Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Il sarchiapone da guerra nr. 2

Si veda anche il precedente articolo il sarchiapone da guerra nr. 1


     Leggere sentenze può essere una cosa amena. Sempre più spesso sembrano ispirate dalla scenetta di Walter Chiari sul sarchiapone: tre persone che vengono spinte e parlare di un animale, il sarchiapone, che una quarta persona dice di portare in un cesto e tutti fingono di sapere esattamente che cosa è un sarchiapone e di poterne parlare con competenza; discutono, litigano fra di loro sulle caratteristiche del sarchiapone, fino a che si scopre che il cesto è vuoto e che detto animale non esiste. È davvero cosa dura scoprire ogni giorno che vi sono giudici che fanno esattamente la stessa cosa: disquisiscono per pagine e pagine di cose che non conoscono, fanno finta di essere i periti peritorum, citano leggi superate da decenni, si aggrappano agli esperti di sarchiaponi che li hanno preceduti, creando giurisprudenze consolidate, stabiliscono ufficialmente che i sarchiaponi esistono e sono terribili, ma non ce ne è uno che apra un vocabolario o un'enciclopedia per capire di che cosa sta parlando (perché meravigliarsi, hanno condannato un tizio che deteneva la renna di Babbo Natale che in Lapponia è un mite animale domestico, ma in Italia è diventata peggio del Diavolo della Tasmania!).

    La sentenza che segue non si distingue in nulla da centinaia di altre simili in cui, senza spirito critico, si applicano vecchi precedenti giudiziari, senza neppure chiedersi se per caso, nel frattempo, le norme non siano cambiate! E di fatto dal 1975 in poi vi è stata una continua evoluzione, in parte dovuta alla normativa europea.
    La sua lettura può essere molto utile per mettere in luce tutte le manchevolezze del modo di giudicare instauratosi in Italia.
    Vi sono delle leggi logiche culturali che da secoli ci dicono come deve comportarsi il buon giudice; per giudicare bene occorre, ad esempio:
- Completa conoscenza del fatto; solo dopo si può ricercare la norma da applicare. I fatti non sono quelli esposti dall’avvocato o dal PM, ma quelli che emergono provati dagli atti.
- Capacità di giudicare i fatti in modo autonomo; se non si ha la patente di guida è meglio astenersi dal giudicare in materia di colpa stradale. In tal caso il giudice dovrebbe rivolgersi a un esperto, ma spesso il capire se l’esperto è davvero tale, richiede una certa capacità speculativa; merce rara!
- Capacità di conoscere il diritto da applicare; sempre ricordando che il diritto serve per fare giustizia e non per applicare vuote formulette o celebrare minuetti processuali.
- Capacità di comprendere che le massime della cassazione sono spesso il frutto di informazioni sbagliate fornite dai periti o da errate valutazioni in fatto; e sono spesso superate da modifiche intervenute nel sistema normativo; quasi regolarmente si osserva ad esempio, che i giudici non tengono alcun conto delle modifiche introdotte dalle norme europee. Le sentenze del passato non dànno alcun affidamento di correttezza e di aggiornamento e vanno considerate solo come opinione di altre persone, da prendere in considerazione solo per il motivo che anche gli errori altrui aiutano ad arrivare alla verità.
-Non si deve mai dimenticare che è il pubblico ministero a dover fornire la prova esente di dubbi delle sue accuse.
- Il testimonio deve riferire esclusivamente sui fatti e non può esprimere opinioni. Il carabiniere, anche se porta la pistola, non può testimoniare su questioni che richiedono esperienza ben maggiore di quella di portare una pistola nella fondina. Il carabiniere non può diventare il testimonio-esperto, come suggerito in altri ordinamenti. Un medico che interviene a soccorrere una persona ferita è autorevole nel momento in cui descrive fatti e sue osservazioni, ma le sue conclusioni sulla causa della ferita e sue conseguenze, non sono né prove né indizi.
- L’elemento soggettivo deve essere provato pienamente dall’accusa, non è mai in re ipsa. Il dubbio sull’elemento soggettivo incide sulla prova esattamente come il dubbio sul fatto. Di fronte a incertezza sull’interpretazione di una norma, espressa da sentenze o da atti amministrativi contraddittori, è inconcepibile affermare che chi ha agito, lo ha fatto con dolo. Salvo ovviamente che l’abbia confessato!
- In diritto penale non vi sono presunzioni. Ecc.

