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Consiglio di Stato, sez. I n. 423/2001
del 26 aprile 2001
Parere su ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica
(est. Gianpiero Cirillo)
Premesso:
Il sign. ***, dipendente della Italcaccia con mansioni di guardia ittica
per l'espletamento dei servizi per la repressione del bracconaggio, ha
chiesto il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale,
motivando la necessità di andare armato a causa di detta attività
svolta con servizi notturni.
Il provvedimento di diniego è motivato nel senso che le motivazioni
di cui sopra non sono tali da giustificare l'effettiva necessità
di andare armato.
Nel ricorso viene invece dedotta la necessità di svolgere il servizio
armato, poiché la Guardia giurata può essere esposta ad
azioni di rappresaglia da parte di cittadini.
L'amministrazione controdeduce, concludendo per il rigetto del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è fondato.
La sezione rileva che il provvedimenti impugnato, laddove ritiene che
"il motivo originario che aveva giustificato la necessità di andare
armato è da considerarsi oggi, di fatto, non più determinante
ai fini del rinnovo dell'autorizzazione" e che "le ragioni appena esposte
vanno coniugate a generali esigenze di tutela della sicurezza pubblica
ravvisabili nella necessità di una revisione dei titoli di polizia
che abilitano al porto di pistola, diretta a selezionare i più
evidenti casi di dimostrata ed effettiva necessità di difesa personale"
non appare adeguatamente motivato.
Infatti non viene dato conto delle ragioni per cui non sarebbe giustificato
il porto d'armi da parte del ricorrente, il quale per altro era già
in possesso di permesso.
Il ricorrente deduce la circostanza, non smentita dall'amministrazione,
di svolgere l'attività di guardia ittica per la repressione del
bracconaggio, attività che, oltre ad avere una valenza oggettivamente
riconducibile ad un servizio pubblico, sembra pienamente giustificare
la necessità di andare armato, dato che si può essere esposti
ad azioni di rappresaglia e comunque può essere necessario per
l'espletamento del servizio.
A fronte di tale circostanza non appare sufficiente la generica contrapposizione
da parte dell'amministrazione di una generica revisione dei titoli che
abilitano al porto di pistola.
Pertanto i ricorso va accolto.
Nota:
Il Consiglio di Stato ha fatto rapida giustizia su di un diniego di porto
d'arma ad una guardia giurata basato sulla motivazione, di raffinata imbecillità,
secondo cui, siccome per la sicurezza pubblica bisogna ridurre le licenze
di porto d'armi, alla guardia giurata la licenza non spetta se non dimostra
di essere soggetto ad un particolare pericolo. E il Consiglio di Stato
ha giustamente messo le cose a posto ribattendo che a dimostrare il pericolo
è più che sufficiente il tipo di attività svolta.
E parlo a ragion veduta di raffinata imbecillità perché
è la prima volta che un prefetto confessa pubblicamente in un atto
amministrativo che egli non agisce in base alle norme di legge e ai principi
di buona amministrazione, ma in base alle veline che il Capo della polizia
gli fa trovare al mattino sulla scrivania. Ed è anche la prima
volta in cui si vede scritto che una guardia che fa il suo lavoro armata
pone in pericolo la sicurezza pubblica e quindi è preferibile che
sia disarmata. Chissà se per questo prefetto i rapinatori pongono
in pericolo la sicurezza pubblica? Forse prima o dopo riesce disarmare
anche loro!
Veramente c'è da chiedersi se il Ministro dell'Interno sia informato
del livello di cultura in materia di sicurezza pubblica che regna dentro
al Ministero.
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