Enciclopedia delle armi - a cura di Edoardo Mori
    torna indietro
 

Home > Menu 1 > Sottomenu > Documento

back

Trattato del diritto della caccia - Licenza di porto di fucile per caccia

Per poter cacciare sul territorio italiano occorre essere in possesso:
- della licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata dalla Questura e valida su tutto il territorio nazionale per sei anni a partire dalla data di rilascio.
- di un →tesserino rilasciato dalla regione di residenza; in esso sono indicati gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria e i riferimenti al calendario venatorio regionale nonché il tipo di caccia prescelto (da appostamento, vagante). Per cacciare in altra regione occorre che a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate (art. 12 LC).
- di una polizza di →assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per danni derivante dall’uso di armi e arnesi utili per l’attività venatoria e di una polizza di polizza assicurativa per infortuni del cacciatore correlati all'esercizio dell'attività venatoria.
Requisiti per la licenza di porto di fucile
I - Può esercitare la caccia solo chi ha compiuto 18 anni. Il T.U. di P.S. prevede la possibilità di rilasciare licenza di porto di fucile anche ai sedicenni, ma il legislatore ha fatto la scelta esclusivamente politica di non far cacciare i minorenni. Dicesi “politica” perché non si ravvisa alcun motivo logico per impedire ad un sedicenne di esercitare lo sport della caccia, visto che possono svolgere altre attività ben più pericolose (come ad esempio circolare con ciclomotori) e che, se emancipati, possono ottenere licenza di porto di fucile per difesa personale! Ma si è voluto sottolineare l’idea politica che la caccia è diseducativa e contraria al doveroso buonismo di facciata, ora imperante.
II - Requisiti soggettivi consistenti nel non aver riportato condanne penali ostative, di cui all’art. 11 TULPS (essere immuni da condanne per particolari reati; non può acquistare armi chi è stato condannato per delitto non colposo alla pena della reclusione superiore a tre anni; può essere rifiutato il nulla osta a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per violenza o resistenza all’autorità).
Non si tiene conto dei precedenti penali sopra indicati, per chi è stato riabilitato; ad essi debbono aggiungersi gli ulteriori requisiti elencati nell’art. 43 TULPS e cioè:
- non aver riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
- non aver riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiata, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.
Vi sono perciò delle situazioni in cui la licenza non può essere rilasciata in alcun caso, per espresso divieto della legge, e casi in cui vi è una valutazione discrezionale dell’autorità di PS.
Tra l’art. 11 e l’art. 43 TULPS vi è una diversità di formulazione perché l’art. 11 prevede che non si tenga conto delle condanne per cui vi è stata riabilitazione, mentre l’art. 43 nulla dice in proposito. Si deve forse ritenere che, ad es. chi è stato condannato a lieve pena detentiva per resistenza a pubblico ufficiale, non potrà mai più ottenere la licenza di caccia? La risposta parrebbe essere che anche all’art. 43 deve applicarsi la regola che la riabilitazione consiste, in sostanza, in un riconoscimento ufficiale di ravvedimento e di buona condotta che consente di superare l’ostacolo di una precedente grave condanna. In questo senso ha deciso il Consiglio di Stato con sentenza 986/2007 e 29 gennaio 2015.
Problema non ancora affrontato è quello degli effetti della condanna a pena patteggiata che larga parte della giurisprudenza non considera una condanna sebbene l’art.445 CPP dica che “la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge”. Una soluzione ragionevole, basata sul buon senso, potrebbe essere quella di ritenere che sussiste l’impedimento di cui agli art. 11 e 43 TULPS, ma solo nel limite dei cinque anni dalla condanna, oltre i quali, se il reo non commette altri reati “si estingue ogni effetto penale”. L’attuale orientamento è di ritenere che non si può tener conto della sentenza di patteggiamento ma che il Questore deve prendere in esame i fatti accertati e provati e valutare se essi incidano sul requisito della buona condotta; egli deve ciò accertare in base agli atti del processo se i fatti certi consentano o meno di ritenere affidabile il soggetto (Vedi Ministero dell'Interno - Circolare nr. 6454 del 17 marzo 2003).