    La sentenza in esame, come tante altre, dimostra ampiamente che queste regole vengono regolarmente ignorate.
    Essa riguarda il caso di un tizio della provincia di Cosenza nella cui casetta di montagna, con magazzino annesso, in zona isolata, la polizia ha rinvenuto il caricatore e le munizioni oggetto dell'imputazione.
    La difesa ha strenuamente contestato che quanto rinvenuto dalla P.G. in sede di perquisizione l'8.04.2016 possa essere ricondotto alla esclusiva disponibilità dell''imputato poiché dalla deposizione degli agenti di PS è emerso che le chiavi dei locali si trovavano sotto una tettoia esterna a cui chiunque avrebbe potuto accedere, perché la baita veniva frequentata anche da persone diverse dall'imputato e perché la zona dove è situata la baita è accessibile a terzi senza grandi difficoltà.
In effetti le chiavi erano nascoste all'esterno, difficili da trovare per un viandante, ma non certo per amici e parenti che vedevano dove l'imputato le prendeva o che erano stati informati; è cosa ridicola e capziosa, da parte di PS e giudici, sostenere che solo l'imputato poteva trovarle o usarle!
    Il giudice di primo grado ha ritenuto provato che gli oggetti potevano essere stati sistemati nei locali solo dall'imputato, in sostanza perché mancava la prova che altri avessero avuto accesso a tali locali e perché in fin dei conti lui ne era il proprietario!
Motivazione che lascia largamente perplessi perché il giudice non ha utilizzato alcuna prova, ma solamente delle illazioni molto personali e presunzioni che nel processo penale non possono avere nessun ingresso. Mi vengono in mente quegli infiniti verbali in cui ho letto che l'indagato "si aggirava con fare sospetto", mentre andava tranquillamente per i fatti suoi, o quei verbali in cui un trasportatore di droga è stato notato in quanto un po' agitato, quando è noto a tutti che il tizio è stato fermato per il semplice motivo che gli operatori avevano ricevuto la soffiata giusta. Eppure nell'animo del giudice questi elementi contribuiscono al suo personale convincimento che poi trasforma in verità con acrobazie verbali. Non è tranquillizzante essere condannati perché il giudice si immagina argomenti inesistenti ("non vi è la prova che estranei siano entrati nei locali": ma quando mai la PS ha fatto accertamenti al riguardo? E che prova mai doveva esserci?). "La circostanza poi che l'imputato utilizzasse la baita per occasioni conviviali con componenti della propria famiglia è neutra perché l'utilizzo della baita non risulta che sconfini anche con l'utilizzo del magazzino (luogo di effettivo ritrovamento del caricatore e delle cartucce, che risultava chiuso con chiavi diverse da quelle che aprivano la baita) e perché l'ospitalità offerta ai terzi non fa venir meno l'uso esclusivo dei locali per la perdurante compresenza dell'imputato"; ma che ne sa il giudice di quali erano i rapporti dell'imputato con i suoi ospiti? Nel nostro sistema il giudice è tenuto a credere alle affermazioni dell'accusato (che ha diritto di scegliere la tesi difensiva che meglio crede, anche se non veritiera) fino a precisa prova contraria.
    Il giudice aveva un unico dovere: quello di motivare sulla presenza di prove tali da escludere che gli oggetti fossero stati introdotti nei locali da altri e tali da escludere comunque, anche nel caso che egli fosse stato a conoscenza dell'introduzione di un plico, che egli conosceva l'illegalità del suo contenuto.
    L'imputato è stato considerato persona capace di commettere reati del genere contestato perché ha parenti pregiudicati. Non mi risulta che nel nostro ordinamento una potenzialità possa assurgere a prova o a indizio di colpevolezza. Ora non ci vuole molto ad ammettere, in via di pura ipotesi, che egli potesse essere coinvolto in operazioni poco lecite, che i suoi parenti si servissero anche essi della baita e del magazzino, che vi dormissero, che vi si nascondessero, che la usassero per tenervi le loro cose, che fosse la sede di una banda, ecc..; tutti fatti che l'accusato ha diritto di tener nascosti. In base a quali elementi il giudice può escludere tutte queste ipotesi, che fanno sorgere un ragionevolissimo dubbio sul fatto che l'imputato fosse complice nella detenzione degli oggetti incriminati?. Per affermare ciò era necessaria una prova e cioè o un'impronta digitale sulle confezioni o sugli oggetti, o la presenza del DNA dell'imputato, tutte cose che capisco essere lontane anni luce dalle possibilità del commissariato di Paola, ma che la legge richiede espressamente, visto che non può accontentarsi di chiacchiere o di ragionamenti ipotetici della polizia o del giudice. Direi proprio che nel nostro ordinamento non vi à traccia di una norma o regola in cui si dice che in mancanza di prove ci si arrangia come meglio si può! O, peggio ancora, che quando il PM non riesce a fornire le prove dell'accusa, il giudice gli deve dare una mano fornendo i rappezzi necessari. Il giudice deve assolvere e basta!
    Sia chiaro poi che se è possibile fare un accertamento decisivo e il PM o il giudice lo trascurano, il dubbio sul caso diventa strutturale. Una prova utile e trascurata è la prova migliore di una indagine monca. Tipico esempio di ciò si è avuto nel caso Stasi, poi condannato: lo Stasi aveva subito dichiarato di avere un solido alibi perché al momento dell'omicidio aveva lavorato al computer. Gli investigatori hanno preso il computer e ne hanno distrutto il contenuto e così l'alibi dell'imputato è saltato! Ora tutti coloro che non sono affetti da orchite cerebrale, capiscono che il giudice non può fare spallucce e dire "pazienza, ne facciamo a meno, le altre prove indicano che è colpevole!" In qualunque sistema giudiziario serio una prova dedotta dall'indagato e distrutta o smarrita dall'accusa deve essere considerata come esistente.. Purtroppo in Italia la cassazione insiste ancora sul principio male captum, bene retentum, (da ultimo ancora Cass. 25/06/2014 n. 31225) che consente di utilizzare prove acquisite con una perquisizione illegale (le garanzie sono stabilite dalla legge proprio per evitare che gli investigatori infilino in tasca ad un poveretto la droga che poi sequestrano!); non mi risulta che la questione, così delicata e fondamentale, sia mai stata sollevata di fronte alla Corte Costituzionale.
    Questa è l'espressione di quella mentalità medievale in cui, in difetto di sufficienti mezzi probatori, ci si affidava al convincimento del giudice. Questo istituto non esiste più nel nostro ordinamento; non può esistere perché si tratterebbe di dare significato al giudizio soggettivo di una persona. Come dire che si pone la presunzione assoluta che un giudice sia capace e poi si presume che ciò che capisce sia la verità! L'art. 195 CPP stabilisce che il giudice può utilizzare indizi gravi, precisi e concordanti, ma le elucubrazioni del giudice non sono di certo un indizio preciso!
    È utile ricordare che una volta il processo penale era sempre affidato ad almeno tre giudici perché l'esperienza insegna che in tal modo si ha una certa speranza che almeno uno dei tre sia all'altezza del compito affidatogli. Ora ci siamo affidati al giudice singolo (detto con ridicola espressione tribunale monocratico per significare che si è di fronte a una corte di tre persone, sussunte in una persona sola: il mistero della trinità giudiziaria!) il quale, in base a tutti gli studi sulla stupidità umana, da Schopenhauer in poi, ha una probabilità statistica di almeno 70% di essere uno sciocco o non all'altezza.

