Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
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Circolare 21 luglio 1995 .- Disattivazione armi

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO 21 luglio 1995 n. 559/C.50106.D.95
Demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo.

Nella seduta n. 9l95 del 26 giugno 1995 la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi si è nuovamente interessata della «demilitarizzazione» e "disattivazione" delle anni da fuoco individuando le seguenti ulteriori disposizioni che, condivise da questo Ministero, integrano e in parte sostituiscono quelle della circolare n. 559/C-50.106-D-94 dell'11 luglio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994.
1. Per la demilitarizzazione
1.a. L'intervento tecnico di "demilitarizzazione" potrà essere effettuato, dai soggetti abilitati, dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio.
La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie.
1.b. L'interessato alla demilitarizzazione, ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.
1.c. Le armi «demilitarizzate» (che otterranno l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni o la classifica di arma comune, da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, in relazione al loro stato tecnico-giuridico) dovranno essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di una sua sezione. La prova subita dovrà risultare da appositi marchi impressi sull'arma e sul caricatore, che per costruzione dovrà contenere al massimo cinque cartucce, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita e dal certificato di prova rilasciato dal Banco o dalla sezione. L'arma dovrà essere presentata al banco di prova corredata della certificazione di cui al precedente punto 1.b.
Le armi «demilitarizzate» all'estero, secondo procedure conformi alle prescrizioni nazionali, ed importate in Italia saranno pure soggette a detta prova, solo qualora non portino il marchio di analoga prova già effettuata presso un banco di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale considerato banco ufficiale (legge 12 dicembre 1973. n. 993).
2. Per la disattivazione
2.a. L'intervento tecnico di disattivazione potrà essere effettuato dai soggetti abilitati dopo trenta giorni dalla data in cui risulti, per presa d'atto, che il possessore dell'arma ha informato per iscritto, dell'operazione che intende eseguire o fare eseguire, la questura competente per territorio. La comunicazione dovrà indicare i dati identificativi e tecnici dell'arma, nonché gli estremi di chi attuerà le operazioni tecniche necessarie. Restano esclusi da tale obbligo coloro che sono autorizzati a produrre ab origine «simulacri di armi».
2.b. L'interessato alla disattivazione, ad operazione ultimata, dovrà consegnare al predetto ufficio di pubblica sicurezza copia autenticata della certificazione rilasciata da chi ha effettuato l'intervento, attestante le operazioni eseguite sull'arma.
2.c. Le armi sottoposte a disattivazione dovranno essere private delle minuterie interne del gruppo di scatto. Il riempimento dei vuoti interni dell'arma dovrà essere eseguito per colatura con ottone fuso o con lega di antimonio. Qualora l'arma sia caratterizzata da parti in prevalenza di materiale plastico deformabile dal contatto con il metallo fuso, l'operazione potrà eseguirsi con resine epossidiche.
2.d. L'otturazione della canna dovrà essere effettuata con un tondino di acciaio della durezza minima di 65 HRC, introdotto a forzare, in maniera che interessi, senza soluzione di continuità, l'intera lunghezza della canna dal vivo di culatta al vivo di volata e che abbia le due estremità terminanti a punta conica, con un angolo di trenta gradi.
2.e. Le saldature necessarie dovranno essere effettuate non per punti, ma per linee continue di almeno un centimetro, con elettrodi di elevata durezza compatibili con il materiale di cui è composta l'arma.
2.f. Le prescrizioni tecniche che la circolare del 1994, ai punti a, b, c, (pag. 25 della Gazzetta Ufficiale), suggeriva come eventuali, devono intendersi tutte obbligatorie e non alternative fra di loro. L'intervento di cui al predetto punto b comunque dovrà essere effettuato mediante colata di ottone fuso o con lega di antimonio.
2.g. Sarà altresì obbligatorio modificare la camera di cartuccia praticando sulla stessa uno o più tagli longitudinali (ASOLE PASSANTI) dal vivo di culatta all'inizio delle rigature, asportando almeno un quarto della superficie interna della camera di cartuccia.
Gli estremi delle certificazioni di cui ai punti 1a, 1b, 2a, 2b, costituiranno oggetto di inserimento, a cura delle SS.LL., nel Centro elaborazione dati per le necessarie variazioni tecnico-giuridiche di ogni singola arma (ad es. inserimento delle voci «ARMA DEMILlTARlZZATA» O «ARMA DISATTIVATA»), secondo le procedure che l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia è incaricato a predisporre e diffondere. Al fine di consentire il monitoraggio della reale portata del fenomeno «demilitarizzazione» e «disattivazione» riferito in particolare al periodo 1977-1994, si invitano le SS.LL. a voler predisporre adeguati accertamenti, le cui risultanze dovranno essere trasmesse a questo Dipartimento (Polizia amministrativa e sociale - Divisione armi ed esplosivi), presso collezionisti, detentori, produttori, importatori e commercianti che abbiano già segnalato o possano segnalare gli estremi quantitativi e qualitativi di armi delle specie in questione.
Al riguardo si precisa che 1e armi demilitarizzate o disattivate prima dell'ottobre 1994, debbono intendersi tali qualora risultino essere state sottoposte alle operazioni di cui alla circolare n. 50.106/10.CN./D-76 del 21 aprile 1977. Tuttavia, qualora vengano rappresentate, spontaneamente, situazioni in cui armi possedute legittimamente evidenzino modifiche tecniche non pienamente rispondenti alle specifiche antecedenti o successive al 1994, sarà cura delle SS.LL. informare gli interessati che potranno, entro il 30 giugno 1996, fare eseguire sulle armi quelle operazioni tecniche necessarie a conseguire l'effettiva demilitarizzazione o disattivazione.
Sarà cura delle SS.LL. informare del contenuto della presente circolare le locali «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» in modo da consentire, a queste ultime, di comunicare quanto sopra, nelle forme ritenute più opportune, alle associazioni e categorie del settore.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel raccomandare la puntuale applicazione delle disposizioni suesposte e di attivare per il futuro ulteriori periodici controlli, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

 


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