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MINISTERO DELL’INTERNO -
DECRETO 8 aprile 2016 -
Modalità
di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1
e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 appartenenti alle categorie A,
B, C e D dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio,
relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. (G.U. 21-5-2016 n.118)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto
il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e
integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, con il quale è stato approvato il regolamento per l’esecuzione del
citato testo unico;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186, e successive modifiche e
integrazioni, concernente modifiche al regio decreto luogotenenziale 30
dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle
armi da fuoco portatili e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modifiche e
integrazioni, concernente norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modifiche e
integrazioni, concernente nuove norme sulla detenzione delle armi,
delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati;
Vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991,
relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi,
come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante
attuazione della citata direttiva 91/477/CEE, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante
attuazione della citata direttiva 2008/51/CE, come modificato da
decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121;
Visto l’art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto- legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135;
Visto l’art. 13-bis della citata legge 18 aprile 1975, n. 110, con il
quale è stato previsto un decreto del Ministro dell'Intemo per definire
le modalità di disattivazione delle armi di cui agli articoli 1 e 2
della stessa legge;
Visto il regolamento di esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403 della
Commissione, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle
tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco
disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili;
Vista la direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9
settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una procedura d’informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione;
Sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Banco nazionale di
prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali;
Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 13-6/s'
della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dal citato regolamento di
esecuzione (CE) 15/12/2015, n. 2015/2403;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
Art. 2.
Definizione
Art. 3.
Modalità di disattivazione
1. La disattivazione di cui all’art. 2 è effettuata secondo le
specifiche tecniche di cui all’Allegato I del regolamento di esecuzione
(UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015.
Art. 4.
Persone od organismi autorizzati a disattivare le armi da fuoco - Adempimenti
1. L’intervento tecnico di disattivazione deve essere effettuato:
1 - da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra;
2 - da stabilimenti militari;
3 - da altri soggetti pubblici contemplati dall'art. 10, comma 5, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto muniti delle necessarie
attrezzature tecniche;
4 - dal Banco nazionale di prova;
2. I soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra ovvero di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni abilitati alla effettuazione delle operazioni di disattivazione delle armi da sparo sono tenuti ad annotare le operazioni in esame sul registro di cui all’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sul quale devono riportarsi, fra l’altro, le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. I medesimi soggetti, quando procedono all’attività di disattivazione, rilasciano apposita documentazione, riportante la matricola originaria dell’arma, che attesti l’operazione effettuata.
Art. 5.
Disposizioni procedurali e adempimenti per la disattivazione
Art. 6.
Verifica, marcatura e certificazione della disattivazione
Il Banco nazionale di prova rilascia al proprietario dell’arma medesima un certificato di disattivazione redatto, su carta non falsificabile, secondo il modello di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403. Tutte le informazioni contenute nel certificato di disattivazione sono fornite sia in italiano, sia in inglese.
Art. 7.
Richieste di assistenza
1. Può essere richiesta l’assistenza degli organismi autorizzati a
disattivare le armi da fuoco o designati quali organismi di verifica da
parte di un altro Stato membro al fine, rispettivamente, di effettuare
o verificare la disattivazione delle armi da fuoco. Con riserva di
accettazione della richiesta, qualora tale richiesta riguardi la
verifica della disattivazione delle armi da fuoco, l’organismo di
verifica che fornisce assistenza rilascia un certificato di
disattivazione in conformità all'art. 3, paragrafo 4, del regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2403.
Art. 8
Trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione europea
Art. 9.
Clausola di invarianza della spesa
1. All’attuazione del presente decreto, ai sensi dell’art. 7, comma 2,
del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà notificato alla Commissione dell’Unione
europea, secondo le procedure di cui alla direttiva (UE) del Parlamento
europeo e del Consiglio 9 settembre 2015, n. 2015/1535 che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, ai
sensi dell’art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2043.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 8 aprile 2016
Il Ministro: Alfano
NOTE di E. Mori
Nota 1: A che serve il preavviso alla questura? Il
comma successivo poi regola esclusivamente l'avviso dato per le armi
antiche al fine di poter informare le Belle Arti e nulla si dice che
cosa deve fare la questura nel caso che l'arma suia moderns; perché mai
attendere un mese per poter disattivare un'arma moderna? Sono convinto
che al Ministerioabbiano semplicemente fatto casino e si siano
dimentica di dire a) che ler le armi moderne non ci vuole preavviso,
oppure b) che per le armi moderne ci vuole un preavviso, ma il
riparatore può procvedere subito dopo alla disattivazione.