    Ma veniamo ora all'aspetto tecnico della qualificazione degli oggetti in sequestro.
Dice il consulente tecnico nominato dal PM che le munizioni sono cartucce in calibro 7,5 x 55 (il cosiddetto 7,5 Svizzero) e che il caricatore è da 24 colpi, riferibile ad un fucile d'assalto svizzero SIG STG 510, detto anche STG 57, arma ora dismessa dell'esercito svizzero. Quest'arma esiste in versione civilizzata e quindi comune, con caricatore da 5 colpi. Non posso controllare ciò che ha scritto il CT; egli parla di 20 o 24 colpi e quindi non si capisce se il caricatore era del modello 510-1 (caricatore da 24 colpi, ricurvo) o di una successiva variante 501-4 (caricatore da 20 colpi dritto). Differenza non del tutto irrilevante dopo il D. l.vo 10 agosto 2018 n. 104 che ha modificato il regime delle cosiddette armi proibite, diverse da quelle da guerra, e che contiene un regime più favorevole, direttamente applicabile d'ufficio in qualsiasi fase del processo. Altro che giurisprudenza granitica, come si immagina l'estensore della sentenza.
    A questo punto è necessaria una digressione. In molte perizie ho riscontrato un deleterio modo di ragionare dei periti i quali, posti di fronte ad un quesito tecnico, rispondono al giudice citando sentenze! Un simile modo di procedere dimostra che essi non hanno ben chiaro il rapporto tra fatto e diritto e purtroppo non lo hanno neppure quei giudici che affidano questioni giuridiche ai periti o che non si accorgono dell'errore logico!. Errore tanto diffuso che alcuni magistrati sono stati sottoposti a procedimento disciplinare proprio per aver nominato un perito affinché spiegasse loro la legge!
    Il problema sarà più chiaro ragionando su di un esempio specifico e abbastanza comune /(argomento già trattato sul mio sito).
    Viene rinvenuto in possesso di un cittadino un bossolo d'artiglieria già sparato o un guscio vuoto di mina o di bomba (reperti comunissimi sui luoghi della Grande Guerra e raccolti da molti collezionisti); il giudice nomina un perito e gli affida l'incarico di dirgli se essi siano ancora destinabili al caricamento di munizioni da guerra o di ordigni, perché così stabilisce la legge 895/1967 in cui si dice che per aversi un reato le parti di arma o munizioni devono ancora essere atte all'impiego.
    Orbene un perito normale, esperto di cose tecniche, deve rispondere in base alle sue cognizioni tecniche e, se non è uno sprovveduto incompetente o un servo sciocco dell'accusa, dovrebbe scrivere, ad esempio:
- che non si è mai visto ricaricare un bossolo di artiglieria o di mitragliatrice perché nessuno dispone degli attrezzi e dei materiali necessari;
- che anche se uno lo ricaricasse non saprebbe dove spararlo visto che i cannoni della prima guerra mondiale non li vendono al mercatino delle pulci;
- che infatti ministero della Difesa e dell'Interno hanno stabilito che i bossoli in pratica non sono ricaricabili;
- che non si è mai visto ricaricare un guscio di bomba a mano o di mina perché, una volta privi della spoletta e di meccanismi di scatto, essi perdono ogni significato pratico in quanto non essenziali per fare una bomba o una mina e facilmente sostituibili con un qualsiasi contenitore (le mine spesso sono solo scatole di plastica);
    Che cosa fanno invece molti periti, specialmente quelli che in vita loro non hanno mai maneggiato un'arma da guerra e non hanno mai visto una bomba perché sono dei pacifici cancellieri, ragionieri o ingegneri civili? Si vanno a studiare la Cassazione e rispondono al giudice che il bossolo è ancora atto all'impiego … perché lo ha detto la Cassazione!
Si crea cioè il tipico circolo vizioso del cane che si morde la coda: un perito sciocco dà informazioni sbagliate ad un giudice; queste informazioni portano a sentenze sbagliate, anche da parte della Cassazione, e poi un perito ancor più sciocco utilizza queste sentenze sbagliate per le conclusioni di una sua perizia. E così si crea la leggenda che i bossoli possono sempre essere riutilizzati e la conseguente “giurisprudenza consolidata”. E così qualcuno si è ritrovato imputato per aver posseduto un portaombrelli ricavato da un vecchio bossolo.
    Sia ben chiaro che la Cassazione non ha mai scritto in una sentenza che i bossoli sparati sono ricaricabili, ma ha sempre scritto che se il giudice di merito aveva accertato che il bossolo era ricaricabile, la Cassazione non poteva che prenderne atto e confermare la sentenza di condanna. La Cassazione di certo non si mette ad inventarsi di testa sua affermazioni tecniche (pochissime volte in realtà lo ha fatto, commettendo lo stesso errore logico dei periti, ma si tratta di sentenze di mera routine, non certo meditate) e tanto meno vi può essere una giurisprudenza su un dato di fatto; le sentenze applicano la legge ai fatti, ma questi devono prima essere accertati.

    Ma ritorniamo alle nostre munizioni cal. 7,5 Svizzero. Se il PM fosse stato all'altezza, la risposta sulla loro natura lo trovava in atti normativi, come sulla Gazzetta Ufficiale, ove avrebbe trovato che nel Catalogo nazionale delle armi comuni vi era ben 43 armi comuni in tale calibro, a partire dal 18 settembre 1979. Dopo l'abolizione del Catalogo nazionale, altre 20 armi in tale calibro sono state inserite nella banca dati del Banco di Prova.
    Se poi avesse provato a leggersi la legge sulle armi o qualche testo (all'epoca era già in libreria il testo fondamentale di Lo Curto - Armi e Munizioni comuni e da guerra., Giuffré, 2014), avrebbe facilmente saputo che se una munizione comune viene usata in un'arma da guerra o tipo guerra, rimane comunque comune (vi sono, ad es. armi a raffica che sparano il cal. 22 o normali cartucce per pistola).Tipico esempio di ciò si ha con il calibro 7,62 Nato, detto anche 308 Winchester, da decenni in vendita come munizione comune. Per un tecnico una supposta rimane tale anche se uno la infila in un fucile e la usa come proiettile! Ma non provate a porre il quesito ad un giurista; la consolidata giurisprudenza potrebbe fargli concludere che se la supposta viene usata da un militare vuol dire che ha una particolare potenza. Con questi argomenti demenziali, la cassazione, per 35 anni ha dichiarato da guerra revolver del 1889, del tutto obsoleti e dichiarati non da guerra dallo stesso Regolamento al TULPS; nel 1975 erano tanto obsoleti che sono passati direttamente fra le armi antiche!
    Si rimane comunque basiti a scoprire che i PM non sanno che le armi venivano classificate come comuni con provvedimento definitivo e immutabile, non contestabile dai giudici, e che il Banco di Prova è un ente pubblico a cui i giudici possono rivolgersi per conoscere la classificazione di un'arma, o di una cartuccia, se non sono capaci di cercarsela da soli!
    Qualcuno mi chiederà: ma non si è sempre affermato che le uniche munizioni per arma lunga consentite ai civili sono solo quelle con proiettile di piombo non totalmente camiciato? In effetti questa era l'opinione corrente subito dopo l'emanazione della legge 110&/1975, ma il fatto è che le norme vanno adeguate continuamente in base ad una più puntuale interpretazione, alle successive integrazioni legislative, allo sviluppo della tecnica. Il quadro delle armi da guerra e relativo munizionamento è stato modificato prima dalla legge 110/1975 e poi dalla legge 185/1990, restringendo drasticamente la nozione di arma da guerra, e si son dovute aggiornare le vecchie opinioni. Inoltre la tendenza attuale è di limitare nelle cartucce l'uso del piombo, sospettato di inquinare l'ambiente. L'art. 2 della legge 110 dice che le cartucce per caccia e per uso sportivo in calibri militari debbono avere il proiettile di tipo diverso da quelle militari, ma non dice affatto che esso deve essere di piombo semicamiciato, il che significa che essa ha inteso superare la vecchia nozione (comunque non stabilita da alcuna norma, ma nata negli uffici di PS). È quindi si è poi stabilito che per usi sportivi si possa impiegare un proiettile interamente camiciato o con un nocciolo di materiale diverso dal piombo, purché non contenga un nucleo perforante.
    La cosa più assurda e demoralizzante è proprio questa: che la munizione in sequestro risultava munizione comune a tutti gli effetti. semplicemente consultando la documentazione pubblica di enti pubblici in cui sono riportate le decisioni relative alle munizioni, decisioni che non possono essere contestate dal giudice penale.
Come si può immaginare una simile bassezza di capacità speculativa in chi, posto di fronte al quesito della natura giuridica di una cartuccia, invece di chiedere ad un'armeria (o cercando su Internet) se è in vendita o di consultare gli enti preposti proprio al controllo di armi e munizioni, si mette a scartabellare vecchie sentenze superate da decenni oppure si azzarda in disquisizioni tecniche basate su informazioni raccogliticce e indimostrate? Anche ad un cretino totale dovrebbe essere comprensibile che se una cartuccia può essere comprata in qualunque negozio, che se essa è disponibile nei poligoni di tiro, ciò significa che essa è stata controllata da dogane, da polizie, dal Banco di prova e che nessuno ha avuto il minimo dubbio sul fatto che fosse commerciabile in Italia; ed è ovvio che nessuno può essere punito per essersi fidato del giudizio della pubblica amministrazione, peraltro insindacabile da parte del giudice penale. Mi viene in mente quella barzelletta ovei si narra una vicenda in cui, per fatto miracoloso, mentre in tutto il mondo era il 2021, in un particolare luogo era ancora il 1961; questo luogo, nel sistema giudiziario italiano, sono troppe camere di consiglio ove i giudici vivono nel passato e non pensano minimamente ad aggiornarsi. Decidono su condotte che migliaia di cittadini tengono ogni giorno senza problemi, perché universamente ritenute legittime, ma se uno di costoro viene portato davanti a loro da un appuntato Cacace ignorante o da un PM sfaticato, che non si guarda neppure le leggi che applica, ecco che scatta il viaggio nel tempo. Il poveretto del tutto innocente si ritrova pregiudicato per una di quelle consolidate giurisprudenze che servono a far risparmiare ai giudici la fatica di pensare! Forse sarebbe il caso di far loro risparmiare anche la fatica di riscuotere lo stipendio!
    Quantomeno, chi, ufficiale di PG, PM, giudice o consulente, non riesce a fare queste elementari valutazioni, è meglio che si tenga lontano da armi, munizioni, aule giudiziarie.

