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Le associazioni venatorie si occupano delle assicurazioni obbligatorie proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie la maggior parte delle compagnie assicurative offrono polizze assicurative per l’esercizio della caccia, le quali possono essere abbinate alla polizza per la responsabilità del capo famiglia (che tutti dovrebbero avere), con un modesto costo aggiuntivo.
Chi svolge attività di vigilanza venatoria può controllare (art. 28) se il cacciatore ha con sé il contrassegno rilasciato dalla società assicuratrice che attesta la stipulazione della polizza conforme alle norme di legge. Non hanno alcun diritto di richiedere la esibizione della polizza e di conoscere i massimali assicurati. Se hanno dei dubbi sulla validità della polizza, sono essi stessi che devono richiedere alla polizia giudiziaria di svolgere i necessari controlli
Il fatto di cacciare senza essere muniti di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239 (art. 31 lett. b).
Il cacciatore che, pur essendo assicurato, non esibisce il contrassegno, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154. Se produce il contrassegno entro 5 giorni, la sanzione è di 25 euro.
Fondo di garanzia
La legge ha previsto l’istituzione di un Fondo di garanzia per le vittime della caccia. L’art. 25 LC che lo prevedeva è stato ora sostituto dagli artt. 302-304 del D. Leg. 209/2005 del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). Esso interviene quando l’autore del fatto sia ignoto, oppure se è privo di assicurazione oppure se la società di assicurazione sia in liquidazione.
Il Fondo paga il risarcimento nella misura minima prevista dalla assicurazione obbligatoria e solo in caso di morte o di invalidità permanete superiore al 20%.
Proprio non si comprende perché non si sia previsto un fondo di garanzia in grado di pagare integralmente il danno. È noto che queste polizze obbligatorie, in un settore in cui gli eventi non sono numerosissimi, sono un affare interessante per certe assicurazioni e forse era proprio il caso di favorire le vittime piuttosto che le assicurazioni!
Giurisprudenza
• La clausola della polizza di Assicurazione, che circoscriva il contenuto della garanzia assicurativa, non integra un patto limitativo della responsabilità dell'assicuratore, ai sensi ed agli effetti dell'art 1341 secondo comma cod. civ. in quanto è diretta ad individuare l'oggetto del contratto, e, pertanto, ove inserita in condizioni generali predisposte dall'assicuratore medesimo, e operante anche in difetto di specifica approvazione per iscritto dello assicurato. (nella specie, in tema di Assicurazione contro gli infortuni derivanti dalla caccia, trattavasi della clausola che escludeva la garanzia assicurativa in ipotesi di esercizio della caccia in luoghi vietati dalla legge. Cass., 26 aprile 1979, n. 2405.
• La clausola di un contratto di Assicurazione secondo cui, salvi i casi di buona fede, non sono risarcibili i danni verificatisi in violazione di leggi e regolamenti sulla caccia, è nulla, per contrasto con la norma imperativa che prevede l'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dall'Esercizio della caccia, nella parte in cui escluda dalla copertura assicurativa anche i fatti colposi commessi da colui che, pur esercitando legittimamente la caccia - nel possesso, cioè della relativa licenza e degli altri documenti prescritti, ivi compresa la polizza di Assicurazione obbligatoria - abbia violato una qualche norma particolare prescritta dalle leggi o dai regolamenti sulla caccia, sempre che si tratti di norme che non siano specificamente prescritte per evitare il sinistro in concreto verificatosi, e cioè quando la violazione non riveli alcun nesso di causalità immediato e diretto con il sinistro occorso. Ne consegue che, a tal fine, qualora un cacciatore, in violazione dell'art 30 del tu sulla caccia, sparando in direzione di un fondo in attività di coltivazione senza penetrarvi, abbia colpito una persona che vi lavorava, occorre accertare se il cacciatore abbia sparato senza vedere la persona, ma accettando il rischio di colpirla (dolo eventuale), oppure l'abbia colpita, pur avendola vista distintamente, per difetto di precisione nella mira, poiché solo in questo secondo caso non e ravvisabile alcun nesso causale tra il comportamento colposo del cacciatore e le infrazioni eventualmente commesse, e l'assicuratore deve rispondere dei danni.*Cass., 05 settembre 1980, n. 5136.
Sentenza assurda; quando mai si è applicato questo principio all’analogo problema degli incidenti stradali? È stata corretta nel 1987 (vedi più avanti).
