corpo con l'arma ed essendo del tutto legittima e trattandosi della canna assemblata sin dall'origine alle sue altre parti ad opera del costruttore per la sua reductio ad unum. In altri termini, allorché viene in considerazione l'arma nella sua unitarietà originaria è interdetto, sotto il profilo giuridico , considerarla ed esaltarla nelle sue singole parti ed è pertanto ininfluente che la canna rechi o non rechi altri contrassegni non potendosi dubitare (nell'assoluta assenza di un pur minimo indizio contrario) che trattasi di quella parte essenziale che ha contribuito a formare l'intero che risulta ben contraddistinto dal suo unico numero di matricola con il quale, nel caso di specie, l'imputato ha provveduto a denunciarla nel lontano 1981. E la riprova di ciò è fornita dalla circostanza che la maggior parte dei fucili semiautomatici ad anima liscia come quello in possesso del ***, pur risultando contrassegnata dal preciso numero di matricola impresso sulla carcassa dal suo costruttore, viene prodotta ed immessa sul mercato con la canna priva di alcun contrassegno matricolare. Se dovesse, infatti, ragionarsi nel modo che ha portato ad inquisire l'imputato, si sarebbe in questo caso in presenza di una situazione altrettanto paradossale e addirittura più grave, posto che il detentore di un'arma siffatta – che esattamente avesse provveduto a denunciarla con l'unico numero di matricola stampigliato sulla sua carcassa - dovrebbe rispondere, con riguardo alla canna della medesima - considerata, come nel caso di specie, avulsa dall'intero - del reato di detenzione illegale di parte di arma in concorso con quelli di detenzione di parte di arma clandestina e di ricettazione. E, analogamente, dovrebbe essere chiamato a rispondere dei medesimi reati chi, detentore un tempo dell'originario unicum, fosse rimasto in possesso, a seguito della denunciata rottamazione di tutto il resto, della sola canna, in quanto mai denunciata ex sé e per di più priva di matricola (analoga situazione si verificherebbe con riguardo alle armi corte semiautomatiche sui cui carrelli il più delle volte non viene apposto alcun numero di matricola e con riguardo a tutte le altre parti essenziali non contraddistinte da numero di matricola che dovessero venire in considerazione quali residui di armi già legittimamente denunciate. Deve peraltro rilevarsi che, pur al di fuori di tali situazioni, tra le condotte punibili non potrebbero mai essere ipotizzate per tali parti quella di clandestinità essendo la stessa riservata dall'art. 23 esclusivamente all'arma nel sua interezza ed alle canne intercambiabili). Si rifletta inoltre che, prendendo in considerazione la canna avulsa dal suo intero, riuscirebbe pressoché impossibile al detentore dell'arma - che legittimamente ha provveduto ad annotare in denuncia l'unico numero di matricola impresso dal costruttore sulla carcassa dell'arma – dimostrare, sottoposto a controllo, che la parte in questione è quella dell'originaria arma intera e non una canna diversa. Ma tutto ciò non può accadere (o meglio, non dovrebbe accadere) per le ragioni finora esplicitate e, cioè, che un'arma in quanto tale viene in considerazione per il diritto speciale esclusivamente nella sua unitarietà matricolare e non nelle singole parti che la compongono.
L'unica eccezione a tale principio è costituita dall'accertata qualità di canna intercambiabile posseduta da quella (assemblata o meno che sia) che viene sottoposta a controllo. In tal caso, infatti, sulla stessa deve essere impresso a cura del costruttore un numero di matricola e la stessa deve avere formato oggetto di specifica denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S.. Ma, come già si è accennato, se da parte dell'accusa si è voluta attribuire tale qualifica alla canna in giudiziale sequestro, la questione è destinata a spostarsi sul piano probatorio con esiti altrettanto negativi. Ed infatti non è stato in alcun modo provato che il manufatto non era quello che originariamente costituiva l'arma nella sua interezza al momento della commercializzazione; non è stata provata la coeva esistenza della canna originaria sostituita in prosieguo dall'imputato; e, soprattutto, è rimasto sfornito di prova che la sigla alfanumerica stampigliata sulla canna corrispondesse al numero di matricola impresso a quella canna intercambiabile dal produttore di quel modello di arma.
Di talché, alla stregua delle considerazioni sin qui esplicitate, appare conforme a giustizia mandare assolto il **** con la terminativa specifica dell'insussistenza del fatto sia dal reato di detenzione illegale di arma antica sia da quello di detenzione illegale di parte di arma comune da sparo.
Consegue, ai sensi dell'art. 262 c.p.p., il dissequestro della canna del fucile e dell'oggetto inerte qualificato in capo d'imputazione come pistola antica e la restituzione al predetto **** di tali manufatti.