    Al massimo nel caso in esame poteva sorgere il dubbio se le munizioni in sequestro non impiegassero proiettili di tipo proibito, vale a dire "proiettili a nucleo perforanti"; la risposta per un tecnico era semplice e da dare a prima vista: non sono a nucleo perforante perché le cartucce non recano alcun marchio, simbolo o colorazione che indichi trattarsi di munizioni speciali (non ordinarie); e se proprio aveva qualche dubbio, sezionava un proiettile. Ovvio che ciò presuppone che egli sappia che il proiettile a nucleo perforante è diverso dai normali proiettili che perforano per natura di cose, ma non sono creati per perforare blindature!
Sul punto invece periti a giudici hanno dato sfogo alla loro inadeguatezza intellettiva.
Riporto qui quanto nel 1994 avevo già scritto sull'argomento in modo esaustivo, testo che poi ha portato, per l'appunto, a far considerare comuni tutte le munizioni impiegabili in armi comuni anche se utilizzabili in armi militari. Pare che gli unici a non saperlo siano rimasti la polizia giudiziaria, i giudici e i loro consulenti improvvisati.

    Storie di ordinaria follia - I proiettili perforanti
    Nel febbraio 1994 il Banco Nazionale di Prova veniva colto da dubbio in merito alla commerciabilità in Italia di cartucce cal. 7,62x39 con palla ordinaria tipo PS e cal. 7,62x45 con palla ordinaria tipo VZ/50 aventi il nucleo d'acciaio.
Diciamo subito, per i lettori novelli, che il calibro 7,62x39 è la cartuccia sovietica M43 per armi automatiche del patto di Varsavia e di altri paesi (Finlandia e alcuni paesi arabi). Il calibro 7,62x45 corrisponde alla cartuccia M52 corto prodotta in Cecoslovacchia alla fine della seconda guerra mondiale, adottata nel 1952 per il fucile semiautomatico MG Mod.52 e per il fucile mitragliatore Mod. 52, ma sostituita già a partire dal 1957 con la cartuccia 7,62x39.
    Il Banco di Prova sottoponeva il suo dubbio alla Commissione Consultiva che, purtroppo, come spesso accaduto, rispondeva. La risposta che ho davanti è firmata in effetti dal solo relatore e non si comprende se essa sia stata sottoposta o meno alla Commissione. Comunque è chiaro che in entrambi i. casi, sia che il relatore abbia agito di testa propria senza chiedere consiglio, sia che la Commissione abbia avallato senza vaglio critico la relazione, si tratta di comportamenti censurabili. Altrettanto censurabile è che la Commissione invii dei propri pareri ad organi estranei al Ministero dell'Interno: la Commissione è un organo consultivo del Ministero dell'Interno e può dare pareri solo ad esso; deve essere poi il ministro a decidere se inoltrare o meno il parere ad altre autorità, previo vaglio della sua attendibilità.
    Il relatore incaricato di rispondere al quesito, che senza dubbio si intende di cartucce, ma che non aveva le necessarie nozioni scientifico-giuridiche, iniziava a svolgere delle prove tecniche sulle cartucce e, diligentemente, ne misurava la durezza del nocciolo d'acciaio accertando che esso era di durezza Vickers pari a 223 per lo M43 e di durezza 200 per lo M52; diligentemente sparava contro delle lamiere e accertava che lo M43 ne perforava quattro e lo M52 solamente due.
Concludeva quindi che, da un punto di vista tecnico, le pallottole erano di natura perforante.
    E qui casca, per la prima volta, l'asino, perché l'affermazione è priva di senso. Sfido infatti il relatore a trovare nella storia della balistica un proiettile che non sia perforante, se si escludono il sasso di Davide e le palline paint-ball! Forse che la nostra legge consente solo la vendita di proiettili contundenti o col fischio?
    Il relatore forse voleva dire che i proiettili erano di quel tipo vietato dall'art. 2 comma 4° L. 110, e cioè i proiettili a nucleo perforante.
    E qui casca, per ben tre volte di seguito, l'asino, perché evidentemente il relatore confonde la nozione di proiettile perforante con quella di proiettile a nucleo perforante.
    Gli errori del relatore investono il metodo e la scienza militare.
    Sotto il profilo del metodo non ha alcun significato misurare la durezza dell'acciaio e sforacchiare quattro lamiere se non vengono fatti degli esami comparativi con altri tipi di proiettile. Le prove fatte non dimostrano se i proiettili in esame perforano di meno o di più di un proiettile camiciato e con nocciolo di piombo o di un proiettile con nucleo di acciaio al carburo di wolframio. La prova dimostra soltanto che il proiettile in esame può bucare della lamiera, così come può farlo qualunque palla di piombo nudo sparata da un'arma ad avancarica!