Resta comunque fermo che, pur in presenza della riabilitazione o dell’estinzione del reato, l’autorità di PS può sempre valutare discrezionalmente il requisito dell’affidabilità del richiedente, ma che deve fornire una adeguata motivazione al diniego, basata su altri fatti e non solo su opinioni o sensazioni.
La mancanza di affidabilità può derivare da vari fattori: condanna ripetuta per contravvenzioni che dimostrino scarsa diligenza o scarsa prudenza, frequentazione di persone pregiudicate o di ambienti criminogeni (drogati, prostitute, attivisti politici), scarsa chiarezza sulle fonti di guadagno, ecc.
Tutte queste belle norme nella pratica possono essere dimenticate perché attualmente le Questure si aggrappano ad ogni sia pur minima scusa pur di negare licenze in materia di armi.
III - La capacità tecnica al maneggio delle armi dimostrata o con il certificato di aver superato l’apposito esame o con l’attestato rilasciato dal TSN o con il foglio di congedo dalla Forze Armate. Se in passato si erano già ottenute licenze che presupponevano la capacità tecnica, non è necessario produrre detti documenti, ma è sufficiente indicare nella domanda la licenza già posseduta. Di recente il Ministero ha cercato di introdurre la nozione che la capacità tecnica si perde se non si usano la armi, ma si tratta di pretesa del tutto illegittima perché contraria a precise disposizioni di legge. Ora il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010 n. 204 stabilisce che la capacità tecnica è permanente per chi ha svolto servizio militare; per gli altri soggetti scrive: La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza abbiano già ottenuto le autorizzazioni o abbiano adempiuto alle disposizioni delle leggi di P.S. Si veda ampiamente questa pagina.

IV - La idoneità psicofisica al maneggio delle armi, attestata dall’apposito certificato della ASL.
V – La →abilitazione all’esercizio venatorio rilasciata dal Comitato Provinciale della Caccia (art. 22 L. 157/1992). Questa abilitazione dura per tutta la vita, salvo che in caso di revoca della licenza di caccia per violazioni venatorie.

Formalità da seguire per chiedere la licenza di porto di fucile
Occorre presentare domanda al Commissariato di PS o alla Questura, se presenti nel Comune di residenza; in loro mancanza va presentata alla Stazione dei Carabinieri.
È consentito richiedere la licenza anche al Questore del luogo ove si ha domicilio (art. 3 L. 28 maggio 2001 n. 511), autocertificando nella domanda i motivi per cui si ha domicilio in un luogo diverso dalla residenza.
 Può richiedere la licenza anche un cittadino comunitario residente in Italia. Si può usare il modulo predisposto dalla PS, ma non è obbligatorio. La domanda può essere consegnata a mano e l’ufficio che la riceve ne rilascia ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso è necessario allegare fotocopia di un documento di identità valido. Per il momento è prematuro usare forme di trasmissione telematica.
Alla domanda devono essere allegati:
- due marche da bollo (attualmente da euro 14,62);
- il certificato rilasciato dalla ASL o da medici militari o della PS attestante l’idoneità psico-fisica;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative (attualmente di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5,16 come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- la ricevuta di versamento di Euro 1,26 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni, richiedendo all'Ufficio territoriale competente gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,45 per le versioni bilingui);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- certificato di idoneità al maneggio di armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale, se non altrimenti abilitati; se si è prestato servizio militare basta autocertificare ciò; se si sono già avute in passato licenze di porto d’armi, basta indicarlo.
- dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) in cui si attesta:
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore;
- di aver conseguito l’abilitazione venatoria (ma è meglio allegare copia della abilitazione).
Nel caso in cui si abbia conoscenza che negli anni precedenti si è stati oggetto di denunzie e querele penali è opportuno indicare l’esito del relativo procedimento.
Si ricorda che le norme sulla semplificazione e amministrativa hanno stabilito che un ufficipo pubblico non può richiedere al cittadino la presentazione di atti o certificati relativi a fatti che risultano già negli atti della pubblica amministrazione in genere. Se però si dispone di questi atti è opportuno produrli per evitare lungaggini nella procedura.