• "L'esercizio della caccia", secondo la previsione dell'art. 1 del R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività di preliminare organizzazione dei mezzi diretti a detti fini, e, quindi, pure il trasferimento in armi verso il luogo all'uopo prestabilito. Pertanto, con riguardo al contratto di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla caccia, che venga stipulato, a norma dell'art. 8 del citato decreto (come modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967 n. 799), con riferimento alla nozione di Esercizio della caccia di cui alla predetta disposizione, deve ritenersi incluso nella copertura assicurativa anche l'incidente verificatosi nell'ambito delle indicate attività preparatorie. Cass., 11 luglio 1985. n. 4133
Massima corretta, ma motivazione sbagliata!. La legge del 1939 non dice proprio nulla!
• Con riguardo all'Assicurazione della responsabilità civile per incidenti di caccia, la clausola di polizza, che neghi la copertura assicurativa per i danni che l'assicurato, abilitato alla attività venatoria, abbia provocato per colpa consistente in violazione delle norme disciplinanti l'attività medesima, è nulla, per contrasto con la regola imperativa dell'obbligatorietà di detta Assicurazione (art. 8 nono comma del R.d. 5 giugno 1939 n. 1016, come sostituito dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967 n. 799), indipendentemente da ogni ulteriore indagine sul nesso di causalità fra detta violazione ed il sinistro. Cass., 4 luglio 1987, n. 5860.
• L'esercizio della caccia - secondo la previsione dell'art. 1 del R.d. 5 giugno 1939, n. 1016 - comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione della selvaggina, ma anche ogni attività di preliminare organizzazione dei mezzi diretti a questi fini e, quindi, pure il trasferimento in armi verso il luogo prestabilito; la medesima nozione individua l'ambito dei rischi oggetto d'Assicurazione nel contratto di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla caccia stipulato a norma dell'art. 8 del citato decreto, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799. Cass., 24 novembre 1989, n. 5077.
• L'esercizio della caccia - agli effetti dell'Assicurazione obbligatoria ex art. 8 R.d. 1939 n. 1016, sostituito dall'art. 1 legge 1967 n. 799 la quale è volta ad offrire ai terzi la maggior protezione possibile, per ragioni di sicurezza sociale - comprende non solo l'attività di ricerca, cattura ed uccisione della selvaggina, ma anche ogni altra attività, preliminare o successiva, sintomatica e strumentale alla sua organizzazione: onde rientra nella copertura assicurativa, come voluta dalla legge, l'incidente in itinere, anche verificatosi durante il ritorno dal luogo della caccia. Né tale ampia tutela del terzo può essere derogata da clausole negoziali che - ove apposte nel contratto stipulato tra l'assicurato e l'impresa assicuratrice - sono nulle per violazione della regola imperativa di obbligatorietà dell'Assicurazione ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1418, comma secondo, cod. civ. *Cass., 28 marzo 1990, n. 2544.
• In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'Esercizio della caccia, la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che, innovando la portata della legge 2 agosto 1967 n. 799, ha attribuito al danneggiato il diritto a domandare all'assicuratore il diretto pagamento dell'indennizzo, non può essere considerata norma processuale come tale immediatamente applicabile ai giudizi in corso, bensì ha natura di norma sostanziale e, per il principio di irretroattività della legge, non può trovare applicazione in relazione a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore. *Cass., 21 aprile 1990, n. 3347.
• In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante da incidenti di caccia, con riguardo alla quale l'art. 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 consente al danneggiato di rivolgere direttamente all'assicuratore la richiesta di risarcimento, la prescrizione del diritto dell'assicurato di essere tenuto indenne, nei limiti di polizza, dalle conseguenze economiche del proprio fatto dannoso viene interrotta dal momento della detta richiesta, ma il nuovo decorso del termine non inizia dal medesimo momento, bensì da quello in cui il diritto del danneggiato al risarcimento sia stato accertato in ogni suo elemento, verificandosi nelle more la sospensione del termine stesso, in considerazione del fatto che solo in tale successivo momento si verificano le condizioni di esigibilità del diritto dell'assicurato. *Cass., 28 luglio 1994, n. 7076.