    Dal punto di vista della scienza militare il relatore ha trascurato un fatto elementare, che gli era stato fatto presente dallo stesso Banco di Prova il quale aveva sottolineato che trattavasi di munizioni ordinarie, vale a dire che non si trattava senz'altro di quelle munizioni speciali, contraddistinte da particolari colorazioni, e che sono le munizioni con proiettile tracciante, incendiario, con carica esplosiva o, come ben dice la legge 110, con nucleo perforante. Come sta scritto in ogni manualetto militare le cartucce con nucleo perforante sono quelle cartucce speciali che all’interno del proiettile, annegato nel piombo o in altra sostanza di contenimento, recano una spina di acciaio durissimo, tra i più duri che esistano (nei proiettili moderni al carburo di wolframio o di tungsteno), tanto da raggiungere la durezza, espressa in Brinell o Vickers (le due scale si equivalgono notevolmente) compresa tra i 500 e i 600. Se il relatore avesse tenuto presente questo secondo punto si sarebbe accorto che i suoi proiettili con durezza 200 erano di acciaio dolce, neppure temperato, e che nulla avevano a che fare con il nucleo perforante voluto dalla tecnica e dalla legge (a dire il vero qualunque apprendista meccanico, con un colpo di sega o di lima avrebbe potuto fare la medesima constatazione!). Poi, come se non bastasse, il relatore ha confuso la nozione di nocciolo del proiettile con quella di nucleo del proiettile: il proiettile camiciato ha un nocciolo di piombo o di altro metallo (nel nostro caso di acciaio dolce) rivestito dalla camicia per proteggerlo dall'ossidazione e per consentire l'intaglio nella rigatura; il proiettile con nucleo è un proiettile che all 'interno del nocciolo di piombo reca un nucleo di acciaio durissimo (Cito dal "Textbook of small arms" dell'esercito inglese -anno 1929- a pag. 258 della ristampa del 1961: "la struttura del proiettile perforante assume la forma di un nucleo di acciaio temprato, racchiuso in un guscio di proiettile, e per consentire alla palla di inserirsi nella rigatura, un manicotto di piombo è posto tra il nucleo e il mantello").
    Ma, mi si chiederà, non è possibile che, in via interpretativa, si possa sostenere che il legislatore volesse vietare ogni proiettile non deformabile? No! Una regola precisa del diritto stabilisce che quando viene usato un preciso termine tecnico, non vi è spazio per interpretazioni diverse da quella letterale (Expressio specialis omncm impedit extensionem, dicevano già i latini). E comunque sarebbe stata una disposzione surreale.
    In definitiva quindi il relatore avrebbe dovuto così rispondere circa la natura delle munizioni: le munizioni in esame sono munizioni militari ordinarie munite di proiettile in acciaio dolce camiciato; esso non è munito di nucleo perforante.
    Superata, nel modo peggiore, la fase tecnica, il relatore si è slanciato in affermazioni che, nella loro apoditticità, sono quasi esilaranti. Egli afferma infatti:
1) Trattasi di munizioni in dotazione degli eserciti dell'ex patto di Varsavia e come tali destinate ad armi non catalogabili. L'affermazione è doppiamente errata. Ma che c'entra l'arma con le munizioni? Forse che non sono state catalogate armi in calibro 7,62 Nato? Forse che la Nato valeva meno del Patto di Varsavia?! Forse che nei paesi dell'est non vi sono numerose armi da caccia in tal calibro? Ed inoltre è proprio sicuro che le armi non siano catalogabili? Questa era l'opinione della Commissione prima della legge 185/1990, ma ora occorre tener conto che questa legge considera da guerra solo le armi automatiche, ragione per cui non vi dovrebbe essere più ragione di non catalogare armi militari semiautomatiche, osservate certe cautele e certi limiti, come in effetti la Commissione ha fatto.
    In secondo luogo non è vero che il calibro 7,62x45 sia in dotazione a forze militari dell'est, tanto che esso non viene più prodotto da decenni (Vedi "Infanteriewaffen Heute", Vol. 1°, 1990, pag. 87; l'opera è stata redatta nella ex Germania orientale ed è particolarmente attendibile per le armi dell'est).
2) "Le cartucce non sono commerciabili essendo le relative pallottole di natura perforante. Già abbiamo visto in quale abbaglio sia caduto il relatore.
3) Le cartucce cal. 7,62x39 possono essere utilizzate nel fucile semiautomatico Kalashnikov, trasformabile in arma semiautomatica, di cui vi è in atto un notevole contrabbando e più volte trovato in possesso della criminalità organizzata". A me giunge del tutto nuovo che il Kalashnikov sia un'arma semiautomatica; avevo sempre creduto, assieme a molti lettori della Rivista Diana, che fosse un'arma automatica. Ma, a parte questo, la legge non può certo essere interpretata e applicata in base a motivi di opportunità: una norma c'è o non c'è, e non si possono certo vietare le doppiette per il fatto che la mafia le trasforma in lupare!
    Il relatore, in conclusione, se avesse colto l'essenza dei problemi, avrebbe dovuto così rispondere al Banco dì prova "Le cartucce in esame sono cartucce con proiettile in acciaio tenero, come voi dovreste sapere meglio dì me; la cartuccia 7,62x39 è una cartuccia ordinaria in dotazione alle forze armate di numerosi paesi; la cartuccia 7,62x45 era una cartuccia ordinaria in dotazione in forze armate, ormai non più in produzione; non mi posso esprimere sulla loro commerciabilità, trattandosi di problema giuridico di cui nulla capisco e non di mia competenza."
    Questo parere della Commissione potrebbe aggiungersi all'infinita serie di castronerie già scritte e non sarebbe così inquietante, se esso non fosse immediatamente servito al solito questurino in smaniosa ricerca di traffici d'armi da sbattere in prima pagina, per sbattere in galera due onesti commercianti che detenevano regolarmente importate e registrate cartucce del tipo indicato (fortunatamente è intervenuto un intelligente giudice di Brescia che li ha liberati entro poche ore, ma non è certo tranquillizzante che in Italia si possa finire in galera per aver fatto cose regolarmente autorizzate dall'autorità di PS!).