La licenza di porto d’armi è valida sei anni, ma se si vuole cacciare occorre pagare la tassa di concessione governativa annuale. In pratica la cosa funziona come segue tenendo presente la regola particolare per questa licenza, secondo cui il momento di scadenza-rinnovo cade sempre, di anno in anno, alla data di rilascio. Facciamo un esempio pratico supponendo che la licenza sia stata rilasciata in data 1° settembre 2010:
- il cacciatore può cacciare fino al 31 agosto 2011; se intende cacciare anche dopo tale data deve pagare nuovamente la tassa di concessione governativa e potrà cacciare fino al 31 agosto 2012; attenzione però, se paga in ritardo, ad esempio il 15 settembre 2011, non può cacciare dal 1° al 15 settembre 2011. Il cacciatore fra i il 1° settembre 2010 e il 31 agosto 2011, può pagare quando crede una ulteriore tassa di concessione perché non vi può essere dubbio sul fatto che essa coprirà l’anno successivo al 31 agosto 2011. Talvolta nelle leggi regionali sono state fissati termini prima di cui non si può fare il versamento (ad es. “sei mesi prima della scadenza”) ma sia ben chiaro che il versamento è valido e che la licenza è comunque prorogata; se la legge regionali prevede sanzioni per l’irregolarità, si dovrà pagare solo la sanzione.
- il cacciatore salta qualche annata venatoria perché non intende cacciare o perché caccia all’estero e perciò non è tenuto al pagamento della tassa. Nel momento in cui decide di riattivare la licenza, ad esempio nel gennaio del 2013, e paga la tassa, la licenza si riattiva non per un anno, ma solo fino al 31 agosto 2013. È chiaro che vi è il pericolo che pagando in prossimità del 31 agosto 2013 la tassa venga riferita ai pochi giorni residui del 2013 e non al periodo dal 1° settembre 2013 in poi, come voluto dal cacciatore. In questi casi o si attenda a pagare fino ad uno o due giorni prima della scadenza oppure si deve indicare nel bollettino di versamento “a valere dal 1° settembre 2013 in poi”.
Come già detto, chi non intende cacciare o chi intende cacciare solo all’estero, non è tenuto a pagare le tasse di concessione governativa di rinnovo; la tassa per l’anno di rilascio va sempre pagata. Le regole ora viste valgono anche per le tasse regionali.
Il Questore è tenuto a rilasciare la licenza entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
In futuro ogni licenza scaduta o rinnovata dopo il 10 febbraio 2012 scadrà sempre al compleanno del titolare.
Se il questore rifiuta il rilascio della licenza si può richiedere il rimborso della tassa di concessione governativa alla Agenzia Entrate e di quella regionale, alla Regione.
Il cacciatore negli anni successivi a quello di rilascio, deve allegare al libretto di porto di fucile la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa e regionale. È sempre opportuno conservare copia di queste ricevute per non essere costretti, in caso di smarrimento della licenza, a pagare nuovamente le tasse.
Le regole ora viste valgono pari pari anche per le tasse di concessione regionale
Possesso dei documenti durante la caccia
La legge (art. 31 lett. m) prevede per chi caccia l’obbligo di esibire la licenza di porto d’armi, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; chi non vuole o non può esibirli è punito con una sanzione amministrativa da € 25 a € 154; se entro 5 giorni si provvede a far pervenire il documento a chi ha accertato il fatto, la sanzione è di soli 25 euro.
Si noti come sia sbagliata la frase secondo cui il cacciatore dovrebbe girare con in tasca la polizza di assicurazione che può anche essere un quaderno in formato A4! È chiaro che il legislatore intendeva dire che si deve avere con sé il certificato rilasciato dalla società assicuratrice, come detto chiaramente nell’art. 28.