Nota 2: Hanno scritto una scemenza; come fa il cittadino ad
inviare la Banco di prova un'arma da guerra, la quale, fino a che non
viene controllata, è ancora da guerra! Ovvio che l'arma deve
essere mandata al Banco dal fabbricante o dal riparatore che è
organizzato per spedirle.
Nota 3: pare che non
si intenda solo la matricola, ma anche altri numeri di serie; altra
scemenza perché essi non hanno alcun significato probatorio e
spesso verranno distrutti o coperti dalle operazioni di disattivazione.
Nota 4: Sarà necessario costruire una "capsula del tempo"
che possono ritrovare fra millenni anche gli alieni in visita sula
terra! Una persona con mezzo neurone avrebbe scritto che il certificato
va conservato fino a che si detiene l'arma e che se si cede l'arma
bisogna consegnare all'acquirente anche il certificato. Che senso ha
conservare il certificato se non si ha più l'arma? Esso serve solo per
dimostrare che l'arma è in regola; se il giorno dopo la disattivazione
la faccio a pezzi, come mio diritto, perché mai dovrei conservare il
certificato? Ed ancora: ma perché mettere i marchi del Banco di Prova
se poi essi non sono sufficienti a dimostrare che l'arma è in regola? E
se uno il certificato lo perde che fa? Si taglia le vene? Distrugge
l'arma? Si va a costituire in carcere? Forse pensavano in tal
modo di poter seguire la vita dell'arma e di poter controllare che non
vi fossero in circolazioni armi con il punzone falso del Banco. Ma se
ogni arma ha la sua matricola e deve essere già denunziata e quindi al
CED, perché non si è detto semplicemente che la disattivazione viene
annotata al CED? È disposizione di assoluta imbecillità
burocratica.
Nota 5: ho già spiegato qui
che "mettere sul mercato" vuol dire inserire l'arma nel circuito
commerciale; sono al di fuori di essa le operazioni fra privati. Per
comprendere l'assurdità della interpretazione ministeriale basta
considerare che il privato che compera un'arma disattivata prima
dell'aprile 2016 non ha bisogno di dire che l'ha comperata; potrà
sempre dire che detiene l'arma già da prima di tale data. E la
stessa cosa vale per quelle ereditate.
Nota 6: Altra scemata giuridica. Il certificato deve
essere conforme alla direttiva; che gliene frega agli altri Stati
europei del regolamento italiano? È esso che deve essere conforme
alla Direttiva, a pena di illegittimità.
È cosa ovvia che le circolari 11 luglio 1994, 21 luglio 1995, 20 settembre 2002 su demilitarizzazione e disattivazione sono abrogate per la parte che concerne la disattivazione; rimangono in vigore per le operazioni di demilitarizzazione (trasformazione di un'arma da guerra in arma civile).
E' cosa altrettanto ovvia che le armi disattivate vengono tolte dalla denunzia.
Una
cosa buona nel regolamento c'è: hanno regolrizzato la posizione delle
armi già detenute e già rese inattive in passato; esse possono
continuare a essere detenute anche se prive di marchi e certificati.
Siccome la legge sulla disattivazione può essere applicata solo alle
armi denunziate, si sarebbe verificato che i possessori di armi
in situazione giuridica dubbia (denunzia smarrita, omessa denuncia di
successione, omessa denunzia di trasferimento, armi rinvenute)
non avrebbero mai potuto farle disattivare e avrebbero continuato a
detenerle con aspetti di illegalità. Ora invece possono disattivarle
privatamente, secondo le regole tecniche europee, e tenerle come se
fossero state disattivate in passato. Tutte armi così sottratte alla
clandestinità
email - Edoardo Mori |
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