    Tornando al nostro processo, non si può gettare troppo la croce addosso al consulente tecnico del PM perché i giudici hanno tenuto l'illecita condotta di richiedere al consulente pareri giuridici più che tecnici. Ed infatti è consulente è andato in confusione proprio perché erano quesiti al di fuori delle sue competenze, anche se abbastanza elementari per chi si occupa di armi. Egli infatti ha voluto spiegare al giudice che un proiettile può essere di tipo militare senza perciò essere da guerra (nozione corretta), ma poi ha fatto l'esempio sbagliato richiamando le cartucce per pistola calibro cal. 9 para, dicendo che esse sono proibite ai cittadini in quanto di provenienza militare. Nulla di più falso perché le cartucce nove para sono da tempo usabili dai cittadini in armi lunghe o in revolver, da tempo catalogate come armi comuni e il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, già vigente all'epoca dei fatti del processo ha stabilito che è vietata l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Non esiste alcun divieto per le munizioni e non è vero che il cal. 9 para sia militare. Lo Stato italiano ha solo voluto limitare la circolazione di pistole in tale calibro perché esse sono in dotazione alla polizia di stato, che è un organismo civile e non militare. E tali pistole non sono da guerra, ma solamente proibite ai cittadini. Ma se un giudice penale non ha la minima idea delle norme di legge che deve applicare, se chi si dichiara esperto di armi, spara una raffica di errori, come si può sperare che dal processo esca qualche cosa che non sia ingiustizia pura? Si legge nella sentenza: In merito alle munizioni, a pag. 12 delle trascrizioni cit. il teste Mancino ha amato precisare che il munizionamento esaminato "non è munizionamento da guerra, ma è munizionamento militare", aggiungendo che "il munizionamento militare non porta sul fondello l'indicazione del calibro, ma porta, semplicemente, delle indicazioni della fabbrica che l'ha costruito e dell'anno di costruzione. L'identico munizionamento civile porta sul fondello il calibro.,,,. Solo che, mentre questo c'ha il proiettile blindato, quello civile non ha il proiettile blindato.
Pare che il consulente avesse la fisima delle scritte sul fondello , che invece sono del tutto irrilevanti per la soluazione del problema in esame; semmai era rilevante la presenza di eventuali colorazioni del proiettile (colorazione che evidentemente non cèera, altrimenti avrebba attratto la sua attenzione).
    Con queste premesse è chiaro che consulente e giudice hanno perso il filo del ragionamento, più o meno come se entrambi stessero parlando di sarchiaponi quantistici. Il giudice non ha capito il problema, né lo ha approfondito, ma si è fiondato sulla parola blindato, su cui si era preparato con le belle massime storiche che della cassazione. Il consulente però ha continuato a sproloquiare seguendo il suo paragone con calibro nove Parabellum per far capire che essere militare non voleva dire essere da guerra, ma anche qui il giudice aveva già in tasca le massime in cui non si parlava di munizioni militari, ma da guerra e ha pensato che il consulente gli confondesse le idee.
A questo punto però il giudice ha sbagliato nuovamente nel metodo perché ha ignorato che la Cassazione ha stabilito fin dalla sentenza del 22/10/2014, n. 4673 che in tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti. Quindi il giudice, nel momento in cui non riusciva ad intendersi con il consulente del PM, non poteva sovrapporre le sue personali conoscenze giuridiche ai fatti esposti dal consulente del PM, ma doveva disporre una perizia visto che gli elementi forniti dall'ausiliario erano incerti.
    A questo punto sarebbe anche opportuno aprire una finestra sull'uso dei consulenti del PM al dibattimento. Tradizionalmente e logicamente essi sono sempre stati fatti rientrare fra gli ausiliari, prezzolati dal PM, i quali non giurano e che possono partecipare al dibattimento a sostegno delle posizioni del PM. Il CPP dispone che essi possono essere ascoltati con le formalità previste per i testimoni, in quanto applicabili.
Incredibilmente la Cassazione, che si è trovata a dover salvare processi basati solo su queste consulenze, se ne è uscita a dire che Non è data ai consulenti tecnici la facoltà di controesame dei periti, giacché l'art. 501, comma 1, cod. proc. pen., in tema di esame dei periti e dei consulenti tecnici, rinvia alle disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili e queste ultime non prevedono alcuna forma di controesame dei testi tra di loro (e il consulente è equiparato al testimone), ma soltanto la possibilità che essi siano posti a confronto e che siano loro rivolte domande dal pubblico ministero, nonché dai difensori delle parti).
e che
Non sussiste l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per il consulente tecnico incaricato dal P.M., non rivestendo costui la qualità di ausiliario dell'organo inquirente, in quanto è tale solo l'ausiliario in senso tecnico che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario e non invece un soggetto estraneo all'amministrazione giudiziaria che si trovi a svolgere, di fatto ed occasionalmente, determinate funzioni previste dalla legge (Cass. 10-6.2014) n. 32045).
    Chiarisco, se vi ritrovate con le idee confuse: la Cassazione ha detto che gli ausiliari sono solo i cancelleri ed i segretari e che i consulenti tecnici non sono ausiliari e vanno sentiti come testimoni e non vi può essere contraddittorio fra essi e i periti. Un totale obbrobrio da Corte Costituzionale perché il CT è il tipico ausiliario, normalmente non è testimonio di alcun fatto, ma espone solo delle sue opinioni sui fatti e quindi le norme sulla testimonianza sono applicabili in modo molto limitato; un obbrobrio perché viene fatto giurare come teste, mentre invece non giurano i consulenti delle parti private (eppure sono tutti prezzolati allo stesso modo); un obbrobrio perché non si consente il contraddittorio con gli altri consulenti o periti, come se il consulente del PM fosse più affidabile e incontestabile. Sembra evidente che in troppi non hanno recepito lo spirito della riforma della procedura penale del 1989! Nulla di strano se si considera che l'ex PM Flick, divenuto giudicee presidente delle Corte Costituzionale, dovendo decidere sulla legittimità del divieto di un giudizio di appello dopo una assoluzione, (cosa normale e sacrosanta proprio in quei sistemi da cui avevamo copiato il nuovo CPP) ha scritto che non era disposizione lecita perché avrebbe messo il PM in posizione di inferiorità! Come se l'accanimento giudiziario non fosse chiara manifestazione dello strapotere del PM che può perseguitare un innocente per dieci anni, senza che nessuno possa fermarlo!

    Ritorniamo nuovamente alla nostra sentenza e al giudice che alla fine purtroppo aveva creduto di capire che con riguardo ai reperti di sequestro trattasi di otto cartucce blindate del tipo calibro nove Parabellum in dotazione alle forze dell'ordine e che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza il proiettile munito di camiciatura obbligato ha effetto perforante (trascrizione incomprensibile) …. passando alle munizioni si osserva che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza il proiettile munito di camiciatura è equiparato ai proiettili perforanti il che inevitabilmente rende tali proiettili qualificabili come da guerra.
    Su come si è pervenuti a questo orientamento di pacifiche scemenze, avevo già scritto ampiamente nel 2009 dimostrando come certe affermazioni erano nate da totale incomprensione dei fatti da parte dei giudici di merito e che avevano tratto in inganno i giudici della S.C. i quali purtroppo si lasciano andare a discutere di valutazioni del fatto non di loro competenza. Hanno problemi i periti, figurarsi il giudice il quale dovrebbe avere l'intelligenza di capire che sui fatti tecnici non si ragiona in base alle scemenze scritte da giudici in vecchie sentenze.