Sorge il dubbio se la norma si possa applicare anche al caso in cui il cacciatore non sia in grado di presentare le ricevute che attestano il pagamento delle tasse di concessione. Ma se si considera che le attuali disposizioni fiscali (vedi più avanti) non subordinano più la validità della licenza di caccia al pagamento della tassa e se si tiene presente il principio di tassatività delle norme penali che non possono essere interpretate estensivamente, la risposta non può che essere negativa. Non vi è una sanzione per il fatto di non avere con sé tali ricevute e quindi si può allegare anche una fotocopia. Chi esegue un controllo e non può visionare la ricevuta, può solo invitare a fornire la prova del pagamento, assegnando un termine per provvedere. Salvo ovviamente diverse disposizioni regionali contenute nelle leggi venatorie o nelle leggi fiscali regionali.
Smarrimento della licenza
Se la licenza viene smarrita occorre fare denunzia dello smarrimento ai Carabinieri o alla P.S. e poi richiedere il rilascio di un duplicato alla Questura. Non occorre presentare nessun documento, in quanto la copia di essi è già agli atti ma solo:
- copia della denunzia
- ricevuta di versamento del costo del nuovo libretto
- due bolli
- due foto
- fotocopia delle ricevute delle tasse di concessione, ma solo se il libretto è stato smarrito dopo il primo anno dal rilascio.
Valore della licenza per cui non è stata pagata la tassa annuale
La risposta al quesito se la licenza di porto di fucile per cui non si sia pagato il rinnovo annuale sia valida come licenza di porto di fucile per il tiro a volo e per acquistare armi e munizioni e per trasportarle è positiva e assolutamente ovvia e pacifica e davvero non si comprende per quale motivo deve uscire ogni tanto qualche sprovveduto (ivi compreso il sito della Polizia di Stato!) ad affermare il contrario. Il guaio è che troppi rispondono a caso senza neppure rendersi conto del problema.
E non vi è nessun problema a spiegare perché la risposta al quesito può venir data in termini di certezza.
1) La licenza di tiro a volo è stata creata nel 1969 dopo che nel 1967 erano state introdotte le tasse venatorie e l'abilitazione venatoria, per non costringere i tiratori non cacciatori a dare esami ed a pagare tasse. La legge quindi stabilisce che chi non ha la licenza di caccia e non vuole averla, può limitarsi a richiedere la licenza di tiro a volo gratuita. Siccome ogni altri altra condizione per il rilascio delle due licenze è identica, ciò significa che la licenza di tiro a volo è semplicemente la licenza di caccia gratuita. E ciò è tanto vero che la legge dice che chi ha la licenza di caccia non ha bisogno di avere la licenza di tiro a volo.
2) Il fatto di non pagare la tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale della licenza di caccia non integra da tempo alcun reato, ma solo una sanzione amministrativa come già stabilito dalla legge 21 febbraio 1990 nr. 36, art. 6 (norma inutile perché la sanzione già doveva essere applicata in base alle norme fiscali) che così modificava l’art. 22 della legge caccia del 1977 (ora art. 31 comma 4 LC). Il che significa che la licenza rimane perfettamente valida al fine del porto di fucile.
3) Supponiamo che il titolare della licenza di caccia non rinnovata vada a richiedere il rilascio di una licenza di tiro a volo; è chiaro che la questura gliela nega perché egli è già titolare della licenza di caccia. È però pure chiaro che il cittadino non può essere tenuto a pagare tasse di concessione e venatorie se non vuole andare a caccia e che quindi egli può usare la sua licenza di caccia come licenza di tiro a volo.
4) La questione è stata definitivamente risolta con i nuovi modelli di libretto di cui al D.M. Ministero dell'Interno 17 aprile 2003 in quanto vi è ora un unico modello di libretto per la licenza di caccia e di tiro a volo, privo di foglietto intercalare e per il quale è sufficiente allegare ogni anno la ricevuta del pagamento delle tasse (il fatto che poi materialmente venga inserito un foglietto che specifica il tipo di licenza richiesto non cambia la sostanza della questione). Nelle "avvertenze" stampate sul libretto nulla viene detto circa l'effetto del mancato pagamento della tassa di concessione governativa, se dovuta, salvo che per la licenza di porto di fucile per difesa. Non vi era ragione logica di stabilire una simile distinzione, ma il ministero l'ha fatta; probabilmente non voleva accettare l'idea che una licenza per difesa personale fosse valida per sei anni; e in effetti ha fatto una bella confusione perché non vi è ragione logica per cui chi porta la pistola debba richiedere la licenza ogni anno e chi porta il fucile ogni sei anni!