• L'obbligazione dell'assicuratore ha per oggetto, ai sensi dell'art. 1917 comma primo cod. civ., il rimborso delle somme che al terzo debbono essere pagate dall'assicurato, sicché può diventare liquida ed esigibile solo nel momento in cui vengono accertate, giudizialmente o negozialmente, la responsabilità dell'assicurato e l'ammontare delle somme dovute al terzo. Pertanto, solo da tale momento, e non da quello dell'illecito, l'assicuratore, per un verso, è tenuto all'adempimento della propria obbligazione - senza che a nulla rilevi che, in precedenza, l'assicurato gli abbia intimato formalmente di provvedere al versamento dell'indennità - e, per altro verso, ove sia rimasto inadempiente, subisce gli effetti della mora (nella specie, trattavasi di assicurazione obbligatoria sulla caccia). *Cass., 1° luglio 1995, n. 7330.
• L'assicurazione obbligatoria ex art. 8 R.D. 5 giugno 1939 n. 1016, come modificato dall'art. 1 legge 2 agosto 1967 n. 799, pur essendo volta ad assicurare ai terzi, per ragioni di sicurezza sociale, la maggior protezione possibile per danni involontariamente causati da armi o cani impiegati nell'esercizio dell'attività venatoria, postula per la sua operatività il concreto accertamento che l'assicurato nel periodo di tempo e nella località in cui si è verificato l'incidente fosse impegnato nella attività di caccia mediante impiego del mezzo causativo del danno. Cass., 23 febbraio 1996, n. 1439.
• In materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della caccia, in assenza di deroga ai principi vigenti in tema di azioni individuali nei confronti di imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa, dette azioni sono improponibili per difetto temporaneo di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il loro esame rientra nella competenza del commissario liquidatore ai sensi degli artt. 201 e seguenti della legge fallimentare. Cass., 2 marzo 2004, n. 4193.
• La disciplina istitutiva del Fondo di garanzia vittime della caccia, dettata dalla legge 11.2.1992, n. 157 e volta a coprire gli eventuali sinistri provocati nell'esercizio dell'attività venatoria e non liquidati dalle compagnie assicuratrici, ha efficacia soltanto "ex nunc", e pertanto non copre i sinistri verificatisi precedentemente all'entrata in vigore della legge, senza che in contrario possa trarsi un argomento interpretativo dall'art. 5 del regolamento attuativo della citata legge, sia perché esso - là dove si riferisce all'obbligo di rendiconto per causa anteriore - non può riferirsi ad un momento anteriore alla costituzione del Fondo, sia - e comunque - per l'impossibilità che una fonte normativa subprimaria, quale un regolamento, deroghi a principi generali espressi da una fonte primaria. Cass., 24 novembre 2005, n. 24796.
• Nell'assicurazione per conto di chi spetta, come nell'assicurazione per conto altrui, poiché il diritto dell'assicurato nasce così come lo aveva costituito lo stipulante, sono a lui opponibili da parte dell'assicuratore le stesse eccezioni di carattere reale opponibili al contraente in dipendenza del contratto assicurativo, mentre sono inopponibili all'assicurato le eccezioni che sono estranee al contratto e quelle personali ai precedenti titolari dell'interesse assicurato o al solo contraente. (Nella specie, riguardante un contratto di assicurazione stipulato dall'Associazione Nazionale Libera Caccia in favore di un associato, la S.C., respingendo il ricorso, ha rilevato la correttezza della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di pagamento dell'indennizzo proposta da quest'ultimo, ritenendo che la compagnia di assicurazioni fosse legittimata ad eccepire il mancato tempestivo pagamento del premio da parte della suddetta associazione, sebbene a quest'ultima l'associato lo avesse regolarmente versato). *Cass., 28 ottobre 2009, n. 22809
Massima dubbia: sia chiaro che se l’assicurazione rilascia il contrassegno, il cacciatore ha tutto il diritto di ritenere che essa non ha eccezioni da sollevare.
• In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile conseguente ad attività venatoria, l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che ha istituito il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, indicando le condizioni alle quali esso è tenuto al risarcimento dei danni causati a terzi - è norma sostanziale e, in quanto tale, non può trovare applicazione per i fatti verificatisi in epoca precedente alla sua entrata in vigore; ne consegue che analoga irretroattività vale anche per l'estensione della responsabilità del Fondo di garanzia - operata dalla sentenza n. 470 del 2000 della Corte costituzionale - per il caso in cui il soggetto danneggiante risulti assicurato presso un'impresa che al momento del sinistro si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa. Cass., 09 marzo 2010, n. 5662.
email - Edoardo Mori |
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