    Supposte da guerra - Le cartucce 7,65 camiciate
    Con sentenza nr. 42872/09 dell’11/11/2009 la Cassazione, Sez. Prima, se ne uscita con questo bel principio:
“La tesi difensiva, secondo cui la camiciatura di un proiettile cal. 7,65 non ne determinerebbe la qualifica di munizione da guerra, è invero errata. Va dapprima rilevato come sia erroneo l'assunto del ricorrente secondo cui il proiettile camiciato non sarebbe "perforante", l'effetto della camiciatura essendo in concreto proprio quello di indurre maggiore effetto perforante per la superiore resistenza agli ostacoli che detta camiciatura di materiale acciaioso (Nota Mori: l’acciaio se lo è inventato il giudice il quale, leggendo una massima, ha creduto che ogni camiciatura sia acciaiosa) possiede rispetto al normale proiettile non camiciato (di piombo, sostanza più tenera). Tale principio è stato, del resto, già acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, appunto, il proiettile incamiciato ha effetto perforante, e dunque va considerato, proprio per tale caratteristica, munizione da guerra (così Cass. Pen. Sez. 1°, n. 14617 in data 09.12.1999, Rv. 216108, Nota Mori: sentenza che non c’entra perché si riferiva a cartucce acciaiose). La stessa giurisprudenza di legittimità -che qui va richiamata e ribadita- conferma invero che il proiettile incamiciato deve essere qualificato munizione da guerra, a prescindere dal calibro 7,65 (che in sé configura munizione per arma comune da sparo), proprio perché l'adozione dell'anzidetta caratteristica, che conferisce particolare aggressività incompatibile con gli scopi meramente difensivi connaturati alle armi comuni da sparo, non può essere consentita ai privati (così, espressamente, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 6914 in data 29.04.1992, Rv. 190560; Cass. Pen. Sez. 1°, n. 41978 in data 04.10.2005, Rv. 232872, Nota Mori: sentenze che invece riguardano la nozione, esatta, di nucleo perforante). Le considerazioni sopra elaborate si confermano, invero, sulla base del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 4, della fondamentale L. n. 110/75 che fa divieto, per le armi comuni da sparo, di utilizzo di proiettili "a nucleo perforante", ai quali sono da parificare -per quanto detto- i proiettili muniti di camiciatura (o "blindati"), il che inevitabilmente rende tali proiettili qualificabili da guerra. “
    Per chi non è emigrato di corsa in altri Stati ove è vietato ai giudici di scrivere di cose di cui non capiscono, vediamo che cosa è successo. I giudici del Tribunale di Milano, quelli della Corte di Appello di Milano, quelli della Cassazione (una diecina di giudici, contando i PM) posti di fronte alla affermazione inventata da qualche appuntato Cacace nel rapporto giudiziario (è noto che per l’appuntato Cacace, spesso divenuto colonnello, ogni arma è da guerra, ogni coltello è un pugnale, ogni arma giocattolo può essere efficiente e pericolosa, ogni proiettile è per natura perforante), in cui garantiva che ogni una cartuccia camiciata è perforante, hanno avuto l’illuminazione: ovvio che sia perforante, si sa che un proiettile fa dei buchi della madonna, si sa che la legge vieta i proiettili con nucleo perforante. Quindi qualunque proiettile camiciato entra sotto la cute e quindi è proibito e da guerra. Quindi mettiamo in galera a condanniamo tutti coloro che li producono, vendono, detengono; tanto non sono più di circa un milione di persone!
    Non è che a questi giudici, pagati quanto un primario di medicina (il quale se sbaglia però paga di tasca propria e lo cacciano) sono stati sfiorati dal dubbio che l’avvocato difensore avesse ragione quando gli scriveva che li vendono in tutte le armerie e li usano tutti gli italiani, non è che si sono posti il problema del perché il legislatore abbia parlato di proiettili a nucleo perforante e non di proiettili camiciati, non è che si sono chiesti come mai la direttiva europea vieta per difesa personale i proiettili ad espansione e impone quindi quelli interamente camiciati (come stabilito per legge in alcuni Stati).
    No, in Cassazione hanno la scienza infusa che scende in loro come lo Spirito Santo nei cardinali ed anche se non conoscono o non intendono le norme che devono applicare, anche se neppure riescono a capire le loro sentenze precedenti, anche se hanno qualche problema di lingua italiana perché non capiscono una espressione semplicissima come “nucleo perforante”, anche se in vita loro, nonostante il porto d’armi gratuito e i corsi organizzati dal CSM, non hanno mai visto una cartuccia, decidono a cuor leggero che le cartucce usate da 120 anni in tutto il mondo, nelle pistole, sono da guerra! Abbiamo vissuto per 120 anni in mezzo a bande di delinquenti che usavano munizioni da guerra e nessuno se ne era mai accorto. Passiamo davanti a guardie giurate armate e, se non fosse per la Cassazione, mai avremmo saputo che è gentaglia che chiunque, anche un ladro, può arrestare immediatamente per detenzione di munizioni da guerra.
Eppure, sono sicuro che se avessero avuto il buon senso di aprire la porta della camera di consiglio e di chiedere una piccola informazione all’usciere, questo gli avrebbe detto "da guerra? ma secondo voi la gente nelle armi che cosa ci deve mettere, le supposte? Son 120 anni che ci mette quelle cartucce!”
    Stendiamo un telone pietoso perché un velo non basta davvero!

    Restava al giudice di primo grado di decidere sulla natura del caricatore incriminato: esso ha concluso che per granitica giurisprudenza, esso era parte di arma da guerra. Probabilmente lo era, ma il giudice, affascinato da non so quale sentenza, avrebbe dovuto valutare i dubbi che il CT cercava di esporre e su cui ha fatto spallucce: il caricatore sarebbe stato legittimo, e neppure da denunziare, se il numero dei colpi fosse stato ridotto a 5 con una semplice operazione interna, non visibile, come fatto per la versione civile dell'arma. È stato fatto questo accertamento?

    Vediamo ora la sentenza della Cassazione che ha chiuso il caso confermando la condanna per le munizioni e per il caricatore. Molto brevemente perché la materia è stata ampiamente tratta qui sopra.

