Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Le Guardie giurate venatorie hanno diritto al porto d'armi

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Consiglio di Stato, sez. I n. 423/2001 del 26 aprile 2001

Parere su ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
(est. Gianpiero Cirillo)

Premesso:
Il sign. ***, dipendente della Italcaccia con mansioni di guardia ittica per l'espletamento dei servizi per la repressione del bracconaggio, ha chiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, motivando la necessità di andare armato a causa di detta attività svolta con servizi notturni.
Il provvedimento di diniego è motivato nel senso che le motivazioni di cui sopra non sono tali da giustificare l'effettiva necessità di andare armato.
Nel ricorso viene invece dedotta la necessità di svolgere il servizio armato, poiché la Guardia giurata può essere esposta ad azioni di rappresaglia da parte di cittadini.
L'amministrazione controdeduce, concludendo per il rigetto del ricorso. Considerato:
Il ricorso è fondato.
La sezione rileva che il provvedimenti impugnato, laddove ritiene che "il motivo originario che aveva giustificato la necessità di andare armato è da considerarsi oggi, di fatto, non più determinante ai fini del rinnovo dell'autorizzazione" e che "le ragioni appena esposte vanno coniugate a generali esigenze di tutela della sicurezza pubblica ravvisabili nella necessità di una revisione dei titoli di polizia che abilitano al porto di pistola, diretta a selezionare i più evidenti casi di dimostrata ed effettiva necessità di difesa personale" non appare adeguatamente motivato.
Infatti non viene dato conto delle ragioni per cui non sarebbe giustificato il porto d'armi da parte del ricorrente, il quale per altro era già in possesso di permesso.
Il ricorrente deduce la circostanza, non smentita dall'amministrazione, di svolgere l'attività di guardia ittica per la repressione del bracconaggio, attività che, oltre ad avere una valenza oggettivamente riconducibile ad un servizio pubblico, sembra pienamente giustificare la necessità di andare armato, dato che si può essere esposti ad azioni di rappresaglia e comunque può essere necessario per l'espletamento del servizio.
A fronte di tale circostanza non appare sufficiente la generica contrapposizione da parte dell'amministrazione di una generica revisione dei titoli che abilitano al porto di pistola.
Pertanto i ricorso va accolto.

Nota:
Il Consiglio di Stato ha fatto rapida giustizia su di un diniego di porto d'arma ad una guardia giurata basato sulla motivazione, di raffinata imbecillità, secondo cui, siccome per la sicurezza pubblica bisogna ridurre le licenze di porto d'armi, alla guardia giurata la licenza non spetta se non dimostra di essere soggetto ad un particolare pericolo. E il Consiglio di Stato ha giustamente messo le cose a posto ribattendo che a dimostrare il pericolo è più che sufficiente il tipo di attività svolta.
E parlo a ragion veduta di raffinata imbecillità perché è la prima volta che un prefetto confessa pubblicamente in un atto amministrativo che egli non agisce in base alle norme di legge e ai principi di buona amministrazione, ma in base alle veline che il Capo della polizia gli fa trovare al mattino sulla scrivania. Ed è anche la prima volta in cui si vede scritto che una guardia che fa il suo lavoro armata pone in pericolo la sicurezza pubblica e quindi è preferibile che sia disarmata. Chissà se per questo prefetto i rapinatori pongono in pericolo la sicurezza pubblica? Forse prima o dopo riesce disarmare anche loro!
Veramente c'è da chiedersi se il Ministro dell'Interno sia informato del livello di cultura in materia di sicurezza pubblica che regna dentro al Ministero.


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