E va pure disposto il dissequestro e la restituzione a quest'ultimo delle sei cartucce cal. 12 caricate a pallettoni sequestrategli senza che, con riguardo alle medesime, sia stato elevato alcun capo d'imputazione. Circostanza comunque assolutamente non ipotizzabile, e non tanto perché le stesse facessero parte delle venticinque regolarmente detenute come risulta dalla denuncia prodotta, quanto perché rientranti nella dotazione delle mille cartucce a pallini per fucili da caccia che possono detenersi senza denuncia ex art. 26 L.110/75 allorché si possiedono armi regolarmente denunciate. E ciò al di là dell'uso del termine entrato nel linguaggio comune con cui si è soliti distinguerli per indicare il loro maggiore diametro di grandezza rispetto a quelli di più piccola dimensione adoperati per la caccia a selvaggina di piccola taglia, non essendovi dubbio che anch'essi rientrino nella generica dizione “ pallini ” non essendo ipotizzabile al loro interno una precisa linea di demarcazione in ragione del loro variegato diametro. Linea di demarcazione mai del resto assunta in alcuna norma per attestarne la diversità di disciplina da parte del legislatore, il quale – dando prova di mancata conoscenza oltre che del tecnicismo scientifico anche di quello terminologico necessario e prodromico alla formulazione delle norme nella materia delle armi, munizioni ed esplosivi – avrebbe dovuto più correttamente parlare di munizioni spezzate in contrapposizione a quelle a palla. Ed in questi termini la questione è stata già da tempo affrontata, risolta e ribadita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. I°, 26/10/1983, n.8835; ib., 3/12/1985-14/2/1986, n.1465).
P. T. M.
Visto l'art. 530 c.p.p., I° c, c.p.p., assolve **** dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto e **** dal medesimo reato perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 262 c.p.p., ordina il dissequestro di quanto in giudiziale sequestro e la sua restituzione al ****.
Lanusei 4 Ottobre 2005.
Il Presidente est.
Nota di Edoardo Mori
La sentenza è ampiamente motivata, così da lasciar ben poco spazio ad ulteriori considerazioni … se non di costume.
È assurdo che i cittadini debbano trovarsi continuamente esposti a contestazioni stravaganti solo perché la polizia giudiziaria deve rimpolpare le proprie statistiche di fine anno e quindi fa diventare arma qualsiasi oggetto cha vagamente ne abbia l'aspetto o solo perché i pubblici ministeri e i GUP ritengono gli appuntati più esperti in diritto delle armi di sé stessi. Circa la sentenza, mi limiterò quindi ad esporne in sintesi il contenuto per aiutare coloro che non sono adusi al linguaggio giuridico.
La sentenza ha affrontato il problema della canna delle armi che, del tutto normalmente e legittimamente, sono prive di numero di matricola.
Nel caso in esame il problema era ancora più ristretto perché l'imputato deteneva un fucile da caccia semiautomatico regolarmente denunziato e che montava una canna recante dei numeri di matricola. Solo perché in denunzia non aveva indicato questo secondo numero, è stato rinviato a giudizio!
La sentenza contiene alcuni approfondimenti in materia di parti d'armi, numero di matricola e canne intercambiabili, del tutto encomiabili:
- Il principio per cui se un'arma esiste in versione liberalizzata e in versione non liberalizzata diventano parti d'arma essenziali solo quelle che sono sicuramente pertinenti all'arma non liberalizzata; ad esempio una canna di carabina ad aria compressa cal. 4,5 mm, presa a sé non è riferibile con sicurezza ad un carabina non liberalizzata e quindi non può essere considerata parte d'arma.
- Il principio che se una canna non è riconducibile ad alcun modello di arma (ad es. perché costruita con l'intento di montarla su di un'arma giocattolo), essa non può essere, presa a sé, considerata parte d'arma in quanto non afferisce a nessuna arma; il che vuol dire che quando si trova una canna, si può configurare un reato solo se si individua l'arma a cui essa appartiene.
- Il principio che di fronte alla detenzione di un'arma nella sua interezza, viene meno ogni problema giuridico riconducibile alle parti, perché esse possono acquistare rilievo giuridico solo quando sono prese di per sé.
- Il principio secondo cui l'unica eccezionale esclusione al principio che un'arma e i suoi componenti sono regolari purché l'arma nel suo complesso sia identificata da un numero di matricola, è costituita dall'obbligo di immatricolare le canne intercambiabili.
- Il principio secondo cui una canna può essere considerata come intercambiabile e soggetta a immatricolazione solo se vi è la prova che essa è diversa rispetto alla canna originale e destinata ad essere scambiata con essa (se è incorporata stabilmente alla canna, la intercambiabilità viene meno).
Qualcuno mi dirà: ma non l'avevamo sempre saputo? Certo che le persone preparate lo sapevano, ma finché le cose le dico io o una rivista di armi, rimangono opinioni personali. Quando le scrive un Presidente di Tribunale (ora divenuto Procuratore Generale) con ampio e convincente impiego di argomenti giuridici, diviene una decisione ufficiale di cui un magistrato si è assunta la piena responsabilità, che può essere ignorata dagli ignoranti, ma di cui ogni giudice a cui viene sottoposta deve tener conto nelle sue decisioni. E non è certo facile smontare il rigore tecnico e logico della sentenza.
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