    Cassazione - Sentenza del 29/10/2019 nr. 51880
        (omissis)
    CONSIDERATO IN DIRITTO
(Nota Mori: La sentenza non ha affrontato il problema del vizio logico della motivazione circa l'attribuibilità dei reperti all'imputato, in quanto non richiestole).
    Con la prima doglianza il ricorrente assume che il caricatore sequestrato poteva contenere più di dieci cartucce, ma ciò non lo rendeva di per sé una parte di arma da guerra, anche perché non era stato rinvenuto nessun fucile (unica circostanza di fatto che avrebbe reso possibile una esatta qualificazione).
    L'argomentazione non può essere accolta.
    Premesso che le modifiche introdotte dai commi 3-septies e 3-octies dell'art. 3 D.L. n. 7 del 18 febbraio 2015, convertito con modificazioni nella Legge n. 43 del 17 aprile 2015, riguardano soltanto i caricatori per armi comuni da sparo, va rilevato che il ricorso non smentisce che il caricatore sequestrato fosse suscettibile di essere inserito in un fucile d'assalto che era stato in dotazione all'esercito svizzero e che quindi esso era idoneo per il tiro a raffica. (Nota Mori: i giudici ignorano che è entrata in vigore la nuova direttiva europea).
    Giova rammentare che, ai fini dell'attribuibilità della qualifica di "parte" di una singola arma, che consente la incriminazione della condotta che la concerne, è sufficiente l'autonomia funzionale di essa che ne rende possibile l'individuazione come elemento strutturale tipico della arma stessa, e la facile ricomposizione dell'intero senza la necessità di speciali procedimenti (Sez. 1, n. 701 del 14/03/1988, Rv. 180228).
    La legge n. 895 del 1967, al suo art. 2, ha previsto la punibilità della detenzione della parte di arma: e, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 110 del 1975, sono armi da .guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico. (Nota Mori: la Cassazione ignora che la nozione di spiccata potenzialità e di destinazione all'armamento deve essere stabilita da organi amministrativi e non dal giudice penale, state la sua totale indeterminatezza).
    Nemmeno il ricorso - si ribadisce - ha contestato la correttezza delle conclusioni del consulente tecnico secondo le quali il caricatore sequestrato equipaggiava un fucile che era stato in uso all'esercito elvetico ed era idoneo al tiro a raffica. Di conseguenza, correttamente il Tribunale lo ha qualificato come parte di un'arma da guerra, mentre le censure del ricorrente mostrano una natura congetturale che non inficia la motivazione, piana e logicamente dipanata, della sentenza impugnata. (Nota Mori: la Cassazione ignora che un'arma a raffica può essere trasformata in arma semiautomatica modificando il solo meccanismo di scatto e diventa arma demilitarizzata comune; il caricatore, se limitato al prescritto numero di colpi, diventa comune)
    L'ulteriore doglianza del ricorrente attiene alla natura delle munizioni rinvenute e sostiene che la sola incamiciatura blindata delle stesse non le rendeva quali munizioni da guerra, poiché potevano essere in dotazione di una comune arma da fuoco.
    Anche questa argomentazione è infondata. Il ricorso non censura che dette munizioni fossero caratterizzate dalla incamiciatura blindata.
     Ed allora va ribadito che, sul piano normativo, difatti, per stabilire se una munizione è da guerra o no, è fondamentale la disposizione normativa di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 110 del 1975, che recita: «Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra». Questa definizione, com'è evidente, non reca alcun criterio di carattere intrinseco alla munizione stessa, ma collega la qualità di essa alla sua destinazione. Una indicazione di carattere intrinseco, sia pure indiretta, è contenuta nell'alt. 2, comma 4, per il quale "Le munizioni a palla destinate alle armi comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti".
    L'esistenza di tali caratteristiche elimina ogni dubbio sulla naturale destinazione delle relative munizioni all'armamento bellico (Sez. 1, n. 44555 del 17/11/2010, Verdoscia, Rv. 248985, secondo cui "se le munizioni hanno caratteristiche vietate per il munizionamento civile resta provato che esse sono destinate aH’armamento bellico"; in termini: Sez. 1, n. 3159 del 27/05/1988, dep.1989, Campanella, Rv. 180651; Sez. 1, n. 6914 del 29/04/1992, Rivelli, Rv. 190560; Sez. 1, n. 41978 del 04/10/2005, Basile, Rv. 232872).
    Senonché, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la qualifica di munizione da guerra non può essere circoscritta alle munizioni dotate delle predette caratteristiche o di caratteristiche di analoga potenzialità offensiva. Il citato criterio base di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 1, comma 3, infatti, si oppone a tale conclusione - che è del resto contrastata anche dal tenore e dalla ratio della disposizione di cui al cit. art. 2, comma 4, diretta a contenere le potenzialità di offesa delle armi comuni da sparo - e impone di considerare munizione da guerra ogni munizione che sia comunque destinata al caricamento delle armi da guerra. Il requisito generale della "spiccata potenzialità di offesa" è invero nel cit. art. 1, comma 1, per le armi da guerra e non anche per le munizioni, che invece derivano la loro qualificazione dall'arma cui sono destinate, e hanno rilevanza penale anche se limitate ad alcune parti (Sez. 1, n. 15086 del 19/06/2018, Rv. 276389).
    Sul punto, occorre ribadire un orientamento consolidato di questa Corte: la tesi difensiva, secondo cui la camiciatura di un proiettile non ne determinerebbe la qualifica di munizione da guerra, è invero errata. Va dapprima rilevato come sia erroneo l'assunto del ricorrente secondo cui il proiettile camiciato non sarebbe "perforante", l'effetto della camiciatura essendo in concreto proprio quello di indurre maggiore effetto perforante per la superiore resistenza agli ostacoli che detta camiciatura (di materiale acciaioso) possiede rispetto al normale proiettile non camiciato (di piombo, sostanza più tenera). Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, appunto, il proiettile incamiciato ha effetto perforante, e dunque va considerato, proprio per tale caratteristica, munizione da guerra (Sez. 1, n. 14617 del 09.12.1999, Rv. 216108). La stessa giurisprudenza di legittimità -che qui va richiamata e ribadita- conferma invero che il proiettile incamiciato deve essere qualificato munizione da guerra, a prescindere dal calibro, proprio perché l'adozione dell'anzidetta caratteristica, che conferisce particolare aggressività incompatibile con gii scopi meramente difensivi connaturati alle armi comuni da sparo, non può essere consentita ai privati (così, espressamente, Sez. 1, n. 6914 del 29.04.1992, Rv. 190560; Sez. 1, n. 41978 del 04.10.2005, Rv. 232872). Le considerazioni sopra elaborate si confermano, invero, sulla base del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, e 2, comma 4, della fondamentale Legge n. 110 del 1975 che fa divieto, per le armi comuni da sparo, di utilizzo di proiettili "a nucleo perforante", ai quali sono da parificare -per quanto detto- i proiettili muniti di camiciatura (o "blindati"), il che inevitabilmente rende tali proiettili qualificabili da guerra (Sez. 1, n. 42872 del 15/10/2009, Rv. 244997).
(Nota Mori: tutto quanto scritto sulle munizioni è affabulazione tipo Sarchiapone di chi crede che la verità sia nelle sue carte e non nel mondo e non arriva a chiedersi perché mai, se è vero ciò che scrive, le cartucce camiciate siano in vendita in ogni armeria ed ogni poligono. Conosco il caso di u avvocato eroico che è arrivato in udienza con una scatola di cartucce camiciaie, appena acquistate fuori dal Tribunale e che ha corso il rischio di essere arrestato!).

Bolzano, 2 gennaio 2021


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