5) Vecchie norme fiscali le quali facevano dipendere la validità della licenza dal pagamento delle tasse sono ora abolite in quanto la vigente Tariffa allegata al D.M. 28-12-1995 sulle tasse di cc. gg. dice semplicemente che:
1. Le licenze sono valide per sei anni. Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso
3. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa da E.155 a E. 930 ed in caso di nuova violazione da E. 258 a E. 1.550 (L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 31).
5) La licenza per cui non si siano pagate le tasse in Italia è valida per trasportare ed esportare armi e per cacciare all’estero. È chiaro che l’unica limitazione che si incontra è che non si può cacciare in Italia; per tutto il resto rimane pienamente valida.
Perciò la legge fiscale espressamente prevede che la licenza è valida per sei anni indipendentemente dal pagamento della tassa e che l'unica sanzione ipotizzabile nel caso si faccia uso della licenza di caccia per cacciare è quella fiscale-amministrativa.
Quindi: la licenza di caccia è valida per 6 anni al fine di portare armi; anche se non è stata rinnovata annualmente essa consente di cacciare all’estero esportando armi e munizioni, ha valore di licenza di tiro a volo e legittima all'acquisto e trasporto di armi e all'acquisto di polvere e munizioni, così come ogni altra licenza di porto d'armi. Essa vale dieci anni come documento di identità.
Rinnovo
Si parla un po’ impropriamente di rinnovo della licenza di porto di fucile ogni sei anni perché in realtà, più che un rinnovo è un nuovo rilascio. Occorre infatti ripresentare tutta la documentazione occorrente per il primo rilascio, salvo il certificato di abilità al maneggio armi e quello di abilitazione venatoria.
È illegittima e priva di ogni giustificazione logico o normativa la richiesta di molti uffici di consegnare la vecchia licenza all’atto della domanda di rinnovo, così che il titolare per tre mesi non può farne uso. Se proprio trovate un tipo cocciuto che non vuol sentire ragioni, pretendete il rilascio di una fotocopia con il timbro della questura.
Porto di strumenti atti ad offendere
Recita l’art. 13 comma 6° : Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Norma utile per evitare contestazioni stupide, ma del tutto superflua perché non è che un caso particolare del principi generale per cui tutti gli strumenti atti ad offender possono essere portati per giustificato motivo, il quale può essere venatorio, ma anche escursionistico, per campeggio, per raccolta frutti, per emergenze varie in campagna.
Accompagnamento del cacciatore principiante
È utile ricordare che nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni e che non abbia subito la sanzione della sospensione o delle revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32. La legge non lo dice, perché se ne è dimenticata, ma logica vuole che la sospensione deve essere stata espiata almeno tre anni prima del momento in cui si funge da accompagnatori e che, in caso di revoca, si deve aver ottenuta la nuova licenza almeno da tre anni.
La legge non ha previsto alcuna sanzione. Siccome essa parla di esercizio venatorio, non vi è alcun reato in materia di armi. In mancanza di una sanzione contenuta nella legge regionale, non pare si possa ravvisare altra violazione.
Infrazioni
Porto di fucile senza licenza – Reclusione da 1 anno e 4 mesi a 6 anni ed otto mesi e multa da € 137 a € 1.378. Se ricorre l’attenuante del fatto lieve la pena può essere ridotta fino a 5 mesi e 10 giorni ed € 46. (Art. 4 L. 895/1967)
Omesso versamento delle tasse - 31 c) sanzione amministrativa da € 154 a € 929; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549 (art. 31 lett. c LC).
Omessa esibizione di documenti - sanzione amministrativa da € 25 a € 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni. (art. 31 lett. m LC).


torna su
email email - Edoardo Mori top
  http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 www.earmi.it